Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2019 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 9 luglio 2019
Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.



LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), concernente i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP; visti in particolare:
il comma 1, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono;
il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita' delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorita' che li adottano tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalita', inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;
il comma 3, il quale prevede che le Autorita' sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;
il comma 4, ai sensi del quale le Autorita' disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi.
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario);
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo unico della finanza);
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante l'attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Visti i regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituiscono le Autorita' europee di vigilanza (Autorita' bancaria europea, Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati);
Visto il regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 recante «la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
Considerato che l'art. 23 della legge n. 262 del 2005 indica i criteri a cui le autorita' di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i propri poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalita'; in tale prospettiva, il criterio del minor sacrificio degli interessi dei destinatari costituisce un'esplicitazione del principio di proporzionalita' inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine;
Considerato che il principio di proporzionalita' richiede che le attivita' svolte nell'ambito dei procedimenti normativi, e in particolare le analisi di impatto e le consultazioni, siano improntate a criteri di economicita' ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalita' di vigilanza, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al terrorismo;
Considerata l'esigenza di aggiornare la disciplina dell'adozione degli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale al fine di adeguarla all'evoluzione dell'architettura e del quadro regolamentare europeo nonche' di incrementare l'efficienza del processo di produzione e la qualita' della normativa della Banca d'Italia;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:
1) «atti di regolazione»: gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Ai fini del presente regolamento non sono atti di regolazione:
a) gli atti adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di vigilanza bancaria e finanziaria, risoluzione e contrasto al riciclaggio e al terrorismo;
b) i pareri, le intese e le altre valutazioni formulati dalla Banca d'Italia in relazione ad atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza di altre Autorita';
c) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che disciplinano i rapporti con altre Autorita';
d) gli atti di mera revisione formale di atti di regolazione in vigore;
e) le risposte a quesiti;
f) gli atti aventi finalita' esclusivamente interpretativa. Quando questi atti possono determinare impatti significativi sull'attivita' e sull'organizzazione dei destinatari si applicano gli articoli 3, 4 e 6;
g) le richieste di informazioni effettuate in collaborazione con altre Autorita' o nell'ambito di rilevazioni puntuali, diverse dalle segnalazioni di vigilanza;
h) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;
i) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
j) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2) «Autorita'»: le istituzioni dell'Unione europea, l'Autorita' bancaria europea (ABE), l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Parlamento italiano, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e qualsiasi altra Autorita' o Organismo competente a emanare atti la cui attuazione o recepimento richiede l'adozione di atti di regolazione da parte della Banca d'Italia.
3) «AIR»: l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art. 5.
4) «VIR»: la verifica di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art. 7.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalita' con cui la Banca d'Italia adotta gli atti di regolazione e svolge le consultazioni, l'AIR e la VIR.
 
Art. 3

Consultazione

1. Le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi sono sottoposti a consultazione secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, la consultazione avviene in forma pubblica («consultazione pubblica») mediante la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia di un documento («documento di consultazione») che chiarisce il contesto entro il quale si colloca l'atto di regolazione da adottare e le sue finalita'. In particolare, il documento di consultazione contiene:
a) le motivazioni delle ipotesi di atti di regolazione o dei loro schemi;
b) le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi oggetto di consultazione. In caso di pubblicazione dello schema dell'atto di regolazione, la Banca d'Italia indica specificamente le disposizioni oggetto di consultazione;
c) l'AIR e la VIR eventualmente svolte;
d) le modalita' e i termini per la trasmissione dei commenti.
3. Per motivate esigenze, la Banca d'Italia puo' adottare modalita' di consultazione diverse dalla consultazione pubblica; rientra in questo ambito la consultazione ristretta alle associazioni di categoria ovvero a soggetti individuati dalla Banca d'Italia in base agli interessi coinvolti, ad esempio quando gli atti di regolazione abbiano per destinatari soggetti accomunati da interessi omogenei.
4. La consultazione puo' essere integrata, ove opportuno, da altre forme di confronto con i destinatari degli atti di regolazione.
5. Il termine di conclusione della consultazione e' individuato in ragione della natura, della rilevanza, della complessita' della materia e del rispetto dei tempi previsti per l'adozione degli atti di regolazione. Salva diversa indicazione fornita dalla Banca d'Italia, il termine e' di sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione.
 
Art. 4

Partecipazione alla consultazione pubblica

1. I soggetti interessati che intendono partecipare alla consultazione pubblica trasmettono i commenti secondo le modalita' e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. I commenti indicano specificatamente le disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione o loro schemi in consultazione cui fanno riferimento e, se del caso, i risultati dell'AIR o della VIR su cui e' basata la formulazione di tali disposizioni.
2. La Banca d'Italia puo' definire le modalita' con cui i soggetti interessati trasmettono i commenti pubblicando un modulo apposito sul proprio sito internet.
3. I commenti ricevuti nell'ambito di una consultazione pubblica sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.
4. Il soggetto interessato puo' chiedere, per motivate esigenze di riservatezza, che i commenti trasmessi non siano pubblicati o siano pubblicati in forma anonima. Se la versione definitiva dell'atto di regolazione accoglie, anche parzialmente, i commenti che il soggetto interessato chiede di omettere per la pubblicazione, la Banca d'Italia rende comunque pubblici i commenti stessi in forma anonima.
5. I commenti di soggetti diversi dalle persone fisiche sono trasmessi dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

 
Art. 5

Analisi d'impatto della regolamentazione

1. Ai fini dell'adozione degli atti di regolazione, la Banca d'Italia svolge un'AIR prendendo in esame l'impatto sui destinatari nonche' sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.
2. L'AIR tiene conto degli esiti della VIR eventualmente svolta.
3. La Banca d'Italia rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare l'AIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.

 
Art. 6

Esito della consultazione e adozione dell'atto

1. La Banca d'Italia valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. Essi non comportano obbligo di riscontro specifico su ogni singolo commento e non costituiscono vincolo per l'istruttoria. I commenti pervenuti successivamente alla scadenza del termine della consultazione non costituiscono oggetto di valutazione per l'adozione degli atti di regolazione.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet gli atti di regolazione adottati.
3. In occasione della pubblicazione degli atti di regolazione sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente e comunque non oltre sessanta giorni, la Banca d'Italia da' conto, con apposito documento, che puo' essere redatto in forma sintetica, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati («resoconto della consultazione»).
4. Il resoconto della consultazione puo' contenere l'AIR o la VIR su singoli aspetti degli atti di regolazione, qualora esse si rendano opportune alla luce dei commenti ricevuti.
5. La Banca d'Italia espone le motivazioni delle scelte di regolazione effettuate.
 
Art. 7

Revisione degli atti di regolazione e VIR

1. La Banca d'Italia svolge di norma la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, su cui e' stata svolta l'AIR. La Banca d'Italia puo' altresi' svolgere la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, che abbiano rivelato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, o per i quali e' stata riscontrata l'esistenza di criticita' in sede di attuazione.
2. La Banca d'Italia rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare la VIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.
3. Anche alla luce dei risultati delle VIR svolte, la Banca d'Italia individua, almeno ogni tre anni, le aree regolamentari da sottoporre a revisione.

 
Art. 8

Casi di deroga

1. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2, 3 e 4, puo' essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessita' e urgenza o per ragioni di riservatezza, in particolare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, oppure specifiche esigenze di tutela delle finalita' attribuite alla Banca d'Italia dall'ordinamento, impongono la tempestiva adozione di atti di regolazione;
b) la conoscenza dell'atto di regolazione prima della sua adozione puo' compromettere il conseguimento delle sue finalita';
c) una fonte normativa superiore impone l'adozione di urgenza di atti di regolazione oppure stabilisce un termine per la propria attuazione che non consente l'applicazione degli articoli citati.
2. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2, 3 e 4, e dell'art. 7, puo' essere esclusa, in tutto o in parte, quando l'atto di regolazione:
a) si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorita' europee gia' sottoposti a procedure di consultazione o AIR; oppure
b) e' di mero adeguamento ad atti di altre Autorita' direttamente applicabili o vincolanti.
3. L'applicazione dell'art. 5 e' esclusa per gli atti di regolazione, o parti di essi, quando non comportano costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.
4. La Banca d'Italia fornisce motivazione sulla sussistenza di uno dei casi di deroga di cui al presente articolo.
 
Art. 9

Panel consultivi

Fermi restando gli articoli 3, 4, 6 e 7, la Banca d'Italia puo' istituire panel consultivi rappresentativi degli intermediari e dei clienti per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.
 
Art. 10

Protocolli d'intesa con altre Autorita'

Per l'adozione degli atti di regolazione da adottare d'intesa, o sulla base di altri accordi comunque denominati, con altre Autorita', si applica il presente regolamento, salvo ove diversamente previsto dai protocolli d'intesa o dagli altri accordi.
 
Art. 11

Proposte di delibera del CICR

1. La Banca d'Italia puo' sottoporre a consultazione, ai sensi dell'art. 3, le proposte di delibera per il CICR. Per motivate esigenze, la consultazione puo' avvenire anche congiuntamente a quella sulle ipotesi di atti di regolazione, o loro schemi, di competenza della Banca d'Italia necessarie per dar attuazione alle delibere del CICR. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10.
2. In relazione alle proposte di delibera per il CICR e alle delibere del CICR, la Banca d'Italia puo' svolgere, rispettivamente, l'AIR e la VIR ai sensi degli articoli 5 e 7. Per motivate esigenze, l'AIR e la VIR possono essere svolte anche congiuntamente a quelle sugli atti di regolazione di competenza della Banca d'Italia necessari per dare attuazione alle delibere del CICR.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento e' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento del 24 marzo 2010 di attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' abrogato.

Roma, 9 luglio 2019

Il Governatore: Visco