Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 11 giugno 2019 |
Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2019/2020. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni e integrazioni; Visto, inoltre, l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, riguardante «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001 e, in particolare, l'art. 13, comma 5, in forza del quale l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, e' definito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.» e, in particolare, l'art. 4, comma 4, e l'art. 8 comma 5; Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come si evince dalla nota del medesimo Dicastero - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - Ufficio II - prot. MAE00731252019-04-19 del 19 aprile 2019, con la quale e' stata confermata l'efficacia e la validita' anche per l'anno accademico 2019/2020, della la lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per gli anni 2018-2020, definita dall'OCSE - DAC;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno accademico 2019/2020, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al seguente elenco: Afganistan; Angola; Bangladesh; Benin; Bhutan; Burkina Faso; Burundi; Cambogia; Central African Republic; Chad; Comoros; Congo Democratic Republic; Djibouti; Eritrea; Ethiopia; Gambia; Guinea; Guinea Bissau; Haiti; Kiribati; Korea Dem. Rep.; Lao People's Democratic Republic; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Mozambique; Myanmar; Nepal; Niger; Rwanda; Sao Tome & Principe; Senegal; Sierra Leone; Solomon Islands; Somalia; South Sudan; Sudan; Tanzania; Timor-Leste; Togo; Tuvalu; Uganda; Vanuatu; Yemen; Zambia; Zimbabwe. 2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le universita', per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla vigente normativa ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2019
Il Ministro: Bussetti |
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