Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA |
ACCORDO 17 aprile 2019 |
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 28/CU). |
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LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 17 aprile 2019
Visto l'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Visti gli Accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali sanciti da questa Conferenza del 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), del 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU) e del 22 febbraio 2018 (atto rep. n. 18/CU) concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attivita' commerciali e assimilate e di edilizia; Visto l'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale, secondo cui «I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati»; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali: «adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilita' del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui «E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonche' di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante la «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», l'allegata tabella A; Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»; Visto l'art. 2 del citato Accordo 4 maggio 2017 in cui e' previsto che con successivi accordi si proceda al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attivita' di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che all'art. 66, comma 8 prevede che: «Al fine di garantire l'interoperabilita' e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute»; Visto l'art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 secondo cui e' possibile, previa autorizzazione, la vendita on-line dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica, purche' accessoria alla vendita diretta; Considerata l'Agenda per la semplificazione, aggiornata per il triennio 2018-2020 con l'Accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali, adottato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza unificata il 21 dicembre 2017; Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (art. 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione e in particolare del gruppo di lavoro tecnico coordinato da Agid; Preso atto della necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni, recate dagli articoli 2 e seguenti del presente Accordo, volte ad assicurare una maggiore completezza della modulistica e a consentirne una piu' estesa e generalizzata applicazione; Sentite le associazioni imprenditoriali che sono state consultate attraverso le loro rappresentanze; Vista la nota del 3 aprile 2019 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la bozza di accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, che, con nota n. 0005762 del 4 aprile 2019, e' stata diramata alle regioni ed agli enti locali, ai fini del suo perfezionamento in sede di questa Conferenza; Considerato che per l'esame del provvedimento e' stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 10 aprile 2019, nel corso della quale i rappresentanti delle regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, con la richiesta di alcune integrazioni, nell'allegato A e nell'allegato B, relativamente alle schede: «Segnalazione certificata di inizio attivita' per strutture ricettive alberghiere» e «Segnalazione certificata di inizio attivita' per strutture ricettive all'aria aperta»; Considerato che i rappresentanti dell'ANCI hanno espresso avviso favorevole sul contenuto dell'accordo; Considerato che l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, con nota dell'11 aprile 2019, ha trasmesso la nuova formulazione degli allegati alla proposta di accordo, che e' stata diramata, con nota n. 0006214 del 12 aprile 2019, alle regioni ed agli enti locali; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza: le regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo in esame nella formulazione trasmessa il 12 aprile 2019; l'ANCI ha chiesto di prorogare di due mesi, dal 28 giugno 2019 al 28 agosto 2019, il termine previsto per i comuni dall'art. 2, comma 2; l'UPI ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo, dichiarando di condividere la richiesta dell'ANCI; Considerato che il Governo ha ritenuto di potere accogliere la richiesta dell'ANCI; Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali;
Sancisce
Il seguente accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:
Art. 1
Modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attivita' commerciali e assimilate di cui all'allegato 1. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'art. 24 commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 31 maggio 2019, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 28 agosto 2019. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli. 4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni allegate all'accordo del 4 maggio 2017, ad eccezione dei termini di adeguamento. 5. Ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo del 13 dicembre 2017, n. 217, i moduli recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informativa delle informazioni in essi contenute, di cui all'allegato 2. 6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo. 7. Le regioni possono, ove necessario, adeguare le specifiche tecniche alle peculiarita' della modulistica adottata a livello regionale ai sensi del comma 2. |
| Allegato 1
ALLEGATO 1 MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILATE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modifiche ai moduli «Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)» e «Segnalazione certificata di inizio attivita' per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)» adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017).
1. Nei moduli «Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)» e «Segnalazione certificata di inizio attivita' per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)», adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017, il riquadro relativo ad «Altre dichiarazioni» e' sostituito in entrambi i moduli dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3 Modifiche al modulo «Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017.
1. Nel modulo «Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017, all'interno del Quadro riepilogativo della documentazione allegata, le righe corrispondenti, rispettivamente, alle «Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A)» e alle «Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B)» sono sostituite dalle seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4 Modifiche e integrazioni al modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore e/o estetista», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017.
1. Al modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore e/o estetista», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017, all'interno del Quadro riepilogativo della documentazione allegata, nel riquadro relativo alla «Documentazione allegata alla SCIA», sono apportate le seguenti modifiche: a) e' aggiunta la riga seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) la riga relativa alle «Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (Allegati A e/o B) + copia del documento di identita'» e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 5 Integrazioni ai moduli «Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di vicinato» e «Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita», adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017.
1. Nei moduli «Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di vicinato» e «Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita», adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017, all'interno del Quadro riepilogativo della documentazione allegata, rispettivamente nel riquadro relativo alla «Richiesta di autorizzazioni presentata contestualmente alla scia o alla scia unica» e in quello relativo alle «Segnalazioni o comunicazioni presentate in allegato alla domanda di autorizzazione» e' aggiunta la riga seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 6 Modifiche al modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on-line», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017.
1. Nel modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017, all'interno del Quadro riepilogativo della documentazione allegata, nel riquadro relativo alle «Altre segnalazioni o comunicazioni presentate in allegato alla SCIA», la riga relativa alla «Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari» e' soppressa. |
| Art. 7 Modifiche al modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico», adottato con l'Accordo del 6 luglio 2017.
1. Nel modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico», adottato con l'Accordo del 6 luglio 2017, il riquadro relativo alle «Altre dichiarazioni» e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 8 Modifiche al modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio dell'attivita' di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione» adottato con l'Accordo del 22 febbraio 2018.
1. Nel modulo «Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio dell'attivita' di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione», adottato con l'Accordo del 22 febbraio 2018, nel Quadro riepilogativo della documentazione allegata, all'interno del riquadro relativo alla «SCIA condizionata», le righe relative alla «Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione generale o AUA (nel caso di piu' autorizzazioni) alle emissioni in atmosfera» e alla «Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni in atmosfera» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Roma, 17 aprile 2019
Il Presidente: Stefani Il segretario: Gallozzi
Avvertenza:
Per la consultazione dell'Allegato 2 e' possibile visionare il sito www.unificata.it |
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