Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDIMENTO 30 aprile 2019
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno

Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove e' previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale, 27 novembre 2002;
Considerato che il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, che e' pienamente in vigore da piu' sedici anni, ha prodotto significativi risultati termini di sicurezza delle competizioni ciclistiche;
Considerato che il testo vigente del predetto disciplinare, tuttavia, era stato pensato soprattutto per manifestazioni competitive su strada con non piu' di duecento concorrenti;
Considerato l'attuale vertiginoso sviluppo del ciclismo amatoriale in Italia, che impone, di valutare con attenzione anche le manifestazioni che vedono la partecipazione di moltissimi concorrenti, in alcuni casi anche migliaia;
Considerato di dover adeguare le diposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada alle mutate esigenze organizzative connesse alle manifestazioni sportive denominate Gran Fondo o simili definizioni che prevedono la partecipazione di migliaia di concorrenti;
Considerato che per raggiungere l'obiettivo della sicurezza adeguata per le competizioni sopraindicate occorre approvare modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada che permetteranno anche una crescita del livello qualitativo delle competizioni che impegnano molti concorrenti per ottenere risultati di ordine, qualita', efficienza e sicurezza delle competizioni sportive che sono oggetto di scorta tecnica senza l'intervento delle Forze di polizia;
Considerato che, per queste manifestazioni sportive, e' indispensabile un piu' rigoroso riferimento alle norme sportive federali, allo scopo di ribadire la centralita' di queste rispetto alla sicurezza delle competizioni sportive in cui sono presenti scorte tecniche abilitate;
Considerato che per le manifestazioni con piu' di duecento concorrenti, appare indispensabile prevedere che il responsabile della scorta non possa iniziare la scorta ne' consentirne la continuazione se non e' costantemente garantita la presenza al seguito della corsa di un certo numero di ambulanze o veicoli sanitari equiparati, di personale medico;
Considerato che per consentire una migliore sicurezza delle manifestazioni indicate sia necessario che, accanto al personale abilitato di scorta, sia garantita anche la presenza di persone in possesso della specifica tessera di moto-staffettista rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un ente di promozione sportiva;
Considerato che per le grandi manifestazioni, e' necessario disciplinare meglio il tema, importante anche per la sicurezza dei concorrenti, delle barriere protettive al traguardo, soprattutto per le gare piu' importanti, in conformita' alle regole imposte dalla Federazione ciclistica italiana;
Considerato che, per le grandi manifestazioni che vedono la partecipazione di oltre mille concorrenti sia necessario prevedere misure aggiuntive rispetto a quelle gia' vigenti, stabilendo che, in ogni caso, sia garantita la presenza di personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva per tutte le intersezione ed i punti sensibili del percorso;
Considerato che, in conseguenza all'introduzione delle nuove previsioni relative alle grandi manifestazioni, e' necessario ridisegnare completamente la figura del responsabile dei servizi di scorta definendone compiti e ruolo e tenendola ben distinta da quella, di nuova definizione, del capo-scorta, ai cui sono affidati compiti operativi di coordinamento del personale abilitato;
Considerato che, sul piano pratico, la distinzione netta di figure e di responsabilita', potra' consentire, una volta partita la corsa, che il capo-scorta svolga solo il servizio di scorta mentre il responsabile dei servizi, con una visione piu' ampia, possa tenere monitorata l'integrita' delle dotazioni di sicurezza richieste (ambulanze, assistenza sanitaria transenne, ecc.);
Considerato che, in conseguenza delle modifiche proposte sia necessario intervenire anche sulle norme relative alle procedure di abilitazione, senza esame, di persone che svolgono o hanno svolto funzioni di polizia;
Considerato che sia necessario modificare le disposizioni di carattere burocratico e gestionale dell'attivita' di abilitazione e relative all'adeguamento delle attrezzature dei veicoli e del personale di scorta, per renderle piu' funzionali all'evolversi della tecnologia e alla complessita' delle manifestazioni da scortare;
Ritenuto di dover modificare, per quanto precede, il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002;

Determina:

1. E' approvato l'annesso provvedimento di modifica del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002.
2. Dall'attuazione della presente determinazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2019

Il Capo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale
Grande
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 1-1724
 
Allegato
Annesso: modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle
competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento del
27 novembre 2002.

All'art. 1, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter. Il responsabile del servizio di scorta di cui all'art. 10, per esercitare le funzioni di coordinamento del servizio di scorta, puo' non essere abilitato ai sensi dell'art. 2 ma deve sempre possedere idonea formazione certificata dalla Federazione ciclistica italiana.»
All'art. 2, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis Fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti di cui all'art. 1, commi 1 e 3-bis, l'attestato di abilitazione di cui al comma 1 e' rilasciato senza esame di abilitazione a coloro che dipendono dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza, dalla Polizia penitenziaria o da Corpi o Comandi di polizia municipale o provinciale e sono incaricati dello svolgimento di compiti di polizia stradale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da almeno un anno ovvero che sono stati congedati o dimessi senza demerito o posti in quiescenza dalle predette amministrazioni da meno di cinque anni.»
All'art. 3, comma 1, nel primo periodo, le parole «per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso» sono soppresse.
All'art. 3-bis, al comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo «Per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 2, il corso di formazione e' ridotto a quattro ore e l'attestato si consegue senza esame.»
All'art. 4, al comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo «Non possono essere in nessun caso utilizzati motocicli aventi cilindrata inferiore a 250 cc che montano pneumatici con diametro di calettamento inferiore a 14 pollici oppure motocicli che hanno potenza inferiore a 10 Kw.»
All'art. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) un telefono cellulare o radiomobile per chiamate d'emergenza, munito di auricolare che consenta di parlare a mani libere e di rispondere in ogni condizione di attivita'.»;
b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) una bandierina di colore arancio fluorescente, di dimensioni minime 60×40 cm, da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis Sui veicoli di cui ai commi 1 e 2 possono essere installati dispositivi bitonali di segnalazione acustica che emettano suono diverso per frequenza, intensita' e ciclo da quello prodotto dai dispositivi in uso ai servizi di polizia, antincendio o di soccorso e che, comunque, non possano essere mai confusi con essi. Tali dispostivi possono essere utilizzati unicamente durante lo svolgimento della scorta alla competizione ed al solo scopo di segnalare piu' efficacemente il sopraggiungere della carovana ciclistica.»;
d) al comma 5, in fine, sono inserite le seguenti parole «i dispostivi di cui al comma 3-bis devono essere disattivati.»;
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e d) si applicano altresi' al veicolo del direttore di gara. Su tale veicolo e' consentita l'istallazione di un solo dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, che si deve trovare sul lato sinistro del veicolo.»
All'art. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente; la lampada non e' obbligatoria se il percorso non prevede gallerie»;
b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; in alternativa ad essa, ove le circostanze lo rendono consigliabile, puo' essere utilizzata una bandierina di colore arancio fluorescente avente dimensioni minime di 60×40 cm;»;
c) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente «d) un giubbetto rifrangente ad alta visibilita' del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore giallo, avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8».
All'art. 6-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) un giubbetto rifrangente ad alta visibilita' del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore giallo avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8;»;
b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente «d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa, con il responsabile del servizio di scorta o con il capo scorta, munito di auricolare che consenta di parlare a mani libere e di rispondere in ogni condizione di attivita'.».
All'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo le parole «, con un massimo, in ogni caso, di dodici veicoli» sono sostituite dalla seguenti: «con un massimo, in ogni caso, di dodici motoveicoli di scorta tecnica»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis Per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di oltre tremila concorrenti o che impegnano un percorso di gara per piu' di sei ore, ferme restando il rispetto delle altre disposizioni del presente articolo, deve essere previsto anche l'impiego di un veicolo, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello «FINE MANIFESTAZIONE» di dimensioni minime di 125×25 cm, che, conformemente alle norme sportive della Federazione ciclistica italiana o delle corrispondenti norme internazionali, segnala la conclusione del transito ufficiale della manifestazione ed indica che, percio', puo' essere rimossa ogni misura di presidio sul percorso. Il veicolo puo' essere condotto da persona non munita di abilitazione ai sensi dell'art. 2. Sul veicolo non deve essere presente la bandierina di colore arancio fluorescente di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).».
All'art. 7-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a trenta minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva puo' essere limitato alle intersezioni o ai punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile del servizio di scorta secondo quanto stabilito dal presente disciplinare.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le competizioni di cui al comma 1 che prevedono la partecipazione di oltre mille concorrenti deve essere in ogni caso garantita la presenza di personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva per tutte le intersezioni con strade aventi diritto di precedenza, quelle regolate da semafori ed i punti sensibili del percorso. Il presidio puo' essere escluso per le intersezioni con strade private o di ridotta importanza aventi obbligo di precedenza rispetto alla strada percorsa dalla competizione ciclistica. Per tali competizioni, nelle rotatorie aventi diametro superiore a 50 m o particolarmente complesse devono essere presenti almeno due abilitati.»;
c) al comma 3, le parole «3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2» sono sostituite dalle seguenti: «3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Fermo restando il rispetto di tutte le altre prescrizioni indicate nei commi precedenti, nelle competizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, deve essere garantito il presidio delle intersezioni e dei punti sensibili indicati al comma 2-bis con personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva fino al transito del veicolo con il cartello «FINE MANIFESTAZIONE» di cui allo stesso art. 7, comma 2-bis. Dopo il transito del veicolo recante il cartello «FINE CORSA», tuttavia, la funzione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva puo' essere solo di assistenza dei concorrenti e di segnalazione della loro presenza sul percorso agli utenti della strada che sopraggiungono o vi si immettono.».
Dopo l'art. 7-bis e' inserito il seguente:
Art. 7-ter (Verifica dell'impiego di mezzi e dispositivi di soccorso e di protezione). - 1. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell'art. 7-bis che prevedono la partecipazione di non oltre duecento concorrenti, il responsabile del servizio di scorta non deve iniziare la scorta ne' puo' consentirne la continuazione se non e' costantemente garantita la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto di infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione. Deve inoltre verificare che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo mezzo stazioni in prossimita' dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso ovvero su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico.
2. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell'art. 7-bis che prevedono la partecipazione di piu' di cinquecento concorrenti, il responsabile del servizio di scorta non deve iniziare la scorta ne' puo' consentirne la continuazione se non e' costantemente garantita la presenza al seguito della corsa di almeno tre ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto di infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione. Deve inoltre verificare che il numero dei mezzi di soccorso sia aumentato di una unita' ogni duemila partecipanti oltre i primi mille e che il direttore di corsa abbia disposto, secondo quanto previsto dalle norme federali in materia, l'ubicazione dei mezzi di soccorso in modo tale che, in ogni caso, almeno un veicolo di soccorso segua sempre la corsa e un altro mezzo stazioni in prossimita' dell'arrivo pronto ad intervenire. Deve inoltre verificare che a bordo di almeno due dei mezzi di soccorso ovvero su due veicoli appositamente dedicati si trovi costantemente almeno un medico.
3. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell'art. 7-bis che prevedono la partecipazione di non piu' di duecento concorrenti, il responsabile del servizio di scorta non deve iniziare la scorta ne' puo' consentirne la continuazione se non sono state installate, a cura dell'organizzatore, transenne di protezione per il pubblico per un'estensione di almeno cinquanta metri prima dell'arrivo e venticinque metri dopo l'arrivo.
4. Quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento, l'estensione dell'area sottoposta a protezione dal pubblico e' determinata dai regolamenti della Federazione ciclistica italiana. Salvo quanto previsto dalle ordinanze locali o dai provvedimenti di autorizzazione, l'obbligo di protezione puo' essere ridotto al minimo indispensabile per gli arrivi in salita.
5. Prima dell'inizio delle competizioni di cui al comma 1 dell'art. 7-bis, il responsabile del servizio di scorta deve verificare che sia costantemente garantita la presenza, durante tutta la gara, oltre al personale di scorta tecnica, di almeno quattro persone in possesso della specifica tessera di moto-staffettista rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI che svolga funzioni di supporto ed ausilio della scorta a bordo di motocicli di cilindrata non inferiore a 250 cc. Per le competizioni con piu' di duecento concorrenti ma meno di mille, in aggiunta ai soggetti indicati, deve essere, inoltre, garantita la presenza di un moto-staffettista ogni cento concorrenti oltre i duecento. Per le competizioni che prevedono la partecipazione di oltre mille concorrenti, in aggiunta ai soggetti indicati, deve essere, inoltre, garantita la presenza di un moto-staffettista ogni trecento concorrenti oltre i primi mille con un massimo di trentacinque moto-staffettisti.
6. Fermo restando il numero minimo del personale di scorta tecnica richiesto dall'art. 7, i moto-staffettisti possono essere sostituiti da persone munite di abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 2. I moto-staffettisti non devono essere muniti di abilitazione di cui all'art. 2. Se non abilitati, tuttavia, possono essere incaricati a svolgere solo funzioni di segnalazione e supporto operativo alla corsa o al personale abilitato con esclusione di qualsiasi funzione di regolazione o disciplina del traffico veicolare.
7. Il numero dei moto-staffettisti o delle analoghe figure munite dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI di cui al comma 5 sono ridotte alla meta' se vengono impiegati soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2 ovvero moto-staffettisti che fanno parte di gruppi, associazioni o societa' sportive affiliate al CONI, che sono dotati di certificazione di qualita' rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana ed operano nel settore da almeno cinque anni.
8. I moto-staffettisti di cui ai commi precedenti ovvero le analoghe figure munite dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI devono essere dotati di un sistema radio ovvero di un telefono cellulare avente le caratteristiche di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera d).
9. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell'art. 7-bis, il responsabile del servizio di scorta non deve iniziare la scorta ne' puo' consentirne la continuazione se non sono presenti sul percorso di gara almeno segnali di direzione collocati prima e in corrispondenza di ogni potenziale variazione di percorso ed ai segnali di pericolo, previsti dai regolamenti sportivi internazionali. Deve, inoltre, verificare che tali segnali e, se presenti, i segnali di informazioni tecniche ed i segnali di informazione per gli utenti, siano stati collocati in modo che non creino confusione con la segnaletica stradale presente e che, in quanto possibile, abbiano colori di fondo e caratteristiche dimensionali uniformi e compatibili con le esigenze di chiarezza del messaggio ed avvistabilita' da parte dei concorrenti e del seguito della carovana ciclistica. Al termine della manifestazione, i segnali devono essere prontamente rimossi a cura dell'organizzazione.
10. Restano in ogni caso ferme le indicazioni e le direttive operative fornite dall'autorita' sanitaria nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 13 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove tali indicazioni contrastino con le disposizioni del presente articolo per quanto riguarda il numero delle ambulanze e dei medici che devono essere presenti, prevedendo un numero inferiore di veicoli di soccorso e di medici, prevalgono in ogni caso le disposizioni del presente articolo.».
All'art. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Responsabile del servizio di scorta tecnica in ciascuna manifestazione ciclistica e' il Direttore di organizzazione o il Direttore di corsa ovvero analoga figura certificata dalla FCI per gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Nei limiti e secondo le disposizioni sportive egli risponde del suo operato direttamente all'organizzatore della manifestazione sportiva indicato nell'autorizzazione ad effettuarla, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il responsabile del servizio di scorta tecnica esercita le funzioni di controllo indicate nel presente disciplinare e sovrintende al corretto svolgimento della scorta tecnica. Salvo che non sia abilitato ai sensi dell'art. 2, egli non puo' svolgere funzioni dirette di regolazione del traffico. Per la gestione operativa e per il coordinamento del personale abilitato durante la gara, il responsabile del servizio di scorta nomina, prima dell'inizio della manifestazione, un capo-scorta che deve essere munito di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 2.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il responsabile del servizio di scorta tecnica prima dell'inizio del servizio deve verificare la documentazione dalla quale risulti il rapporto che lega i soggetti che svolgono la scorta alle imprese, societa' o associazioni sportive di cui all'art. 1. Deve altresi' verificare, prima della partenza della gara e, successivamente, durante lo tutto svolgimento della stessa, che siano osservate le norme del regolamento di gara e che siano state attuate, se richiesto, le opportune prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nelle competizioni ciclistiche di cui all'art. 7-bis, comma 1, che prevedono piu' percorsi di diversa estensione, il responsabile del servizio di scorta tecnica, prima dell'inizio del servizio, deve verificare che per ciascun percorso sia stato nominato almeno un Direttore di corsa o analoga figura per gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che lo stesso sia costantemente in grado di comunicare con tutti i membri della scorta.
2-ter. Il capo-scorta, conformemente alle direttive impartite dal responsabile del servizio di scorta, dispone il posizionamento e coordina l'attivita' di regolazione del traffico e di segnalazione svolta dal personale di scorta abilitato, dagli addetti alle segnalazioni aggiuntive Il capo scorta esercita, inoltre, le funzioni di controllo indicate dal presente disciplinare che gli sono delegate, volta per volta, dal responsabile del servizio di scorta.
2-quater. Il responsabile del servizio di scorta, con adeguato anticipo rispetto all'inizio della gara, deve rendere disponibile o consegnare al capo-scorta copia dell'autorizzazione allo svolgimento, delle ordinanze di sospensione della circolare di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed ogni altro documento utile all'attivita' di coordinamento operativo che compete a tale soggetto.»
All'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente «1. Tutte le persone che effettuano la scorta con veicoli devono essere costantemente in grado di comunicare con il responsabile del servizio di scorta tecnica o con il capo-scorta ovvero con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli, e devono intervenire con efficacia e tempestivita' di fronte ad ogni situazione che necessiti di attivita' di segnalazione.»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «2. Il responsabile del servizio di scorta tecnica non deve consentire che si inizi il servizio di scorta tecnica senza aver verificato che:»;
c) il comma 3 e' sostituto dal seguente: «3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione imprevedibile per la quale non siano piu' soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero quelle relative al numero minimo dei veicoli e degli abilitati di cui all'art. 7, comma 1, all'art. 7-bis, commi 1 e 2 e 7-ter previa comunicazione tempestiva della situazione all'organizzatore ed ad ogni direttore di corsa presente, se sono previsti piu' percorsi, il responsabile del servizio di scorta tecnica deve fare in modo che la scorta tecnica sia immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di assoluta necessita' ed urgenza in cui la decisione di interruzione indicata non possa essere assunta dal responsabile del servizio di scorta tecnica, la competizione deve essere sospesa dall'organizzatore.»;
d) al comma 4, le parole «se questi, d'intesa con il direttore di corsa hanno accettato di continuare la circolazione» sono sostituite dalla seguenti: «se questi, d'intesa con l'organizzatore, hanno accettato di continuare la circolazione».
All'art. 12, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi della carovana ciclistica. La paletta di segnalazione puo' essere utilizzata solo nell'ambito di operativita' della sospensione temporanea della circolazione ed in ogni caso dopo il passaggio del veicolo che segnala l'inizio della gara e non oltre il veicolo che indica il fine gara. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati e' vietato.».
All'art. 12-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Tutte le persone che effettuano attivita' di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis devono essere costantemente in grado di comunicare con il responsabile del servizio di scorta tecnica, con il capo scorta, ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tale scopo, prima di iniziare il servizio, devono comunicare al responsabile del servizio di scorta tecnica il loro numero di telefono cellulare o l'identificativo dell'apparato radiomobile nonche' le generalita' complete ed il numero dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 3-bis.»;
b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) comunicare al responsabile del servizio di scorta tecnica e al capo-scorta ovvero, in mancanza, ad altro responsabile designato dall'organizzatore, il momento in cui iniziano il presidio di un'intersezione o di un punto sensibile ed il momento in cui terminano il servizio»;
c) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) concordare con il responsabile del servizio di scorta tecnica ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore, le modalita' di segnalazione della sospensione temporanea della circolazione agli utenti in transito sulle strade che si immettono sul tratto interdetto».
All'art. 13, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni dell'art. 1, comma 3-ter, entrano in vigore dal 1° gennaio 2020. Fino a quella data, il personale degli Enti di promozione riconosciti dal CONI che esercita le funzioni equipollenti al direttore di corsa puo' assumere la funzione di responsabile del servizio di scorta di cui all'art. 10 anche senza essere munito di certificazione di idonea formazione rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana.
3-ter. Le disposizioni dell'art. 4,comma 2, secondo periodo, relative alle caratteristiche tecniche dei motoveicoli utilizzabili per la scorta tecnica, entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.
3 quater. Fino al 1° gennaio 2020, i dispositivi di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d) e 6-bis, comma 1, lettera c), fermi restando gli altri requisiti richiesti, possono essere anche di colore bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995.».