Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 12 luglio 2019
Modifiche ordinarie del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco».



IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2010, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;
Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 13 dicembre 2018, per il tramite della regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, su istanza del Consorzio tutela vini Asolo Montello, con sede in Montebelluna (TV) e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del nome della DOP «Asolo - Prosecco», cosi' come autorizzato in via transitoria con il predetto decreto 3 novembre 2014, e del relativo disciplinare di produzione nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata proposta di modifica;
Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava modifiche «non minori» ai sensi del reg. CE n. 607/2009, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare, e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 27 marzo 2019;
Considerato che ai sensi dei richiamati regg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea sono da considerare in parte «modifiche ordinarie» e in parte «modifiche unionali», le quali, ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato reg. UE n. 33/2019, sono state separate ai fini del loro distinto seguito procedurale, che comporta, in caso di esito positivo della valutazione, l'approvazione delle «modifiche ordinarie» con provvedimento nazionale e l'approvazione delle «modifiche unionali» con decisione comunitaria;
Atteso che, a seguito dell'acquisizione del richiamato parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, la proposta di «modifiche ordinarie» del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2019 e che, entro il termine previsto di trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla medesima proposta di modifica, da parte di soggetti interessati;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, mentre si rimanda ad altro provvedimento ministeriale la definizione dell'iter procedurale nazionale delle «modifiche unionali» contenute nella stessa domanda per l'ulteriore seguito presso la Commissione U.E.;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 19899 del 19 marzo 2019 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 16 maggio 2014 richiamati in premessa, e' sostituito dal testo di cui all'allegato 1 al presente decreto:
2. Il documento unico consolidato figura all'allegato 2 del presente decreto.
 
Allegato 1
Disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco».
Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» (categoria vino);
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» frizzante (categoria vino frizzante);
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante superiore (Categoria Vino Spumante, Vino Spumante di Qualita' e Vino Spumante di Qualita' del tipo aromatico), tale tipologia puo' essere accompagnato dalla menzione «sui lieviti».

 
Allegato 2
Documento unico consolidato dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» O «Asolo -
Prosecco».

Applicant and legitimate interest
Consorzio di tutela vini DOC Montello e Colli Asolani
Descrizione e motivi della modifica
Titolo:
Introduzione versione «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante superiore con il riferimento «sui lieviti» - voce del disciplinare interessata dalla modifica: art. 1, 5, 6 e 7.
Descrizione e motivi
Descrizione:
Alla tipologia «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante superiore viene introdotta la versione con il riferimento «sui lieviti».
Motivi:
Tale modifica al fine di tutelare il prodotto ottenuto dalla elaborazione del vino direttamente in bottiglia, senza l'applicazione della procedura di sboccatura, ma lasciando maturare lo stesso sui lieviti. Si tratta in breve di addizionare alle tipologie gia' ammesse dal disciplinare, una nuova versione definita «sui lieviti», che richiami le radici della tradizione storica ed una metodologia «rurale» di ottenere uno spumante.
La modifica riguarda anche la sezione 1.4 del documento unico (Descrizione dei vini).
Titolo:
Introduzione specificazioni relative a designazione ed etichettatura - voce del disciplinare interessata dalla modifica: art. 7.
Descrizione e motivi
Descrizione:
Nella designazione del vino spumane e' consentito riportare il termine Millesimato, seguito dall'anno di raccolta delle uve. La menzione «Millesimato» non e' utilizzabile per la tipologia «sui lieviti».
La menzione «sui lieviti» deve essere associata dall'anno di raccolta delle uve. Le menzioni «Superiore», «Millesimato», «sui lieviti» e l'indicazione dell'annata, devono utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.
Motivi:
Tali specificazioni si rendono necessarie in quanto disposizioni supplementari in materia di etichettaura rientranti nel quadro di riferimento di legislazione unionale.
La modifica riguarda anche la sezione 1.9 del documento unico (Ulteriori condizioni).
1. Documento unico
1.1. Denominazione/denominazioni
Colli Asolani - Prosecco (it)
Asolo - Prosecco (it)
1.2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
1.3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualita'
6. Vino spumante di qualita' del tipo aromatico
8. Vino frizzante
1.4. Descrizione dei vini:
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», anche nelle versioni Spumante superiore e frizzante
Vino di colore giallo paglierino piu' o meno intenso, con spuma persistente nella tipologia spumante e con evidente formazione di bollicine nella tipologia frizzante; l'aroma e' gradevole e caratteristico di fruttato che puo' avere sentori di crosta di pane e lievito se fermentato in bottiglia; il sapore va da secco ad abboccato a seconda della categoria e puo' essere gradevolmente fruttato, rotondo, di corpo.
Titolo alcolometrico volumico totale min. 10,50%; estratto non riduttore min. 16,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

+---------------------------------------------------------+
|Caratteristiche analitiche generali |
+-----------------------------------+---------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+---------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+---------------------+
| |4,0 in grammi per |
|Acidita' totale minima: |litro espresso in |
| |acido tartarico |
+-----------------------------------+---------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+-----------------------------------+---------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+-----------------------------------+---------------------+

«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante superiore con il riferimento «sui lieviti»
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso e possibile presenza di velatura;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: fresco, armonico, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

+---------------------------------------------------------+
|Caratteristiche analitiche generali |
+-----------------------------------+---------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+---------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+---------------------+
| |4,0 in grammi per |
|Acidita' totale minima: |litro espresso in |
| |acido tartarico |
+-----------------------------------+---------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+-----------------------------------+---------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+-----------------------------------+---------------------+

1.5. Pratiche di vinificazione
1.5.1. Pratiche enologiche specifiche
Preparazione partita destinata alla spumantizzazione
Pratica enologica specifica
Per la preparazione delle basi destinate alla elaborazione del vino spumante, e' consentita la tradizionale pratica dell'uso di vini delle varieta' Pinot e/o Chardonnay, in quantita' non superiore al 15% del volume totale.
1.5.2. Rese massime:
Colli Asolani - Prosecco o Asolo - Prosecco
84 ettolitri per ettaro
1.6. Zona geografica delimitata
A) La zona di produzione delle uve comprende tutto o parte dei comuni di Caerano, Castelcucco, Cornuda, Monfumo, Asolo, Cavaso, Crocetta, Fonte, Giavera, Maser, Montebelluna, Nervesa Paderno, Pederobba, Possagno, S. Zenone, Volpago.
B) La produzione di uve Pinot e Chardonnay per spumanti comprende anche i comuni di: Cappella Maggiore, Cison, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra, Follina, Fregona, Miane, Pieve d.S, Refrontolo, Revine, San Fior, San Pietro d.F., San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio, Borso d.G., Crespano.
La delimitazione puntuale dei confini della zona geografica e' riportata all'art. 3 del disciplinare.
1.7. Varieta' principale/i di uve da vino
Glera B. - Serprino
1.8. Legame con la zona geografica
Colli Asolani - Prosecco (it) / Asolo - Prosecco (it)
Il clima della zona di produzione presenta primavere miti, estati non troppo calde - che proteggono nelle uve il rapporto acidi-zuccheri- ed autunni ideali per la maturazione.
Lo scarto termico tra notte e giorno facilita la sintesi degli aromi tipici della Glera; i sentori fruttati e floreali conferiscono tipicita' ai vini che si distinguono anche per la loro freschezza.
La giacitura e natura dei suoli favorisce lo smaltimento dell'acqua in eccesso, la pianta assorbe una maggior quota di microelementi, mantiene una sempre equilibrata vigoria e la giusta acidita': un insieme che conferisce corpo, aroma, intensita' ed eleganza ai vini.
1.9. Ulteriori condizioni
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante superiore con il riferimento «sui lieviti»:
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nella designazione del vino spumante e' consentito riportare il termine Millesimato, seguito dall'anno di raccolta delle uve.
La tipologia spumante «sui lieviti» deve essere associata all'indicazione dell'anno di raccolta delle uve e non puo' utilizzare la menzione «Millesimato».
Le menzioni «Superiore», «Millesimato», «sui lieviti» e l'indicazione dell'annata, devono utilizzare in etichetta caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data di ricezione della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2019/2020.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2019

Il dirigente: Polizzi
 
Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono inoltre concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga.
2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all'art. 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma 1 lettera B), iscritti all'apposito albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.

 
Art. 3.
Zone di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», ricadente nell'ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco», e' delimitata come segue:
A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a d.o.c.g «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», di cui all'art. 1, comprende l'intero territorio dei Comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei Comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.
Tale zona e' cosi' delimitata: dalla localita' Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che da' sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla localita' detta Case Saccardo in Comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i Comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la Strada Statale n. 248 «Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimita' del km 42,500 circa, nel Comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in localita' Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.
Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno toccando Tuna Rover e giunto in localita' Fornace piega a nord-ovest per la localita' Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la localita' Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della «Pedemontana del Grappa» a una quota di circa 300 m s.l.m e cioe' al limite di vegetazione naturale della vite.
Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obliedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 m. a nord della «Pedemontana del Grappa». Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Granigo in Comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla localita' Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla «Pedemontana del Grappa». Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimita' della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimita' del km 27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue verso sud ed all'altezza della localita' Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la localita' Ciano da dove e' iniziata la delimitazione.
B) La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo: Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

 
Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c.g. «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dalla normativa vigente, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle e di quelli esposti a tramontana.
2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Per i nuovi impianti o reimpianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul sesto di impianto, non potra' essere inferiore a 3.000.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
4. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12 ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 % vol.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
Anche in annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale nr. 55/85 puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente comma, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

 
Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, comma 1, lettera A). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3, comma 1, lettera A) ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor e Pieve di Soligo.
2. Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3, comma 1, lettera B).
3. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione , la dolcificazione nelle tipologie, ove ammessa, nonche' le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» elaborato nella versione spumante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da «Brut» a «Demi-sec» comprese, come previste dalla normativa vigente.
5. Il «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» superiore elaborato nelle categorie spumanti e ottenuto per fermentazione in bottiglia senza separazione dei residui di fermentazione deve riportare in etichetta il riferimento «sui lieviti». Tale spumante e' ottenuto con vini di una sola vendemmia con fermentazione in bottiglia da avviare nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno successivi alla raccolta delle uve. All'atto dell'avvio della fermentazione in bottiglia, la partita non deve avere una sovrappressione superiore a 0,5 bar.
6. Lo spumante con il riferimento «sui lieviti» deve essere messo in commercio nella tipologia «Brut Nature» e relative traduzioni.
7 .Lo spumante con il riferimento «sui lieviti» deve essere immesso al consumo decorsi almeno novanta giorni di fermentazione e di permanenza sulle fecce dell'intera partita.».
8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» elaborato nella versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da «Secco» a «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente.
9. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.
10. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
11. Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 e' consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi albi e situati nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera B), purche' il prodotto contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera.

 
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a d.o.c.g. di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»:
colore: giallo paglierino, piu' o meno carico;
odore: caratteristico di fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco« spumante superiore con il riferimento «sui lieviti»:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso e possibile presenza di velatura;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: fresco, armonico, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.».

«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con formazione di bollicine;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Per tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidita' totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: asciutto, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

 
Art. 7.
Designazione ed etichettatura

1. Nell'etichettatura della tipologia spumante la predetta denominazione «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» e' accompagnata dalla menzione «superiore».
2. Nella designazione dei vini DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.
5. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il nome della denominazione «Colli Asolani» o «Asolo» ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione «Superiore» dovra' utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.
6. Nella designazione del vino spumane e' consentito riportare il termine Millesimato, seguito dall'anno di raccolta delle uve. La menzione «Millesimato» non e' utilizzabile per la tipologia «sui lieviti».
7. La menzione «sui lieviti» deve essere associata dall'anno di raccolta delle uve. Le menzioni «Superiore», «Millesimato», «sui lieviti» e l'indicazione dell'annata, devono utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

 
Art. 8.
Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere immessi al consumo, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona, delle capacita' consentite dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie vigenti, fino a 5 litri, ed aventi una gamma colorimetrica che puo' variare nelle varie intensita' e tonalita' del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigio-nero.
Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'utilizzo di contenitori tradizionali della capacita' di litri 6, 9 e superiori.
Per la chiusura delle bottiglie e' consentito solo l'uso di tappi raso bocca in sughero; i recipienti di capacita' non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite.
Per la tipologia frizzante e' consentito l'uso delle chisusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre e' consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.
Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacita' non superiore a 0,200 litri e' consentito l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

 
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

a) Specificita' della zona (fattori naturali, storici e umani),

Fattori naturali
L'area di produzione del vino DOCG «Colli Asolani Prosecco» o «Asolo Prosecco» si trova nella Regione Veneto a nord di Venezia, in Provincia di Treviso, sui comprensori collinari costituiti dal Montello e i Colli Asolani posti ai piedi delle Dolomiti, tra Nervesa della Battaglia ad est, e l'abitato di Fonte ad ovest. Sono questi due sistemi collinari quasi a se stanti, caratterizzati da un'altitudine che va dai 100 ai 450 metri s.l.m., il cui paesaggio, elemento fortemente distintivo, presenta una forte integrita' e una giacitura con pendenze e curve che gli conferiscono dolcezza e armonia. Lo strato pedogenetico ha dato origine, soprattutto sul Montello, a frequenti fenomeni carsici testimoniati da oltre 2000 «doline», con cavita' del suolo di diversa dimensione formanti un perfetto sistema drenante sotterraneo. Le colline sono composte da grosse formazioni di conglomerato tenace formato da rocce cementate tra di loro e ricoperte da suolo marnoso-argilloso o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e disgregabile dagli agenti atmosferici, dalla tipica colorazione rossa che sta a testimoniare la loro origine antica. I suoli sono decarbonatati e a reazione acida, mediamente profondi, con buona capacita' di riserva idrica e una buona dotazione minerale, e, non avendo subito violenti interventi di rimaneggiamento, presentano i loro caratteri originali con stratigrafie intatte e tessiture non sconvolte, e un'elevata attivita' microbiologica sulla sostanza organica che assicura una buona disponibilita' di elementi nutritivi.
La peculiarita' climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente miti grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati e alla conformazione dei rilievi che si dispongono ortogonali ai venti freddi che provengono da nord-est; le temperature estive hanno valori medi di 22.6 °C con i valori massimi a luglio; gli autunni si presentano caldi e secchi grazie alla presenza di brezze e forti escursioni termiche notte-giorno.
Le precipitazioni sono di circa 700 mm da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare; tale piovosita' si deve sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi al facile smaltimento dell'acqua in eccesso e alla natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale.

Fattori storici
La presenza e lo sviluppo della vite sui Colli Asolani e sul Montello si deve ai monaci benedettini prima e alla presenza della Repubblica Veneta poi.
I monaci benedettini si insediarono intorno all'anno mille in particolare nel monastero di S. Bona a Vidor e nella Certosa del Montello a Nervesa; con il loro operato essi hanno influenzato in modo molto importante la storia agraria e vitivinicola del territorio, determinando la profonda cultura per la vite e il vino che persiste tutt'ora, tanto che la specializzazione degli impianti e' piu' volte sottolineata nei testi storici. Nella seconda meta' del 1300, quando quest'area passo' ai veneziani, i Colli Asolani e il Montello vennero subito riconosciuti come un'importante area enoica e i suoi vini venivano esportati all'estero gia' nel 1400. Nel Cinquecento, che vede il trionfo della nobilta' veneziana con la costruzione di ville, barchesse e case di caccia con relativi vigneti, si ha il diffondersi nella zona di un pensiero aristocratico di ricerca del bello e del buono che si trasmette nel sapere viticolo ed enologico popolare. I colli sono ammirati dalle piu' prestigiose personalita' e il vino e' un prodotto ricercato che si confronta a Venezia con i vini portati dalla Grecia e viene tassato un terzo in piu' perche' considerato migliore rispetto a quello di altre zone.
Oggi questo vino, che a partire dal 1977 e' stato oggetto di tutela con il riconoscimento della DOC «Montello e Colli Asolani», ha trovato un largo consenso in molti Paesi europei ed extraeuropei, dove ne e' apprezzata l'elevata qualita' e l'ottimo equilibrio qualita'/prezzo, e grazie ai caratteri di tipicita' e di forte legame con l'area geografica ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali nonche' la presenza sulle piu' prestigiose guide di settore.
Dal giugno del 2009 il Ministero, riconoscendone il valore, ha conferito a tale vino la DOCG «Colli Asolani Prosecco»o Asolo Prosecco»

Fattori umani
Il paesaggio, qui espressione umana fortemente distintiva, si caratterizza per una forte integrita' che ha permesso di conservare suoli originari e pertanto molto favorevoli alla coltivazione. I caratteri morfologici si sono conservati e il soprassuolo ricorda quello descritto dai viaggiatori del passato, dove la presenza non invadente del vigneto divide tutt'oggi lo spazio con altre colture a ricordare l'antica conduzione familiare.
Nel tempo, dalla naturale rifermentazione a primavera in bottiglia del residuo zuccherino non svolto in autunno, sono state affinate le tecniche enologiche fino ad arrivare alla spumantizzazione in autoclave, secondo il metodo Martinotti, che ha prodotto un vino che ha incontrato i gusti del mercato internazionale.
In questo processo, fondamentale e' la presenza a pochi chilometri della Scuola enologica di Conegliano, una delle piu' antiche, che ha determinato il crescere e l'affinarsi della conoscenza degli operatori dando loro gli strumenti per sviluppare la personalita' di vini espressione del proprio territorio.

b) Specificita' del prodotto

All'analisi organolettica il vino della denominazione, ottenuto principalmente con la varieta' bianca Glera, si presenta come un vino secco, con caratteristiche di eleganza, leggerezza, snellezza, che assieme al delicato profumo, gli donano gradevolezza e ottima bevibilita'. All'olfatto fa percepire un profumo fresco, dove compare il fruttato, il floreale e a chiudere un leggero vegetale; al gusto e' morbido, con corpo delicato, con acidita' presente e ben armonizzata, il tutto con un retrogusto asciutto.
Le note agrumate (limone, cedro), quelle fini e delicate di miele e i sentori di mela matura e di fiori bianchi sono presenti in relazione ai suoli di origine delle uve. L'acidita' e la sapidita' sono sempre ben presenti ad armonizzare un quadro gusto-olfattivo esaltato da un giusto equilibrio tra gli zuccheri e gli acidi. Analisi organolettiche ripetute su piu' annate, confermano una costanza aromatica indice di una stretta relazione tra prodotto e luogo di origine.

c) Legame causa effetto

Le peculiarita' climatiche della zona di produzione del «Colli Asolani Prosecco» o «Asolo Prosecco» determinano in modo significativo le qualita' dell'uva Glera, varieta' che richiede primavere miti per sostenere un precocissimo germogliamento, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate e per mantenere elevato il caratteristico rapporto acidi-zuccheri, nonche', infine, autunni nuovamente miti per permetterne una completa maturazione.
I valori di scarto termico tra notte e giorno evidenziano una stretta relazione con la sintesi di alcuni composti aromatici terpenici, tipici della Glera; soprattutto nelle porzioni di media-bassa collina, dove l'inversione termica e' piu' accentuata, maggiori sono i sentori fruttati (mela, pera, pesca, albicocca) e floreali (glicine, fiori bianchi), che conferiscono tipicita' e «localita'» ai vini che si distinguono anche per la loro freschezza.
La piovosita', la giacitura collinare dei suoli favorevole allo smaltimento dell'acqua in eccesso e la natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale, permettono al vitigno una vigoria sempre su livelli equilibrati e contenuti che riesce comunque a proteggere i grappoli e a salvaguardare le sostanze aromatiche.
La granulometria e la conformazione dei suoli permette all'apparato radicale un rifornimento idrico regolare, indispensabile per un vitigno dal quale si vuole ottenere freschezza, acidita' e intensita' aromatica.
La natura acida di tali suoli porta la pianta a privilegiare l'assorbimento di una maggior quota di microelementi rispetto ai suoli neutri, permettendo alla Glera di raggiungere un buon equilibrio tra l'attivita' vegetativa e produttiva.
I suoli marnosi meglio supportati da una sufficiente umidita', permettono di ottenere vini dai netti sentori agrumati e di miele sostenuti da una buona acidita'; nei suoli piu' sottili e caldi del conglomerato, i vini si presentano invece piu' ricchi in note di frutta matura (mela, tropicale), nonche' pera, pesca e albicocca, con una evidente nota floreale e una piacevole sapidita'.

 
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia Srl
Sede Amministrativa: via San Gaetano, 74
36016 - Thiene (Vicenza)
Tel. 0445 313088
Fax. 0445 313080
e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformita' alla vigente normativa della UE, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.