Gazzetta n. 179 del 1 agosto 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 maggio 2019, n. 72
Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, gli articoli 36 e 37, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 agosto 2015, n. 195, concernente il regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288;
Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in data 3, 4 novembre 2015 e 22 dicembre 2015;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 13 settembre 2016;
Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 19 settembre 2016, ai sensi della direttiva n. 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2018;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 18 settembre 2018 e 17 aprile 2019;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Inserimento di nuovi acciai

1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.


N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande) estata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente :
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il testo dell'art.17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e
gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338
del 13 novembre 2004.

Note all'art. 1:
- La sezione 6 dell'allegato II del decreto del
Ministro della sanita' 21 marzo 1973, come sostituita dal
decreto qui pubblicato, riporta l'«Elenco degli acciai
inossidabili che possono essere impiegati in contatto con
gli alimenti».
 
Allegato 1

(articolo 1, comma 1)
«Sezione 6 Acciai inossidabili»
Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in
contatto con gli alimenti

Parte A
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNIEN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell'Unified Numbering System (UNS).


|---------------------------------|---------------|----------|------| | UNI EN 10088-1 | | | | |------------|--------------------| AISI/ASTM | UNS | NOTE | |Designazione| Designazione | | | | | numerica | alfanumerica | | | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4373 | X12CrMnNiN 18-9-5 | AISI | 202 | S20200 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4310 | X10CrNi 18-8 | AISI | 301 | S30100 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4325 | X9CrNi 18-9 | AISI | 302 | S30200 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4305 | X8CrNiS 18-9 | AISI | 303 | S30300 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | ---- | ---- | AISI | 303Se | S30323 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4301 | X5CrNi 18-10 | AISI | 304 | S30400 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4306 | X2CrNi 19-11 | | | | | |------------|--------------------| AISI | 304L | S30403 |------| | 1.4307 | X2CrNi 18-9 | | | | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4303 | X4CrNi 18-12 | AISI | 305 | S30500 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | ---- | ---- | AISI | 308 | S30800 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2 | | | | | |------------|--------------------| AISI | 316 | S31600 |------| | 1.4436 | X3CrNiMo 17-13-3 | | | | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | | | | | |------------|--------------------| AISI | 316L | S31603 |------| | 1.4432 | X2CrNiMo 17-12-3 | | | | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | | | AISI | 316N | S31651 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4571 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | ASTM | Type | S31635 | | | | | | 316Ti | | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4541 | X6CrNiTi 18-10 | AISI | 321 | S32100 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4460 | X3CrNiMoN 27-5-2 | AISI | 329 | S32900 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4550 | X6CrNiNb 18-10 | AISI | 347 | S34700 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4006 | X12Cr 13 | AISI | 410 | S41000 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | ---- | ---- | AISI | 414 | S41400 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4005 | X12CrS 13 | AISI | 416 | S41600 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4021 | X20Cr 13 | | | | | |------------|--------------------| | | |------| | 1.4028 | X30Cr 13 | AISI | 420 | S42000 | | |------------|--------------------| | | |------| | 1.4031 | X39Cr 13 | | | | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4016 | X6Cr 17 | AISI | 430 | S43000 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4105 | X6CrMoS 17 | AISI | 430F | S43020 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4057 | X17CrNi 16-2 | AISI | 431 | S43100 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4125 | X105CrMo 17 | AISI | 440C | S44004 | (*)| |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4542 | X5CrNiCuNb 16-4 | ASTM |Type 630| S17400 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | ---- | ---- | S31803 | (**)| |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4590 | X2CrNbZr 17 | ---- | ---- | ----- | (**)| |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4362 | X2CrNiN 23-4 | ---- | ---- | S32304 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | | | ---- | ---- | S32101 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4510 | X3CrTi 17 | ---- | ---- | ----- | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4509 | X2CrTiNb 18 | ---- | ---- | S43940 | | | | | | | S43932 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4521 | X2CrMoTi 18-2 | AISI | 444 | S44400 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | | | ASTM | | S44500 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | | | | | S82441 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | | | AISI | 440A | S44002 | (***)| |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4876 | X10NiCrAlTi 32-21 | ASTM |Type 800| N08800 |(****)| |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4526 | X6CrMoNb17-1 | ASTM |Type 436| S43600 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4598 | | AISI | 316LK | | (#) | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4611 | X2CrTi 21 | --- | --- | --- | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4613 | X2CrTi 24 | --- | --- | --- | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4618 | X9CrMnNiCu 17-8-5-2| --- | --- | --- | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | | | S31254 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | | X2CrNiMnMoCuN | | | S82031 | | | | 21-3-1-1 | | | | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | | X2CrMnNiMoCuN | | | S82012 | | | | 20-3-1-1 | | | | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | | X2CrNiMoN 21-9-1 | ASTM | | S31655 | | |------------|--------------------|------|--------|----------|------|


(* ) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D.L'idoneita' al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.
(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente:
ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D. In tal caso l'idoneita' al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10 giorni.
(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio. L'idoneita' al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.
(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L'idoneita' al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.
(#) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di parti di componenti di valvole a contatto con acqua.
Parte B
Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A.
Purche' siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36 del DM 21.3.1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non e' dichiarato un limite percentuale nella tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico

*Ti, Nb si considerano in quantita' minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione (Ti+Nb) ≥ 0,2+4 (C+N)
** A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante acqua distillata. L'idoneita' al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove di breve durata a caldo o a temperatura ambiente in acqua distillata a 100°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

# (Nb+Ti) ≥ 10(C+N)

§ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la produzione di coltelleria.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Clausola di mutuo riconoscimento

1. All'articolo 36 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e commercializzati, fabbricati o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche' garantiscano un livello equivalente di protezione della salute».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2019

Il Ministro: Grillo

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 17

Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 36 del decreto del Ministro
della sanita' 21 marzo 1973, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 36. - 1. Gli oggetti di acciaio inossidabile
destinati al contatto con alimenti e disciplinati dal
presente decreto possono essere preparati esclusivamente
con i tipi di acciai inossidabili indicati nella sezione 6
dell'Allegato II del presente decreto, nelle condizioni,
limitazioni e tolleranze di impiego previste in detto
allegato e nell'articolo seguente.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo non si
applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente
fabbricati e commercializzati, fabbricati o
commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o
in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio
economico europeo (SEE), purche' garantiscano un livello
equivalente di protezione della salute.».