Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 maggio 2019, n. 74
Regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 293, comma 1, che dispone che negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzati come combustibili esclusivamente i materiali elencati nell'allegato X alla parte quinta, nonche' l'articolo 281, comma 5, ai sensi del quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Considerato che gli accertamenti condotti in sede di istruttoria tecnica effettuati anche attraverso la valutazione di studi scientifici e ricerche nell'ambito dei requisiti gia' fissati dalla norma tecnica UNI 11459 del 2016, hanno permesso di definire la sussistenza di requisiti funzionali tali da assicurare che l'uso della farina di vinaccioli disoleata e' da ritenersi compatibile sotto il profilo ambientale e di tutela contro l'inquinamento atmosferico;
Considerato che ai sensi dell'allegato X, parte II, sezione 4, punto 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la possibilita' di utilizzare la farina di vinaccioli come biomassa combustibile e' subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stesso;
Considerato che la disoleazione dei vinaccioli effettuata mediante il processo descritto dall'articolo 1 del presente decreto puo' costituire normale pratica industriale ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 6 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 ottobre 2016, n. 264;
Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 19 settembre 2017;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 24 marzo 2017;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 maggio 2017;
Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 novembre 2017 e il parere definitivo reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 13 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, con nota del 29 marzo 2018;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche alla Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1
e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al paragrafo 1, Sezione 4, Parte II, Allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente lettera:
«h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purche' tutti i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.


===================================================================== | | | Valori | | | | |minimi/massimi UNI | Metodi di | | Caratteristica | Unita' | 11459:2016 | analisi | |=====================|==========|===================|==============| | | % (m di | | | | | H2O/m | | UNI EN | | Umidita' | totale) | ≤ 15 | 14774-1/2/3 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | N-Esano | mg/kg | ≤ 30 | UNI 22609 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Ceneri sul secco | % (m/m) | ≤ 5,9 | UNI EN 14775 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Potere calorifico | | | | | inferiore sul secco | MJ/kg ss | ≥ 16,5 | UNI EN 14918 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Potere calorifico | | | | | inferiore sul tal | | | | |quale (umidita' 15%) | MJ/kg tq | ≥ 15,7 | UNI EN 14918 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Solventi organici | | | UNI EN ISO | | clorurati | | LR | 16035 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore | | del Limite di Rilevabilita' specifico per il metodo di analisi | | indicato in colonna | +-------------------------------------------------------------------+


2. Al paragrafo 3, Sezione 4, Parte II, allegato X della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'epigrafe, dopo le parole «lettera f)», sono aggiunte le seguenti: «e lettera h-bis)»;
b) al paragrafo 3.1, dopo le parole «"sansa di oliva disoleata"», sono aggiunte le seguenti: «o la denominazione "farina di vinaccioli disoleata"».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 2019

Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Costa

Il Ministro della salute
Grillo

Il Ministro
dello sviluppo economico
Di Maio
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2863

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell' attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 293 del decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 293 (Combustibili consentiti). - 1. Negli
impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della
parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di
potenza termica inferiore al valore di soglia, possono
essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti
per tali categorie di impianti dall'allegato X alla parte
quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le
sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del
presente decreto non possono essere utilizzati come
combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono
rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.
E' soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la
combustione di materiali e sostanze che non sono conformi
all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che
comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta
del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I,
paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'allegato IV alla parte
quinta si applicano le prescrizioni del successivo allegato
X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai
combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni
dell'art. 295.
(Omissis).».
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive), e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 novembre 2008, n. L 312.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri
indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza
dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione
come sottoprodotti e non come rifiuti), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2017, n. 38:
«Art. 6 (Utilizzo diretto senza trattamenti diversi
dalla normale pratica industriale). - 1. Ai fini e per gli
effetti dell'art. 4, comma 1, lettera c), non costituiscono
normale pratica industriale i processi e le operazioni
necessari per rendere le caratteristiche ambientali della
sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i
prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a
non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente,
salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo
produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.
2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica
industriale le attivita' e le operazioni che costituiscono
parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche
se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere
le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o
dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i
prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a
non portare ad impatti complessivi negativi
sull'ambiente.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata) - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il testo dell'art. 5 della direttiva 2015/1535 del 9
settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio (che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione), e' pubblicata
nella G.U.U.E. del 17 settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'allegato X, parte II, sezione 4,
paragrafo 1, alla parte quinta del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, modificato dal presente
regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, S.O.