Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 23 maggio 2019
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Visto l'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle finzioni consegue il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);
Vista l'ordinanza della Protezione civile 14 novembre 2018, n. 558, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2018 con la quale, tra l'altro, al comma 4, si stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali a carico del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 201/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa;
Visto in particolare l'art. 3 - Prime misure economiche ed ulteriori fabbisogni - comma 3, della citata ordinanza di Protezione civile, dove stabilisce che «Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali: "omissis" b) per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera c) che prevede interventi finanziari per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
piogge alluvionali del 29 ottobre 2018 nella Provincia di Brescia;
Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e scorte, nonche' per la gestione delle misure di cui all'ordinanza della Protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito degli interventi compresi nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA);

Decreta:

Art. 1
Declaratoria del carattere di eccezionalita' degli eventi atmosferici

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali agli impianti produttivi e scorte, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' per la gestione degli interventi attivabili a seguito dell'ordinanza della Protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito delle misure comprese nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA):

Brescia:
piogge alluvionali del 29 ottobre 2018;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Agnosine, Angolo Terme, Bagolino, Bienno, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Collio, Corteno Golgi, Edolo, Losine, Pezzaze, Piancogno, Pisogne, Prestine, Roe' Volciano, Sabbio Chiese, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Tavernole sul Mella, Tremosine sul Garda, Treviso Bresciano, Vione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

Il Ministro: Centinaio