Gazzetta n. 133 del 8 giugno 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019, n. 47
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50 e 51, nonche' l'articolo 75, comma 3;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e in particolare la Tabella 7 allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli articoli 4 e 4-bis;
Visto l'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Preso atto che tale proposta prevede una razionalizzazione dell'articolazione centrale del Ministero e lascia invariate l'organizzazione e le competenze degli Uffici scolastici regionali;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Visto che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreto da adottare ai sensi della medesima norma;
Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», si articola nei Dipartimenti di cui all'articolo 2.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alla premesse:

- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riportano gli articoli 3, 4, 5, 49, 50 e 51,
nonche' l'art. 75, comma 3 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, S.O.:
«Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri
costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita
la figura del segretario generale. Nei Ministeri
organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario
generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge
o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale
ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il
regolamento di cui all'art. 4.»
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'art.
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.»
«Art. 49 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
scolastica ed istruzione superiore, di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della
universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia
delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca,
nel quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di
vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione,
a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la formazione e
l'istruzione professionale.»
«Art. 50 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) istruzione non universitaria: organizzazione
generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e
programmi scolastici, stato giuridico del personale;
definizione dei criteri e dei parametri per
l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri
per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola;
determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a
carico del bilancio dello Stato e del personale alle
istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema
scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni
funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei
titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
internazionale e attivazione di politiche dell'educazione
comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo
dell'intero sistema formativo, individuazione degli
obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi
in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica
superiore; consulenza e supporto all'attivita' delle
istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla
legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui all'art.
137, comma 2, ed all'art. 138, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) compiti di indirizzo, programmazione e
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e
tecnologica; programmazione degli interventi sul sistema
universitario e degli enti di ricerca non strumentali;
indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non
strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante
specifico Osservatorio, in materia universitaria;
attuazione delle norme comunitarie e internazionali in
materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea
e integrazione internazionale del sistema universitario,
anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a
cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli
enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione
del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria;
formazione di grado universitario; razionalizzazione delle
condizioni d'accesso all'istruzione universitaria;
partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e
formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera
nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra
ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della
partecipazione italiana a programmi nazionali e
internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della
ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e
sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la
gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con
riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la
ricerca pubblica.»
«Art. 51 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali
di cui all'art. 50.»
«Art. 75 (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria). - (Omissis).
3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale,
in relazione alla popolazione studentesca della relativa
regione, quali autonomi centri di responsabilita'
amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate
allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le universita' e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico,
ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale
alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti
dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore
del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze
scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di
consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono
contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
(Omissis).»
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante « Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni, recante «Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) [i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri emanate ai sensi dell' art. 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225];
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e).
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita' .
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in
ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti
magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio
viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il
magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
2009, n. 16, concernente Regolamento recante la
riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
marzo 2009, n. 60.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 98, recante, «Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 4-bis, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2018, n. 160 (legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2018, n.
188):
«Art. 4 (Esercizio delle funzioni relative alla
realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi
di edilizia scolastica). 1. All'art. 18-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle»
sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del
Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine, le parole
da: «, e' istituito» a «30 luglio 1999, n. 303» sono
soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio 1992, n.
225» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita'
del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti:
«l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1».
2.
3. All'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite
dalle seguenti: «al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» e le parole: «della
medesima Struttura» sono sostituite con le seguenti «del
medesimo Ministero»;
b) al comma 488, le parole: «La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»;
c) al comma 489:
1) al primo periodo, le parole: «La Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»;
2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite
dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca».
3-bis. Il comma 8 dell'art. 3 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, e' abrogato.
3-ter. I commi 155, 156 e 157 dell'art. 1 della legge
13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati. Le disposizioni di
cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle
procedure il cui specifico concorso, di cui al comma 155
dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015, sia stato
gia' bandito alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di
cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia
scolastica di cui all'art. 11, comma 4-sexies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
ripartite secondo i criteri della programmazione triennale
nazionale di riferimento.
3-quinquies. All'art. 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole:
«2013-2015» e le parole: «e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;
b) al comma 1, quarto periodo, le parole da: «con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» fino a:
«e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»
sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
Dipartimento del tesoro»;
c) al comma 1-ter, le parole: «, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse».
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 345, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«345. Al fine di consentire una maggiore efficacia
dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' di potenziare la tutela delle minoranze
linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla
legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' incrementata di due posti dirigenziali di livello
generale. Al primo periodo si da' attuazione con uno o piu'
regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della
legislazione vigente.».
 
Tabella A
(Articolo 11) Dotazione organica del personale


+-----------------------------+---------+
|Personale dirigenziale: |  |
+-----------------------------+---------+
|Dirigenti di prima fascia |29 |
+-----------------------------+---------+
|Dirigenti di seconda fascia, | |
|amministrativi |223* |
+-----------------------------+---------+
|Dirigenti di seconda fascia, | |
|tecnici |190 |
+-----------------------------+---------+
| Totale dirigenti |442 |
+-----------------------------+---------+

* Compresi 8 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.


+---------------------------+-----------+
|Personale non dirigenziale:|  |
+---------------------------+-----------+
|Area III |n. 2.490 |
+---------------------------+-----------+
|Area II |n. 3.144 |
+---------------------------+-----------+
|Area I |n. 344 |
+---------------------------+-----------+
| Totale Aree |n. 5.978 |
+---------------------------+-----------+
Totale complessivo n. 6.420

 
Art. 2
Articolazione del Ministero

1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti tre Dipartimenti:
a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici, su base regionale.
 
Art. 3
Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti

1. I Capi dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero.
2. I Capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.
3. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il Capo del Dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai Capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.
4. I Capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'art. 5, commi 3 e 5, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale) (Art. 21,
commi 1, 2 e 5 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 12 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n.
80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le
risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II
del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2. ».
 
Art. 4
Conferenza permanente dei Capi Dipartimento
e dei direttori generali

1. I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti e i dirigenti titolari degli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e' presieduta, in ragione delle materie, dai Capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale. Gli stessi, in ragione della natura degli argomenti trattati nel corso della conferenza, possono trasmetterne l'esito all'Organismo interno di valutazione.
2. Il Capo del Dipartimento, o i Capi dei Dipartimenti, in relazione alla specificita' dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della conferenza, e' assicurato dalla Direzione generale di cui all'articolo 7, comma 4.
 
Art. 5
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione

1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; supporto alla gestione del contenzioso delle articolazioni periferiche; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; attivita' di coordinamento connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni ed enti locali; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza.
2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali e n. 29 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
b) Direzione generale per il personale scolastico;
c) Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'edilizia scolastica;
d) Direzione generale per il supporto giuridico e amministrativo.
4. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo;
b) ordinamenti dei percorsi liceali;
c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;
d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonche' dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola;
e) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente;
f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;
g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
i) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale e innovazione didattica, in collaborazione con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;
l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi;
m) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee;
n) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;
o) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;
p) rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero;
q) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nonche' orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;
r) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni;
s) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
t) indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
u) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
5. La Direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro;
b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;
d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, incluso il personale destinato alle scuole italiane all'estero e alle iniziative scolastiche italiane all'estero;
e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;
f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;
g) programmazione dei percorsi di formazione iniziale del personale docente;
h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;
i) definizione degli organici e gestione delle procedure per la destinazione del personale alle scuole italiane e alle iniziative scolastiche italiane all'estero, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. La Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'edilizia scolastica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le regioni e disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;
b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilita', in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;
d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;
e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunita' scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attivita', supporto alle attivita' del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, nonche' delle azioni di contrasto della dispersione scolastica, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;
g) orientamento allo studio e professionale, promozione del successo formativo e raccordo con il sistema di formazione superiore e con il mondo del lavoro;
h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attivita';
i) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della Direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole;
l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;
m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al diritto allo studio e di carattere digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;
n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;
o) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattino sull'istruzione scolastica;
p) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica;
q) individuazione delle priorita' in materia di edilizia scolastica;
r) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica;
s) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attivita' didattiche ed organizzative dei plessi scolastici;
t) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalita' organizzata;
u) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.
7. La Direzione generale per il supporto giuridico e amministrativo, che si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione del contenzioso del personale docente ed educativo, nonche' dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo;
b) gestione del contenzioso del personale non docente, per provvedimenti aventi carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo;
c) definizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso, di competenza delle articolazioni territoriali;
d) supporto alla gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;
e) coordinamento informatizzato del contenzioso, anche attraverso la creazione e la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico;
f) consulenza e supporto giuridico alle articolazioni periferiche territoriali nella gestione di questioni aventi carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo;
g) consulenza e supporto amministrativo alle articolazioni periferiche nella redazione di atti aventi carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo;
h) formulazione di proposte di carattere amministrativo e normativo finalizzate a superare le eventuali criticita' emerse nella trattazione del contenzioso scolastico.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 137, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 137 (Competenze dello Stato). - (Omissis).
2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le
funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai
corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello
Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e
alla sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi
agli organismi scolastici istituiti da soggetti
extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della
scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999,
n. 170.
 
Art. 6
Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca

1. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi sul sistema universitario; funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento, monitoraggio sulle attivita', normazione generale e finanziamento di universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; disciplina dell'orientamento degli studenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i sistemi di accesso e i percorsi formativi nonche' i servizi di job-placement; promozione della connessione tra il mondo dell'istruzione e quello della formazione superiore, in raccordo costante con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione; cura dell'armonizzazione e dell'integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo della formazione e dell'attuazione delle norme europee e internazionali in materia di formazione superiore, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 4, lettera m); partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione superiore con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le Amministrazioni regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), assicurando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, in tema di programmazione e vigilanza sull'ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con speciale riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di ricerca; indirizzo, programmazione e coordinamento, normativa generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attivita'; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; analisi, elaborazione e diffusione della normativa europea e delle modalita' di interazione con gli organismi europei e relativa assistenza alle imprese; cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo e internazionale, anche mediante specifici raccordi fra universita' ed enti di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese anche mediante l'utilizzo di specifici Fondi di agevolazione; valorizzazione delle carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e della loro mobilita' in sede internazionale; in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni di acquisizione, rilascio, controllo ed elaborazione dei dati anche ai fini dell'inserimento degli stessi nelle anagrafi degli studenti, della ricerca, della valutazione; promozione della formazione superiore e della ricerca anche a livello internazionale; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza.
2. Nell'ambito del Dipartimento operano la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e gli Uffici di supporto degli Organismi previsti dalla normativa in materia di universita', alta formazione e ricerca.
3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.
4. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la formazione universitaria;
b) Direzione generale per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale, il diritto allo studio e le scuole di specializzazione;
c) Direzione generale per la ricerca e la vigilanza degli enti di ricerca.
5. La Direzione generale per la formazione universitaria, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione degli obiettivi pluriennali del sistema universitario;
b) finanziamento del sistema universitario;
c) finanziamento degli interventi per l'edilizia universitaria;
d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le regioni e con il mondo imprenditoriale in materia di formazione universitaria, assicurandone il coordinamento;
e) istituzione e accreditamento delle universita';
f) procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari e del dottorato di ricerca;
g) programmazione degli accessi ai corsi di studio a numero programmato a livello nazionale;
h) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati dalle universita' e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale;
i) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;
l) monitoraggio dei bilanci degli atenei, coordinamento nell'attuazione della contabilita' economico-patrimoniale, coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo degli atenei;
m) coordinamento, promozione e sostegno dell'attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita';
n) servizi di orientamento, tutorato e job placement del settore universita';
o) raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico in materia di formazione degli insegnanti;
p) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti universitari;
q) internazionalizzazione del sistema della formazione universitaria nello Spazio europeo dell'educazione superiore;
r) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di mobilita' internazionale degli studenti, anche avvalendosi del supporto della Direzione generale per la comunicazione e per i rapporti internazionali;
s) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori e della designazione dei rappresentanti ministeriali nei Collegi dei revisori dei conti delle Universita';
t) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti.
6. La Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, il diritto allo studio e le scuole di specializzazione si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia di diritto allo studio in ambito universitario e AFAM, con monitoraggio sui livelli essenziali delle prestazioni, e valorizzazione del merito degli studenti, nonche' indirizzi e strategie in materia di rapporti tra studenti e sport;
b) accreditamento e finanziamento dei collegi universitari e delle residenze universitarie;
c) finanziamento e programmazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
d) monitoraggio dei bilanci delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo;
e) finanziamento degli interventi per l'edilizia delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
f) istituzione e accreditamento delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) procedure di accreditamento dei corsi di studio dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) servizi di orientamento, tutorato e job placement del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
i) programmazione del reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
l) controllo sugli statuti e sui regolamenti delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
m) accreditamento, programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione alle scuole di specializzazione post universitarie, nonche' cura dei rapporti con le Scuole di specializzazione di area medico-sanitaria e con gli altri Ministeri e le regioni nella medesima materia;
n) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali;
o) procedure di accesso all'esercizio professionale, riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero;
p) internazionalizzazione del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo dell'educazione superiore;
q) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di mobilita' internazionale degli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche avvalendosi del supporto della Direzione generale per la comunicazione e per i rapporti internazionali;
r) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
s) strategie e indirizzi per la promozione artistica;
t) istruttoria finalizzata alla nomina degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali nelle Istituzioni AFAM;
u) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
7. La Direzione generale per la ricerca e la vigilanza sugli enti di ricerca, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, europeo e internazionale con particolare riguardo al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea;
b) valorizzazione delle carriere dei giovani ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca;
c) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attivita' di indirizzo strategico ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sugli enti pubblici di ricerca; con riguardo all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), la Direzione si raccorda con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, per gli aspetti di competenza;
d) vigilanza sulla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
e) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;
f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali ed europei;
g) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale, in coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7;
h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;
i) rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;
l) promozione della cultura scientifica;
m) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento;
n) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi, nonche' attivita' di trasferimento tecnologico;
o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca;
p) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali collegati al sistema della ricerca e cura delle attivita' legate all'individuazione e rinnovo degli esperti ed addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;
q) coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le Amministrazioni regionali.

Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica
e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 luglio 1998, n. 151:
«Art. 2 (Competenze del CIPE). - 1. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti
funzioni:
a) valuta, preliminarmente all'approvazione del
DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli
indirizzi di cui all'art. 1, comma 1;
b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali,
delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta
periodicamente l'attuazione del PNR;
c) approva apposite direttive per il coordinamento
con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche
amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;
d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, gli stanziamenti per la ricerca delle
amministrazioni pubbliche.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e'
coordinato dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita
commissione per la ricerca, di seguito denominata
commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi
dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430. La commissione, nel lavoro istruttorio per
gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte
preliminari del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con l'apporto delle
amministrazioni partecipanti.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una
segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito
della potesta' regolamentare di organizzazione di detto
ministero. La segreteria opera anche come supporto della
commissione e delle strutture ad essa collegate. Con
decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
per l'utilizzazione di personale comandato da altre
amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti
numerici per il ricorso a personale qualificato con
contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita'
di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte
del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli
scientifici nazionali e della assemblea di cui al
successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte
anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e
privati, nonche' organismi di consulenza tecnico
scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».
- Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,
recante «Semplificazione delle attivita' degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7
agosto 2015, n. 124», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276.
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante «Riordino del
Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione
del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo
da Vinci», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999,
n. 181:
«Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1.
Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo
da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2
aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1°
gennaio 2000 e' trasformato nella «Fondazione Museo
nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da
Vinci», ed acquista personalita' giuridica di diritto
privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice
civile, alla data di pubblicazione dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo
nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»
adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto
della nuova fondazione, che e' sottoposto all'approvazione
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,
che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua
ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta
in carica fino all'elezione del primo consiglio di
amministrazione successivo all'entrata in vigore dello
statuto della fondazione.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui
al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un
commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni
successivi.
4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura
organizzativa della fondazione, ne individua le categorie
di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi
poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i
controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del
consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di
enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche
che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita
della fondazione, facciano parte rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere
riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della
fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate
con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto
individua in particolare:
a) la diffusione della conoscenza della cultura
scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e
interazioni con altri settori del sapere, anche con
riferimento alla dinamica storica della scienza, della
tecnica e della tecnologia ed alle prospettive
contemporanee e future;
b) la conservazione, il reperimento, la
valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in
forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali
e immateriali della scienza, della tecnica e della
tecnologia con riferimento al passato e alla
contemporaneita', in una prospettiva di costante
aggiornamento del patrimonio museale.
6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai
beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e
della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a
tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'
da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o
privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze
connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione
puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con
l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due
esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione
uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto legislativo procede alla designazione di
uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti
tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima
del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni
dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione
sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle
singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore
attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.
7. La «Fondazione nazionale Museo della scienza e
delle tecnica Leonardo da Vinci», provvede ai suoi compiti
con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e
di enti pubblici;
d) eventuali proventi della gestione delle
attivita';
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a
titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti
dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le
finalita' della fondazione.
8. Ai fini della determinazione del contributo
statale da erogare annualmente alla fondazione restano in
vigore le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2
aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio
1984, n. 105.
9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per
la parte relativa agli enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del personale attualmente
dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di
Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati
dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di
diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I
dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli
relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti
dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione
del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il
personale puo' optare per la permanenza nel pubblico
impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della
pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli
istituti di cui agli articoli 1 e 2 .».
- Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio
1994, n. 115, S.O.:
«Art. 605 (Competenze del Ministero della pubblica
istruzione). - 1. Il Ministero della pubblica istruzione
provvede, mediante i suoi uffici centrali e periferici, ai
servizi relativi all'istruzione materna, elementare, media,
secondaria superiore e artistica.
2. Il Ministero esercita la vigilanza o la
sorveglianza sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della
Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge 1°
giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza
magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente;
sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla
ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato e successive
modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta
contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto
dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle
disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di
sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre
accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da
parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello
Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della
predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori,
secondo quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66, e
dalla legge 16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della
scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", ai sensi
dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su
altri enti quando sia previsto dal rispettivo
ordinamento.».
- La legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante «Misure per
il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e
disposizioni concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2018, n.
34.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2007», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.».
 
Art. 7

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali

1. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi dei settori universita', ricerca e alta formazione artistica, musicale e coreutica; innovazione digitale nell'amministrazione e nelle istituzioni scolastiche; elaborazioni statistiche in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; promozione di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali; cura dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le competenti strutture del Ministero e promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione e del sistema della formazione superiore; cura dei rapporti per le materie di competenza del Ministero con l'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative a tutti i settori di competenza del Ministero; predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per tutti i settori di competenza del Ministero; coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; coordinamento e monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale, indirizzando l'attivita' degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; promozione di eventi e manifestazioni, nonche' dell'attivita' di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero; definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza. Il Capo del Dipartimento svolge di norma le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Ove ricorrano esigenze organizzative o ragioni di opportunita', il Ministro puo' nominare per tali funzioni un altro dirigente di I fascia dei ruoli del Ministero.
2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.
3. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento;
b) Direzione generale per le risorse finanziarie, i fondi strutturali e i contratti;
c) Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;
d) Direzione generale per la comunicazione e i rapporti internazionali.
4. La Direzione generale per le risorse umane, la programmazione e il reclutamento, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;
b) attuazione del piano assunzionale per il reclutamento e del piano di rafforzamento amministrativo per la formazione del personale del Ministero;
c) amministrazione del personale del Ministero e adozione delle relative iniziative di semplificazione;
d) relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale;
e) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati;
f) attuazione dei programmi per la mobilita' del personale del Ministero;
g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e al personale assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale;
h) pianificazione e allocazione delle risorse umane;
i) gestione dei servizi generali per l'amministrazione centrale, ivi compresa la gestione delle biblioteche;
l) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita' contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione centrale;
m) gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale;
n) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;
o) trattazione del contenzioso concernente il personale amministrativo dirigente di seconda fascia e il personale iscritto nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale, nonche' del contenzioso relativo sia al personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali, sia ai dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita' di Uffici scolastici regionali;
p) gestione delle attivita' rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita' a carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'amministrazione centrale e del personale dirigenziale di seconda fascia, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di prima fascia;
q) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione centrale, del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, nonche' dei dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita' degli Uffici scolastici regionali;
r) adozione delle misure di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza, valutazione e merito.
5. La Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione e della formazione superiore;
b) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
c) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
d) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della societa' dell'informazione con altri Ministeri e istituzioni;
e) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto attiene i sistemi informativi automatizzati;
f) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;
g) esecuzione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;
h) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;
i) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
l) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a supporto del sistema scolastico;
m) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della ricerca, dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e dell'Osservatorio per la scuola digitale, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;
n) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione, universita' e ricerca;
o) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;
p) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attivita' dei Dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza;
q) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale dell'Amministrazione;
r) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche;
s) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema scolastico e universitario;
t) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene i processi d'innovazione nella didattica, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
u) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale;
v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore.
6. Nell'ambito della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.
7. La Direzione generale per le risorse finanziarie, i fondi strutturali e i contratti, che si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attivita' di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza;
b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;
c) coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
d) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i Dipartimenti;
e) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;
f) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo;
g) coordinamento, organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;
h) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
i) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
l) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;
m) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
n) attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;
o) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti;
p) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli eventuali affidamenti in favore di soggetti in house, ad esclusione delle attivita' relative alla gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione centrale;
q) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale;
r) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;
s) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
t) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative ai settori di competenza del Ministero;
u) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;
v) opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati;
z) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione e ricerca;
aa) raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi;
bb) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero; programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero;
cc) autorita' di certificazione dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei Programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero.
8. La Direzione generale per la comunicazione e i rapporti internazionali, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;
b) relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
c) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonche' di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;
d) promozione di iniziative istituzionali, attivita' e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonche' sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero;
e) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale (anche digitale), convegni e congressi;
f) gestione della rete di comunicazione del Ministero;
g) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
h) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonche' studi e analisi di dati ed informazioni sulla soddisfazione dei cittadini;
i) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 della legge n. 150 del 2009;
l) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e alla rete intranet;
m) cura dei rapporti con l'Unione europea, con gli organismi sovranazionali e con le organizzazioni internazionali, ferma restando la competenza per materia dei Dipartimenti e delle direzioni generali;
n) coordinamento della partecipazione alle attivita' degli organismi europei internazionali e degli incontri a livello sovranazionale;
o) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali, in raccordo con le strutture ministeriali competenti per materia;
p) promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali;
q) esame, in raccordo con gli Uffici competenti e gli Uffici di diretta collaborazione, dei Protocolli di intesa e delle convenzioni, ivi inclusi quelli proposti dalle articolazioni periferiche, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante «Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1993, n. 42.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Ricevuta la
segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi
rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in
un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il
difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche
secondo le esigenze di carattere tecnico indicate
dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o
funzionario designato dal Ministro competente, sentito il
presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 giugno
2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
giugno 2000, n. 136:
«Art. 11 (Programmi di comunicazione). - 1. In
conformita' a quanto previsto dal capo I della presente
legge e dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dalle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente
il programma delle iniziative di comunicazione che
intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei
progetti di cui all'art. 13, sulla base delle indicazioni
metodologiche del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
programma e' trasmesso entro il mese di novembre di ogni
anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione
non previste dal programma possono essere promosse e
realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze
sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente
comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in
particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e
consulenza per le amministrazioni statali ai fini della
messa a punto dei programmi e delle procedure. Il
Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi
alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei
problemi della comunicazione pubblica presso le
amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi
pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche,
televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.».
 
Art. 8
Uffici scolastici regionali

1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18, di cui 15 di livello dirigenziale generale.
2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali in cui e' preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente di livello generale della Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento adotta, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia; svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio; supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio nell'Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 5, comma 7 e all'articolo 7, comma 4, lettera o).
3. L'Ufficio scolastico regionale e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento; alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e Ata ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 12 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 4 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su proposta dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170:
«Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E'
istituito, presso ogni ufficio periferico regionale
dell'amministrazione della pubblica istruzione, il
consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in
carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto
all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime
pareri obbligatori in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni
ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di
integrazione tra istruzione e formazione professionale, di
educazione permanente, di politiche compensative con
particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto
allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale, di
attuazione degli organici funzionali di istituto.
2. Il consiglio esprime all'organo competente parere
obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale
docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico
preveda il parere di un organo collegiale a tutela della
liberta' di insegnamento.
3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei
consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla
rappresentanza del personale della scuola statale nei
consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai
rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque
rappresentanti designati dalle organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del
consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai
consigli scolastici locali in rappresentanza del personale
scolastico in servizio nella regione e' determinato in
proporzione al numero degli appartenenti al personale
dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il
suddetto personale sia rispettivamente in numero non
superiore e superiore a 50.000. E' garantita la
rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale
docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno
un dirigente scolastico e di un rappresentante del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella
prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza,
il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal
personale della scuola, per l'esercizio delle competenze
consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in
assemblea generale sono valide se e' presente un terzo dei
componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In
casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo'
prescindere dal parere.
8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di
specifiche competenze ad apposite commissioni. Il
regolamento puo' prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal
dirigente dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale
provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio
regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
nella regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un
consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con
lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
del personale delle predette scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli
scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
11. I termini e le modalita' per l'elezione dei
componenti dei consigli regionali sono stabiliti con
l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 si vedano le note all'art. 5.
- Per i riferimenti all'art. 75, comma 3 e all'art. 5,
comma 5, lettere f) e g) del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
1985, n. 246, recante «Norme di attuazione dello statuto
della regione siciliana in materia di pubblica istruzione»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n.
135.
- Si riporta l'art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n.
38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica
slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56:
«Art. 13 (Organi per l'amministrazione scolastica). -
1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione
in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio
diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro
della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei
ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica
e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di
insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i
ruoli del personale delle scuole e degli istituti con
lingua di insegnamento slovena.
2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e'
richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia
dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la
Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
1. La composizione della Commissione, le modalita' di
nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La Commissione di cui al
presente comma sostituisce quella prevista dall'art. 9
della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 24 della presente legge.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001 .».
 
Art. 9
Corpo ispettivo

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, e' collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, un Coordinatore, al quale non e' corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Con decreto del Ministro sono determinate le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica.
 
Art. 10
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei Capi dei Dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti normativi all'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e all'art.
4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 11
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche
del personale non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi otto posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
3. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio successivo decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonche', nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Il decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 12
Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti normativi all'art. 4, comma 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' abrogato.
3. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali dell'Amministrazione centrale oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, nonche' per la posizione dirigenziale di livello generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 10 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, individuati con provvedimento del Ministro, in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bussetti
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1898

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, si vedano
le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art.
19 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del Decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del Decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento
di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della
struttura interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento (94)della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento (94) della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, ?? arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. (89)
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».