Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave».


Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Soave» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Soave»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;
Esaminata la documentata domanda trasmessa in data il 14 novembre 2018, presentata per il tramite della RegioneVeneto su istanza del «Consorzio vini di Soave e Recioto di Soave», con sede in via Mattielli, n. 11 - Soave (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Soave», concernente una modifica sostanziale, all'art. 7 del disciplinare di produzione, e due modifiche minori agli articoli 1 e 4 del medesimo disciplinare di produzione che non comportano alcuna variazione al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 30 maggio 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Soave»;
Vista la nota della Regione Veneto n. 0313792 del 12 luglio 2019 con la quale e' stato comunicato l'elenco delle Unita' geografiche aggiuntive da inserire quale allegato A) al disciplinare di produzione della DOC dei vini «Soave»;
Considerato altresi' che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni,
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Ufficio PQAI IV, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave».

L'art. 1, comma 1:
«1. La denominazione di origine controllata "Soave" e' riservata ai vini "Soave" (anche in versione spumante) e "Soave" con i riferimenti delle sottozone classico e Colli Scaligeri, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.» e' modificato come segue:
«La denominazione di origine controllata "Soave" e' riservata ai vini "Soave" (anche in versione spumante) e "Soave" designati con la specificazione aggiuntiva Classico e "Soave" designati con la sottozona Colli Scaligeri, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.»
All'art. 4, comma 2:
«2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l'apertura nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro.
E' fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 maggio 1998 un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.» e' modificato come segue:
«2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata un'apertura nell'interfila o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro per tutti i sistemi di allevamento della vite.
E' fatto obbligo, per i nuovi impianti, un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.».
All'art. 7, comma 5 e' integrato con il seguente testo:
«5 Omissis.
Nella designazione e presentazione dei vini "Soave", "Soave" Classico e "Soave" Colli Scaligeri e' consentito fare riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive individuate nell'allegato A del presente disciplinare.
La delimitazione delle Unita' geografiche aggiuntive di cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Regione Veneto - Direzione agroalimentare - sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave", "Soave" Classico e "Soave" Colli Scaligeri, puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.».
Il disciplinare di produzione e' integrato con il seguente Allegato A)

Allegato A)
(Unita' geografiche aggiuntive)

Brognoligo;
Broia;
Ca' del Vento;
Campagnola;
Carbonare;
Casarsa;
Castelcerino;
Castellaro;
Colombara;
Corte del Durlo;
Costalta;
Costalunga;
Coste;
Costeggiola;
Croce;
Duello;
Fitta';
Frosca';
Foscarino;
Menini;
Monte di Colognola;
Monte Grande;
Paradiso;
Pigno;
Ponsara;
Pressoni;
Ronca' - Monte Calvarina;
Rugate;
Sengialta;
Tenda;
Tremenalto;
Volpare;
Zoppega.