Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 giugno 2019
Individuazione, su proposta dell'Agenzia del demanio, degli immobili di proprieta' dello Stato, non utilizzati per finalita' istituzionali, da ricomprendere nel piano di cessione di immobili pubblici, ai sensi del comma 423, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito "legge di bilancio 2019");

Visto, in particolare, il comma 422 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, che impegna il Governo ad attuare, nel periodo 2019-2021, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti;

Vista la medesima disposizione, la quale prevede, in particolare, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato un piano di cessione di immobili pubblici (di seguito "Piano") e sono disciplinati i criteri e le modalita' di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021;

Visto l'articolo 1, comma 423, lettera a) della legge di bilancio 2019, secondo cui il Piano ricomprende immobili di proprieta' dello Stato, non utilizzati per finalita' istituzionali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del demanio;

Visto l'articolo 1, comma 423, lettera c) della legge di bilancio 2019, secondo cui il Piano ricomprende immobili di proprieta' dello Stato per i quali sia stata presentata dagli enti territoriali richiesta di attribuzione ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall'Agenzia del demanio ma per i quali l'ente non ha adottato la prescritta delibera nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019;

Visto l'articolo 25 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha modificato il comma 423 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, includendo gli immobili degli enti territoriali tra quelli che possono rientrare nel Piano, che, pertanto, potra' essere oggetto di ulteriori integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 423, lettere b) e d) della legge di bilancio 2019 sono ricompresi nel Piano anche gli immobili di proprieta' dello Stato in uso al Ministero della difesa, nonche' gli immobili degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 33, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto la costituzione di una societa' di gestione del risparmio - Invimit sgr - per l'istituzione di uno o piu' fondi di investimento immobiliari a cui trasferire o conferire immobili pubblici;

Considerato che alla formazione del piano partecipano i soggetti istituzionali competenti, di cui al comma 422 della citata legge di bilancio e, pertanto, ai fini del conseguimento degli obiettivi ivi previsti, partecipa, secondo le modalita' proprie, Invimit sgr, societa' totalmente partecipata da questo Dicastero;

Viste le note n. 2019/5305/DLC, n. 2019/6531/DIR e n. 2019/6757/DGP, rispettivamente del 26 marzo 2019, del 15 aprile 2019, e del 17 aprile 2019, con le quali l'Agenzia del demanio, all'esito della ricognizione dei beni immobili di proprieta' dello Stato dalla stessa gestiti, effettuata dalle proprie strutture territoriali, ha proposto un elenco di beni immobili - inclusi quelli di proprieta' dello Stato per i quali sia stata presentata dagli enti territoriali richiesta di attribuzione di cui alla lettera c) sopra richiamata - suscettibili di essere ricompresi nel piano di cessione ai sensi del citato comma 422, salvo le verifiche ed autorizzazioni di cui al comma 424 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, nonche' l'acquisizione di ogni altra autorizzazione prescritta dalle leggi vigenti;

Visto l'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni relative alla ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico;

Considerato che l'Agenzia del demanio, nell'ambito di una piu' complessa attivita' di razionalizzazione del patrimonio ha in corso le procedure ordinarie per la dismissione di circa 1200 beni del patrimonio dalla stessa gestito, utili ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 422, per un valore pari a 38 milioni di euro;

Rilevato altresi' che l'elenco allegato sub A) e' composto di 420 beni del patrimonio dello Stato gestito dall'Agenzia del demanio, per una parte dei quali sono state gia' avviate le attivita' di valorizzazione di cui al comma 426 della citata legge di bilancio, e che il citato patrimonio ammonta ad un valore complessivo pari a 420 milioni di euro;

Tenuto conto che pertanto ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al cui al citato articolo 1, comma 422, la proposta dell'Agenzia del demanio e' complessivamente pari a 458 milioni di euro;

Rilevato che l'Agenzia del demanio ha gia' espresso il concerto sull'elenco dei beni immobili di proprieta' dello Stato in uso al Ministero della Difesa di cui alla lettera b) del citato comma 423 recante l'indicazione di 40 immobili, aventi un valore complessivo pari a 160 milioni di euro;

Preso atto che il valore degli immobili di proprieta' dello Stato, degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni ricompresi nelle procedure di dismissione gestite da Invimit sgr ovvero oggetto di conferimenti ai fondi da quest'ultima gestiti, secondo quanto previsto dal Piano, ammonta complessivamente a 610 milioni di euro;

Considerato che, pertanto, il piano di cui all'articolo 1, comma 422, potra' essere composto da:

- immobili di proprieta' dello Stato, non utilizzati per finalita' istituzionali, per un importo complessivamente pari a 458 milioni di euro;
- immobili di proprieta' dello Stato in uso al Ministero della Difesa, diverso dall'abitativo, non piu' necessari alle proprie finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, per un importo complessivamente pari a 160 milioni di euro;
- immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprieta' degli enti territoriali e di altre pubbliche amministrazioni, per un importo complessivamente pari a 610 milioni di euro;

Ravvisata la necessita' di procedere, in una prima fase, all'individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato, proposti dall'Agenzia del demanio, non utilizzati per finalita' istituzionali, da ricomprendere nel piano di cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 422 della legge di bilancio 2019;
DECRETA
Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge di bilancio 2019, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, proposti dall'Agenzia del demanio, e suscettibili di essere ricompresi nel piano di cessioni di cui all'articolo 1, comma 422 della medesima legge.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Articolo 2

Ai fini dell'attuazione del piano di cessioni di cui all'articolo 1, comma 422 della legge di bilancio 2019, resta salva la possibilita' di procedere all'adozione di ulteriori decreti di individuazione di beni di proprieta' dello Stato, non utilizzati per finalita' istituzionali.
 
Articolo 3

Con successivi decreti del Direttore dell'Agenzia del demanio si provvedera' all'esatta individuazione degli immobili di cui all'allegato A per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ad esclusione degli immobili per i quali tale individuazione sia stata gia' effettuata ai sensi della medesima legge.
 
Articolo 4

Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2019

Il Ministro: Tria

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-972