Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2019 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 14 giugno 2019
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Iclusig», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1016/2019).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Viste la determina AIFA n. 440 del 14 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2017, la determina AIFA n. 445 del 14 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 e la determina AIFA n. 860 del 31 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018 relative alla rinegoziazione e alla classificazione del medicinale per uso umano «Iclusig», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la domanda presentata in data 24 maggio 2018 con la quale la societa' Incyte Biosciences UK Ltd ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Iclusig»;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;
Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 marzo 2019;
Vista la deliberazione n. 18 del 16 maggio 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1
Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Il medicinale ICLUSIG e' rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
«Iclusig e' indicato in pazienti adulti affetti da:
leucemia mieloide cronica (LMC) in fase cronica, accelerata o blastica resistenti a dasatinib o nilotinib; intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non e' clinicamente appropriato; oppure nei quali e' stata identificata la mutazione T315I
leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) resistenti a dasatinib; intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non e' clinicamente appropriato; oppure nei quali e' stata identificata la mutazione T315I».
Confezioni:
«15 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 60 compresse - A.I.C. n. 042853010/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex-factory (IVA esclusa): € 5.950,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9.820,00;
«45 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 30 compresse - A.I.C. n. 042853034/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex-factory (IVA esclusa): € 5.950,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9.820,00;
«15 mg - compressa rivestita con film» - uso orale - flacone HDPE - 30 compresse - A.I.C. n. 042853059/E; classe di rimborsabilita': H; prezzo ex-factory (IVA esclusa): € 2.975,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4.909,94;
«30 mg compressa rivestita con film» - uso orale - flacone HDPE - 30 compresse - A.I.C. n. 042853061/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex-factory (IVA esclusa): € 5.950,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9.820,00.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.
Eliminazione del tetto di spesa vigente da aprile 2019, come da condizioni negoziali.
Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determina.
Viene confermato l'inserimento del medicinale «Iclusig» nei Registri farmaci sottoposti a monitoraggio dell'AIFA per le seguenti indicazioni: «leucemia mieloide cronica» e «leucemia linfoblastica acuta».
Viene confermata l'applicazione del meccanismo di rimborso condizionato (payment by result) per le indicazioni di LMC in fase cronica, LMC in fase accelerata o blastica e LLA, come da condizioni negoziali.
Validita' del contratto: ventiquattro mesi.
 
Art. 2
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Iclusig» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).
 
Art. 3
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 giugno 2019

Il direttore generale: Li Bassi