Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2019, n. 63
Approvazione dello scambio di Note Verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, recante approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici, fatta a Roma e nella Citta' del Vaticano il 25 gennaio 1994;
Visto l'accordo intervenuto tra le Parti;
Visto l'articolo 2, comma 3, lettera i) della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le comunicazioni rese dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 23 aprile 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1

Piena e intera esecuzione e' data allo scambio di Note Verbali tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - intervenuto in data 13 febbraio 2019, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 maggio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bussetti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1403

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 10, paragrafo 2, primo comma
dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo
1985, n. 121, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1985, n. 85.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio
1994, n. 175, recante approvazione dell'intesa Italia-Santa
Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1994, n.
62.

- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera i), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, e' il seguente:
«Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei ministri). -
(Omissis).

3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
ministri:
(Omissis);
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la
Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione;
(Omissis).» .
 
Allegato

NOTA VERBALE

La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, porge distinti ossequi all'Eccellentissima Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e, con riferimento allo scambio di Note Verbali tra la medesima Ambasciata e la Segreteria di Stato del 25 gennaio 1994 in «prima attuazione» dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l'onore di proporre di integrare l'elenco delle altre discipline ecclesiastiche determinate d'accordo tra le Parti e di aggiornare le previste procedure di riconoscimento dei relativi titoli accademici, nei seguenti termini:

«Art. 1.

Le Parti concordano nel considerare discipline ecclesiastiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, a integrazione dello scambio di Note Verbali del 1994, oltre alla teologia e alla sacra scrittura, anche il diritto canonico, la liturgia, la spiritualita', la missiologia e le scienze religiose.

Art. 2.

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e laurea magistrale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
Il riconoscimento e' disposto con le modalita' e alle condizioni gia' previste dalle summenzionate Note Verbali reversali del 1994, sostituendo alle annualita' almeno 180 crediti formativi per la laurea e almeno 120 crediti formativi per la laurea magistrale».
La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede i sensi della sua alta considerazione.

Dal Vaticano, 13 febbraio 2019
NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - e, con riferimento allo scambio di Note Verbali con codesta Segreteria di Stato del 25 gennaio 1994 in «prima attuazione» dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l'onore di accettare da parte della Repubblica italiana la proposta di integrare l'elenco delle altre discipline ecclesiastiche determinate d'accordo tra le Parti e di aggiornare le previste procedure di riconoscimento dei relativi titoli accademici, nei seguenti termini:

«Art. 1.

Le Parti concordano nel considerare discipline ecclesiastiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, a integrazione dello scambio di Note Verbali del 1994, oltre alla teologia e alla sacra scrittura, anche il diritto canonico, la liturgia, la spiritualita', la missiologia e le scienze religiose.

Art. 2.

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e laurea magistrale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
Il riconoscimento e' disposto con le modalita' e alle condizioni gia' previste dalle summenzionate Note Verbali reversali del 1994, sostituendo alle annualita' almeno 180 crediti formativi per la laurea e almeno 120 crediti formativi per la laurea magistrale».
L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - i sensi della sua alta considerazione.

Roma, 13 febbraio 2019