Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2019, n. 54
Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e, in particolare, gli articoli 119 e 121, concernenti, rispettivamente, i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida e l'esame di idoneita' per il conseguimento della patente di guida;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, e, in particolare, il Capo II, Sezione I;
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale e, in particolare, l'articolo 21, in materia di rinnovo di validita' della patente di guida;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e, in particolare, l'allegato III concernente i requisiti minimi di idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 331 e i relativi modelli di certificazione sanitaria IV-4, IV-5 e IV-6 allegati al Titolo IV, Parte II, del regolamento medesimo;
Considerata la necessita' di dare seguito alle disposizioni previste dal citato codice dell'amministrazione digitale, che prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il loro processo di dematerializzazione, con conseguente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della documentazione in formato cartaceo;
Considerata la necessita' di tutelare la riservatezza dei dati sanitari contenuti nei documenti attestanti l'idoneita' psicofisica alla guida dei conducenti di veicoli a motore;
Considerato, altresi', necessario informatizzare la procedura per il rilascio delle patenti di guida in sede di conseguimento della stessa ovvero in caso di rilascio di duplicato nonche' di rinnovo di validita' e, conseguentemente, prevedere un unico modello di trasmissione del giudizio di idoneita' psicofisica del conducente di veicolo a motore, anziche' i suindicati tre diversi modelli di certificazione sanitaria;
Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del richiamato articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, prediligendo la trasmissione in via telematica dell'esito della visita medica per il rilascio della patente di guida agli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 15 febbraio 2018;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'articolo 331 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
«Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di idoneita' psicofisica alla guida di veicoli a motore). - 1. L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida e' comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte II.
2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneita' per il rilascio o la conferma di validita' della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validita' del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale e' ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.».

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri.):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 13 giugno 1991,
n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale):
«Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il
Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per
l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice
della strada, con contestuale abrogazione del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari
incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari
concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute
nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali
in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme
pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta
l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'articolo
19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto
dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i
Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con
proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme
regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi,
compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio
necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno
ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita'
dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento
delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.».
- Si riporta il testo degli articoli 119 e 121 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«Art. 119. (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo'
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
o da un medico militare in servizio permanente effettivo o
in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un
ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici
di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di
appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati,
purche' abbiano svolto l'attivita' di accertamento negli
ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni
di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi
tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti
medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.
2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici
e fisici per il primo rilascio della patente di guida di
qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione
professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire
apposita certificazione da cui risulti il non abuso di
sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti
clinico-tossicologici le cui modalita' sono individuate con
decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento
sono altresi' individuate le strutture competenti ad
effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta
certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta
certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui
all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai
titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in
occasione della revisione o della conferma di validita'
delle patenti possedute, nonche' da coloro che siano
titolari di certificato professionale di tipo KA o KB,
quando il rinnovo di tale certificato non coincida con
quello della patente. Le relative spese sono a carico del
richiedente.
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve
risultare da certificazione di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione della domanda per sostenere
l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei
precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un
certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
competenti organi regionali ovvero dalle Province Autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina
dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di
cui al precedente periodo, la commissione medica locale
certifichi che il conducente presenti situazioni di
mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non
suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle
prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi
rinnovi di validita' della patente di guida posseduta
potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al
comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi
2, 3 e 4;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
b-bis);
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il
giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla guida
al competente ufficio della motorizzazione civile che
adotta il provvedimento di sospensione o revoca della
patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del
presente codice. Le commissioni comunicano altresi'
all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni
della validita' della patente, anche con riferimento ai
veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali
adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga
conto del nuovo termine di validita' ovvero delle diverse
prescrizioni delle commissioni mediche locali. I
provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la
riduzione del termine di validita' della patente o i
diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di
veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono
eventuali adattamenti, possono essere modificati dai
suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela,
qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue
spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli
organi sanitari periferici della societa' Rete Ferroviaria
Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E'
onere dell'interessato produrre la nuova certificazione
medica entro i termini utili alla eventuale proposizione
del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale competente ovvero del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. La produzione del certificato
oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di
esperire tali ricorsi.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della
patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e
dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato
il difetto con carattere temporaneo o permanente dei
requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti
definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei
certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovra' far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita
aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le
commissioni mediche sono integrate con la presenza di un
medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita' di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo'
intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di
sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (758), di concerto con il Ministro della salute,
e' istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito
di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul
progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati
fisici.»
«Art. 121. (Esami di idoneita'). - 1. L'idoneita'
tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida
si consegue superando una prova di verifica delle capacita'
e dei comportamenti ed una prova di controllo delle
cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso a
sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per le
abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del
certificato di idoneita' professionale di cui all'articolo
118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, a seguito della frequenza di corso di
qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai
commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere
nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato
alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le
disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.
4. Nel regolamento sono determinati i profili
professionali dei dipendenti del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami
di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono determinate le norme e modalita' di
effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di
formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del
personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di
esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.
5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale
del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di
esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei
comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono
finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie
per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e
le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici provvede ad un controllo di qualita' sul
predetto personale e ad una formazione periodica dello
stesso.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato
un'autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di
locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi
del comma 1 dell'articolo 122.
9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella
per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed
A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi
comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito
sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa
prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno
precedente la data della prova, entro il termine di
validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una volta soltanto, la prova pratica di guida.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a
chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE».
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca:
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)».
- Si riporta il testo del Capo II, Sezione I, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Capo II "DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE,
SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI" - Sezione I
«Documento informatico»
Art. 20. (Validita' ed efficacia probatoria dei
documenti informatici).
1.
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito
della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma
digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi
dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la
sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e,
in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita'
all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche
di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e
l'ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee
guida.
1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica
qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare
di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il
deposito degli atti e dei documenti in via telematica
secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di
processo telematico.
2.
3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e
verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono
stabilite con le Linee guida.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle Linee guida.»
«Art. 21. (Ulteriori disposizioni relative ai documenti
informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale).
1.
2.
2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le
scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma,
numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con
firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli
atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice
civile redatti su documento informatico o formati
attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a
pena di nullita', con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori
modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo
periodo.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico
redatto su documento informatico e' sottoscritto dal
pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata
o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i
testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza
del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o
digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente
e allegata agli atti.
3.
4.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie.»
«Art. 22. (Copie informatiche di documenti analogici).
- 1. I documenti informatici contenenti copia di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di
un documento analogico e' prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza
della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e'
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se
la loro conformita' all'originale non e' espressamente
disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
documento informatico.
6.»
«Art. 23. (Copie analogiche di documenti informatici).
- 1. Le copie su supporto analogico di documento
informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia
probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale in tutte le sue componenti e'
attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del
documento informatico, conformi alle vigenti regole
tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente
disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di
conservazione dell'originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici
puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base
dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale
e' possibile accedere al documento informatico, ovvero
verificare la corrispondenza allo stesso della copia
analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo
periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la
sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo'
essere richiesta la produzione di altra copia analogica con
sottoscrizione autografa del medesimo documento
informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del
contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio
sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la
verifica del contrassegno medesimo.»
«Art. 23-bis. (Duplicati e copie informatiche di
documenti informatici). - 1. I duplicati informatici hanno
il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del
documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in
conformita' alle Linee guida.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento
informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti Linee
guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale
da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in
tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico
ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e'
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto,
l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.»
«Art. 23-ter. (Documenti amministrativi informatici). -
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con
strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
1-bis. La copia su supporto informatico di documenti
formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su
supporto analogico e' prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
contenuto identico a quello del documento analogico da cui
e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza del
contenuto dell'originale e della copia.
2.
3. Le copie su supporto informatico di documenti
formati dalla pubblica amministrazione in origine su
supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli
originali da cui sono tratte, se la loro conformita'
all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione
di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione
dell'originale del documento e' soddisfatto con la
conservazione della copia su supporto informatico.
4. In materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le
Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo.
5.
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono
essere fruibili indipendentemente dalla condizione di
disabilita' personale, applicando i criteri di
accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.»
«Art. 23-quater. (Riproduzioni informatiche). - 1.
All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
«riproduzioni fotografiche» e' inserita la seguente: «,
informatiche».".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 29
luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza
stradale):
«Art. 21. (Modifiche all'articolo 126 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di
rinnovo di validita' della patente di guida). - 1. Al comma
5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di
convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono
sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente
medesima, con l'indicazione del nuovo termine di
validita'»;
b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato
medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma
della validita'» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e
ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del
duplicato della patente di cui al precedente periodo»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato,
deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di
validita'».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti
e le procedure della comunicazione del rinnovo di validita'
della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
comma 2.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE
concernenti la patente di guida), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 99 del 30 aprile
2011.
- Si riporta il testo dell'articolo 331 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 303 del 28 dicembre 1992 - Suppl. Ordinario
n. 134:
«Art. 331. (Art. 119 Cod. Str. - Certificati medici). -
1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli
allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno
compilati:
a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione
all'ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C. in caso di conferma di validita' della patente di
guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del
codice;
b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati
dall'art. 119, comma 2, del codice, su carta di colore
bianco;
c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni
mediche locali, su carta di colore celeste.
2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna
delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida
dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di
patente richiesta e, se necessario, possono essere
integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di
validita' della patente l'esito della visita medica deve
essere comunicato al competente ufficio centrale della
Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in
via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.
Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve
essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al
suddetto ufficio che, dopo averla archiviata
elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che
hanno rilasciato il certificato per la verifica di
autenticita' e la successiva archiviazione.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 126 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 126. (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 119, la durata della validita' delle patenti
di guida e dei certificati di abilitazione professionale di
cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e' regolata dalle
disposizioni del presente articolo. La conferma della
validita' delle patenti di guida e dei certificati di
abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8
e 10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e
psichici di idoneita' alla guida.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A,
B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano
rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo
anno di eta' sono valide per cinque anni ed a chi ha
superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre
anni.
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE,
sono valide per cinque anni fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta' e, oltre tale limite di
eta', per due anni, previo accertamento dei requisiti
fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le patenti
di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed
autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 20 t.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE
sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal
settantesimo anno di eta'. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del
sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria
D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida
solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il
possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva
la possibilita' per il titolare di richiedere la
riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE
rispettivamente in patente di categoria B o BE.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati
e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B
sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o
confermate a chi ha superato il settantesimo anno di eta'
sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali
delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni
dei commi 3 e 4.
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2,
3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di eta',
rinnovano la validita' della patente posseduta ogni due
anni.
7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per
il rinnovo di validita' dei certificati di abilitazione
professionale di tipo KA e KB e' effettuato ogni cinque
anni e comunque in occasione del rinnovo di validita' della
patente di guida.
8. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un duplicato della patente medesima, con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i
sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a
trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla
data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni
altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato
della patente di cui al primo periodo. Analogamente
procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4.
Non possono essere sottoposti alla visita medica i
conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle
ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto
corrente postale degli importi dovuti per la conferma di
validita' della patente di guida. Il personale sanitario
che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver
ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione
della patente scaduta di validita'.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o
dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e
4, dalle autorita' diplomatico-consolari italiane presenti
negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento
dei requisiti fisici e psichici da parte di medici
fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una
specifica attestazione che per il periodo di permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
requisiti di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la
residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha
provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente,
dovra' confermare la patente ai sensi del comma 8.
10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio della Direzione
generale per la motorizzazione del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici l'esito dell'accertamento stesso per i
provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e
12, scaduti di validita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 ad
euro 639. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente, del
certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o
della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad
un conducente titolare di patente di guida emessa da altro
Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana
che, nell'esercizio dell'attivita' professionale di
autotrasporto per la quale e' richiesta l'abilitazione di
cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione
scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216,
comma 6.
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo
periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 116,
comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque
viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.».
 
Allegato

Modello IV. 4 Art. 331
RELAZIONE MEDICA PER IL RILASCIO E LA CONFERMA DI VALIDITA' DELLA
PATENTE DI GUIDA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche dei modelli dei certificati medici

1. Il modello di certificato medico IV.4, allegato al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito da quello allegato al presente regolamento.
2. I modelli di certificati medici IV.5 e IV.6, allegati al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono abrogati.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 marzo 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Grillo, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n.973.