Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 aprile 2019
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Vista la direttiva 2017/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;
Vista la direttiva delegata 2018/736/UE della Commissione del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica;
Vista la direttiva delegata 2018/737/UE della Commissione, del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare;
Vista la direttiva delegata 2018/738/UE della Commissione, del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet;
Vista la direttiva delegata 2018/739/UE della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio;
Vista la direttiva delegata 2018/740/UE della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio;
Vista la direttiva delegata 2018/741/UE della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame;
Vista la direttiva delegata 2018/742/UE della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione;
Vista la direttiva delegata 2019/178/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate 2018/736/UE 2018/737/UE, 2018/738/UE, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE, 2019/178/UE, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) la voce 6, lettera a), e' sostituita dalla seguente:
+--------+-----------------------+----------------------------------+ | | |Scade il: 21 luglio 2021 per le | | | |categorie 8 e 9 diverse dai | | | |dispositivi medico-diagnostici in | | | |vitro e dagli strumenti di | | |Piombo come elemento di|monitoraggio e controllo | | |lega nell'acciaio |industriali; 21 luglio 2023 per la| | |destinato alla |categoria 8 - dispositivi | | |lavorazione meccanica e|medico-diagnostici in vitro; 21 | | |nell'acciaio zincato |luglio 2024 per la categoria 9 - | | |contenente fino allo |strumenti di monitoraggio e | | |0,35 % di piombo in |controllo industriali, e per la | |«6 a) |peso |categoria 11; | +--------+-----------------------+----------------------------------+ | |Piombo come elemento di| | | |lega nell'acciaio | | | |destinato alla | | | |lavorazione meccanica | | | |contenente fino allo | | | |0,35 % di piombo in | | | |peso e nei componenti | | | |di acciaio zincato per | | | |immersione a caldo per | | | |lotti e contenente fino|Scade il 21 luglio 2021 per le | | |allo 0,2 % di piombo in|categorie da 1 a 7 e per la | | 6 a)-I |peso |categoria 10». | +--------+-----------------------+----------------------------------+
b) la voce 6, lettera b), e' sostituita dalla seguente:
+---------+-------------------------+-------------------------------+ | | |Scade il: 21 luglio 2021 per le| | | |categorie 8 e 9 diverse dai | | | |dispositivi medico-diagnostici | | | |in vitro e dagli strumenti di | | | |monitoraggio e controllo | | | |industriali; 21 luglio 2023 per| | | |la categoria 8 - dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro; 21| | |Piombo come elemento di |luglio 2024 per la categoria | | |lega nell'alluminio |9 - strumenti di monitoraggio e| | |contenente fino allo 0,4 |controllo industriali, e per la| |«6 b) |% di piombo in peso |categoria 11;  | +---------+-------------------------+-------------------------------+ | |Piombo come elemento di | | | |lega nell'alluminio | | | |contenente fino allo 0,4 | | | |% di piombo in peso, a | | | |condizione che derivi dal| | | |riciclaggio di rottami di|Scade il 21 luglio 2021 per le | | |alluminio contenenti |categorie da 1 a 7 e per la | |6 b)-I |piombo |categoria 10 | +---------+-------------------------+-------------------------------+ | |Piombo come elemento di | | | |lega nell'alluminio | | | |destinato alla | | | |lavorazione meccanica |Scade il 18 maggio 2021 per le | | |contenente fino allo 0,4 |categorie da 1 a 7 e per la | |6 b)-II |% di piombo in peso |categoria 10». | +---------+-------------------------+-------------------------------+
c) la voce 6, lettera c), e' sostituita dalla seguente:
+-------+---------------------+-------------------------------------+ | | |Scade il:21 luglio 2021 per le | | | |categorie da 1 a 7 e per la categoria| | | |10; 21 luglio 2021 per le categorie 8| | | |e 9 diverse dai dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro e dagli | | | |strumenti di monitoraggio e controllo| | | |industriali; 21 luglio 2023 per la | | | |categoria 8 - ispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro; 21 | | | |luglio 2024 per la categoria | | |Leghe di rame |9 -strumenti di monitoraggio e | | |contenenti fino al 4 |controllo industriali, e per la | |«6 c) |% di piombo in peso |categoria 11». | +-------+---------------------+-------------------------------------+
d) la voce 7, lettera a), e' sostituita dalla seguente:
+-------+----------------------+------------------------------------+ | | |Si applica alle categorie da 1 a 7 e| | | |alla categoria 10 (ad eccezione | | | |delle applicazioni di cui alla voce | | | |24 del presente allegato) e scade il| | | |21 luglio 2021. Per le categorie 8 e| | | |9 diverse dai dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro e dagli | | | |strumenti di monitoraggio e | | | |controllo industriali la scadenza e'| | | |il 21 luglio 2021; per i dispositivi| | |Piombo in saldature ad|medico-diagnostici in vitro della | | |alta temperatura di |categoria 8 la scadenza e' il 21 | | |fusione (ossia leghe a|luglio 2023; per gli strumenti di | | |base di piombo |monitoraggio e controllo industriali| | |contenenti l'85 % o |della categoria 9 e per la categoria| | |piu' di piombo in |11 la scadenza e' il 21 luglio | |«7 a) |peso) |2024». | +-------+----------------------+------------------------------------+

e) la voce 7, lettera c)-I, e' sostituita dalla seguente:

+--------+--------------------------+-------------------------------+ | | |Si applica alle categorie da 1 | | | |a 7 e alla categoria 10 (ad | | | |eccezione delle applicazioni di| | | |cui alla voce 34) e scade il 21| | | |luglio 2021. Per le categorie 8| | | |e 9 diverse dai dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro e | | | |dagli strumenti di monitoraggio| | | |e controllo industriali la | | |Componenti elettrici ed |scadenza e' il 21 luglio 2021; | | |elettronici contenenti |per i dispositivi | | |piombo nel vetro o nella |medico-diagnostici in vitro | | |ceramica diversa dalla |della categoria 8 la scadenza | | |ceramica dielettrica dei |e' il 21 luglio 2023; per gli | | |condensatori, per esempio |strumenti di monitoraggio e | | |dispositivi |controllo industriali della | | |piezoelettrici, o in una |categoria 9 e per la categoria | | |matrice di vetro o |11 la scadenza e' il 21 luglio | | «7 c)-I|ceramica |2024».  | +--------+--------------------------+-------------------------------+
f) la voce 24 e' sostituita dalla seguente:
+------+------------------------+-----------------------------------+ | | |Scade il: 21 luglio 2021 per le | | | |categorie da 1 a 7 e per la | | | |categoria 10; 21 luglio 2021 per le| | | |categorie 8 e 9 diverse dai | | | |dispositivi medico-diagnostici in | | |Piombo nelle paste |vitro e dagli strumenti di | | |saldanti impiegate per |monitoraggio e controllo | | |la saldatura di reti |industriali; 21 luglio 2023 per la | | |capacitive multistrato |categoria 8 -dispositivi | | |ceramiche realizzate con|medico-diagnostici in vitro; 21 | | |fori passanti |luglio 2024 per la categoria 9 | | |metallizzati sia di tipo|-strumenti di monitoraggio e | | |discoidale che di tipo |controllo industriali, e per la | |«24 |planare |categoria 11». | +------+------------------------+-----------------------------------+
g) la voce 34 e' sostituita dalla seguente:
+------+-------------------------+----------------------------------+ | | |Applicabile a tutte le categorie, | | | |scade il: 21 luglio 2021 per le | | | |categorie da 1 a 7 e per la | | | |categoria 10; 21 luglio 2021 per | | | |le categorie 8 e 9 diverse dai | | | |dispositivi medico-diagnostici in | | | |vitro e dagli strumenti di | | | |monitoraggio e controllo | | | |industriali; 21 luglio 2023 per la| | | |categoria 8 - dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro; 21 | | | |luglio 2024 per la categoria 9 - | | |Piombo in elementi dei |strumenti di monitoraggio e | | |potenziometri trimmer in |controllo industriali, e per la | |«34 |cermet |categoria 11».   | +------+-------------------------+----------------------------------+
h) dopo la voce 41 e' aggiunta la seguente:
+------------+------------------------------+-----------------------+ | |Piombo in cuscinetti e pistoni| | | |per motori a combustione | | | |interna alimentati a diesel o | | | |a carburante gassoso applicati| | | |in apparecchiature non | | | |stradali a uso | | | |professionale:con cilindrata | | | |totale del motore ≥ 15 litri; | | | |oppure con cilindrata totale | | | |del motore ≤  15 litri e con | | | |motore destinato a funzionare | | | |in applicazioni nelle quali il| | | |tempo che intercorre tra il | | | |segnale di inizio e il pieno | | | |carico deve essere inferiore a|Si applica alla | | |10 secondi; o la cui regolare |categoria 11, escluse | | |manutenzione e' solitamente |le applicazioni | | |svolta in ambiente esterno |contemplate dalla voce | | |sporco e difficile, come ad |6 c) del presente | | |esempio applicazioni in ambito|allegato.Scade il 21 | |«41-bis |minerario, edile e agricolo. |luglio 2024.»   | +------------+------------------------------+-----------------------+

 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
2. La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea.

Roma, 15 aprile 2019

Il Ministro: Costa
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 1097