Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 1 agosto 2019
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 601).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, gli articoli da 1 a 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019 e n. 575 dell'8 febbraio 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il sotto-piano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamita' naturali e' prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, gia' posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal capo del Dipartimento della protezione civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021»;
Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante il riparto e l'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal citato art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Viste le note del 30 gennaio 2019 e del 12 e del 18 marzo 2019 con la quale il Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato ha richiesto l'adozione di apposite disposizioni finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio regionale;
Visti gli esiti degli incontri tenutesi presso il dipartimento della protezione civile con le regioni e le province autonome interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza;
Considerata la necessita' di consentire l'immediato avvio di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;
Acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Integrazione deroghe

1. All'art. 4, comma 1, undicesimo alinea, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, recante le disposizioni derogatorie al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «63» sono aggiunte le seguenti: «65, 66».
2. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono aggiunte le seguenti parole:
«- 32, allo scopo di consentire la stipula e l'immediata efficacia del contratto d'appalto a far data dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5 del medesimo art. 32, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria secondo le modalita' ed i tempi descritti dall'art. 163, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 dicembre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
-77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC».
3. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per quanto riferito al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147, 152, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure ivi previste e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale.
4. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, la parola: «51-bis» e' sostituita dalla seguente: «59» e sono aggiunte le seguenti parole: «In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 puo' essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo».
5. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle white list delle prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».
 
Art. 2

Disposizioni personale di supporto

1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 9 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 e, nel limite delle risorse che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018 continuano ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le unita' di personale di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono elevate fino a 21 unita' di personale di cui una dirigenziale e 20 non dirigenziali da individuarsi tra il personale gia' in servizio presso l'amministrazione regionale e presso le amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di cui il commissario delegato si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Al fine di assicurare parita' di trattamento e pari opportunita' al personale individuato ai sensi del comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono tenute a riconoscere al proprio personale il trattamento stipendiale fondamentale e accessorio definito dal contratto collettivo del comparto di appartenenza comprensivo dell'indennita' di posizione organizzativa.
4. All'art. 9, comma 4, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, dopo le parole «in godimento» sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero, limitatamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove il contratto di riferimento non contempli la retribuzione di posizione.».
5. All'attuazione delle misure di cui ai commi 1, 2 e 3 ed alla copertura dei relativi oneri i commissari delegati provvedono a valere sulle risorse rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 e 21 febbraio 2019 ovvero versate nelle contabilita' speciali dalle regioni, previa rimodulazione ed indicazione nel piano degli interventi.
6. I soggetti attuatori degli interventi previsti nei piani dei commissari delegati sono autorizzati a riconoscere al personale non dirigenziale, direttamente impegnato nelle relative attivita', prestazioni per lavoro straordinario, effettivamente rese ed oltre i limiti dei rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo mensile di venticinque ore pro capite, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
7. Al personale dirigenziale o titolare di posizione organizzativa dei soggetti attuatori direttamente impegnati nell'attuazione delle attivita' previste nei piani dei commissari delegati, puo' essere riconosciuto un incremento fino al 30% dell'indennita' di posizione, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove il contratto di riferimento non contempli la retribuzione di posizione, corrisposta in funzione dei giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e alla contrattazione decentrata.
8. Gli oneri di cui ai commi 6 e 7 sono posti a carico dei bilanci dei soggetti attuatori e non sono computati ai fini di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non si applicano al personale regionale che beneficia delle indennita' previste dall'art. 9 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
10. Il personale non dirigenziale assegnato alla struttura di cui all'art. 9, comma 2 dell'ordinanza n. 558/2018 una volta individuato e' trasferito presso lo specifico ufficio di supporto nei limiti massimi di durata dello stato di emergenza. In deroga alle previsioni contrattuali collettive di lavoro, anche decentrate, vigenti, attesa la provvisorieta' del trasferimento in oggetto, al medesimo personale non spetta alcuna indennita' di trasferimento, comunque denominata, correlata o conseguente al mutamento della sede di servizio, anche se sita in comune diverso.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto degli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
 
Art. 3

Disposizioni relative alla Regione Veneto

1. Per la realizzazione delle attivita' necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Veneto provvede a versare la somma di euro 3.245.515,35 nella contabilita' speciale n. 6108, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Presidente della regione Veneto - Commissario delegato, con oneri posti a carico del capitolo di spesa del bilancio regionale n. U103857 per euro 2.450.688,52 di cui ai decreti n. 384 del 27 dicembre 2018 e n. 397 del 31 dicembre 2018 e capitolo di spesa del bilancio regionale n. U102110 per euro 794.826,83 di cui alla delibera della giunta regionale n. 1919 del 21 dicembre 2018.
2. Il commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma, 3, della richiamata ordinanza n. 558/2018, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.
3. I comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 possono riconoscere prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei primi sessanta giorni oltre il limite massimo previsto dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 559/2018 e fino ad un massimo di cento ore pro-capite, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. A tal fine il riconoscimento di dette ore di straordinario non concorre alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 ed all'art. 38, comma 3, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi di lavoro straordinario di cui al medesimo art. 14 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999.
 
Art. 4

Integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018

1. All'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis: la concessione dei contributi nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive puo' avvenire in pendenza della verifica dei requisiti necessari alla concessione dei contributi, che dovra' comunque avvenire prima della liquidazione del contributo.».
2. All'art. 12 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, al comma 7 le parole: «e per il ripristino della viabilita' forestale integrata» sono sostituite dalle seguenti:
«, per il ripristino della viabilita' forestale integrata e per la salvaguardia della sezione idraulica di deflusso dei corsi d'acqua minori» e dopo le parole: «per la rimozione degli alberi abbattuti» sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' per il taglio dei soggetti in piedi prospicenti le corrispondenti sponde dei collettori.».
3. All'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 6-bis (Interventi di interesse pubblico da parte di soggetti privati). - 1. Nei territori della Comunita' Alta Valsugana e Bersntol, della Comunita' Valsugana e Tesino, della Comunita' di Primiero, della Comunita' territoriale della Val di Fiemme, del Comun General de Fascia, della Comunita' della Valle di Sole e della Comunita' delle Giudicarie, colpiti dagli eventi calamitosi di cui in premessa, la Provincia autonoma di Trento puo' individuare con proprio provvedimento soggetti, anche privati, per la realizzazione di interventi di interesse pubblico finalizzati al ripristino o alla riduzione del rischio residuo sotto il profilo della sicurezza idraulica e idrogeologica nonche' alla tutela fitosanitaria, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Gli interventi sono eseguiti da soggetti in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei medesimi lavori e interventi da parte dell'ente pubblico.».
 
Art. 5

Apertura contabilita' speciale Regione Umbria

1. Per l'espletamento delle attivita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Presidente della Regione Umbria, che opera in qualita' di soggetto responsabile delle attivita' medesime.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli