Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 20 maggio 2019
Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110.



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148 «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito «Codice», e in particolare l'art. 9-bis rubricato professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005» e in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;
Vista la legge 22 luglio 2014, n. 110 «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti» e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto l'art. 13, comma 2, lettera s), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, che assegna alla direzione generale educazione e ricerca le competenze relative alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi previsti dall'art. 2 della legge 22 luglio 2014, n. 110;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2015, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e in particolare l'art. 45;
Visto il «Quadro europeo delle qualifiche stabilito dalla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente» COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163 (COD);
Visto l'accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012 sulla «Referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato con raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008»;
Visto il decreto 8 gennaio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;
Considerata la necessita' di disciplinare le modalita' e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali istituiti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali (di seguito «Ministero») di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 nonche' le modalita' per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali;
Considerato che i professionisti ai quali sono affidati, a norma dell'art. 9-bis del codice, in base alle rispettive competenze, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, devono essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale;
Considerato che, a tal fine, occorre definire, per ciascuno dei profili professionali ai quali si riferiscono gli elenchi, un quadro di conoscenze abilita' e competenze rispondente al citato sistema italiano delle qualificazioni, che permetta di stabilire correttamente i requisiti di formazione ed esperienza professionale necessari per l'iscrizione;
Considerato che il presente decreto riguarda esclusivamente le professioni di antropologo, antropologo fisico, archeologo, archivista, bibliotecario, esperto in diagnostica dei beni culturali, storico dell'arte e che queste professioni potranno essere integrate e precisate con riferimento ad una eventuale successiva normativa in materia di professioni museali;
Considerato, pertanto, che l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 2 della legge n. 110 del 2014 e' subordinata alla verifica del possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale secondo le modalita' indicate nel presente decreto;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 marzo 2019;
Sentite le associazioni professionali individuate ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni e della legge 4 del 2013 in data 6 agosto 2016 (CIA; ANA; AIB; ANAI; ASA) e le altre rilevanti associazioni di categoria (ASSOTECNICI; API-MiBACT; FAP; CNAP; ARCHImm; SIMBDEA, AISEA ANASTAR, YOCOCU, Consulte universitarie di storia dell'arte, archeologia classica, preistoria, topografia, archeologia medievale; Mi riconosci?);
Sentite le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative (CNA; Archeoimprese; LegaCOOP) in data 6 agosto 2016;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 19 marzo 2019;
Acquisito il parere del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, reso con le note del 14 gennaio 2019 e del 22 marzo 2019;
Acquisito il documento pubblicato congiuntamente il 31 gennaio 2018 dal Consiglio superiore dei beni culturali e dal Consiglio universitario nazionale sui profili professionali nel campo dei beni culturali;
Acquisito il parere dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reso con nota del 27 marzo 2018;
Sentite le competenti commissioni parlamentari V e VII della Camera dei deputati e 7ª del Senato della Repubblica che hanno espresso il proprio favorevole parere, rispettivamente, il 30 aprile 2019, l'8 maggio 2019 e l'8 maggio 2019 con osservazioni;

Decreta:

Art. 1

Elenchi nazionali dei professionisti

1. Il presente decreto disciplina le modalita' e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, istituiti presso il Ministero a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 (di seguito «elenchi»), nonche' le modalita' per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali.
2. Ai fini della costituzione degli elenchi di cui al comma 1, i profili professionali di riferimento sono indicati negli allegati da 1 a 7, che formano parte integrante del presente decreto.
3. Ciascuno dei profili professionali di cui agli allegati da 1 a 7, in coerenza con quanto previsto dall'accordo sottoscritto in Conferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012 sulla «Referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato con raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008», e' articolato nelle fasce I, II e III corrispondenti, rispettivamente, agli EQF 8, 7 e 6.
4. Negli allegati da 1 a 7 sono indicati anche i requisiti per l'iscrizione a ciascuna fascia di ciascun profilo professionale. I requisiti indicati come transitori devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2 concernente il profilo di interesse.
 
Art. 2

Pubblicazione dei bandi permanenti

1. La Direzione generale educazione e ricerca del Ministero (di seguito «Direzione generale») pubblica, sul sito internet istituzionale del Ministero, i bandi permanenti per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili di cui agli allegati da 1 a 7 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
 
Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono chiedere l'iscrizione agli elenchi cittadini italiani e stranieri di eta' non inferiore a diciotto anni ed in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza professionale previsti per il profilo e la fascia d'interesse, come indicato negli allegati da 1 a 7.
2. Possono presentare domanda anche professionisti in possesso di altri titoli di studio equipollenti o equiparati ex lege in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi o al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
4. L'iscrizione all'elenco e' consentita a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1, ivi compresi i dipendenti di ruolo e il personale in quiescenza della pubblica amministrazione.
5. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi, la commissione di verifica di cui all'art. 7 si riserva la facolta' di prendere in considerazione e di valutare istanze dirette riferite alla valutazione della cumulabilita' dei seguenti titoli:
a) piu' di un diploma di laurea conseguito in diversi ambiti comunque afferenti ai beni culturali;
b) piu' di un corso post lauream conseguito in diversi ambiti comunque afferenti ai beni culturali;
 
Art. 4

Procedura di iscrizione

1. Gli interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 procedono all'iscrizione in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse sul sito internet predisposto dalla direzione generale. Ove in possesso dei requisiti previsti, gli interessati possono procedere alla iscrizione in piu' elenchi.
2. Nel modulo/domanda di iscrizione, l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilita' e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale;
b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, codice di avviamento postale, stato);
c) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni (con esatta indicazione del codice di avviamento postale), un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, specificando se e quali indirizzi si intendono rendere visibili nell'elenco.
d) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti di esperienza professionale come previsto nei profili e per le fasce di cui agli allegati da 1 a 7 del presente decreto;
e) il possesso della esperienza professionale richiesta secondo quanto stabilito dagli allegati da 1 a 7 del presente decreto;
f) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
3. Alla domanda di iscrizione l'interessato allega in copia digitale (conforme alle specifiche di formato e dimensioni che saranno indicate nei bandi):
a) un documento di identita' in corso di validita' copia digitale;
b) la documentazione attestante quanto dichiarato, come previsto negli allegati da 1 a 7.
4. Il possesso dei requisiti puo' essere dichiarato dall'interessato con autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se attestato da certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti. In questo caso l'interessato deve fornire tutte le indicazioni necessarie al fine dell'individuazione di tale documentazione.
5. Se le attivita' sono state svolte dal candidato in forza di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione da altro soggetto, e' dovere di quest'ultimo certificare i contenuti e la durata dell'attivita' stessa, ferma restando la necessita' di fornire le indicazioni di cui al comma 4.
6. Per la valutazione dell'esperienza professionale conseguita all'estero si procede nei modi indicati all'art. 5 comma 2.
7. La documentazione puo' essere sostituita da attestazione rilasciata dalle Associazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante: «disposizioni in materia di professioni non organizzate», secondo il modello allegato al presente decreto.
8. L'interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure di pubblicazione e di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente decreto.
9. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in difformita' da quanto previsto nel relativo bando pubblico.
 
Art. 5

Riconoscimento dei titoli
e dell'esperienza professionale conseguiti all'estero

1. Il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero (sia nell'ambito dell'Unione europea e/o in paesi extra UE) che, ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e didattica», compete alle Universita' per i titoli accademici e al MIUR per i dottorati e dovra' essere documentato a cura del richiedente.
2. L'esperienza professionale conseguita all'estero dovra' essere certificata e/o vidimata da ente pubblico o di ricerca, per l'equiparazione a quella prevista per il profilo e la fascia di interesse.
3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l'istruttoria, comprendente la verifica dei riconoscimenti, attestazioni e/o vidimazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' svolta dalla Commissione di cui all'art. 7.
 
Art. 6

Verifica dei titoli e costituzione degli elenchi

1. La positiva conclusione della procedura informatica di presentazione della domanda determina l'iscrizione all'elenco, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti e di verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata.
2. La verifica dei titoli e' svolta dalla commissione di cui all'art. 7.
3. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la direzione generale richiede le necessarie integrazioni documentali o gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non fornisca la documentazione o i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero nel caso in cui, una volta ricevuta la documentazione, permangano motivi ostativi all'iscrizione agli elenchi o alla fascia richiesta specificamente dall'interessato, la direzione procede ai sensi dei commi 4 e 5.
4. In caso di accertata carenza dei requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, o di integrazione nei termini prescritti, la direzione determina la cancellazione dall'elenco.
5. La Direzione generale, se i titoli e l'esperienza posseduti da un candidato, pur essendo insufficienti all'inserimento nella fascia richiesta, consentono la sua iscrizione in una fascia inferiore del medesimo dell'elenco, lo iscrive d'ufficio in quest'ultima fascia, inviandogliene contestuale comunicazione.
6. Per l'iscrizione a una fascia superiore dell'elenco in cui risulta gia' inserito, l'interessato e' tenuto a presentare soltanto la documentazione aggiuntiva rispetto a quella gia' prodotta.
 
Art. 7

Commissione di verifica

1. Per le finalita' di cui agli articoli 5 e 6, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' nominata, con decreto del competente direttore generale, una commissione composta da almeno sette membri, uno per ciascun profilo, individuati tra il personale del Ministero.
2. La commissione si riunisce, anche in via telematica, almeno ogni tre mesi, e, nei primi due anni di attivita', almeno ogni mese.
3. Il funzionamento della commissione non comporta oneri per l'amministrazione.
 
Art. 8

Gestione degli elenchi, consultabilita' e tenuta

1. Gli elenchi costituiti secondo le procedure stabilite dal presente decreto, suddivisi nelle rispettive fasce, sono pubblici e consultabili nel sito internet istituzionale del Ministero.
2. La Direzione generale competente provvede a conservare copia autentica degli elenchi nei propri archivi, curandone il progressivo aggiornamento.
3. La Direzione generale provvede a conservare copia della documentazione consegnata come attestazione dei titoli, curandone l'archiviazione.
4. Le associazioni certificanti di cui all'art. 4, comma 7 del presente decreto, che attestano il possesso dei requisiti secondo il modello allegato, provvederanno a conservare copia della documentazione prodotta come attestazione dei titoli, curandone l'archiviazione.
 
Art. 9

Specificita' degli elenchi

1. Gli elenchi disciplinati dal presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 22 luglio 2014, n. 110, non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilita' di esercitare la professione e l'indicazione dei requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalita' diverse da quelle regolate dal presente decreto.
 
Art. 10

Commissione consultiva

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il direttore generale educazione e ricerca, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le direzioni generali competenti sulle specifiche materie istituisce con proprio decreto una commissione paritetica che svolge attivita' consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del presente decreto.
2. All'esito del monitoraggio, la commissione puo' formulare proposte di integrazione o modifica del presente decreto e proposte di interventi normativi in funzione dell'evoluzione della materia.
3. La commissione paritetica e' composta da:
(i) un rappresentante del Ministero con funzioni di presidente;
(ii) un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
(iii) un rappresentante per ciascuno dei profili professionali indicati negli allegati da 1 a 7 nominato tra le associazioni professionali di cui all'art. 4 comma 7, laddove esistenti, ed in assenza di queste un esperto di chiara fama sulla materia designato dal direttore generale competente;
4. I componenti durano in carica tre anni;
5. Il Ministero supporta la commissione mediante l'istituzione di un ufficio di segreteria con funzioni organizzative. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito; e non comporta alcun onere a carico del Ministero;
6. La commissione si riunisce, anche in via telematica, con cadenza almeno semestrale nel primo biennio e annuale nel periodo successivo.
 
Art. 11

Trattamento di dati personali

1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di registrazione sono raccolti presso il Ministero, che e' titolare del loro trattamento, e sono utilizzati esclusivamente per le finalita' di gestione degli elenchi medesimi. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di iscrizione e il possesso dei titoli richiesti e la loro mancata indicazione puo' precludere l'iscrizione agli elenchi.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda, il candidato potra' o meno autorizzare la pubblicazione dei dati personali e recapiti negli elenchi, permettendo comunque la pubblicazione dei dati essenziali all'univoca identificazione del singolo iscritto.
3. Il trattamento e' effettuato dal personale preposto al procedimento di valutazione e alla gestione degli elenchi, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
4. Responsabile del trattamento e' il direttore generale competente.
5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero per i beni e le attivita' culturali - direzione generale competente. E' altresi' possibile rivolgersi al responsabile della Protezione dei dati (RPD) del MiBAC all'indirizzo rpd@beniculturali.it
 
Art. 12

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento e' indicato, per ciascun profilo professionale e concorso, nel rispettivo bando.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2019

Il Ministro: Bonisoli

Avvertenza:

Il testo degli allegati al decreto e' pubblicato nel sito web del Ministero per i beni e le attivita' culturali, alla pagina: www.beniculturali.it/elenchiprofessionisti