Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 luglio 2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della medesima Regione. (Ordinanza n. 597).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017, con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018, con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515 del 27 marzo 2018, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto»;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 24 giugno 2019;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Veneto e' individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore della struttura regionale «Direzione gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attivita' commissariali» della Regione Veneto prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati. Egli e' autorizzato, entro sei mesi dalla data di adozione della presente ordinanza, a redigere una rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515 del 27 marzo 2018, da sottoporre ad approvazione del Dipartimento della protezione civile. Egli provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515/2018 provvede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il soggetto di cui al comma 2 e' autorizzato a gestire, in qualita' di autorita' ordinariamente competente, la contabilita' speciale n. 6089, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515/2018 ed al medesimo gia' intestata, fino al 20 giugno 2021. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 2, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il direttore della struttura regionale «Direzione gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attivita' commissariali» della Regione Veneto puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Veneto ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 6.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da Fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Il direttore della struttura regionale «Direzione gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attivita' commissariali» della Regione Veneto, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli