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| Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2019 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 4 giugno 2019 |  | Sperimentazione della circolazione su strada di  dispositivi  per  la micromobilita' elettrica. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DEI TRASPORTI
 
 Visto il comma 102 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n. 145,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021», che ha introdotto la possibilita' di autorizzare  la  sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilita' personale  a propulsione prevalentemente elettrica,  quali  segway,  hoverboard  e monopattini, ed ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  la  definizione delle modalita' di  attuazione  e  degli  strumenti  operativi  della sperimentazione;
 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito  «Codice della strada»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «Regolamento»;
 Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante Codice del consumo;
 Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante,  tra l'altro,   attuazione   della   direttiva   2014/30/UE    concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  alla compatibilita' elettromagnetica, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,  recante,  tra l'altro, attuazione della direttiva n.  2006/42/CE  alle  macchine  e successive modificazioni;
 Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante attuazione della direttiva n. 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
 Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017 «Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilita' sostenibile, ai sensi dell'art. 3,  comma  7,  del  decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257»;
 Ritenuto  che  le  presenti  disposizioni  non  si  applicano  alle macchine per uso di bambini e per uso  invalidi  ne'  ai  velocipedi, quali definiti rispettivamente ai sensi degli articoli 46  e  50  del citato Codice della strada;
 Ritenuto altresi' che le presenti disposizioni non si applicano  ai veicoli della categoria L1e veicolo a motore  leggero  a  due  ruote, come classificati ai sensi del regolamento del Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, n. 168 relativo  all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;
 Ritenuto infine che le presenti disposizioni non  si  applicano  ai prodotti  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del   decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva n. 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
 Considerato che al fine di attuare la disposizione del citato comma 102, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendo  la sicurezza  degli  utilizzatori  dei  dispositivi  per  la   mobilita' personale  nonche'  di  tutti  gli  altri  utenti  stradali,  ed   in particolare dei pedoni e degli altri  utenti  deboli,  e'  necessario provvedere ad una disciplina differenziata per i diversi  dispositivi in relazione ai possibili ambiti di circolazione su strada;
 Considerata  la  necessita'  di   individuare   le   tipologie   di dispositivi per la mobilita' personale a propulsione  prevalentemente elettrica che possono essere  ammessi  alla  sperimentazione  per  la circolazione su strada;
 Considerata la necessita'  di  individuare  specifici  criteri  per l'autorizzazione della sperimentazione della circolazione su  strada, di   dispositivi   per   la   mobilita'   personale   a   propulsione prevalentemente elettrica;
 Considerato che, nelle more dell'emanazione di una specifica  norma europea,   la   sperimentazione   potra'   consentire   di   valutare l'interazione dei dispositivi  con  gli  altri  utenti  previsti  dal Codice della strada;
 Considerato che presso diverse zone ed agglomerati  del  territorio nazionale si registrano superamenti dei  valori  limite  di  qualita' dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;
 Ritenuto che sussista pertanto la necessita' di adottare interventi addizionali rispetto a quelli  fino  ad  oggi  previsti  al  fine  di prevenire  e  fronteggiare  i  superamenti  dei  valori   limite   di concentrazione atmosferica del materiale particolato PM10  registrati a partire dal 2005 sul territorio nazionale;
 Considerato  che  tale  necessita'  e'  stata  espressa  anche  nel protocollo d'intesa per l'adozione coordinata e congiunta  di  misure per il miglioramento della qualita' dell'aria del 4 giugno 2019,  che individua tra  le  attivita'  da  porre  in  essere,  l'adozione  del presente decreto;
 Ritenuto quindi che  le  presenti  disposizioni  possano  ritenersi utili ai fini del contrasto all'inquinamento atmosferico,  in  virtu' dei benefici derivanti dalla  variazione  della  quota  modale  degli spostamenti per la mobilita' personale con dispositivi a  propulsione prevalentemente elettrica;
 Ritenuto  che  la  micromobilita'  elettrica  possa  rientrare  nei sistemi di mobilita' e trasporti sostenibili e di alta qualita' anche sotto il profilo ambientale economico e sociale;
 
 Decreta:
 
 Art. 1
 
 Oggetto e ambito di applicazione
 
 1. Il presente decreto definisce le modalita' di attuazione  e  gli strumenti  operativi  della  sperimentazione  della  circolazione  su strada di  dispositivi  per  la  mobilita'  personale  a  propulsione prevalentemente   elettrica,   di   seguito   «dispositivi   per   la micromobilita' elettrica», come individuati dall'art. 2.
 2. La sperimentazione di cui al  comma  1  e'  consentita  solo  in ambito  urbano  e  limitatamente   alle   specifiche   tipologie   di infrastrutture stradali e/o parti di strada,  di  cui  all'art.  3  e relativo  allegato  2,  in   funzione   della   classificazione   dei dispositivi stessi.
 
 |  |  |  | Allegato 1 (art. 2, comma2)
 
 COMPONENTI CHE COSTITUISCONO I DISPOSITIVI  AUTO-BILANCIATI  E  NON AUTOBILANCIATI
 
 I dispositivi per la micromobilita' elettrica  sono  caratterizzati dai  componenti  elencati  nella  seguente   legenda:   trattasi   di componenti  di   massima   di   ciascun   dispositivo,   utili   alla identificazione di quei dispositivi che, presentando  caratteristiche analoghe, rientrano nel campo di applicazione del  presente  decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
 LEGENDA
 1. Manico
 2. Leva del freno
 3. Acceleratore
 4. Display di controllo
 5. Manubrio
 6. Cavo elettrico o freno
 7. Sistema  di  bloccaggio  per  la  regolazione  dell'altezza  del manubrio
 8. Piantone dello sterzo
 9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
 10. Forcella anteriore
 11. Ruote (2 ruote)
 12. Telaio
 13. Pedana
 14. Forcella posteriore
 15. Gruppo di frenatura principale
 16. Motore
 17. Trasmissione
 18. Batteria
 19. Parafango
 20. Rotellina
 21. Manico per il trasporto
 Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 |  |  |  | Allegato 2 (art. 3)
 
 AMBITI DI CIRCOLAZIONE SPERIMENTALE
 DEI DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITA' ELETTRICA
 
 Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 |  |  |  | Allegato 3 (art. 4, co. 2)
 
 Ove   consentita   la   circolazione   dei   dispositivi   per   la micromobilita' elettrica, la segnaletica stradale deve fornire idonea informazione all'utente della strada.
 A tal fine e' introdotta la seguente segnaletica sperimentale.
 In analogia ai simboli di cui all'art. 125 del Regolamento, per  le finalita'  ivi  previste,  si   propongono   i   seguenti   specifici pittogrammi:
 
 Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 |  |  |  | Art. 2 
 Tipologie e caratteristiche dei dispositivi
 per la micromobilita' elettrica
 
 1. Le tipologie dei dispositivi per  la  micromobilita'  elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all'art. 1 sono esclusivamente le seguenti:
 hoverboard;
 segway;
 monopattini;
 monowheel.
 2.  Al  fine  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel, gli hoverboard ed  i  segway,  e  del  tipo  non auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini,  i  dispositivi  che presentino  caratteristiche  costruttive  analoghe  a  quelle   degli esemplari rappresentati nell'allegato 1.
 3.  I  dispositivi  non  auto-bilanciati  sono  dotati  di   motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W  e  di segnalatore acustico.
 4. Il dispositivo  auto-bilanciato  del  tipo  segway  deve  essere dotato di segnalatore acustico.
 5.  Da  mezz'ora  dopo  il  tramonto,  durante  tutto  il   periodo dell'oscurita'  e  di  giorno,  qualora  le  condizioni  atmosferiche richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi di  cui  al  comma  1 sprovvisti o mancanti di luce  anteriore  bianca  o  gialla  fissa  e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non  possono  essere  utilizzati,  ma  solamente condotti o trasportati a mano.
 6. I dispositivi non possono essere dotati di posto  a  sedere  per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da  quest'ultimo con postura in piedi.
 7. I dispositivi in grado di sviluppare velocita'  superiori  a  20 km/h,  al  fine  di  poter  essere   utilizzati   nell'ambito   della sperimentazione di cui all'art. 1, devono essere dotati di regolatore di velocita', configurabile in funzione  di  detto  limite.  In  ogni caso,  per  poter  essere  utilizzati  su  aree  pedonali,  tutti   i dispositivi  devono  essere  dotati  di  regolatore   di   velocita', configurabile altresi' in funzione di una velocita' non superiore a 6 km/h.
 8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE.
 
 |  |  |  | Art. 3 
 Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi
 per la micromobilita' elettrica
 
 1. I comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui all'art. 7 del Codice della strada, autorizzano in  via  sperimentale la circolazione dei  dispositivi  per  la  micromobilita'  elettrica, esclusivamente  in  ambito  urbano,  limitatamente  alle   specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o  parti  di  strada  indicati nella tabella di cui all'allegato 2.
 
 |  |  |  | Art. 4 
 Condizioni e procedure per l'autorizzazione
 alla circolazione sperimentale
 
 1.  Ai  fini  dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  3,  i  comuni provvedono a individuare infrastrutture stradali e/o parti di strada, coerenti con le disposizioni di cui all'allegato 2  e  conformi  alle caratteristiche di cui all'art. 5. Con delibera di  giunta  comunale, adottata con le modalita' di cui all'art.  7,  comma  9,  del  Codice della  strada,  approvano  la  sperimentazione  della  micromobilita' elettrica, prevedendo anche la regolamentazione  della  sosta  per  i dispositivi di cui all'art. 2.
 2. I  comuni,  previa  specifica  ordinanza,  installano  lungo  le infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate ai sensi  del comma 1,  specifica  segnaletica  stradale  verticale  e  orizzontale conforme all'allegato 3; sara' cura dei comuni avviare  una  campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio  territorio in corrispondenza  di  infrastrutture  di  trasporto,  ricadenti  nel proprio centro abitato, destinate allo scambio  modale  quali  porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni.
 3.  I  comuni  provvedono  nella  delibera  della  giunta  comunale relativa alla  sperimentazione  di  cui  all'art.  4  comma  1  e  ai successivi atti applicativi,  ad  esplicitare  che  per  la  sosta  i conduttori dei dispositivi  si  attengano  a  quanto  previsto  nella regolamentazione di cui al comma 1. Nella medesima delibera i comuni, qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio  dei  dispositivi in condivisione,  anche  in  modalita'  free-floating,  prevedano  di rendere  obbligatoria  l'attivazione  di  una  adeguata   azione   di informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle societa' responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra  le  quali quelle  relative  alla  sicurezza  stradale,  alla  velocita',   alle modalita' consentite di sosta. I comuni prevedono, nella  istituzione o nell'affidamento del servizio di noleggio, l'obbligo  di  coperture assicurative per l'espletamento del servizio stesso.
 
 |  |  |  | Art. 5 
 Caratteristiche dei percorsi oggetto di sperimentazione
 
 1. Nell'individuazione delle infrastrutture stradali e/o  parti  di strada ai sensi dell'art. 4, comma 1, i comuni valutano che le stesse abbiano caratteristiche geometriche,  funzionali  e  di  circolazione adeguate  in  relazione  alla  tipologia  dei  dispositivi   per   la micromobilita' elettrica ammessi a circolare  sulle  stesse  ed  agli altri utenti della strada.
 
 |  |  |  | Art. 6 
 Requisiti degli utenti e norme di comportamento
 
 1. Nell'ambito della sperimentazione della circolazione su  strada, i dispositivi per la micromobilita' elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto  la  maggiore  eta'  o,  se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM.
 2. E' in ogni caso vietato il trasporto di  passeggeri  o  cose  ed ogni forma di traino.
 3. Gli utilizzatori devono  mantenere  un  andamento  regolare,  in relazione al  contesto  di  circolazione  e  devono  evitare  manovre brusche ed acrobazie.
 4.  Gli  utilizzatori  devono  attenersi  alle   istruzioni   d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo  per  la  micromobilita' elettrica  nonche',  in  caso  di  noleggio,  alle  prescrizioni  del locatore.
 5. Quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2,  e'  ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica  nelle aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocita'  di 6 km/h: a tal fine deve essere attivato il  limitatore  di  velocita' previsto dall'art. 2, comma 7, secondo periodo.
 6. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  quando,  ai  sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2,  e'  ammessa  la  circolazione  di dispositivi per la micromobilita' elettrica, sulle  piste  ciclabili, sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili,  identificabili  con  la figura II  92/b  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495 e nelle zone 30 o su strade ove e' previsto  un limite di velocita' massimo di 30 km/h, gli  utilizzatori  conformano il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'art. 182, comma 1, con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati, e commi 2, 3 e 4 del Codice della strada e di cui all'art. 377, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del regolamento. Si applicano le disposizioni  del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada.
 7. Quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2,  e'  ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica  nelle aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che  causi intralcio al transito normale degli altri  pedoni.  Si  applicano  le disposizioni del comma 10  del  citato  art.  190  del  Codice  della strada.
 8. Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e  il conducente di dispositivi  auto-bilanciato  del  tipo  segway  o  non autobilanciato del tipo monopattino elettrico che circolino su strade ricadenti in zona  30,  su  strade  ove  e'  previsto  un  limite  di velocita' massimo di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo  di indossare  il  giubbotto  o  le  bretelle  retroriflettenti  ad  alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'art.  162  del  Codice  della strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada.
 9. Le prescrizioni  in  materia  di  limiti  di  velocita'  non  si applicano quando  i  dispositivi  per  la  mobilita'  elettrica  sono utilizzati dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.
 
 |  |  |  | Art. 7 
 Ulteriori disposizioni, durata
 e termine temporale della sperimentazione
 
 1.  La  sperimentazione  dei  dispositivi  per  la   micromobilita' elettrica puo' essere autorizzata entro dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e deve concludersi entro e non oltre ventiquattro mesi decorrenti dalla medesima data. I comuni  che autorizzano  la  sperimentazione  comunicano   al   Ministero   delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero  dell'interno  i provvedimenti  a  tal  fine  adottati,  entro  trenta  giorni   dalle rispettive date di adozione.
 2. Ciascuna sperimentazione autorizzata ha durata minima di  almeno dodici  mesi.  Entro  tre   mesi   dal   termine   del   periodo   di sperimentazione i comuni ne comunicano  le  risultanze  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' che saranno definite con apposita disposizione dello stesso Ministero.
 3. E' vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilita' elettrica difformi dalle tipologie e  dalle  caratteristiche  di  cui all'art. 2 e relativo allegato 1. E' altresi' vietata la circolazione dei  predetti  dispositivi  in  assenza  o  in  difformita'  rispetto all'autorizzazione di cui all'art. 3, e relativo allegato 2,  nonche' rispetto alle norme di comportamento previste dal  presente  decreto. Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni recante «Nuovo codice  della strada».
 Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne  costituiscono parte  integrante,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla sua pubblicazione.
 
 Roma, 4 giugno 2019
 
 Il Ministro: Toninelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, n. 1-2313
 
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