Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2019
Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, concernente il progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, recante l'istituzione della Commissione per l'attuazione del progetto «Bellezz@ - recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», al fine di completare l'individuazione degli enti attuatori che accedono alla fase successiva della stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, e norme relative alla documentazione necessaria per l'accesso al finanziamento, ivi inclusi i termini per la relativa presentazione e, in particolare, l'art. 2;
Visto, altresi', l'elenco degli interventi secondo l'ordine crescente di importo e con l'indicazione dei relativi enti attuatori, allegato al decreto del Segretario generale 8 marzo 2018 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018;
Tenuto conto delle rilevanti difficolta' rappresentate dagli enti attuatori riguardo al rispetto del termine fissato per la trasmissione della documentazione di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attestante, con riferimento al progetto esecutivo, il possesso delle autorizzazioni, dei pareri, dei nulla osta e degli altri provvedimenti eventualmente prescritti e necessari alla realizzazione dell'intervento, nonche' della certificazione provante che l'oggetto dell'intervento rientra tra le categorie di beni culturali di' cui al decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e, in particolare, che sia stata verificata la sussistenza dell'interesse culturale;
Ravvisata, pertanto, la necessita', per assicurare il completamento delle attivita' in atto, di differire di quattro mesi il termine previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri per la presentazione, da parte degli enti attuatori degli interventi, della documentazione relativa al possesso delle autorizzazioni, dei pareri, dei nulla osta e degli altri provvedimenti eventualmente prescritti e necessari alla realizzazione dell'intervento, nonche' della dichiarazione provante che l'oggetto del medesimo intervento rientra tra le categorie di beni culturali di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e, in particolare, che sia stata verificata la sussistenza dell'interesse culturale;
Vista la comunicazione del 12 dicembre 2018, inoltrata via mail, con la quale il Comune di San Vito Romano (Roma), inserito nell'elenco allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quale ente attuatore dell'intervento collocato al n. 53 denominato «Antichi Mulini (Frantoio)», per un importo pari a 120.000 euro, ha chiesto di avere maggiori informazioni circa il progetto finanziato, tenuto conto che il medesimo comune ha presentato diverse istanze, nessuna delle quali con tale denominazione;
Viste la richiesta di elementi concernenti il progetto «Bellezz@ - recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», trasmessa il 21 marzo 2019 dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri al Presidente pro tempore della Commissione per la selezione degli interventi relativi al progetto del Comune di San Vito Romano e la nota di risposta del suddetto Presidente, trasmessa in data 26 marzo 2019, in ordine a eventuali errori materiali;
Visto l'appunto in data 7 maggio 2019, protocollato e agli atti, con il quale la Segreteria tecnica nominata con decreto del Segretario generale del 15 novembre 2018, a seguito del riscontro effettuato sulla documentazione agli atti, attesta che nessuna delle segnalazioni pervenute di recupero di beni presenti nel Comune di San Vito Romano e' stata ritenuta ammissibile e che, invece, e' stata considerata ammissibile la segnalazione presentata formalmente dal Comune di Santa Domenica Talao (Cosenza) ma attribuita al Comune di San Vito Romano (Roma) per mero errore materiale, riguardante l'intervento per l'importo di euro 120.000,00, relativo al «Recupero di frantoio a traino e casa contadina nel centro storico»;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di correggere l'errore materiale e, conseguentemente, di modificare l'elenco allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'intervento collocato al numero 53, sostituendo l'indicazione del Comune di San Vito Romano (Roma) con l'indicazione del Comune di Santa Domenica Talao (Cosenza), quale ente attuatore, e correggendo la denominazione del progetto «Antichi Mulini (Frantoio)» con la denominazione «Recupero di frantoio a traino e casa contadina nel centro storico»;
Ritenuto, nel rispetto del principio del buon andamento e con il fine precipuo di garantire la speditezza del procedimento e l'ottemperanza alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, di attribuire alla Commissione di cui all'art. 1 del medesimo decreto la facolta' di adeguare le indicazioni contenute nell'elenco degli interventi allegato, ove la stessa Commissione accerti rilevanti incongruenze tra tali indicazioni e le disposizioni contenute nella delibera n. 3 del 1° maggio 2016 del CIPE e nel citato decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1

Differimento dei termini per la presentazione
della documentazione da allegare al progetto esecutivo

1. Fermo restando il termine per la presentazione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, e' fissato al 15 settembre 2019 il termine per la presentazione della documentazione attestante, con riferimento al progetto esecutivo gia' presentato nei termini di cui all'art. 2 del citato decreto, il possesso delle autorizzazioni, dei pareri, dei nulla osta e degli altri provvedimenti eventualmente prescritti e necessari per la realizzazione dell'intervento, nonche' la certificazione comprovante che l'oggetto dell'intervento rientra tra le categorie di beni culturali di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42, e, in particolare, che sia stata verificata la sussistenza dell'interesse culturale.
 
Art. 2

Modifiche dell'elenco allegato
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 settembre 2018

1. Nell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, al numero 53:
a) alla colonna «Intervento/Progetto», le parole «Antichi Mulini (Frantoio)» sono sostituite dalle seguenti «Recupero di frantoio a traino e casa contadina nel centro storico»;
b) alla colonna «Localita'», le parole «San Vito Romano (RM)» sono sostituite dalle seguenti «Santa Domenica Talao (CS)»;
c) alla colonna «Regione», la parola «Lazio» e' sostituita dalla seguente «Calabria»;
d) alla colonna «Ente attuatore», le parole «Comune di San Vito Romano (RM)» sono sostituite dalle seguenti: «Comune di Santa Domenica Talao (CS)».
2. Il Comune di Santa Domenica Talao presenta la documentazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018 entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. La documentazione attestante, con riferimento al progetto esecutivo gia' presentato nel termine di cui al primo periodo, il possesso delle autorizzazioni, dei pareri, dei nulla osta e degli altri provvedimenti eventualmente prescritti e necessari per la realizzazione dell'intervento, nonche' della certificazione attestante che l'oggetto dell'intervento rientra tra le categorie di beni culturali di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e, in particolare, che sia stata verificata la sussistenza dell'interesse culturale, e' presentata entro ulteriori centoventi giorni.
 
Art. 3

Poteri della Commissione di cui all'art. 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 settembre 2018

1. La Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, qualora accerti la rilevante incongruenza delle disposizioni previste dalla delibera n. 3 del 1° maggio 2016 del CIPE e dal citato decreto con le indicazioni contenute nell'elenco a esso allegato, puo' modificare con proprio provvedimento motivato le medesime indicazioni, dopo avere acquisito, ove necessario, le informazioni e i documenti dagli enti interessati.
2. Nel caso in cui le modifiche di cui al comma 1 comportino per gli enti attuatori la necessita' di provvedere alla presentazione di documentazione, in tutto o in parte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, la Commissione di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce, per la presentazione di tale documentazione, un nuovo termine non superiore a centottanta giorni, che decorre dalla data di comunicazione via PEC agli enti interessati delle modifiche intervenute. La documentazione attestante, con riferimento al progetto esecutivo gia' presentato, il possesso delle autorizzazioni, dei pareri, dei nulla osta e degli altri provvedimenti eventualmente prescritti e necessari per la realizzazione dell'intervento, nonche' della certificazione attestante che l'oggetto dell'intervento rientra tra le categorie di beni culturali di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42, e, in particolare, che sia stata verificata la sussistenza dell'interesse culturale, e' presentata entro ulteriori centoventi giorni.
3. La Commissione provvede a comunicare senza indugio agli enti interessati le modifiche intervenute ai sensi del comma 1 e ne assicura la pubblicita' mediante i mezzi di comunicazione istituzionale e tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2019

p. Il Presidente: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg.ne Succ. n. 1189