Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 25 giugno 2019
Modalita', criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l'erogazione di contributi statali straordinari decennali ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione;
Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che commisura l'entita' del contributo per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, e nel limite degli stanziamenti finanziari annuali disponibili;
Visti gli articoli 1, comma 18, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), n. 1, comma 447, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilita' 2017) e 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che, rispettivamente, hanno elevato l'importo del predetto contributo al 40 per cento per l'anno 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 ed al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018 dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, sempre nel limite degli stanziamenti finanziari annuali disponibili e, comunque, in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario;
Visto l'art. 1, comma 885, della legge n. 205 del 2017, che ha previsto che gli accantonamenti di cui all'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016 eventualmente non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2018 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2018, le modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni;
Considerato che agli enti locali delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto;
Considerato che, ai sensi del richiamato art. 20, comma 1-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, le modalita' di riparto del contributo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiore anzianita' e che le eventuali disponibilita' eccedenti siano ripartite a favore degli stessi enti in base alla popolazione ed al numero dei comuni originari;
Ravvisata altresi' la necessita', di fissare un termine per la decorrenza del contributo;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 6 giugno 2019;

Decreta:

Art. 1

Finalita' del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2019, le modalita', i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2012 e successivi.
 
Art. 2

Modalita' e criteri di attribuzione del contributo

1. Ai predetti comuni, per un periodo massimo di dieci anni, e' concesso un contributo straordinario commisurato ad una quota pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.
2. Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita', assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianita' di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianita'. Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino invece inferiori al fondo stanziato, le disponibilita' eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.
3. Nel caso di eventuali ulteriori assegnazioni e/o riassegnazioni di risorse finanziarie il contributo verra' rideterminato secondo le modalita' ed i criteri sopra citati.
 
Art. 3

Termini per l'inoltro della documentazione
e di decorrenza dei contributi

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo le regioni devono inviare copia della legge regionale istitutiva della fusione, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it
2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno entro i limiti di cui al comma 1, il contributo decennale e' attribuito dall'anno della fusione, per le fusioni decorrenti entro il mese di gennaio, ovvero dall'anno seguente, per le fusioni aventi decorrenza successiva.
 
Art. 4

Ampliamento delle fusioni

1. Nel caso di ampliamento del numero dei comuni facenti parte di una fusione, la regione che ha adottato il provvedimento deve inviare copia della relativa legge regionale, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it
2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di una fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario gia' attribuito, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale, ferma restando la decorrenza originaria delle quote di contributo gia' erogate, nonche' la prosecuzione del contributo stesso fino al compimento del previsto decennio, limitatamente alla quota di contributo riferita al comune che ha generato l'ampliamento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2019

Il Ministro: Salvini