Gazzetta n. 169 del 20 luglio 2019 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PARMA
DECRETO RETTORALE 26 giugno 2019
Emanazione dello statuto.



IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il d.r.d. n. 3563 dell'11 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2015, con cui e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Parma;
Visto il d.r.d. n. 2088 del 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2016, con cui e' stato modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma;
Richiamata la revisione statutaria deliberata dal senato accademico nella seduta del 26 marzo 2019, con provvedimento SA 26-03-2019/30, col parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso all'unanimita' nella seduta del 28 marzo 2019 con provvedimento CDA 28-03-2019/201;
Ricordato che il testo del nuovo statuto e' stato trasmesso al MIUR per il controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989 in data 4 aprile 2019 con nota prot. 72659;
Preso atto che in data 30 maggio 2019 e' pervenuta nota del direttore generale del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, di riscontro alla suddetta revisione statutaria;
Rilevato che nella suindicata nota si fa osservare come la presenza nel Collegio di disciplina di componenti in prevalenza esterni, ove possibile, debba tenere conto dell'art. 10 comma 1 della legge n. 240/2010 che, nel disciplinare il collegio di disciplina, espressamente prevede: «La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.»
Vista la delibera SA/18-06-2019/68 del 18 giugno 2019 con cui il senato accademico, ritenuto di dover inserire la previsione dell'eventualita' di non riuscire a nominare membri esterni del collegio di disciplina, nonche' di recepire l'intero dettato normativo dell'art. 10, comma 1 della legge n. 240/2010, come ritenuto opportuno dal MIUR, ha deliberato all'unanimita' la modifica dei commi 3 e 5 dell'art. 19 dell'emanando Statuto dell'Universita' degli studi di Parma;
Vista la delibera CDA/13-06-2019/296 del 13 giugno 2019 con cui il consiglio di amministrazione all'unanimita' ha espresso parere favorevole alla suindicata modifica dei commi 3 e 5 dell'art. 19 dell'emanando statuto dell'Universita' degli studi di Parma;

Decreta:

E' emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168/1989 lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma entrera' in vigore a far data dal 1° gennaio 2020, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Parma, 26 giugno 2019

Il rettore: Andrei
 
Statuto adottato dal senato accademico con delibera SA/18-06-2019/68
del 18 giugno 2019 previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione con delibera CDA/13-06-2019/296 del 13 giugno 2019
Art. 1.
Principi generali

1. L'Universita' degli studi di Parma, di seguito denominata Universita' o Ateneo, e' una comunita' ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalita' giuridica senza scopo di lucro. L'Universita' informa la propria attivita' ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, dei Trattati dell'Unione europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e partecipa alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca di cui al Trattato U.E.
2. Fine dell'Universita' e' concorrere allo sviluppo della societa' attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarieta' internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso la promozione, l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore, la formazione, anche permanente, il dialogo con la societa' quale fattore di sviluppo economico-sociale mediante il trasferimento delle conoscenze sul territorio (Terza missione). Cio', garantendo il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della societa', nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.
Alla realizzazione di questo fine partecipano a pieno titolo, studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo e l'Universita' puo' costituire organismi che promuovano un efficace collegamento con le realta' istituzionali, culturali, educative, sociali ed economiche del territorio.
3. L'Universita' opera ispirandosi a principi di responsabilita', promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture. In conformita' ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere, di orientamento sessuale e di eta'; assicura inoltre pari opportunita' sotto ogni profilo. In particolare, l'Ateneo osserva il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' nell'accesso agli studi, nel reclutamento del personale e nelle progressioni di carriera nonche' equilibrate rappresentanze di genere nelle candidature e negli organi collegiali, cosi' come in ogni altro aspetto della vita accademica. L'Ateneo si adopera, anche attraverso appositi strumenti e iniziative, a rafforzare la sensibilita' ai temi e ai problemi delle pari opportunita' al fine di generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i membri della comunita' universitaria.
4. L'Universita' ha autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale, negoziale, contabile, che esercita nell'ambito della legislazione vigente.
5. L'Universita' adotta, nel perseguimento delle sue finalita', il metodo della programmazione e della pianificazione, del coordinamento, della valutazione e della verifica delle proprie attivita' istituzionali, con particolare riferimento alla qualita' della ricerca e della didattica, secondo criteri congrui con quelli utilizzati dalle agenzie di valutazione nazionali ed internazionali. A tali fini, si dota di forme trasparenti di comunicazione che rendano edotti i propri referenti istituzionali, economici e sociali dei risultati delle proprie attivita'.
6. L'Universita' ispira la propria attivita' ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza amministrativa, semplificazione, imparzialita', pubblicita', partecipazione, promozione del merito e di individuazione delle competenze e delle responsabilita' di tutto il personale, garantendo l'accessibilita' delle informazioni relative all'Ateneo anche attraverso le piu' moderne forme di comunicazione a diretto contatto con l'utenza e riconoscendo quale principio fondante, democratico - partecipativo, la trasparenza e l'ascolto, nei confronti di tutte le componenti della comunita' accademica, nonche' dei portatori di interesse.
L'Universita' adotta i principi di efficienza ed efficacia, favorendo i processi di semplificazione e dematerializzazione, attraverso l'utilizzo di quanto la tecnologia informatica puo' mettere a disposizione, sempre nel rispetto e nella tutela degli utenti, al fine della riduzione dei tempi e delle spese legate alle varie attivita' della quotidiana vita dell'Ateneo.
7. L'Universita', per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre universita' ed enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformita' agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della liberta' dei singoli.
8. L'Universita' partecipa alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica e al piano nazionale di sviluppo del sistema universitario. Concorre inoltre alla programmazione sanitaria regionale. Al fine di garantire un'appropriata formazione culturale e professionale ai propri studenti, essa incentiva rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonche' con soggetti pubblici o privati.
9. L'Universita' di Parma, profondamente radicata nella storia del suo territorio e capace di esprimere competenze ambientali, economiche, mediche, giuridiche, tecnologiche ed umanistiche di alto profilo, intende perseguire la sostenibilita' dentro e fuori dall'Ateneo come missione propria fondamentale; ritenendo che l'adozione di politiche sociali, economiche ed ambientali sostenibili in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le possibilita' delle generazioni future sia oggi una necessita' e anche un'opportunita' in quanto generatrice di valori per la tutela e il rinnovamento del territorio. Al riguardo, l'Ateneo individua alcune azioni a titolo indicativo, di seguito elencate:
diffusione del concetto di sostenibilita' attraverso il rafforzamento della didattica e della ricerca;
promozione delle buone pratiche di sostenibilita' all'interno e all'esterno dell'Ateneo attraverso specifici progetti;
promozione della mobilita' sostenibile;
sostegno di un'alimentazione responsabile;
appoggio alle attivita' degli studenti nel settore della sostenibilita' e appoggio al volontariato di singoli o di gruppi;
promozione del benessere, della salute e della sicurezza sul lavoro e incentivazione alle buone pratiche per la progettazione delle strutture universitarie.
10. L'Universita', attraverso un sistema di assicurazione della qualita' e, avvalendosi delle analisi e degli indirizzi formulati dal nucleo di valutazione di Ateneo, promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica di tutte le proprie attivita' (didattica, ricerca, servizi per gli studenti e gestione amministrativa), individuando le opportune azioni correttive laddove non fossero raggiunti gli obiettivi attesi dalla programmazione e pianificazione, al fine di instaurare un processo di miglioramento continuo.

 
Art. 2.
Ricerca scientifica

1. L'Universita', sede primaria di ricerca e di formazione scientifica e tecnologica, garantisce a professori e ricercatori liberta' e autonomia.
2. L'Universita' garantisce alle persone preposte allo svolgimento dell'attivita' di ricerca, nel rispetto dei progetti e dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle disponibilita' finanziarie e delle esigenze di tutti, l'accesso ai fondi destinati alla ricerca, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti necessari.
3. L'Universita' promuove e favorisce la collaborazione interna, multidisciplinare, interuniversitaria, internazionale e l'interscambio di studiosi di tutte le discipline con altre istituzioni culturali e scientifiche. L'Universita' promuove la fruizione, da parte di docenti interessati, di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari ed internazionali.
4. Nell'ambito della «Terza missione», l'Universita' sostiene il trasferimento tecnologico e della conoscenza, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico-sociale tramite la conversione dei risultati della ricerca in conoscenze utili ai fini produttivi e per accrescere il benessere della societa'.
5. L'Universita' pone in essere azioni di monitoraggio e valutazione delle attivita' di ricerca, al fine di conseguirne il continuo miglioramento, valorizzarne i punti di forza, prevenirne e superarne eventuali criticita'. Verifica di conseguenza la produttivita' delle attivita' di ricerca, il corretto utilizzo delle risorse e della loro gestione e, al contempo, si adopera per la massima e trasparente diffusione e fruibilita' dei risultati verso la comunita' scientifica e il pubblico in generale.

 
Art. 3.
Didattica

1. L'Universita' organizza, coordina e svolge, nella tutela della liberta' di insegnamento e nelle forme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attivita' necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo l'insegnamento finalizzato a promuovere l'apprendimento critico, la motivazione all'approfondimento e alla ricerca, il confronto di idee. Persegue la qualita' e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca. Garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti.
2. L'Universita' istituisce ed attiva corsi di studio ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali.
3. Il personale docente adempie ai compiti della didattica e della ricerca e partecipa agli organi collegiali di appartenenza. Nello svolgimento delle funzioni di docenza, il singolo e' libero di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.
4. L'Universita' favorisce la mobilita' internazionale degli studenti e dei docenti.
5. L'Universita' puo' promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonche' servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Puo' infine promuovere e organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L'Universita' a tal fine puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.
6. L'Universita', nel rispetto della normativa vigente, puo' provvedere alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.

 
Art. 4.
Diritto allo studio

1. L'Universita', nella consapevolezza della centralita' dello studente, promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione, promuovendo iniziative per favorire l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
2. L'Universita' assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. L'Universita' organizza le attivita' di orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo e rendendo espliciti i criteri e le forme della valutazione della loro preparazione. L'attivita' di tutorato e' compito istituzionale dei docenti.
4. L'Universita' provvede ad iniziative atte ad informare e assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilita' verso altri atenei dell'Unione europea.
5. L'Universita' pone in essere strumenti idonei a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilita', dagli studenti non a tempo pieno e dagli studenti impegnati in attivita' lavorative. In particolare predispone, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio degli studenti con disabilita'.
6. L'Universita', attraverso gli organi che presiedono all'attivita' didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualita' della didattica.
7. L'Universita', nell'ambito delle proprie finalita' e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il corso di studio.
8. L'Universita' puo' promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalita' di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.
9. L'Universita' promuove attivita' culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell'Ateneo anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con enti pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche.
10. L'Universita' stabilisce il riconoscimento di crediti formativi universitari nel numero massimo definito dal regolamento generale di Ateneo, nel rispetto in ogni caso dei limiti previsti dall'art. 14, comma 1, della legge n. 240/2010, in favore di studenti che svolgano attivita' sportive, culturali o di volontariato, riconosciute secondo specifiche modalita' previste in appositi regolamenti.
11. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.
12. L'Universita' attiva forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno al fine di consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto.
13. L'Universita' promuove, inoltre, l'eccellenza e il merito tra gli studenti iscritti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari.

 
Art. 5.
Internazionalizzazione

1. L'Universita' include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e allo spazio europeo dell'istruzione e della formazione.
2. L'Universita' riconosce l'importanza del raccordo della propria azione con gli atti della politica dell'Unione europea volti ad aumentare la qualita' e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione.
3. L'Universita' sostiene e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione anche mediante la stipula di accordi con Istituzioni europee ed extraeuropee al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, ricercatori e docenti stranieri, di incentivare la mobilita' dei propri studenti, del personale docente, tecnico e amministrativo, garantendo il riconoscimento delle attivita' svolte all'estero opportunamente certificate.
4. L'Universita' favorisce la realizzazione di attivita' di studio e di insegnamento in lingua straniera.
5. Nel rispetto dei propri principi istituzionali, l'Universita' riconosce l'importanza strategica della cooperazione internazionale allo sviluppo e ne favorisce la realizzazione, in linea con gli impegni etici e politici assunti dalla comunita' internazionale. Nel riconoscere la diversita' sociale e culturale fra i popoli, l'Universita' puo' promuovere la cooperazione internazionale, sostenendo la ricerca e la formazione in un'ottica di sviluppo umano sostenibile, anche attraverso partenariati bilaterali e multilaterali con organismi nazionali ed internazionali.

 
Art. 6.
Diritto e dovere di informazione

1. L'Universita' ispira la propria attivita' al principio della trasparenza, della pubblicita' e dell'informazione.
2. L'Universita' provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, con modalita' stabilite in apposito regolamento.
3. L'Universita', anche per tali finalita', realizza un proprio sito informatico.

 
Art. 7.
Promozione del benessere organizzativo

1. L'Universita' promuove il benessere della comunita' accademica favorendo le migliori condizioni di lavoro e di studio, con particolare attenzione alla salute, sicurezza e superamento delle barriere architettoniche in tutti i luoghi deputati alla ricerca, allo studio e alle attivita' amministrative.
2. L'Universita' favorisce il benessere nello svolgimento delle attivita' lavorative e delle relazioni improntate al rispetto e alla trasparenza, mette in atto azioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per la promozione di attivita' culturali, sportive e ricreative. Promuove, inoltre, l'aggiornamento, la formazione permanente e la valorizzazione del personale.

 
Art. 8.
Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni generali di indirizzo, di iniziativa, di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche dell'Ateneo.
Il rettore:
1.1 e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita', nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
1.2 garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Universita', di liberta' della didattica e della ricerca, dei diritti del personale e degli studenti;
1.3 garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
1.4 convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinandone le attivita' e sovrintendendo alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;
1.5 conclude gli accordi in materia didattica, scientifica, amministrativa, culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;
1.6 emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo, compresi quelli interni di ciascuna struttura;
1.7 propone il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, come previsto dalle norme, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
1.8 propone il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo e il conto consuntivo;
1.9 adotta decreti, in casi di necessita' e urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti, di norma, nella prima seduta utile;
1.10 propone il direttore generale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n) della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
1.11 esercita le funzioni di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ne cura lo svolgimento, limitatamente ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
1.12 procede, con propri decreti, all'assunzione dei professori, all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e ai passaggi di ruolo dei docenti in servizio; inoltre stipula contratti per attivita' di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010;
1.13 esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo, dalla legge e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altro organo.
2. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane.
3. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro.
4. Dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.
5. L'elettorato passivo spetta ai professori che abbiano optato, o che optino in caso di elezione, per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.
6. L'ufficio di rettore e' incompatibile con qualsiasi altra carica accademica, fatta salva la presidenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico.
7. L'elettorato attivo per la elezione del rettore e' costituito da:
7.1 i professori di ruolo;
7.2 i ricercatori a tempo indeterminato;
7.3 i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;
7.4 il personale tecnico e amministrativo, compresi i dirigenti, i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 20%;
7.5 la rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca nei consigli di Dipartimento, di cui all'art. 21, comma 22 dello statuto.
8. Le elezioni del rettore si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e vengono indette dal decano secondo modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo.
Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la data prevista per le elezioni del rettore sono presentate le candidature che debbono essere sottoscritte da almeno dieci componenti del corpo elettorale.
In caso di cessazione anticipata, le elezioni sono indette dal decano entro trenta giorni e devono svolgersi tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalita' per la presentazione delle candidature.
In caso di dimissioni, il periodo decorre dal giorno successivo a quello di accettazione delle stesse da parte del Ministro.
Ciascun candidato rende pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Universita'.
9. Il rettore e' eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella successiva votazione a maggioranza assoluta dei votanti.
10. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggiore numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di professore di prima fascia e, a parita' di anzianita' nel ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. In ognuna delle votazioni si procede comunque allo spoglio dei voti.
11. Il rettore nomina con proprio decreto il pro rettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonche', in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In tutti i suddetti casi, spettano al pro rettore vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica. Il rettore puo' nominare con proprio decreto, tra i docenti, uno o piu' pro rettori con deleghe specifiche.
12. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore puo' avvalersi di delegati nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.
13. Il rettore ha diritto a una limitazione dell'attivita' didattica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 382/80. Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione dell'opzione al senato accademico e al consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni anno accademico.

 
Art. 9.
Senato accademico

1. Il senato accademico e' l'organo collegiale di indirizzo politico e programmazione che opera per lo sviluppo dell'Ateneo, esercitando funzioni di coordinamento e formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.
2. Il senato accademico, in particolare:
2.1 formula proposte ed esprime pareri obbligatori per l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi o altre attivita' didattiche, nonche' di sedi, dipartimenti e scuole;
2.2 approva il regolamento generale di Ateneo secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39 del presente statuto;
2.3 approva, con parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonche' il regolamento didattico di Ateneo, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 39 del presente Statuto;
2.4 approva, con parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico dell'Ateneo;
2.5 esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita';
2.6 esprime parere obbligatorio su tasse, contributi e borse di studio per gli studenti;
2.7 esprime parere obbligatorio sulla costituzione del nucleo di valutazione e propone al rettore i componenti del presidio della qualita' di Ateneo;
2.8 ha competenza, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, a proporre al corpo elettorale, secondo le modalita' regolamentari, mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
2.9 formula proposte e pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale di Ateneo;
2.10 approva le modifiche allo statuto secondo quanto disposto dall'art. 45 del presente statuto;
2.11 designa i membri esterni del consiglio di amministrazione, proposti da apposita commissione interna, composta da cinque membri, di cui fa parte il rettore;
2.12 delibera i componenti del collegio di disciplina costituito ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;
2.13 decide, su proposta del rettore, sulle violazioni del codice etico, qualora queste non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina.
3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni previste dallo statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo e dalla legge.
4. Per la validita' delle sedute del senato accademico e' necessario che intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore che lo presiede;
b) da tutti i direttori di dipartimento, qualora i dipartimenti siano in numero inferiore o uguale a dodici. Qualora il numero dei dipartimenti sia superiore a dodici, si procedera' all'elezione dei dodici direttori che entreranno a far parte del senato accademico secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento;
c) da otto rappresentanti del personale docente, eletti secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento;
d) da tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo, eletti secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento;
e) da cinque rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento.
6. Le rappresentanze dei docenti nel senato accademico devono rispecchiare le quattro aree culturali di Ateneo indicate nell'allegato al presente statuto.
7. Con apposito regolamento sono definite le procedure elettorali per l'individuazione di due rappresentanti in ogni Area.
8. Le candidature e la successiva costituzione dell'organo devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente Statuto.
9. I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore per quattro anni, esclusi i direttori che ne fanno parte per il periodo corrispondente alla loro carica e non possono essere rieletti consecutivamente piu' di una volta. La rappresentanza studentesca e' nominata per un massimo di due anni rinnovabile per una sola volta.
10. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'.
11. I membri del senato accademico decadono qualora non partecipino con continuita' alle sedute, secondo modalita' e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalita' previste dal regolamento dell'organo.
12. Alle sedute del senato partecipano il pro rettore vicario e il direttore generale senza diritto di voto.

 
Art. 10.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo che, in coerenza con le scelte programmatiche operate dal senato accademico, delibera e sovrintende in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, fatti salvi i poteri di gestione attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio.
2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:
2.1 svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale, della programmazione edilizia e del personale;
2.2 vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita';
2.3 delibera, previo parere favorevole del senato accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, scuole e dipartimenti e attribuisce i corsi di studio, le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato a ciascun dipartimento;
2.4 adotta, sentito il senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilita', l'attivita' gestionale e negoziale;
2.5 approva, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico, il bilancio di previsione, annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo;
2.6 trasmette ai Ministeri competenti il bilancio di previsione annuale, triennale e il conto consuntivo;
2.7 conferisce, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale;
2.8 concorda con il direttore generale, per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa e ne verifica il conseguimento;
2.9 ha le competenze in materia disciplinare, relativamente ai docenti, contemplate dall'art. 10 della legge n. 240/2010;
2.10 approva le proposte di chiamata e di afferenza dei docenti avanzate dai dipartimenti;
2.11 esprime parere sul codice etico ai sensi dell'art. 41, comma 3;
2.12 delibera, previo parere del senato accademico e sentito il consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi: alle tasse e ai contributi per l'iscrizione ai corsi di studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalita' di collaborazione degli studenti; alle attivita' di servizio;
2.13 delibera l'ammontare dell'indennita' per il rettore, i pro rettori, i direttori di Dipartimento, i componenti il consiglio di amministrazione, il senato accademico, il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti e per gli incaricati di attivita' istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo.
2.14 delibera sull'attribuzione del fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori;
3. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge.
4. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessario che intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
5. Il consiglio di amministrazione e' composto da dieci membri:
a) il rettore che lo presiede;
b) due componenti esterni designati dal senato accademico;
c) due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della medesima componente;
d) quattro docenti interni all'Ateneo;
e) un componente del personale tecnico amministrativo.
Per la scelta dei componenti interni, docenti e personale tecnico amministrativo, il senato accademico, con propria deliberazione, emana un avviso pubblico per acquisire le candidature.
Il senato accademico, avvalendosi anche di apposita commissione con funzioni istruttorie, composta da cinque propri componenti, verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera i) della legge n. 240/2010.
5.1. Relativamente al personale docente, il senato accademico nomina i quattro componenti tenuto conto delle quattro aree culturali indicate in allegato al presente statuto.
Nel caso di piu' candidati appartenenti alla medesima area culturale, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, il senato accademico procede a indire le elezioni per la individuazione del membro del consiglio di amministrazione, definendo l'elettorato attivo e passivo per area culturale. Nell'ipotesi descritta, il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze e' nominato dal senato accademico quale componente del consiglio di amministrazione.
Ove all'esame delle candidature non risulti alcun candidato idoneo afferente a una determinata area culturale, il senato accademico provvedera' a designare, fra i candidati idonei, un componente del consiglio di amministrazione.
5.2. Relativamente al personale tecnico-amministrativo si procede alla consultazione elettorale. Risultera' eletto il candidato che otterra' il maggior numero di voti.
5.3. Al consiglio di amministrazione partecipano il pro rettore vicario e il direttore generale senza diritto di voto.
6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato delle componenti e' rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) della legge n. 240/2010.
8. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'.
9. I membri del consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino con continuita' alle sedute, secondo modalita' e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalita' previste dal regolamento dell'organo.

 
Art. 11.
Direttore generale

1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, ha la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.
2. Il direttore generale, in particolare:
2.1. propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;
2.2. attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilita' di specifici progetti e gestioni;
2.3. definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
2.4. adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
2.5. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai dirigenti e ad altre strutture amministrative;
2.6. dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, proponendo l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001;
2.7. richiede direttamente pareri agli organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
2.8. svolge le attivita' di organizzazione, di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
2.9. concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
2.10. costituisce un organismo di consultazione volto a raccordare gli aspetti procedurali - gestionali tra le strutture dipartimentali e le articolazioni amministrative dell'Ateneo.
3. Per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa vengono concordati dal direttore generale con il consiglio di amministrazione e il loro conseguimento sottoposto a verifica.
4. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
5. L'incarico di direttore generale, di durata triennale, e' attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, anche internazionale. Con le medesime modalita' l'incarico puo' essere rinnovato.
6. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
7. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, e' previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.
8. Il direttore generale propone la nomina di un vice con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Universita'. Il vice direttore generale e' nominato con decreto del rettore, decade dall'incarico contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del direttore generale.
9. Il direttore generale puo' essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, per i motivi contenuti nel contratto individuale di lavoro e in particolare per il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o per inosservanza delle direttive imputabili al direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

 
Art. 12.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione e' l'organo dell'Universita', costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, preposto alla valutazione delle attivita' di didattica, di ricerca e amministrative.
2. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' costituito dai seguenti nove componenti: due professori di ruolo dell'Ateneo, di cui uno coordinatore; cinque membri esterni di elevata qualificazione professionale anche nell'ambito della valutazione universitaria, i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'Universita'; due studenti dell'Ateneo.
I componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.
I rappresentanti della componente studentesca sono eletti dagli iscritti all'Ateneo.
3. Sono attribuite al nucleo, in particolare:
la funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti e studenti;
la funzione di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010;
le funzioni, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;
le funzioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti in materia di trasparenza.
4. Non possono far parte del nucleo di valutazione: il rettore, i pro rettori, i delegati del rettore, il direttore generale, i dirigenti, i direttori dei Dipartimenti, i presidenti delle scuole, i presidenti dei corsi di studio, i direttori delle scuole di specializzazione, i presidenti dei corsi di master, i direttori delle scuole di dottorato, i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
5. I componenti del nucleo durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per piu' di una volta. Il mandato della componente studentesca e' biennale, rinnovabile per una sola volta.
6. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
7. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'.
8. La scelta dei componenti del nucleo di valutazione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.

 
Art. 13.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile, finanziaria, amministrativa e patrimoniale secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme del regolamento generale di Ateneo.
2. Il collegio, in particolare:
a) esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
e) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Universita', sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio;
f) effettua il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge;
g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.
3. Il collegio e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:
uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;
uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
5. Non possono essere componenti del collegio i dipendenti dell'Universita' e i componenti del consiglio di amministrazione.
6. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

 
Art. 14.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti e' l'organismo di autonoma e coordinata partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo e alle azioni per il raggiungimento dei fini istituzionali ed esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo.
2. Il consiglio degli studenti:
2.1 esprime pareri obbligatori nei casi previsti dallo statuto e puo' avanzare proposte sui regolamenti dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi agli studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione dei servizi erogati agli studenti, sulle norme regolamentari per la elezione delle rappresentanze studentesche; puo', inoltre, avanzare proposte sulle modifiche dello statuto;
2.2 puo' avanzare proposte su argomenti inerenti al diritto allo studio al senato accademico e al consiglio di amministrazione;
2.3 esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell'Ateneo.
3. Il consiglio degli studenti e' composto dagli studenti presenti in senato accademico, consiglio di amministrazione, nucleo di valutazione, comitato per lo sport universitario, dagli studenti dell'Ateneo presenti nelle rappresentanze a livello regionale e nazionale, da quindici rappresentanti degli studenti secondo raggruppamenti di area definiti da regolamento ed eletti dalla componente studentesca.
4. Con apposito regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio degli studenti, vengono fissati i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del consiglio. Il regolamento e' emanato dal rettore.
5. Il consiglio degli studenti redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti che viene trasmessa al rettore, al consiglio di amministrazione e al senato accademico.
6. I membri del consiglio degli studenti durano in carica due anni.

 
Art. 15.
Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. E' istituito il consiglio del personale tecnico amministrativo con funzioni di carattere propositivo e consultivo. E' nominato con decreto del rettore e si compone di venti membri eletti secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
2. Il consiglio, in particolare, esprime pareri, osservazioni e formula proposte su specifiche problematiche concernenti le attivita' tecniche e amministrative, nonche' sui regolamenti nelle parti che riguardano il personale tecnico e amministrativo.

 
Art. 16.
Presidio della qualita'

1. Il presidio della qualita' organizza, monitora, e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita'. Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualita' delle attivita' formative e di ricerca. Il presidio supporta i corsi di studio e i loro referenti, e i direttori di Dipartimento per le attivita' comuni di monitoraggio della qualita' della formazione e della ricerca, e per le attivita' di implementazione di interventi per il miglioramento della qualita' della formazione e della ricerca.
2. Nell'ambito delle attivita' formative, il presidio della qualita':
a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali dei corsi di studio (SUA-CdS) di ciascun corso di studio dell'Ateneo;
b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per le attivita' didattiche in conformita' a quanto programmato e dichiarato;
c) monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;
d) regola e verifica le attivita' periodiche di riesame dei corsi di studio;
e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i corsi di studio e i loro referenti, per lo sviluppo e l'implementazione di interventi di miglioramento delle attivita' formative;
f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche.
3. Nell'ambito delle attivita' di ricerca, il presidio della qualita':
a) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali della ricerca dipartimentale (SUA-RD) di ciascun Dipartimento;
b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per le attivita' di ricerca in conformita' a quanto programmato e dichiarato;
c) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i dipartimenti, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attivita' di ricerca;
d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento, e le loro effettive conseguenze;
e) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione.
4. Il presidio della qualita' e' costituito dai seguenti componenti, nominati dal rettore, su proposta del senato accademico, tra persone in grado di garantire le necessarie competenze tecniche atte a soddisfare i previsti processi di assicurazione della qualita': sei docenti di ruolo dell'Ateneo con competenze, adeguata preparazione, esperienza ed attitudine maturate anche in organismi analoghi in materia di qualita'; un dirigente dell'Ateneo con conoscenze nel settore della valutazione; due rappresentanti degli studenti segnalati dal consiglio degli studenti; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo segnalato dagli eletti nel senato accademico. La durata del mandato e' di quattro anni.
5. Il presidio di qualita' e' coordinato da un professore di ruolo dell'Ateneo nominato al suo interno dal rettore con proprio decreto.
6. Il coordinatore rappresenta il presidio di qualita' e ne dirige i lavori, interagisce sia con la Governance dell'Ateneo, sia con l'ANVUR, il MIUR e le Commissioni di esperti della valutazione (CEV) e con gli altri organismi pubblici e privati interessati al sistema di assicurazione qualita'.
7. Il coordinatore, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal decano della componente accademica nel presidio.
8. I membri del presidio di qualita' non possono essere, contemporaneamente al loro mandato, componenti a qualsiasi titolo del nucleo di valutazione di Ateneo.
9. La scelta dei componenti del presidio della qualita' avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.

 
Art. 17.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia (CUG) esercita compiti di tutela e promozione della dignita' della persona nel contesto lavorativo, di garanzia e miglioramento della qualita' delle condizioni di lavoro. A tal fine promuove le pari opportunita' mediante misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione o di violenza morale o psichica per i lavoratori, e per gli studenti, in particolare quelle connesse al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali e politiche, alle condizioni di disabilita', all'eta'.
2. Il comitato suggerisce le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti, promuovendo attivita' di informazione e formazione finalizzate a costruire, all'interno dell'Universita', un clima culturale garante dei principi e dei valori delle pari opportunita', favorendone il rispetto e la promozione. A tale fine il comitato e' consultato sui temi di propria pertinenza e puo' presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione documenti e proposte in materia.
3. Il comitato opera in stretta collaborazione con il/la consigliere/a di fiducia e, secondo necessita', con i/le consiglieri/e di parita' del territorio di riferimento, con il/la consigliere/a nazionale di parita', nonche' con gli organismi identificati dalle linee guida sulle modalita' di funzionamento del comitato.
4. ll CUG e' formato da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165/2001 e da sei componenti rappresentanti dell'amministrazione designati dal senato accademico e da altrettanti supplenti in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e un'adeguata presenza di personale docente e di personale tecnico-amministrativo. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali e dal senato accademico devono essere in possesso di un curriculum contenente i requisiti di professionalita', esperienza e attitudine necessari a far parte del comitato. Nel designare tali componenti, le organizzazioni sindacali e il senato accademico sono tenuti a rispettare, oltre alla presenza paritaria di entrambi i generi, l'articolazione del personale dell'Universita' in regime di diritto pubblico e contrattualizzato, indicando almeno un/a rappresentante dei/lle docenti e uno/a dei/delle ricercatori/trici dell'Ateneo.
5. Il presidente del comitato e' designato dal rettore, su proposta del comitato, nell'ambito dello stesso.
6. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
7. Il comitato propone al rettore, tra persone esterne all'Universita', la nomina del/la consigliere/a di fiducia il cui incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.
8. Le modalita' di funzionamento del comitato e quelle dello svolgimento delle attivita' del/la consigliere/a di fiducia sono definite da apposito regolamento che dovra' prevedere la partecipazione alle sedute, senza diritto di voto e limitatamente alle tematiche di interesse, di un rappresentante degli studenti designato dal consiglio degli studenti.

 
Art. 18.
Comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi nonche' ai programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive, esercita tutte le competenze previste dalla normativa vigente.
2. Il comitato per lo sport e' composto da:
il rettore o suo delegato con funzioni di presidente;
due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;
due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti all'Ateneo;
il direttore generale o suo delegato con funzioni di segretario.
3. Le modalita' di funzionamento del comitato per lo sport sono definite da apposito regolamento approvato dal senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti.
4. La gestione degli impianti sportivi e l'organizzazione delle attivita' sportive possono essere affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal comitato per lo sport universitario.
5. Le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti.

 
Art. 19.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime parere conclusivo come disposto dall'art. 10 della legge n. 240/2010, salvo che per i procedimenti disciplinari cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, per i quali sussiste la competenza del rettore.
1.1 In caso di illeciti commessi dal rettore, la titolarita' del potere disciplinare e' in capo al decano di Ateneo.
2. I componenti ed il presidente sono nominati con decreto del rettore su delibera del senato accademico.
3. Il collegio di disciplina, che si riunisce in composizione tale da assicurare il rispetto del principio del giudizio fra pari, e' composto:
da un presidente designato dal rettore tra i professori di ruolo di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso l'Ateneo;
da tre docenti dell'Ateneo, eletti attraverso un processo elettorale disciplinato da apposito regolamento, attribuendo l'elettorato attivo, secondo il principio della rappresentanza fra pari, ai professori ordinari, associati e ai ricercatori in servizio presso l'Ateneo e l'elettorato passivo, fra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno;
un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore, in servizio presso altre universita' italiane, ove possibile, la cui designazione da parte del senato accademico avviene nell'ambito di una rosa di candidati individuata a seguito di avviso pubblico.
Con le medesime modalita' saranno individuati membri supplenti.
4. Le modalita' di funzionamento del collegio sono stabilite da apposito regolamento interno.
5. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

 
Art. 20.
Strutture didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Universita': i Dipartimenti, le strutture di raccordo denominate scuole, i corsi di studio previsti dall'ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e scuole di studi superiori.
2. Il consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico, puo' istituire, attivare o sopprimere corsi.
3. L'elenco delle strutture didattiche e' contenuto nel regolamento didattico di Ateneo nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge n. 240/2010. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi.

 
Art. 21.
Dipartimenti

1. Il Dipartimento e' la struttura che raggruppa e organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo. Il Dipartimento coordina e sostiene l'attivita' di ricerca e ne cura la correlata espressione nella didattica.
2. Al Dipartimento sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
3. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
4. Al Dipartimento e' attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e del principio del bilancio unico di Ateneo, di cui alla legge n. 240/2010.
5. L'organizzazione del Dipartimento e' espressione dell'autonomia universitaria e risponde primariamente alle esigenze della ricerca e della didattica. Le procedure di attivazione e disattivazione del Dipartimento sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.
6. La numerosita' dei docenti in ciascun Dipartimento e' pari ad almeno quaranta. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per piu' di un anno solare consecutivo, il Dipartimento viene sciolto dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
7. Ciascun docente deve afferire ad un solo Dipartimento.
I docenti possono inoltrare domanda di afferenza ad altro Dipartimento.
La richiesta di afferenza viene avanzata dal docente al Dipartimento che delibera con voto favorevole: della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per l'afferenza dei professori di prima fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori di seconda fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato per l'afferenza dei ricercatori.
La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa per approvazione al consiglio di amministrazione.
Nell'ipotesi in cui un docente non proponga richiesta di afferenza ad alcun Dipartimento, la sua afferenza viene determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, sulla base dell'identita' scientifica, culturale o metodologica, in relazione al settore scientifico-disciplinare di appartenenza del docente.
Contro le suddette deliberazioni e' ammesso ricorso al rettore entro trenta giorni.
8. A ciascun Dipartimento, con provvedimento del direttore generale, afferisce il personale tecnico e amministrativo funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e un responsabile amministrativo-gestionale individuato tra il personale tecnico e amministrativo, con adeguato inquadramento nel comparto universita'.
9. Il Dipartimento puo' costituire delle unita', corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I docenti che vi afferiscono per affinita' culturali, disciplinari e scientifiche, eleggono, al loro interno, un coordinatore. Le eventuali unita' sono organizzate secondo le modalita' definite dal regolamento di funzionamento del Dipartimento e il loro numero effettivo, previsto nel medesimo regolamento, deve essere modulato sulla numerosita' complessiva dei docenti del Dipartimento.
10. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.
11. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, ha funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche del medesimo ed e' responsabile del suo funzionamento, nonche' della sua gestione e organizzazione. E' responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, sovrintende all'attivita' di ricerca e alla ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del Dipartimento, secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti. Convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle delibere adottate, tiene i rapporti con l'amministrazione dell'Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del consiglio e della giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione e sottopone tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi, di norma, non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto.
12. Il direttore e' eletto dai componenti del consiglio di Dipartimento. Il direttore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono dettagliate nel regolamento di funzionamento del Dipartimento.
13. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino in caso di elezione per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.
14. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato, o che optino in caso di elezione, per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.
15. L'elettorato passivo e' altresi' esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento, per due votazioni, del quorum previsto per la predetta elezione.
16. Il direttore e' nominato con decreto del rettore. Dura in carica quattro anni solari e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un terzo mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
17. Qualora il direttore cessi per qualsiasi motivo, le elezioni debbono essere indette per lo scorcio del mandato in corso. Qualora lo scorcio del mandato sia inferiore ai sei mesi, le elezioni dovranno essere indette per tale scorcio e per l'intero mandato del quadriennio successivo.
18. Il direttore designa fra i professori del Dipartimento un vice direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza nonche', ai soli fini amministrativo-contabili, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio del direttore, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il vice direttore e' nominato con decreto del rettore e rimane in carica per la durata del mandato del direttore. In caso di impedimento e assenza dei direttori membri del senato accademico, partecipano alle sedute, in sostituzione, i vice direttori di dipartimento. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore puo' avvalersi di delegati con deleghe specifiche, nominati con proprio provvedimento nel quale sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al direttore del loro operato relativamente ai compiti a loro attribuiti.
19. Il direttore e' coadiuvato dal responsabile amministrativo-gestionale di Dipartimento, che provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile.
20. Per quanto riguarda l'attivita' didattica, il direttore e' coadiuvato dalla commissione didattica di Dipartimento, la cui composizione e' definita dal regolamento di funzionamento del Dipartimento. In questa attivita', il direttore e' altresi' coadiuvato da un delegato referente per la didattica del Dipartimento.
21. Il consiglio delibera la programmazione e la gestione delle attivita' del Dipartimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le competenze e le modalita' di funzionamento del consiglio sono disciplinate da apposito regolamento di funzionamento del Dipartimento coerentemente con le disposizioni del regolamento quadro di Ateneo per il funzionamento dei Dipartimenti e con quanto previsto dalla normativa vigente.
22. Fanno parte del consiglio: i docenti; una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre; il responsabile amministrativo-gestionale di Dipartimento che funge anche da segretario del consiglio; una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento laddove gli assegnisti siano pari ad almeno cinque e degli iscritti alle scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di funzionamento del Dipartimento; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i dipartimenti dell'Ateneo, pari a ottanta membri ripartiti tra i vari dipartimenti con provvedimento del senato accademico. I componenti eletti del consiglio durano in carica quattro anni solari ad esclusione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta.
23. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il consiglio di Dipartimento opera in configurazioni ristrette.
24. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore ed esercita funzioni deliberative su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del consiglio di Dipartimento. Il consiglio, ferme restando le sue competenze esclusive, puo' delegare alla giunta altre funzioni, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di funzionamento del Dipartimento. Le competenze e le modalita' di funzionamento della giunta sono disciplinate da apposito regolamento di funzionamento del Dipartimento coerentemente con le disposizioni del regolamento quadro per il funzionamento dei dipartimenti e con quanto previsto dalla normativa vigente.
25. Fanno parte della giunta: il direttore di Dipartimento, che la presiede; i coordinatori delle unita'; cinque rappresentanti di cui: un professore ordinario; un professore associato; un ricercatore; un'unita' di personale tecnico-amministrativo, nonche' uno tra gli studenti eletti nel consiglio di Dipartimento e il responsabile amministrativo-gestionale, che funge anche da segretario. I delegati del direttore e il vice direttore partecipano ai lavori della giunta senza diritto di voto.
La giunta dura in carica quattro anni solari. La componente studentesca dura in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta.
Le modalita' di elezione delle rappresentanze sono definite dal regolamento di funzionamento del Dipartimento.
26. Il Dipartimento esercita le attribuzioni che sono ad esso demandate dallo statuto nonche' dagli altri atti normativi dell'Ateneo e dalla legge e delibera il proprio regolamento di funzionamento secondo le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo.
27. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera c) ed f) della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni assistenziali sono riportate all'art. 37 del presente statuto.
28. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia agli altri atti normativi dell'Ateneo e all'ordinamento vigente.

 
Art. 22.
Consiglio di corso di studio

1. Per ogni corso di laurea e laurea magistrale e' costituito un consiglio di corso di studio. Il consiglio di amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere della commissione paritetica docenti studenti e del senato accademico, puo' unificare piu' consigli di corso di studio secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. I compiti dei consigli di corso di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.
3. Il consiglio di corso di studio e' costituito dai professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono attivita' didattica di supporto per un insegnamento afferente al corso, nonche' da una rappresentanza degli studenti pari al 20% degli altri componenti.
4. Con apposito regolamento sono stabilite le modalita' di elezione del Presidente nonche' dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni.
5. Ogni consiglio di corso di studio elegge nel suo seno, tra i docenti, il presidente.
6. L'elettorato passivo e' riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
7. Il presidente e' nominato con decreto del rettore, il suo mandato dura quattro anni solari e non puo' essere rinnovato piu' di una volta. Il presidente designa un presidente vicario, nominato con decreto del rettore.
8. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalita' previste da apposito regolamento e sovrintende le attivita' del corso di studio.

 
Art. 23.
Scuole

1. Le strutture di raccordo, denominate scuole, possono essere istituite tra dipartimenti raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinita' e/o di complementarita' disciplinare ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera c) e d) della legge n. 240/2010.
2. Le scuole hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta ai dipartimenti di attivazione e disattivazione dei corsi di studio e di gestione dei servizi comuni.
3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la scuola assume i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca.
4. Ogni scuola ha un organo deliberante, denominato consiglio della scuola composto da:
i direttori dei Dipartimenti raggruppati nella struttura o loro delegati;
i presidenti dei consigli di corso di studio coordinati dalla struttura. Nel caso in cui questi siano numericamente superiori al 10% dei componenti i consigli dei dipartimenti, si procedera' alla elezione di una rappresentanza dei presidenti pari a detto 10% da parte dell'insieme dei componenti dei Consigli dei dipartimenti interessati;
una rappresentanza elettiva degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, in misura pari al 20% del numero complessivo dei componenti l'organo;
5. Il consiglio della scuola elegge, al proprio interno, il presidente tra i professori ordinari ed e' nominato con decreto del rettore. L'elettorato passivo e' riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
6. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione.
7. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del presidente sono contenute nel regolamento organizzativo della scuola. Il presidente dura in carica tre anni solari e la carica e' rinnovabile per una sola volta.
8. In caso di cessazione anticipata dalla carica le elezioni sono indette dal decano per lo scorcio dell'anno nel quale si e' verificata la cessazione e per il successivo mandato pieno.
9. La partecipazione al consiglio della scuola non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborso spese.
10. Il regolamento organizzativo della scuola stabilisce le norme relative al funzionamento del consiglio per quanto non regolato dallo Statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico di Ateneo.
11. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera c) ed f) della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni assistenziali sono riportate all'art. 37 del presente Statuto.

 
Art. 24.
Commissione paritetica docenti studenti

1. In ciascun Dipartimento ovvero, quando esistente, in ciascuna scuola, e' istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo, una commissione paritetica docenti studenti.
2. La commissione ha i seguenti compiti: attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei corsi di studio.
3. Nello svolgimento dei propri compiti la commissione puo' formulare pareri e proposte alle strutture interessate.
4. La partecipazione alla commissione paritetica non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spesa.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda ad apposito regolamento.

 
Art. 25.
Corsi di dottorato di ricerca

1. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria.
I corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti dall'Universita', da consorzi tra Universita' e tra Universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.
2. L'Universita' istituisce e organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento anche attraverso l'attivazione di scuole di dottorato.

 
Art. 26.
Corsi di specializzazione

1. I corsi di specializzazione sono istituiti, attivati e soppressi dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati.
2. L'organizzazione e l'attivita' didattica dei corsi di specializzazione sono disciplinate da apposito regolamento.

 
Art. 27. Master universitari, scuole di studi superiori e altre attivita'
didattiche

1. I corsi di perfezionamento e di alta formazione per master universitari e le altre attivita' didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del Dipartimento, dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.
2. Tali attivita' sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalita' stabilite nel provvedimento di attivazione.
3. L'Universita' intende promuovere l'alta formazione anche attraverso l'attivazione di scuole di studi superiori, istituite dal consiglio di amministrazione, su proposta di uno o piu' Dipartimenti, previo parere del senato accademico e disciplinate da specifico regolamento.
4. Le scuole di studi superiori sono istituite, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, in ragione della peculiarita' della formazione che impartiscono, per il progresso della scienza, dell'alta formazione e la valorizzazione dei giovani, secondo criteri di merito.
5. Le scuole offrono percorsi formativi di eccellenza e di alta qualificazione, eventualmente complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, anche a valenza interdisciplinare e internazionale. Possono promuovere, inoltre, scambi di conoscenza e ricerca internazionali.

 
Art. 28.
Centri universitari

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, puo' deliberare la istituzione di centri universitari di durata pluriennale, rinnovabile, secondo le seguenti tipologie:
a) centri interdipartimentali, di ricerca o di servizi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgano piu' Dipartimenti dell'Universita';
b) centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo e/o le sue strutture;
c) centri di ricerca e clinici che possono svolgere funzioni assistenziali;
d) centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione;
e) centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attivita' e servizi.
2. Il consiglio di amministrazione puo' attribuire ai centri universitari autonomia amministrativa, gestionale e di budget, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240 del 2010.
3. L'organizzazione ed il funzionamento dei centri universitari sono disciplinati da apposito regolamento, nonche', per gli aspetti piu' specifici, dal regolamento di ciascun centro.

 
Art. 29.
Centri interuniversitari

1. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare, previo parere favorevole del senato accademico, su proposta delle strutture dipartimentali, la costituzione di (o la adesione a) centri di ricerca o centri di servizi, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Universita' diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da piu' Universita' tramite la stipula di apposite convenzioni.
2. Le modalita' per la costituzione dei (o la adesione a) centri Interuniversitari sono quelle previste dalla normativa vigente e riportate nel regolamento generale di Ateneo.

 
Art. 30.
Sistema bibliotecario di Ateneo, musei e archivi

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante l'integrazione con il Sistema bibliotecario nazionale e altre iniziative di interesse nazionale e internazionale.
2. Il sistema bibliotecario di Ateneo promuove e realizza l'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi miranti a recepire le esigenze informative dell'utenza e a soddisfarle anche in collaborazione con altre istituzioni e sistemi nazionali e internazionali.
3. Il sistema museale e archivistico dell'Ateneo e' costituito dall'insieme delle strutture responsabili dell'acquisizione, della conservazione, della valorizzazione e della fruizione degli archivi, delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche.
4. L'Universita' organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.
5. L'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo e del sistema museale e archivistico sono disciplinati da regolamenti approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

 
Art. 31.
Organizzazione

1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo e' basata su un costante orientamento al servizio per la didattica, per la ricerca e per le attivita' svolte per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della societa' (terza missione).
L'organizzazione amministrativa adotta criteri per la piena valorizzazione delle professionalita' di tutti i dipendenti e il loro continuo sviluppo professionale.
L'orientamento al servizio si traduce:
in una capacita' di ascolto delle varie istanze;
nella progettazione e realizzazione di modalita' innovative di erogazione di attivita' e servizi;
in un monitoraggio annuale della organizzazione per renderla aderente alle nuove esigenze traendo insegnamento dalle criticita' riscontrate.
Linee generali di organizzazione degli uffici definiscono i criteri generali dell'organizzazione dell'Ateneo, nel rispetto dei principi trasparenza, efficacia ed efficienza, promozione del merito, del benessere organizzativo e dello sviluppo delle competenze individuali e di gruppo del personale.
L'organizzazione amministrativa le attivita' e il funzionamento dei servizi si uniformano al principio di distinzione fra indirizzo politico amministrativo e gestione, secondo le discipline dettate dalla legge.

 
Art. 32.
Dirigenti

I dirigenti, nell'ambito delle funzioni e degli incarichi loro conferiti, presiedono la gestione di macro processi con l'obiettivo di garantire qualita' ed efficienza nelle attivita' svolte, curano, oltre l'attuazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale, i programmi e i progetti necessari per la realizzazione di servizi idonei alle strategie dell'Ateneo, assumendo le responsabilita' ivi connesse.
Le funzioni e gli incarichi sono attribuite dal direttore generale nei limiti di legge, al fine di favorire il coordinamento e la funzionalita' dell'organizzazione.
Ai dirigenti, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore generale con atto di organizzazione generale, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Essi sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati inerenti il loro incarico, esercitando in particolare i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale;
b) curano l'attuazione e gestione dei programmi e dei progetti assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi;
c) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' delle strutture dell'organizzazione di cui sono responsabili e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi;
d) concorrono alla formulazione delle proposte da parte del direttore generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari al raggiungimento dei risultati;
e) provvedono alla gestione del personale assegnato, favorendo tutti i processi di crescita professionale e valorizzazione delle competenze;
f) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
g) provvedono alla gestione delle risorse finanziarie in una logica di programmazione e controllo di gestione;
h) effettuano sistematiche valutazioni sulle attivita', sulle risorse impiegate e sul personale, cosi' come indicato dai regolamenti dell'Ateneo, sui livelli di qualita', efficienza ed efficacia dell'attivita' amministrativa diretta;
i) svolgono tutti i compiti ad essi affidati e/o delegati dal direttore generale.
I dirigenti che, a norma del vigente CCNL, svolgono attivita' professionale, per la quale e' richiesta l'iscrizione in albi professionali, cumulano la duplice qualita' di dipendenti e di professionisti, in quanto sottoposti alla relativa legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.

 
Art. 33.
Disposizioni generali

1. L'Universita' ha piena autonomia finanziaria, contabile e gestionale nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento universitario.
2. Le entrate dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati, da tasse e da contributi stabiliti nell'ambito della legislazione vigente che si applica all'Universita', da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di enti pubblici e privati, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita', corrispettivi di contratti e convenzioni.
3. L'Universita' ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento universitario.
4. L'Universita' puo' porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a societa' e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonche' di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a societa' di capitali in Italia e all'estero, per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca e in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali.
5. L'eventuale avanzo di amministrazione viene destinato per le finalita' dell'ente di cui all'art. 1 del presente statuto.

 
Art. 34. Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita', l'attivita' gestionale e negoziale

1. I criteri della autonomia amministrativa, finanziaria, gestionale e negoziale dell'Universita' sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilita'.
2. Il regolamento di cui al comma precedente e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico ed e' emanato dal rettore con proprio decreto.

 
Art. 35.
Rapporti con altre formazioni sociali

1. L'Universita', in conformita' ai principi generali del presente statuto, considera fra i propri compiti lo sviluppo delle relazioni con le altre Universita' e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attivita' didattica.
2. L'Universita' partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti e imprese locali, regionali, nazionali e internazionali. A tal fine puo' stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio, nonche' l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalita' di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.
3. L'Universita' puo' utilizzare specialisti e professionisti di alta qualificazione ai quali affidare per contratto attivita' didattiche per gli insegnamenti previsti nei corsi di studio. Le modalita' di utilizzo e i criteri di selezione sono disciplinati da apposito regolamento.
4. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.
5. L'Universita' puo' partecipare con il proprio personale e le proprie strutture, ad attivita' di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, anche con le relative prestazioni d'opera, per conto di enti pubblici e privati. Le responsabilita' del personale nella conduzione delle attivita' suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento.
6. L'Universita' puo' stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici e privati per lo svolgimento di attivita' istituzionali di interesse comune ivi comprese attivita' editoriali.
7. L'Universita' collabora con amministrazioni pubbliche ed enti territoriali, al fine di conseguire obiettivi di comune interesse nell'ambito della formazione, della ricerca, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio.

 
Art. 36.
Costituzione e partecipazione a organismi e forme associative

1. L'Universita', per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica, alla ricerca, alla formazione o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonche' al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, puo' costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. L'Universita', ai medesimi fini, puo' promuovere, partecipare o aderire a enti, societa', fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato.
3. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
4. La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
4.1 livello di eccellenza dell'attivita' svolta;
4.2 disponibilita' delle risorse finanziarie e organizzative sufficienti;
4.3 destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche, riservandone una quota al finanziamento della ricerca di base;
4.4 espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
4.5 limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
4.6 i rappresentanti dell'Universita' negli organi delle societa' o delle altre forme associative costituite ai sensi del presente articolo sono nominati con decreto del rettore. Sono tenuti a trasmettere annualmente al rettore una relazione sull'attivita' svolta.
5. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e con oneri a carico del comodatario.
6. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1 lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
7. E' istituito un apposito elenco, aggiornato periodicamente e reso accessibile per la consultazione, indicante gli organismi partecipati dall'Ateneo e i rappresentanti dallo stesso designati.

 
Art. 37.
Rapporti con il sistema sanitario

1. L'Universita', nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettivita', instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, i Servizi sanitari regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.
Tale collaborazione si attua tramite i Dipartimenti universitari di area medica e altre eventuali strutture didattiche o dipartimentali interessate, attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la piu' ampia e completa formazione degli studenti nei corsi di studio, senza che vengano pregiudicati in alcun modo i doveri didattici e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanita'.
Detta organizzazione si occupa della elaborazione, proposta ed attuazione di progetti formativi coerenti con la missione dell'Ateneo e delle Aziende sanitarie ad essa correlate, ed e' coinvolta nelle attivita' assistenziali assumendo compiti e responsabilita' nei confronti del Sistema sanitario.
2. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Sistema sanitario, un direttore di Dipartimento di area medico-chirurgica assume i compiti previsti per il preside dal decreto legislativo n. 517/1999, dalla L.R. della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004, dalle delibere di giunta della Regione Emilia Romagna relative, dai protocolli di intesa tra Regione Emilia Romagna e Universita' della regione, nonche' da quanto previsto dagli Accordi attuativi locali tra Universita' degli studi di Parma e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma. Al medesimo, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del rettore per funzioni nell'ambito della Sanita' che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.

 
Art. 38.
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'

L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Universita', e' regolata dalla legislazione vigente e da apposito regolamento.

 
Art. 39.
Disposizioni generali

1. L'Universita' persegue la sua autonomia attraverso l'emanazione dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione e di altri regolamenti che si rendessero necessari per realizzare le sue finalita' istituzionali.
2. Tutti i regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze e ai sensi dello statuto. I regolamenti devono in ogni caso essere proposti nella loro interezza ad entrambi gli organi. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Universita'.
3. Il regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalita' di elezione degli organi, e' deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione e sentiti, per le parti di loro competenza, il consiglio degli studenti e il consiglio del personale tecnico amministrativo.
4. Il regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento dei corsi di studio e delle eventuali altre attivita' formative, e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il consiglio degli studenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
5. Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri di afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti.
6. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilita', l'attivita' gestionale e negoziale che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Universita', nel rispetto dei principi relativi al bilancio unico di Ateneo, e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il regolamento puo' individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative.
7. Il regolamento degli studenti e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti.
8. I regolamenti e gli accordi riguardanti il personale tecnico amministrativo sono deliberati e approvati come prescritto dalla normativa vigente.
9. Il regolamento in materia di attivita' svolte dal personale nell'ambito dei rapporti con terzi e' deliberato dal consiglio di amministrazione, con parere favorevole del senato accademico.
10. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, per i settori di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti richiedendone parere all'altro organo.

 
Art. 40.
Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti che disciplinano il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e dei centri di servizio sono proposti dalle strutture stesse ed approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte della struttura dipartimentale, il rettore, con atto motivato e su conforme delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, puo' chiedere alla struttura che lo abbia proposto il riesame del regolamento.
3. Nel caso di ulteriore non condivisione del dispositivo regolamentare da parte di senato accademico e consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, esso viene riformulato e deliberato dal senato accademico e consiglio di amministrazione, sempre secondo le rispettive competenze.
4. I regolamenti sono emanati dal rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo.

 
Art. 41.
Codice etico

1. Il codice etico dell'Universita' determina i valori fondamentali della comunita' universitaria ed e' volto a promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunita' universitaria. Le infrazioni del codice da parte dei componenti la comunita' universitaria, diverse ed ulteriori rispetto alle tipologie di infrazioni disciplinari attualmente vigenti per i medesimi soggetti, e per le quali continuano a trovare applicazione le relative specifiche disposizioni di legge, danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita':
a) richiamo riservato
b) richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.
2. Sulla comminazione di tali sanzioni decide, su proposta del rettore, il senato accademico.
3. Il codice etico, approvato dal senato accademico con parere favorevole del consiglio di amministrazione, e' emanato con decreto del rettore.

 
Art. 42.
Incompatibilita'

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di Dipartimento limitatamente allo stesso senato. E' fatto altresi' divieto di essere componente di altri organi e organismi statutari dell'Universita', salvo che del consiglio di Dipartimento, del consiglio di corso di laurea, del consiglio della scuola, del consiglio di scuola di specializzazione e dei consigli relativi ad altre attivita' didattiche.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del senato accademico non possono ricoprire il ruolo di direttore di scuole di specializzazione. Non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali, telematiche. E' fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

 
Art. 43.
Norme per il funzionamento degli organi

1. La mancata designazione o elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero dei componenti non designati o non eletti sia superiore ad un terzo dei componenti dell'organo.
2. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalita' di funzionamento degli organi collegiali.
3. Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali, salvo che, per gli organi collegiali dipartimentali e per i consigli di corso di studio, i regolamenti di funzionamento dipartimentali prevedano quanto disposto in materia di quorum dall'art. 18 del regio decreto n. 674/1924. Analoga previsione puo' essere definita per i centri nei rispettivi regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 28 del presente statuto.
4. Il numero dei rappresentanti elettivi degli studenti che entrano a far parte degli organi non e' vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.

 
Art. 44.
Norme transitorie e di attuazione

1. Lo statuto entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2020, dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e', altresi', pubblicato sul sito informatico di Ateneo.
2. Gli organi in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto concludono il mandato alla scadenza naturale.
3. Le norme di attuazione dello statuto sono demandate al regolamento generale di Ateneo, agli altri regolamenti previsti dallo statuto e ai regolamenti che si rendessero necessari per il migliore perseguimento delle finalita' istituzionali.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti.
5. Per tutto quanto non specificato nello statuto e nei regolamenti si applicano le norme disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non contrastino con lo statuto e con i regolamenti.

 
Art. 45.
Revisione dello statuto

1. La revisione e le modifiche dello statuto sono proposte dal senato accademico, dallo stesso deliberate, con parere favorevole del consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero per l'esercizio del controllo di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Entrambi gli organi devono assumere tali deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le modifiche dello statuto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 44.

 
Art. 46.
Norme di richiamo

Ai fini del presente statuto, quando non diversamente specificato, si intendono:
per professori di ruolo: i professori di prima e seconda fascia;
per decano: il professore di prima fascia con maggiore anzianita' accademica nel ruolo;
per docenti: i professori di ruolo e i ricercatori;
per ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
per personale: i docenti e il personale tecnico e amministrativo;
per personale tecnico e amministrativo: i dipendenti tecnico amministrativi assunti a tempo indeterminato;
per dirigenti: i dirigenti dell'Ateneo di Parma;
per studenti: gli iscritti ai corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo.

 
Allegato

Aree culturali di Ateneo

area scienze chimiche e della vita (aree CUN 03,04,05)
area scienze mediche e agro-veterinarie (aree CUN 06,07)
area scienze e tecnonologie (aree CUN 01,02,08,09)
area umanistica (aree CUN 10,11,12,13,14)