Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 13 maggio 2019
Proroga dell'ordinanza del 28 maggio 2015 e successive modificazioni, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» relativamente al potere del Ministro della sanita' di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;
Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, recante il «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 giugno 1996, n. 160;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006 relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 dicembre 2006, n. 285, supplemento ordinario;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 agosto 2012 relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 settembre 2012, n. 212;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE del 12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, prorogata con modifiche dall'ordinanza del Ministro della salute 6 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2017, n. 145, e prorogata, da ultimo, dall'ordinanza del Ministro della salute 11 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 giugno 2018, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e in particolare l'art. 2, comma 1, che introduce dal 2 settembre 2017 l'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4) esclusivamente in modalita' informatica;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale («Normativa in materia di sanita' animale»);
Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della Commissione del 17 ottobre 2017, con cui l'Italia e' stata dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;
Considerato che con l'applicazione dei piani di eradicazione previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e' stato accertato un generale calo di prevalenza delle malattie infettive ivi disciplinate ad eccezione della brucellosi bufalina, anche a seguito delle proroghe disposte con le ordinanze del Ministro della salute 6 giugno 2017 e 11 maggio 2018;
Rilevato che l'applicazione delle misure sanitarie contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive modificazioni ha consentito all'Italia di adempiere a quanto raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'Audit FVO 6979 del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e Calabria, e nel report dell'Audit FVO 8407 del 2010 per la valutazione delle attivita' di eradicazione della tubercolosi, come attestato dalla stessa Commissione nell'ambito del General Audit per la valutazione del Country Profile svoltosi nei giorni 12-16 dicembre 2016;
Considerato necessario assicurare livelli elevati di tutela della salute animale e di sanita' pubblica, in attesa dell'entrata in vigore il 21 aprile 2021 del regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, concernente il potenziamento delle misure sanitarie in materia di sanita' animale;
Considerato, pertanto, necessario e urgente proseguire l'applicazione delle misure sanitarie contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 per assicurare un ulteriore calo di prevalenza delle infezioni e procedere nelle attivita' di eradicazione della brucellosi bufalina;
Ritenuto necessario, per i motivi suesposti, confermare per altri dodici mesi le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, e successive modificazioni, la cui efficacia cessera' il 25 giugno 2019, posto che le attivita' di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo, stante il carattere zoonotico delle malattie;

Ordina:

Art. 1
Proroga dell'ordinanza
del Ministro della salute 28 maggio 2015

1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, prorogata da ultimo con l'ordinanza 11 maggio 2018, e' prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data del 26 giugno 2019.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 13 maggio 2019

Il Ministro: Grillo
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2082