Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 aprile 2019
Modalita' di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 307, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico» e, in particolare, l'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35 e 52, comma 1-bis;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'art. 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 14, commi da 10-bis a 10-septies;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 novembre 2017, concernente «Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione di nuovi profili ai sensi dell'art. 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161»;
Ritenuta la necessita' di procedere all'individuazione dei criteri e delle modalita' che regolano le procedure di reclutamento di 2903 unita' di personale amministrativo non dirigenziale ai sensi dell'art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Considerato che il predetto contingente puo' essere modulato nella diversa misura consentita dalle risorse finanziarie disponibili in ragione dei corrispondenti oneri finanziari previsti per ciascun profilo professionale e relativa fascia di accesso;
Considerate le rilevanti scoperture di personale amministrativo nella qualifica di funzionario giudiziario;
Ritenuto che e' necessario determinare la ripartizione del predetto contingente mediante l'assunzione di 903 assistenti giudiziari, area funzionale seconda, fascia retributiva F2, e di 1850 funzionari giudiziari, area funzionale III, fascia retributiva F1;
Ritenuto che, al fine di potenziare, nel piu' breve tempo possibile, il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalita' in relazione alle attuali, rilevanti scoperture di organico, e' necessario individuare modalita' semplificate per l'attuazione delle procedure di reclutamento;
Considerate le graduatorie di concorsi pubblici in corso di validita' alla data del presente decreto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente decreto si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 dell'art. 1 della medesima legge n. 145 del 2018, per gli importi di euro 26.933.058,60 per l'anno 2019, di euro 74.383.270,32 per l'anno 2020 e di euro 110.174.710,32 per il 2021;
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

l. Il presente decreto disciplina le modalita' di reclutamento da parte del Ministero della giustizia (di seguito «Ministero») del contingente di personale amministrativo non dirigenziale di cui all'art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di quello rientrante nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite a legislazione vigente, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto delle procedure di autorizzazione, ove necessarie, e dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni, anche in relazione alle risorse finanziarie stanziate e disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, con il presente decreto sono determinati, in relazione al fabbisogno assunzionale e alle relative esigenze in dotazione organica, i profili professionali da reclutare e sono stabiliti i criteri di individuazione delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le priorita' di scorrimento, nonche' i criteri generali e le modalita' cui conformare le procedure selettive e concorsuali.
3. Con il presente decreto sono altresi' stabilite le modalita' semplificate, in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per lo svolgimento delle procedure selettive e concorsuali.
 
Art. 2
Posti e profili disponibili

1. In relazione alle specifiche esigenze organizzative del Ministero, i posti riservati alle procedure di selezione di cui all'art. 1 sono collocati in area funzionale seconda e area funzionale terza.
2. La fascia economica di ingresso e' quella iniziale, prevista nell'ambito di ciascuna area, in relazione al profilo professionale reso disponibile, cosi' come determinata dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti.
 
Art. 3

Determinazione del contingente del personale di cui all'art. 1, comma
307, della legge n. 145 del 2018

1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalita' ed in considerazione della necessita' di provvedere alla copertura delle vacanze di organico del personale dell'Amministrazione giudiziaria, la ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' cosi' determinata:
a) 903 posti per Assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per 800 posti di Assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale n. 92, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria;
b) 1850 posti per Funzionario giudiziario, area funzionale terza, fascia retributiva F1 mediante procedura concorsuale a norma dell'art. 5.
 
Art. 4
Reclutamento del personale mediante
scorrimento della graduatoria

l. Le assunzioni del contingente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono effettuate a copertura delle vacanze attuali e di quelle che si determineranno nel corso del triennio 2019-2021. Lo scorrimento previsto dalla predetta disposizione e' disposto, sino al termine di validita' della graduatoria di cui all'art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con uno o piu' provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero.
 
Art. 5

Modalita' di reclutamento del personale mediante procedure
concorsuali

1. I concorsi pubblici per il reclutamento del contingente di personale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) possono essere espletati nelle forme del concorso unico organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), anche mediante le modalita' semplificate di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Fatti salvi i titoli di preferenza previsti in via generale dalla normativa vigente, nelle predette procedure concorsuali sono individuati i titoli preferenziali di cui all'art. 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' i titoli preferenziali e i meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa di cui all'art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
 
Art. 6
Costituzione del rapporto di lavoro

l. I candidati reclutati con le procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, in relazione all'Area funzionale, al profilo professionale e alla posizione economica per i quali sono stati reclutati o risultati vincitori.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2019

Il Ministro della giustizia:
Bonafede
Il Ministro per la pubblica
amministrazione:
Bongiorno
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1197