Gazzetta n. 145 del 22 giugno 2019 (vai al sommario)
LEGGE 19 giugno 2019, n. 56
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Istituzione del Nucleo della Concretezza

1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis (Istituzione e attivita' del Nucleo della Concretezza). - 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, e' approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:
a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformita' dell'attivita' amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento;
b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.
3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione dell'attivita' amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicita', proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.
4. Di ogni sopralluogo e visita e' redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonche' le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, puo' formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.
5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni dall'attuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.
7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilita' dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 60-ter (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza). - 1. Il prefetto puo' segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarita' dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso puo' partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.
Art. 60-quater (Personale del Nucleo della Concretezza). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatre' unita' di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue:
a) ventitre' unita', ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che e' collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) trenta unita', di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 60-quinquies (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificita' organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 19,
comma 5-bis, 35, comma 5, e 60 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Omissis.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
Omissis.
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. Omissis.
Omissis.»
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA.
Omissis.»
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, definisce le modalita' di acquisizione
della consistenza del personale, in servizio e in
quiescenza presso le amministrazioni pubbliche, e delle
relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le
entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro
evidenziazione, limitatamente al personale dipendente dei
ministeri, a preventivo e a consuntivo, mediante allegati
al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato elabora, altresi', il conto annuale che evidenzi
anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle
spese sostenute per il personale, rilevate secondo le
modalita' di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da
una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con
riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a
cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche
all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via
telematica.
3. Gli enti pubblici economici, le aziende e gli enti
che producono servizi di pubblica utilita', le societa' non
quotate partecipate direttamente o indirettamente, a
qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse
controllate, nonche' gli enti e le aziende e gli enti di
cui all'art. 70, comma 4 e la societa' concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente
ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono
tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del
personale comunque utilizzato, in conformita' alle
procedure definite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche
su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a
cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con
altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica
delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando
alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali
verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni
pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al
comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle
verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
esercitano presso le predette amministrazioni, enti e
aziende sia le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38 e all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i
compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29
marzo 1983, n. 93.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e' istituito
l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle
dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialita' e buon
andamento, sull'efficacia della sua attivita' con
particolare riferimento alle riforme volte alla
semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento
degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive di
cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche,
l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di Finanza che
opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle
leggi vigenti. Per le predette finalita' l'Ispettorato si
avvale altresi' di un numero complessivo di dieci
funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra
il personale di altre amministrazioni pubbliche, in
posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si
applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e l'art. 56, comma 7, del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive
connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'art. 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o
pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai
quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici
giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle
verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di
valutazione, ai fini dell'individuazione delle
responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di
cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla Procura generale della
Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 22-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233:
«22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di
cui all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione opera in
posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per
il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente
applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata
professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti e i componenti della
segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa
o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza
lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto
del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri si provvede, altresi', al riordino
delle funzioni e delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle
funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione
delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6
luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la
funzionalita' del CIPE, l'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi',
all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria
tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente
tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»:
«Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). -
L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare
servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza
dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando e' disposto, per tempo determinato e in
via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o
quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri
competenti, sentito l'impiegato.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto
dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro
per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione
vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a
direttore generale si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal
successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche
temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 9 (Personale della Presidenza) . - Omissis.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'art. 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
Omissis.».
 
Art. 2
Misure per il contrasto all'assenteismo

1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identita' e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei principi di proporzionalita', non eccedenza e gradualita' sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del principio di proporzionalita' previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalita' di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalita' attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto nonche' a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Per le finalita' di cui al presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identita' e di videosorveglianza di cui al comma 1.
3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e' escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalita' stabilite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 2:

- Per il riferimento all'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedasi in Note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). -
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui all'art.
33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 22
maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato»:
«Art. 18 (Lavoro agile). - 1. Le disposizioni del
presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita'
e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o
di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte
all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata
massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della
sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, secondo le direttive emanate
anche ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n.
124, e fatta salva l'applicazione delle diverse
disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che
stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di
lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a
riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del
rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del
periodo di congedo di maternita' previsto dall'art. 16 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo
eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono
applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia
prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, paragrafo 1,
lettera c), e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati):
«Art. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati
personali). - 1. I dati personali sono:
Omissis;
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalita' per le quali sono
trattati («minimizzazione dei dati»);
Omissis.»
«Art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati
personali). - 1. E' vietato trattare dati personali che
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonche' trattare dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno
dei seguenti casi:
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso
esplicito al trattamento di tali dati personali per una o
piu' finalita' specifiche, salvo nei casi in cui il diritto
dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato
non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
b) il trattamento e' necessario per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale,
nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione
o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi
del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie
appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato;
c) il trattamento e' necessario per tutelare un
interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona
fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacita'
fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d) il trattamento e' effettuato, nell'ambito delle
sue legittime attivita' e con adeguate garanzie, da una
fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di
lucro che persegua finalita' politiche, filosofiche,
religiose o sindacali, a condizione che il trattamento
riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone
che hanno regolari contatti con la fondazione,
l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalita' e
che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza
il consenso dell'interessato;
e) il trattamento riguarda dati personali resi
manifestamente pubblici dall'interessato;
f) il trattamento e' necessario per accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorita' giurisdizionali esercitino le
loro funzioni giurisdizionali;
g) il trattamento e' necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere
proporzionato alla finalita' perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato;
h) il trattamento e' necessario per finalita' di
medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione
della capacita' lavorativa del dipendente, diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione
dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al
contratto con un professionista della sanita', fatte salve
le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
i) il trattamento e' necessario per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica,
quali la protezione da gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri
elevati di qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria e
dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le
liberta' dell'interessato, in particolare il segreto
professionale;
j) il trattamento e' necessario a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici in conformita'
dell'art. 89, paragrafo 1, sulla base del diritto
dell'Unione o nazionale, che e' proporzionato alla
finalita' perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevede misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato.
3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono
essere trattati per le finalita' di cui al paragrafo 2,
lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la
responsabilita' di un professionista soggetto al segreto
professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli
Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi
nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta
all'obbligo di segretezza conformemente al diritto
dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite
dagli organismi nazionali competenti.
4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre
ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al
trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati
relativi alla salute.».
- Si riporta il testo dell'art. 52 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (Com. 12/12/2007
del Parlamento europeo, pubblicata nella G.U.U.E. 14
dicembre 2007, n. C 303):
«Art. 52 (Portata e interpretazione dei diritti e dei
principi). - 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei
diritti e delle liberta' riconosciuti dalla presente Carta
devono essere previste dalla legge e rispettare il
contenuto essenziale di detti diritti e liberta'. Nel
rispetto del principio di proporzionalita', possono essere
apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e
rispondano effettivamente a finalita' di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i
diritti e le liberta' altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i
quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle
condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti
corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta'
fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono
uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La
presente disposizione non preclude che il diritto
dell'Unione conceda una protezione piu' estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti
fondamentali quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono
interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che
contengono dei principi possono essere attuate da atti
legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e
organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorche'
essi danno attuazione al diritto dell'Unione,
nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse
possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini
dell'interpretazione e del controllo di legalita' di detti
atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e
prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono
nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di
fornire orientamenti per l'interpretazione della presente
Carta.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Per il riferimento all'art. 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi in Note all'art.
1.
- Si riporta il testo degli articoli 2-septies e 154
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE»:
«Art. 2-septies (Misure di garanzia per il
trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla
salute). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9,
paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e
relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento
in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2
del medesimo articolo ed in conformita' alle misure di
garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo.
2. Il provvedimento che stabilisce le misure di
garanzia di cui al comma 1 e' adottato con cadenza almeno
biennale e tenendo conto:
a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle
migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la
protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di
trattamento dei dati personali;
b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel
settore oggetto delle misure;
c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati
personali nel territorio dell'Unione europea.
3. Lo schema di provvedimento e' sottoposto a
consultazione pubblica per un periodo non inferiore a
sessanta giorni.
4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 2, del
Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare
relativamente a:
a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a
traffico limitato;
b) profili organizzativi e gestionali in ambito
sanitario;
c) modalita' per la comunicazione diretta
all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla
propria salute;
d) prescrizioni di medicinali.
5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a
ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1,
avendo riguardo alle specifiche finalita' del trattamento e
possono individuare, in conformita' a quanto previsto al
comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il
trattamento di tali dati e' consentito. In particolare, le
misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi
comprese quelle tecniche di cifratura e di
pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le
specifiche modalita' per l'accesso selettivo ai dati e per
rendere le informazioni agli interessati, nonche' le
eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti
degli interessati.
6. Le misure di garanzia che riguardano i dati
genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per
finalita' di prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di
cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito
il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il
parere del Consiglio superiore di sanita'. Limitatamente ai
dati genetici, le misure di garanzia possono individuare,
in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il
consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti
dell'interessato, a norma dell'art. 9, paragrafo 4, del
regolamento, o altre cautele specifiche.
7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione
dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui
all'art. 32 del Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati
biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e
logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel
rispetto delle misure di garanzia di cui al presente
articolo.
8. I dati personali di cui al comma 1 non possono
essere diffusi.»
«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del
regolamento, il Garante, ai sensi dell'art. 57, paragrafo
1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria
iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformita' alla
disciplina vigente e nei confronti di uno o piu' titolari
del trattamento, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di
loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei
dati di traffico;
b) trattare i reclami presentati ai sensi del
regolamento, e delle disposizioni del presente codice,
anche individuando con proprio regolamento modalita'
specifiche per la trattazione, nonche' fissando annualmente
le priorita' delle questioni emergenti dai reclami che
potranno essere istruite nel corso dell'anno di
riferimento;
c) promuovere l'adozione di regole deontologiche,
nei casi di cui all'art. 2-quater;
d) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle funzioni;
e) trasmettere la relazione, predisposta
annualmente ai sensi dell'art. 59 del Regolamento, al
Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle
liberta' fondamentali degli individui dando idonea
attuazione al Regolamento e al presente codice;
g) provvedere altresi' all'espletamento dei compiti
ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello
Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste
dall'ordinamento.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1,
la funzione di controllo o assistenza in materia di
trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti
comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:
a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e
Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);
b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che
istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e
sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio
2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e
2009/968/GAI;
c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica
il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla
mutua assistenza tra le autorita' amministrative degli
Stati membri e alla collaborazione tra queste e la
Commissione per assicurare la corretta applicazione delle
normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica
nel settore doganale;
d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce
l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per
l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e
per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da
Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento
(UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello
spazio di liberta', sicurezza e giustizia;
e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il
sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati
tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
(Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del
Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la
consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da
parte delle autorita' designate degli Stati membri e di
Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e
dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati
gravi;
f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo
rilevante ai fini del SEE;
g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'art. 13 della convenzione medesima.
3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal
presente codice, il Garante disciplina con proprio
Regolamento, ai sensi dell'art. 156, comma 3, le modalita'
specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei
compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e
dal presente codice.
4. Il Garante collabora con altre autorita'
amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
rispettivi compiti.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli
articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, e' reso nel
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo'
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere
rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine puo' essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni
dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita'
giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente
codice o in materia di criminalita' informatica e'
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
7. Il Garante non e' competente per il controllo dei
trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie
nell'esercizio delle loro funzioni.».
 
Art. 3

Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualita' dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacita' di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;
g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facolta' di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta' di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.
7. Per le finalita' di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalita' automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilita' rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata»;
2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le seguenti: «e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti»;
b) all'articolo 34-bis:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilita'»;
2) al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»;
c) all'articolo 39:
1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette».
10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.
11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilita' o di incompatibilita' previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, e' causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonche' al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita' di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
15. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilita' e di inconferibilita' dell'incarico nonche' le modalita' di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui e' articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 15 puo' essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 300 e 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«300. Fatta salva l'esigenza di professionalita'
aventi competenze di spiccata specificita' e fermo quanto
previsto per il reclutamento del personale di cui alla
lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le
procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse
del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi
del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo
le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna
amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per
esami o per titoli ed esami, in relazione a figure
professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si
avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere
espletati con modalita' semplificate definite con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche in deroga alla disciplina
prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni,
finanziate con le risorse del fondo di cui all'art. 1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente
articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle
procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.».
«399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici
e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facolta'
assunzionali riferite al predetto anno, non possono
effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato
con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15
novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al
periodo precedente si applica con riferimento al 1°
dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facolta'
assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli
inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi
dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019
al termine del contratto come ricercatore di cui all'art.
24, comma 3, lettera b), della stessa legge.».
- Per i riferimenti agli articoli 1, comma 2, e 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedasi,
rispettivamente, in Note all'art. 1 e in Note all'art. 2;
si riporta il testo degli articoli 6, 6-ter, 19, comma 6,
24, comma 3, 30, 33, 35, commi 3, 4 e 5, 53 e 70, comma 4,
del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
infine, si riporta il testo degli articoli 34, 34-bis e 39
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'art. 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze
di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano,
le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del
personale, anche con riferimento alle unita' di cui
all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse
finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti
delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma
2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto
dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a
legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale
dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle
previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le
modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'
assicurata la preventiva informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle dotazioni organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.»
«Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione
dei fabbisogni di personale). - 1. Con decreti di natura
non regolamentare adottati dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
linee di indirizzo per orientare le amministrazioni
pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei
fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2,
anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti
di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono
definite anche sulla base delle informazioni rese
disponibili dal sistema informativo del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al
sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti
di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di
cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il
Ministro della salute.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati del
personale di cui all'art. 60 sono a tal fine implementate
per consentire l'acquisizione delle informazioni
riguardanti le professioni e relative competenze
professionali, nonche' i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo
le modalita' definite dall'art. 60 le predette informazioni
e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi
tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione
pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e'
effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato
dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con
il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il
sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle
amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di
spesa correlati alle politiche assunzionali tali da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, con decreto di natura non regolamentare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta le necessarie misure correttive delle linee di
indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni,
agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le
modalita' di cui al comma 3.»
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
Omissis.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis.»
«Art. 24 (Trattamento economico). - Omissis.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
Omissis.»
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno
situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione
annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto
periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal
presente articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli
atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al
presente articolo da parte del dirigente responsabile e'
valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente
articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa
preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4, l'amministrazione applica l'art. 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro
o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre
amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese
nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto
previsto dall'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro,
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si
applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita'
il personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita'
restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto
di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis).
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dott. di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso.
Omissis.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
Omissis.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA.
Omissis.»
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3,
con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il
presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e'
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi
i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.»
«Art. 70 (Norme finali). - Omissis.
4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26
dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed
integrazioni, alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge
30 maggio 1988, n. 186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266,
alla legge 31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre
1986, n. 936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo
I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 8,
comma 2 ed all'art. 60, comma 3.
Omissis.»
«Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita').
- 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del
relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono
pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni
competenti.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo
comma 8. Fermo restando quanto previsto nell'art. 33, il
rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla
data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo art. 33,
ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo,
qualora il dipendente in disponibilita' rinunci o non
accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi
dell'art. 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso
indicata. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'. Nei sei mesi anteriori alla data di
scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8, il
personale in disponibilita' puo' presentare, alle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di
ricollocazione, in deroga all'art. 2103 del codice civile,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una
qualifica inferiore o in posizione economica inferiore
della stessa o di inferiore area o categoria di un solo
livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di
ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la
ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni
anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art.
33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo
precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art.
33, comma 8, e mantiene il diritto di essere
successivamente ricollocato nella propria originaria
qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le
procedure di mobilita' volontaria di cui all'art. 30. In
sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative possono essere
stabiliti criteri generali per l'applicazione delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure
concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad
esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi
dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, nonche' al
conferimento degli incarichi di cui all'art. 110 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco e in possesso
della qualifica e della categoria di inquadramento
occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al
presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei
posti vacanti in organico, in posizione di comando presso
amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle
individuate ai sensi dell'art. 34-bis, comma 5-bis. Gli
stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della
disposizione di cui all'art. 23-bis. Durante il periodo in
cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a
tempo determinato o in posizione di comando presso altre
amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'art. 23-bis
il termine di cui all'art. 33, comma 8, resta sospeso e
l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o
dell'ente che utilizza il dipendente.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto.»
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'art. 34, comma 3, la rinuncia o la
mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Le amministrazioni possono provvedere a
organizzare percorsi di qualificazione del personale
assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del
presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.»
«Art. 39 (Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle
categorie protette). - 1. Le amministrazioni pubbliche
promuovono o propongono, anche per profili professionali
delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di
comparto per i quali non e' previsto il solo requisito
della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di
cui all'art. 35, comma 3, del presente decreto, programmi
di assunzioni ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo
1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al
collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18
della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'art. 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, programmi di
assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11
della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 45, comma 3 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'art.
10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 3, 3-bis,
3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione
in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - Omissis.
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella
stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati
nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b).
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
comunque necessaria la previa attivazione della procedura
prevista dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-ter.
3-quater.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi
pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, nel rispetto del regime delle
assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa
vigente, possono assumere personale solo attingendo alle
nuove graduatorie di concorso predisposte presso il
Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro
esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di
assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
3-sexies. Con le modalita' di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, o previste dalla normativa
vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi
pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli
enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile
sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
Omissis.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185, S.O.
Il Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto
puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale,
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
definisce la quota degli stessi attribuibile mediante
contratti a tempo determinato, comunque in misura non
superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,
per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di
cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie
oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto
all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'. 3. I contratti
di cui ai precedenti commi non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente
della provincia in carica. Il trattamento economico,
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli
enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento
motivato della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Il trattamento
economico e l'eventuale indennita' ad personam sono
definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente
e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di
cui all'art. 108, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 15-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 15-septies (Contratti a tempo determinato). -
1. I direttori generali possono conferire incarichi per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di
interesse strategico mediante la stipula di contratti a
tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo,
rispettivamente entro i limiti del due per cento della
dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per
cento della dotazione organica complessiva degli altri
ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette
percentuali determinino valori non interi, si applica in
ogni caso il valore arrotondato per difetto a laureati di
particolare e comprovata qualificazione professionale che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con
facolta' di rinnovo.
2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende
ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal
comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero
non superiore rispettivamente al cinque per cento della
dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione
della dirigenza medica, nonche' al cinque per cento della
dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa, fermo restando che, ove le predette
percentuali determinino valori non interi, si applica in
ogni caso il valore arrotondato per difetto, per
l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale,
relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di
provata competenza che non godano del trattamento di
quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e
di specifici requisiti coerenti con le esigenze che
determinano il conferimento dell'incarico.
3. Il trattamento economico e' determinato sulla base
dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al
comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo,
conferiti sulla base di direttive regionali, comportano
l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente
indisponibili posti di organico della dirigenza per i
corrispondenti oneri finanziari.
5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse
all'espletamento dell'attivita' libero professionale deve
essere utilizzato il personale dipendente del servizio
sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata
impossibilita' di far fronte con il personale dipendente
alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e
degli spazi per l'attivita' libero professionale, le
aziende sanitarie possono acquisire personale, non
dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo
di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a
tempo determinato anche con societa' cooperative di
servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare
l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie
possono, altresi', assumere il personale medico necessario,
con contratti di diritto privato a tempo determinato o a
rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di
cui al presente comma sono a totale carico della gestione
di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a pena
di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse al
momento della loro stipulazione. Il direttore generale
provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di
evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
personale assunto con rapporto a tempo determinato o a
rapporto professionale e' assoggettato al rapporto
esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda,
sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore
a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo'
essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo
rapporto di lavoro con altra azienda.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 11 e 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»:
«Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).
- 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50
dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35
dipendenti.
2.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro,
operano nel campo della solidarieta' sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva
si computa esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
4. Per i servizi di polizia e della protezione
civile, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli
servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'art. 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivita'
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.»
«Art. 11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa). - 1. Al fine di favorire l'inserimento
lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito
l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il
datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere
convenute vi sono anche la facolta' della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita'
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche'
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla
menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8
della stessa legge, nonche' con le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque
con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici
e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre
l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei
contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le
quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
3 ed al primo periodo del comma 6 dell'art. 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali
deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di
inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni
di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite
al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e
di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o
dei centri di orientamento professionale e degli organismi
di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento
del percorso formativo inerente la convenzione di
integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici
incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo.».
«Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano
il numero di unita' da occupare in base alle aliquote
stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto
al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro
che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e'
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta
dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6, e
all'art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La
predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro,
pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate
con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento
di cui all'art. 20 stabilisce le relative norme di
attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di cui all'art. 23, comma 1, gli invalidi del
lavoro ed i soggetti di cui all'art. 4, comma 5, che alla
medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,
sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza
necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'art.
8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le
disposizioni dell'art. 4, comma 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata»:
«Omissis.
2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 , come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.
246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del
numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al
presente comma non si applica la quota di riserva di cui
all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - Omissis.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 (118), nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal
1° gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.».
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995 recante «Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici
e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1995, n. 134.
- Si riporta il testo dell'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
Per il riferimento all'art. 17, comma 3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in Note all'art. 2.
 
Art. 4
Disposizioni per la mobilita' tra il settore
del lavoro pubblico e quello privato

1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia» sono sostituite dalle seguenti: «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,»;
b) al comma 4, dopo le parole: «non puo' superare i cinque anni» sono inserite le seguenti: «, e' rinnovabile per una sola volta»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non puo' essere destinatario di incarichi ne' essere impiegato nello svolgimento di attivita' che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5».
2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono inserite le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta».

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 23-bis del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'art. 60 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi
gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,
e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e
procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle
proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa
senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso
soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina
vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi
consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il
mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa
la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n.
29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle
quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando
l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi
e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso
soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il
periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1
non puo' superare i cinque anni, e' rinnovabile per una
sola volta e non e' computabile ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere
disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359
del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in
organismi e imprese private che, per la loro natura o la
loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due
anni, non puo' essere destinatario di incaruichi ne' essere
impiegato nello svolgimento di attivita' che comportino
l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del
comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10. ».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della
legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie
di lavoro", come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Aspettativa). - 1. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e
senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per un
periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola
volta, anche per avviare attivita' professionali e
imprenditoriali. L'aspettativa e' concessa
dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze
organizzative, previo esame della documentazione prodotta
dall'interessato.
Omissis.».
 
Art. 5
Disposizioni in materia di buoni pasto

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte della Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalita' previste dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito delle attivita' del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, la Consip S.p.A. e' autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della societa' aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, la Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate dalla Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, la Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entita' del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.
3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalla legislazione vigente, che le societa' emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati».
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma 5 del presente articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2000)»:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica. Ove
previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere
stipulate con una o piu' imprese alle stesse condizioni
contrattuali proposte dal miglior offerente.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio
1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al
comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e
ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione
gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2001)»:
«Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi di quanto
previsto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono
quelle definite dall'art. 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato art.
26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici
pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ovvero di
altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e
devono indicare, anche al fine di tutelare il principio
della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i
limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini
di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi' il
loro periodo di efficacia.
2. All'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato"
sono inserite le seguenti: "anche con il ricorso alla
locazione finanziaria".
3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e
l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e
telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e
dei fabbisogni.
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento dei
corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi
nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le procedure di scelta del contraente e le
modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici ed
informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono
utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi,
assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione
della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di
conto capitale destinati a tale scopo possono essere
trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza
dell'onere finanziario complessivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 144, comma 5, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 144 (Servizi di ristorazione). - Omissis.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi
presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo
di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche
dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra
le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli
esercizi convenzionabili. I predetti accordi devono
comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalla legislazione vigente, che le
societa' emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi
convenzionati.
Omissis.».
Per il riferimento all'art. 17, comma 3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in Note all'art. 2.

Il regolamento del Ministero dello sviluppo economico 7
giugno 2017, n. 122, recante «Disposizioni in materia di
servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'art. 144,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2017, n. 186.
 
Art. 6
Disposizioni finali
e clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 giugno 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo degli articoli 97 e 117 della
Costituzione:
«Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano
l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito
pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita'
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.»
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».