Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2019 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del partito politico «Democrazia Solidale - Demo.S»



Art. 1.
Denominazione, sede sociale e simbolo

Nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana e dell'ordinamento dell'Unione Europea, e' costituita quale Partito politico nazionale «Democrazia Solidale - Demo.S» ovvero nella forma abbreviata anche solo «Demo.S».
Il Partito ha sede in Roma, via Panfilo Castaldi n. 9.
E' fatta salva la possibilita' di costituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, previa autorizzazione degli organi statutari.
La descrizione del simbolo «Democrazia Solidale - Demo.S», che si allega al presente atto contraddistinto con la lettera «A», e' la seguente: «un cerchio su sfondo verde pino (codice pantone #007f84) contenente al suo interno, nella parte superiore, un unico pittogramma di colore bianco, dal tratto voluminoso e di forma arrotondata, il cui perimetro esternamente disegna la lettera alfabetica "D", mentre all'interno di essa e' intellegibile la lettera "S"; nella parte inferiore del cerchio compare la scritta, di colore giallo (codice pantone e3ff75in rgb), "DEMOS", al di sotto della quale e' presente altresi', su un'unica riga, la scritta "DEMOCRAZIA SOLIDALE" di colore bianco».
Eventuali modifiche del simbolo e della denominazione ai soli fini elettorali nelle elezioni europee, politiche, amministrative e regionali sono demandate al Presidente, fermo restando il rispetto del logotipo e della denominazione del Partito.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2.
Finalita' e scopi

Il Partito «Democrazia Solidale - Demo.S» ha lo scopo di promuovere, implementare, condividere e costruire una cultura politica fondata sul bene comune. Una cultura politica che faccia da ponte tra istituzioni e territorio, tra centro e periferie.
In particolare, il forte individualismo sociale ci sembra una seria minaccia alla coesione del Paese e al suo sviluppo. La nostra e' una proposta comunitaria, che si oppone a tutti i fenomeni disgregatori della nostra societa'. Siamo convinti che la qualita' di una societa' dipende da un fondamentale indicatore morale e sociale: la vita dei piu' deboli. E' vera comunita' non quella che si contrappone al nemico, ma quella capace di prendersi cura di chi e' in difficolta': associazione tra uguali ma anche capacita' di solidarieta'. Vogliamo dare rilievo alla famiglia, al welfare, all'istruzione, alla cittadinanza. Il nostro obiettivo e' l'unita' nazionale e la coesione sociale.
Le istituzioni devono riflettere la volonta' dello stare insieme. Un'identita' nazionale plurale, inclusiva e aperta, deve superare le barriere - invisibili ma reali - che separano gli italiani: quelle tra le generazioni, che rendono oggi cosi' difficile per i giovani costruire il loro futuro e cosi' amara la vita di molti anziani; tra occupati e disoccupati; tra lavoratori e pensionati, stabili e precari; tra interessi privati e interessi pubblici; tra Nord e Sud; tra uomini e donne, ancora penalizzate nel lavoro e nella vita sociale; tra italiani nati nel paese e «nuovi» italiani.
Vogliamo un Paese capace di valorizzare le sue eccellenze e impegnato nella salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, della cultura e dei suoi cittadini nel mondo.
 
Art. 3.
Soci e adesioni

Possono iscriversi a «Democrazia Solidale - Demo.S» tutti i cittadini italiani e stranieri di eta' maggiore di sedici anni che, condividendo i principi, le finalita' ed il programma politico, vi abbiano formalmente aderito, impegnandosi a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacita' di ognuno.
La partecipazione al Partito e', quindi, libera e volontaria ed e' assicurata a tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all'articolo che precede, e che ne condivideranno i programmi e il funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi.
La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo (anche telematico). La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Con l'adesione a «Democrazia Solidale - Demo.S», i soci iscritti accettano quanto stabilito dal presente statuto, dal codice etico e dai regolamenti interni.
Sara' cura ed opera del Coordinatore nazionale provvedere all'attivazione di un sito internet, nell'ambito del quale verranno indicate le procedure per poter richiedere l'adesione al partito.
 
Art. 4.
Diritti e doveri degli iscritti

Sin dal momento dell'iscrizione il socio acquista tutti i diritti connessi alla sua qualita', assumendo nel contempo i relativi doveri.
I soci partecipano a tutte le attivita' del Partito ed esercitano le funzioni di elettorato attivo e passivo secondo le norme statutarie e i regolamenti vigenti. I soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi direttivi.
I soci hanno diritto ad essere informati sulle attivita' del partito e di esercitare il diritto di voto per le elezioni degli organi sociali.
I soci si obbligano ad avere un comportamento etico nei confronti del Partito e a non porre in essere iniziative che si rilevino in contrasto con le finalita' e le ragioni fondanti del partito.
 
Art. 5.
Perdita della qualifica di associato

La perdita della qualita' di associato si verifica nelle seguenti situazioni: decesso, recesso, mancato rinnovo, espulsione. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso, a norma di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, c.c.
Su proposta del Presidente, con voto favorevole del Consiglio direttivo, l'esclusione degli associati e' deliberata dall'Assemblea:
per comportamento in contrasto con le finalita' e gli scopi del Partito;
per patenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari.
In ogni caso, l'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.
Contro il provvedimento di esclusione e' ammesso reclamo al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione.
 
Art. 6.
Associazioni federate

Il Partito puo' sottoscrivere patti federativi con altri soggetti politici nazionali e locali, in particolare quando questi operano in realta' autonome. Tali soggetti, dotati di autonomia politica, organizzativa, finanziaria e statutaria, debbono dichiarare la piena condivisione degli obiettivi, dei valori e del programma politico di «Democrazia Solidale - Demo.S». Possono altresi' federarsi al Partito associazioni di natura culturale e sociale. Gli accordi alla base dei patti federativi, sentito il Coordinatore Nazionale, sono sottoscritti dal Presidente di «Democrazia Solidale - Demo.S» e dal rappresentante legale del soggetto federato e possono precisare i dettagli e le modalita' del reciproco sostegno, anche di natura economica, secondo le indicazioni contenute in apposito regolamento.
 
Art. 7.
Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea Nazionale dei Soci;
il Presidente;
il Coordinatore Nazionale;
il Consiglio Direttivo;
il Tesoriere;
il Collegio Nazionale dei Probiviri;
il Comitato di Garanzia.
L'associazione si riserva di adeguare la propria struttura interna e territoriale con appositi, separati regolamenti, qualora dovesse sorgerne la necessita'.
 
Art. 8.
Assemblea Nazionale dei Soci

L'Assemblea Nazionale dei Soci e' l'organo deliberativo ed e' composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea. Ciascun socio puo' delegare, con apposito atto scritto, ad altro socio la propria partecipazione all'assemblea; ogni socio presente in assemblea puo' essere portatore fino ad un massimo di 2 deleghe di voto che dovranno essere conferite per iscritto secondo apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea e' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente. L'Assemblea puo' inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su richiesta:
del Consiglio Direttivo;
del Presidente o del Coordinatore Nazionale;
di almeno 2/4 degli associati, previa richiesta scritta e motivata al Presidente.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Coordinatore nazionale.
Le convocazioni sono effettuate anche mediante avviso telematico all'indirizzo e-mail degli associati (ovvero mediante pubblicazione sul sito internet del Partito con almeno sette giorni di anticipo), contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
Il Presidente dell'Assemblea, di volta in volta, nomina un segretario e accerta la regolarita' della convocazione e della costituzione dell'assemblea e il diritto ad intervenire.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
L'Assemblea in sede ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea in sede straordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sugli argomenti di competenza l'assemblea straordinaria potra' deliberare validamente con la maggioranza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti in regola con il versamento della quota annuale.
Le deliberazioni prese in conformita' alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti interni del Partito obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
E' di competenza dell'assemblea ordinaria:
l'elezione del Presidente, del Coordinatore nazionale e dei membri del Consiglio Direttivo;
l'approvazione di regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
l'approvazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
deliberare sulle questioni riguardanti l'attivita' del Partito per l'attuazione delle sue finalita' secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
E' di competenza dell'assemblea straordinaria:
le modifiche dello Statuto;
lo scioglimento del Partito, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
 
Art. 9.
Il Presidente

Il Presidente del Partito e' eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci secondo il regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Egli e' il rappresentante legale dell'Associazione, compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa e ricopre la carica di Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Coordinatore Nazionale.
A titolo meramente esemplificativo, il Presidente svolge tra l'altro i seguenti compiti: a) dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dall'Assemblea Nazionale dei Soci dei Soci e dai Regolamenti adottati dal Partito; b) e' responsabile della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; c) firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; d) puo' delegare le proprie funzioni e competenze al Coordinatore Nazionale; e) sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; f) in accordo col Coordinatore Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo, puo' assumere decreti d'urgenza che devono essere ratificati tempestivamente dal Consiglio Direttivo.
Al Presidente spettano inoltre tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi dell'Associazione.
 
Art. 10.
Coordinatore nazionale

Il Coordinatore nazionale coordina l'attivita' del Partito, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente.
Il Coordinatore nazionale coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attivita' esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento del Partito e per il raggiungimento delle sue finalita'.
Il Coordinatore nazionale puo' rappresentare il Partito in assenza del Presidente.
Il Coordinatore nazionale avra' cura, in particolare, di promuovere e rappresentare pubblicamente l'Associazione, di promuovere e coordinare la diffusione del Partito sul territorio nazionale.
Il Coordinatore nazionale sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo.
Il Coordinatore nazionale resta in carica tre anni ed e' rieleggibile.
 
Art. 11.
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci, e' presieduto dal Presidente ed e' composto da un minimo 5 (cinque) membri ad un massimo di 15 (quindici), di cui almeno un terzo (1/3) scelti tra i soci fondatori del Partito.
Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. E' adottato apposito regolamento che disciplina il suo funzionamento e le modalita' di elezione dei suoi componenti. Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente e il Coordinatore Nazionale. Su proposta del Presidente, sentito il Coordinatore Nazionale, il Consiglio puo' nominare uno o piu' Vice Presidenti, i quali sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie deliberazioni, designa un componente segretario con il compito di redigere i verbali del consiglio.
A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo ha tra l'altro il compito di:
deliberare sulle questioni riguardanti l'attivita' del Partito per l'attuazione delle sue finalita' secondo le direttive dell'Assemblea Nazionale dei Soci e del Presidente, assumendo tutte le iniziative del caso;
approvare lo schema di bilancio preventivo e lo schema di rendiconto economico-finanziario;
deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissa le quote associative;
deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge, dai Regolamenti o sottoposti al suo esame dal Presidente, dal Coordinatore Nazionale o dal Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo potra' stilare uno o piu' regolamenti per il funzionamento dell'associazione. Lo stesso potra' inoltre delegare alcune sue attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dal Coordinatore Nazionale, dal Tesoriere o da almeno due terzi (2/3) dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente o dal Coordinatore nazionale con comunicazione scritta inviata (anche per via telematica) ai suoi membri almeno tre giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo puo' essere convocato per telegramma, fax o e-mail almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la meta' dei suoi membri.
Il Consiglio e' presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal piu' anziano d'eta' dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verra' redatto il relativo verbale, che verra' sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Qualora venisse a mancare uno o piu' membri del Consiglio Direttivo, gli altri, sentito il Presidente ed il Coordinatore nazionale, integreranno il Consiglio per cooptazione.
I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decadra' e l'Assemblea dovra' provvedere alla nuova elezione.
 
Art. 12.
Il Tesoriere

Sentito il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, il Tesoriere e' nominato con cadenza biennale dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilita' e di adeguata professionalita' in materia e risponde del proprio operato allo stesso Consiglio Direttivo con relazioni annuali.
E' responsabile del Patrimonio del Partito, del quale gestisce entrate ed uscite, firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi anche in collaborazione con i tesorieri regionali. La sua azione e' sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dal Presidente e dal Coordinatore Nazionale e la sua funzione primaria e' di consentire al Partito il di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario.
Il Tesoriere ha, tra l'altro, il compito di:
elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed ai regolamenti interni del Partito, nonche' attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
presentare il rendiconto annuale all'Assemblea;
assicurare la contabilita' corrente delle spese del Partito;
relaziona al Consiglio Direttivo eventuali inadempienze economiche dei soci, dei tesorieri regionali e delle articolazioni territoriali.
Per l'espletamento delle sue attivita', il Tesoriere puo' avvalersi di professionalita' esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. Al Tesoriere possono essere demandate altre funzioni con separato regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
 
Art. 13.
Collegio Nazionale dei Probiviri
e relative procedure

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre (3) anni, e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra gli associati che non rivestono alcuna carica all'interno degli Organi e delle Strutture nazionali o territoriali ed elegge il Presidente tra i propri componenti.
Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parita' di voti prevale quello del Presidente. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro novanta giorni.
Il Collegio nazionale dei Probiviri ha, tra l'altro, il compito di a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione; b) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto; c) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti
L'azione disciplinare puo' essere promossa presso il Collegio Nazionale dei Probiviri nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa di uno o piu' associati e quando vengono denunciati violazioni dello statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di «Democrazia Solidale - Demo.S». Il Collegio Nazionale dei Probiviri, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro 15 giorni, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno 30 giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Garantendo sempre il contraddittorio fra le parti, il Collegio medesimo puo' altresi' disporre qualsiasi atto istruttorio e, nelle more della pronuncia, puo' disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati.
Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, trasmette le proprie risultanze al Consiglio Direttivo, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione in funzione della gravita' dell'inadempienza tra le seguenti:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione da un mese a un anno;
c) l'espulsione.
Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione e' ammesso reclamo al Comitato di Garanzia entro 30 giorni dalla comunicazione.
 
Art. 14.
Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia esercita, tra l'altro, le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico dell'Associazione, ai rapporti interni della stessa Associazione, al rispetto della rappresentanza di genere e delle minoranze, come anche della trasparenza e del sistema informativo di partecipazione.
Il Comitato e' composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci, dal Presidente, dal Coordinatore Nazionale e dal Consiglio Direttivo secondo appositi regolamenti di attuazione.
I membri del Comitato di Garanzia durano in carica due anni. Il Comitato di Garanzia e' presieduto dal Presidente dell'Associazione e decide definitivamente in grado d'appello in ordine alle pronunce del Collegio dei Probiviri.
In particolare, al Comitato di Garanzia sono appellabili le decisioni del Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla comunicazione agli interessati. Nei successivi 30 giorni il Comitato decide in via definitiva, dopo aver concesso un termine massimo di 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni o memorie, modificando, riducendo od aumentando di intensita' le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri.
 
Art. 15.
Struttura organizzativa, rappresentanza
di generee delle minoranze

L'Associazione politica «Democrazia Solidale - Demo.S» si articola sul territorio nazionale attraverso idonei modelli organizzativi, regionali, provinciali e comunali, che saranno definiti con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione promuove forme di partecipazione associativa tramite la rete ed altre tecnologie telematiche, che saranno operativamente disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dalla disciplina sulla privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 2016/679 - GDPR) e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Ai fini del conseguimento dell'effettiva parita' di genere di cui all'art. 51 della Costituzione italiana, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello territoriale e nazionale, dovra' essere garantita una presenza non inferiore al 40% di ciascun genere.
Allo stesso modo, ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello territoriale e nazionale, dovra' essere garantita una rappresentanza non inferiore al 20% (venti per cento) alle eventuali minoranze interne.
 
Art. 16.
Organizzazione territoriale

In via provvisoria e sino a che non si sara' provveduto alla compiuta definizione delle organizzazioni a carattere territoriale e dei rispettivi sistemi di funzionamento e di rappresentanza democraticamente eletti tra gli aderenti, da definirsi con apposito regolamento del Consiglio Direttivo, l'Associazione potra' comunque avere rappresentanza su base regionale, provinciale, cittadina o locale. I Coordinamenti provvisori saranno composti ciascuno da un minimo di 3 ad un massimo di 12 membri, la cui individuazione e' demandata al Coordinatore Nazionale; il Consiglio Direttivo provvedera' successivamente a deliberare la costituzione di ciascun Coordinamento e la nomina del relativo Coordinatore provvisorio. Ove non sia ancora possibile procedere alla costituzione dei suddetti Coordinamenti provvisori, il Coordinatore Nazionale puo' individuare singoli referenti territoriali provvisori del Partito.
I Coordinamenti territoriali svolgeranno azione tesa a favorire la formazione di aggregazioni di cittadini, anche a carattere spontaneo, che, riconoscendosi nei valori e nel programma politico del Partito vorranno concorrerne all'attuazione. Tali aggregazioni, anche costituite nella forma dei Circoli, potranno formarsi e costituirsi senza particolari formalita' secondo le modalita' indicate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. In caso di gravi inadempienze e/o conflitti, con le stesse procedure di cui al successivo art. 23, sono assunti provvedimenti di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali, attraverso la nomina di uno o piu' commissari straordinari.
Lo stesso regolamento disciplina la fase di contestazione dell'addebito e di contraddittorio con l'organo rappresentativo della relativa articolazione territoriale destinataria del provvedimento.
Il Presidente, sentito il Coordinatore Nazionale ed il Consiglio Direttivo, determinera' la facolta' di utilizzo della denominazione dell'Associazione, che potra' essere tuttavia concessa anche in via temporanea e provvisoria e in qualunque momento insindacabilmente revocata.
 
Art. 17.
Elezioni

Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono approvate dal Consiglio Direttivo, sentito il Presidente ed il Coordinatore nazionale. Le candidature per i consigli delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche' per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse al Consiglio Direttivo per la ratifica.
Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco sono discusse e deliberate dall'assemblea locale interessata all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale.
Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Democrazia Solidale - Demo.S» a livello nazionale, l'organo territoriale competente e' tenuto a chiedere l'autorizzazione al Consiglio Direttivo.
Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente Statuto, dal Codice etico, nonche' da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, il quale, tra l'altro, dovra' essere improntato ai seguenti principi: uguaglianza di tutti elettori; ineleggibilita' in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; rappresentativita' sociale e territoriale dei candidati; merito e competenza; trasparenza nella procedura di selezione; garanzia dell'obiettivo della parita' tra i generi; rappresentanza delle minoranze interne.
 
Art. 18.
Incandidabilita'

Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al Partito, coloro nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni: sia stata emessa sentenza di condanna, ancorche' non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione; sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalita' di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravita'; sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa; vi sia rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione.
Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno dell'Associazione, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.
 
Art. 19.
Doveri eletti

Gli eletti devono conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del Partito, versare alla stessa una quota sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti dell'Associazione per attuare le linee programmatiche deliberate, di volta in volta, dai competenti organi associativi.
 
Art. 20.
Patrimonio sociale e risorse economiche

Il Patrimonio del Partito e' costituito, tra l'altro, da: 1) contributi degli associati; 2) contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative e degli incaricati di funzioni di Governo nazionale e territoriale se non eletti; 3) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; 4) investimenti mobiliari; 5) interessi attivi e altre rendite patrimoniali; 6) somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformita' alla legge.
Il Partito puo' trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da: 1) eredita', donazioni e legati; 2) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 3) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 4) contributi associativi; 5) altre entrate compatibili con le finalita' sociali.
Il Partito provvede ad assegnare alle strutture territoriali le necessarie risorse economiche per il loro funzionamento sulla base di criteri di proporzionalita' che tengano conto, tra l'altro, del numero degli iscritti in ciascuna struttura. I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo.
 
Art. 21.
Esercizio sociale, rendiconto economico
e consolidamento dei bilanci

L'esercizio sociale dura un anno e termina al 31 dicembre.
Su proposta del Tesoriere, sentito il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea Nazionale dei Soci ai fini dell'approvazione da parte degli associati, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura del relativo esercizio.
Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo del Partito sono allegati i bilanci consuntivi delle sedi regionali e di eventuali sedi macroregionali, nonche' i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni collegate, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del Partito.
I predetti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al Tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal Tesoriere e comunicato con congruo preavviso. In caso di inosservanza, il Tesoriere sollecita la trasmissione fissando un termine per adempiervi e qualora l'inerzia persista, sentito il Presidente ed il Coordinatore nazionale, promuove l'adozione dei provvedimenti del caso, inclusi commissariamenti e deferimenti disciplinari secondo apposito regolamento.
Salva la responsabilita' verso terzi del Partito, le strutture territoriali, anche se provvisorie, operano sotto la propria esclusiva responsabilita' economico-finanziaria e nel rispetto delle norme di legge in materia, delle indicazioni fornite dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici di cui al decreto-legge n. 149/2013 e del regolamento finanziario nazionale del Partito, nonche' in conformita' ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale, riferendo periodicamente al Tesoriere nazionale l'andamento della relativa gestione.
 
Art. 22.
Modifiche statutarie

Sulla revisione e/o modifica dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del simbolo e della denominazione del Partito, previa proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, delibera l'Assemblea Nazionale dei Soci in seduta straordinaria con una presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 
Art. 23.
Scioglimento e lquidazione

Previa proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, l'Assemblea Nazionale dei Soci, convocata in via straordinaria, puo' decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto, nominando contestualmente uno o piu' liquidatori e determinandone i relativi poteri.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il relativo patrimonio sara' devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le determinazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci dei soci.
 
Art. 24.
Giurisdizione esclusiva

Gli elettori e gli iscritti all'Associazione e i rappresentanti dei Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonche' gli esponenti degli organi statutari sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attivita' associativa, l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, i rapporti del Partito con i Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonche' i rapporti tra questi ultimi.
Per tutte le successive controversie giudiziarie sara' competente in via esclusiva il Foro di Roma.
 
Art. 25.
Trasparenza

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 149/2013, il Partito assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti l'assetto statutario, gli organi associativi, il funzionamento interno, i bilanci con i relativi rendiconti ed ogni altra informazione prescritta dalla legge anche attraverso il proprio sito internet ufficiale www.democraziasolidale.it.
 
Art. 26.
Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai successivi regolamenti adottati dai competenti organi del Partito, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia, anche di carattere regionale e regolamentare.
(Omissis).