Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53
Testo del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 138 del 14 giugno 2019), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 77 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
e in materia di immigrazione

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, puo' limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, (( paragrafo 2 )), lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, (( resa esecutiva dalla )) legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei controlli
di frontiera). - 1. Il Ministro dell'interno e il Ministro
degli affari esteri adottano il piano generale degli
interventi per il potenziamento ed il perfezionamento,
anche attraverso l'automazione delle procedure, delle
misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilita' con i sistemi informativi di livello
extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le
autorita' italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge
30 settembre 1993, n. 388.
1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale di
pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di
coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli
obblighi internazionali dell'Italia, puo' limitare o
vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare
territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di
navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di
ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano
le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera
g), limitatamente alle violazioni delle leggi di
immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge
2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento e' adottato di
concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive
competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti e' data
comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate
dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di
confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle
regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di
frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa
con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera,
nonche' le autorita' marittime e militari ed i responsabili
degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo
unico, e per la reciproca collaborazione a fini di
contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le
intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro
dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di
interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e
mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o
ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in
sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con
il Ministro competente.
5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di
contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di
accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e
2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di
flussi irregolari di popolazione migratoria verso il
territorio italiano.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi
di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza
agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o
fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di
transito.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante:
«Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
1981, n. 100:
«Art. 1 (Attribuzioni del Ministro dell'interno). - 1
Il Ministro dell'interno e' responsabile della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' autorita'
nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei
servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in
materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia.
2. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per
la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
3. Restano ferme le competenze del Consiglio dei
ministri previste dalle leggi vigenti».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ed eseguita con
legge 2 dicembre 1994, n. 689, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295:
«Art. 19 (Significato dell'espressione «passaggio
inoffensivo»). - 1. Il passaggio e' inoffensivo fintanto
che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla
sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere
eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle
altre norme del diritto internazionale.
2. Il passaggio di una nave straniera e' considerato
pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza
dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave e'
impegnata in una qualsiasi delle seguenti attivita':
a) minaccia o impiego della forza contro la
sovranita', l'integrita' territoriale o l'indipendenza
politica dello Stato costiero, o contro qualsiasi altro
principio del diritto internazionale enunciato nella Carta
delle Nazioni Unite;
b) ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque
tipo;
c) ogni atto inteso alla raccolta di informazioni a
danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero;
d) ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare la
difesa o la sicurezza dello Stato costiero;
e) il lancio, l'appontaggio o il recupero di
aeromobili;
f) il lancio, l'appontaggio o il recupero di
apparecchiature militari;
g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o
persone in violazione delle leggi e dei regolamenti
doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello
Stato costiero;
h) inquinamento intenzionale e grave, in violazione
della presente Convenzione;
i) attivita' di pesca;
j) la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi;
k) atti diretti a interferire con i sistemi di
comunicazione o con qualsiasi altra attrezzatura o
installazione dello Stato costiero;
l) ogni altra attivita' che non sia in rapporto
diretto con il passaggio.».
 
Art. 2

Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia
di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 (( sono inseriti i seguenti )):
«6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave e' tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. (( In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. )) All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
(( 6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. ))

(( 1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonche' quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo anno, ai fini della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri sostenuti per la gestione, la custodia e la distruzione delle navi ad esse assegnate. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. ))
2. (( Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 650.000 per l'anno 2019 e in euro 1.300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a euro 150.000 per l'anno 2019 e a euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno. )) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di
armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla
meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
3-septies.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il
fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche se e' stata concessa la sospensione condizionale
della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita'
di prevenzione e repressione dei reati in tema di
immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di
navi in servizio governativo non commerciale, il comandante
della nave e' tenuto ad osservare la normativa
internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente
disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di
violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in
acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante
della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilita'
solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. E' sempre
disposta la confisca della nave utilizzata per commettere
la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro
cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di
confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario
della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni
sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle
sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo,
provvede il prefetto territorialmente competente. Si
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis
possono essere affidate dal prefetto in custodia agli
organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina
militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita'
istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni
sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quater. Quando il provvedimento che dispone la
confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al
patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata
all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del
comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata
istanza di affidamento o che non sia richiesta in
assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai
sensi del comma 6-ter e', a richiesta, assegnata a
pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero
venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla
gestione delle navi sono posti a carico delle
amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente
impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo
tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43.?
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma
3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi
di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale,
se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono
alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono
comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennita', si applica il comma 5
dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle
attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la
gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di
ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con
il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte
ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con
il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero
dell'interno.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329:
«Art. 6 (Solidarieta'). - 1. Il proprietario della cosa
che servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in
sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile,
il titolare di un diritto personale di godimento, e'
obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la
cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'.
2. Se la violazione e' commessa da persona capace di
intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorita',
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto.
3. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o
dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo
di personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore,
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato
ha diritto di regresso per l'intero nei confronti
dell'autore della violazione».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'articolo 301-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80,
S.O.:
«Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o
confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - I
beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri,
le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili
sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria
anticontrabbando, sono affidati dall'autorita' giudiziaria
in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia,
ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di
affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i
beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro
distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di
distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici
registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o
diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il
ricevitore capo della dogana, competenti per territorio,
possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato,
direttamente con una o piu' ditte del settore.
L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o
il ricevitore capo della dogana, prima di procedere
all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione
dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere
preventiva autorizzazione all'organo dell'autorita'
giudiziaria competente per il procedimento, che provvede
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1,
per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente
diritto e' corrisposta una indennita' sulla base delle
quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni
specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento
del sequestro.
I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato
a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono
assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno
avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino
richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi
del comma 3.
Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate le disposizioni di attuazione del presente
articolo.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.
 
Art. 3

Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole « articolo 12, commi » e' inserita la seguente: « 1, ».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 51 del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). -
(Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis,
416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
(Omissis).».
 
(( Art. 3 bis

Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente:
«m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 380 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis,
secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo
572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di
documento di identificazione falso previsti dall'articolo
497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale
previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del
codice penale;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza
contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del
codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'».
 
(( Art. 4

Potenziamento delle operazioni
di polizia sotto copertura

1. Agli oneri derivanti dall'implementazione dell'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attivita' di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego nel territorio nazionale, valutati in euro 500.000 per l'anno 2019, in euro 1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 16
marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono
punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461,
473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel
libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi,
ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nonche' ai delitti previsti dal testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche
per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano
assistenza agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', armi,
documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero
cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo
per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la
promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della
loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero
corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un
accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno
denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati
come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per
remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti
agli organismi investigativi della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di
contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della
guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto
al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
commessi con finalita' di terrorismo o di eversione, anche
per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla
lettera a).
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
agli ausiliari che operano sotto copertura quando le
attivita' sono condotte in attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica
anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui
al comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio
delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2
e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno
provinciale, secondo l'appartenenza del personale di
polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in
relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominate «attivita' antidroga», e'
specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i
servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria
impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria competente per le indagini.
Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i
servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico
ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il
nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria
responsabile dell'operazione, nonche' quelli degli
eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il
pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso
dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che vi
partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1
e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di
interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di
copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o
scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono
stabilite altresi' le forme e le modalita' per il
coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli
articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai
citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere
o ritardare gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero,
che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministero motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo
immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche
in ambito internazionale.
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo
630 del codice penale, il pubblico ministero puo'
richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni,
denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le
modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
ministero puo', con decreto motivato, ritardare
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi
di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito
in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i
provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del
comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo
pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione e'
trasmessa al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta'
d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria
che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni di cui al presente articolo e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a sei anni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 23
febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo
1999, n. 51:
«Art. 18 (Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2,
sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello
Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi,
auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di
lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione
dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del
bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e
corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla meta' dell'importo, per
ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo
dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
disposte a norma dell'articolo 2-undecies della suddetta
legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili
ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della
medesima legge n. 575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, puo' essere rideterminata, in relazione alle
esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di
quanto disposto dal comma 1, lettera a).».
 
Art. 5

Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: (( «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo )) nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».
(( 1-bis. Le modalita' di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorita' di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 109 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 109. art. 107 T.U. 1926. - 1. I gestori di
esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive,
comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte,
nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti
per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di
strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione
dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito
dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare
alloggio esclusivamente a persone munite della carta
d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne
l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente
l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia
considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purche' munito della fotografia del
titolare.
3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, e
comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di
soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, i soggetti
di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente
competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o
mediante fax, le generalita' delle persone alloggiate,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.».
 
Art. 6

Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al secondo comma, la parola «Il» e' sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Qualora il fatto e' commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore e' punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»;
b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumita' delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. (( Quando il fatto e' commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrita' delle cose, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni.». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 22 maggio
1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1975, n.
136, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. - E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di
qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il
riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso
vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che
si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne
quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente,
il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni
e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
Qualora il fatto e' commesso in occasione delle
manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore
e' punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda
da 2.000 a 6.000 euro.
Per la contravvenzione di cui al presente articolo e'
facoltativo l'arresto in flagranza.».
 
Art. 7

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «e' commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
b) all'articolo 340, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma e' posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni»;
(( b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»; ))

c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «e' commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
d) all'articolo 635:
1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;
3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 339, 340, 341-bis,
343, 419 e 635 del codice penale, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 339 (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite
nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o
la minaccia e' commessa nel corso di manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da
persona travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto
anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza
intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti
o supposte.
Se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di
cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto
da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone,
pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla
prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338,
della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso
preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione
da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel
caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante
il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in
modo da creare pericolo alle persone.»
«Art. 340 (Interruzione di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessita'). -
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari
disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la
regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita' e' punito con la reclusione
fino a un anno.
Quando la condotta di cui al primo comma e' posta in
essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due
anni.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni.»
«Art. 341-bis (Oltraggio a pubblico ufficiale). -
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in
presenza di piu' persone, offende l'onore ed il prestigio
di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed
a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' aumentata se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verita'
del fatto e' provata o se per esso l'ufficiale a cui il
fatto e' attribuito e' condannato dopo l'attribuzione del
fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e' punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato
interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei
confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente
di appartenenza della medesima, il reato e' estinto.»
«Art. 343 (Oltraggio a un magistrato in udienza). -
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in
udienza e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con
violenza o minaccia.».
«Art. 419 (Devastazione e saccheggio). - Chiunque,
fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti
di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione
da otto a quindici anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nel corso
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di
vendita o di deposito.».
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le
seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel
perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori
di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi,
o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati
al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Per i reati, di cui ai commi precedenti, la sospensione
condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato, comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.».
 
Art. 8
Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo
all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive

1. Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonche' di assicurare la piena efficacia dell'attivita' di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni gia' programmate, in aggiunta alle facolta' assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 200 unita' di Area I/F2 e 600 unita' di Area II/F2. L'assunzione di personale di cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonche' mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria puo' indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno 2019 e in euro 27.029.263 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, (( nell'ambito dello stato di previsione )) del Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile). - (Omissis).
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante:
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste
dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal
comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 10-bis e 10-ter
dell'art. 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - (Omissis).
10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di
organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione
delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di
pensione di cui al presente articolo e di assicurare la
funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma
300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per
l'anno 2019, il reclutamento del personale
dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, e'
autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati
nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne assicura priorita' di svolgimento e con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove d'esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 35 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale) (Art. 36, commi
da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n.
80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito
con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis
del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del decreto
legislativo n. 267 del 2000)
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 1-quater e 1-quinquies
dell'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2014, n. 144:
«Art. 50 (Ufficio per il processo). - (Omissis).
1-quater. Il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette
dall'amministrazione della giustizia sono introdotti
meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
acquisita mediante il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il
tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e che non hanno fatto parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione.
(Omissis).».
- Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
vedano le note all'articolo 2.
 
(( Art. 8 bis

Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia

1. Al fine di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle Forze di polizia, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche). - (Omissis).
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare
in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14,
comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti
previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprieta'
di amministrazioni pubbliche, come individuate
dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva
alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni
fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di
razionalizzazione di cui al comma 3. Con riferimento agli
immobili di proprieta' di amministrazioni pubbliche,
possono essere compresi nelle procedure di acquisto di cui
al presente comma solo gli immobili di proprieta' delle
medesime per i quali non siano in corso contratti di
locazione a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito
parere di congruita' in merito ai singoli contratti di
locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli
enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e interventi
necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono
realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di
un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai
contratti di locazione degli immobili acquistati ai sensi
del presente comma non si applicano le riduzioni del canone
previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. Ai
fini della predisposizione della progettazione necessaria
agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli
investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono
utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente
iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da
trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli
enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al
processo di individuazione dei predetti investimenti.
(Omissis).».
 
(( Art. 8 ter
Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' elevata a 259.890 ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
b) quanto a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 10
agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
settembre 2000, n. 206:
«Art. 11 (Disposizioni in materia di lavoro
straordinario). - 1. Per fronteggiare esigenze di servizio
imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di
ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1987, n. 269, e' elevata a 160.000 ore per il 2000
ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001.
2. L'onere per l'attuazione del presente articolo e'
fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il
2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001».
- Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
vedano le note all'articolo 2.
 
(( Art. 8 quater
Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione
civile dell'interno

1. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalita' delle attivita' economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione organica del Ministero dell'interno puo' essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le variazioni della dotazione organica di cui al primo periodo sono attuate con regolamento di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente. ))

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' inserito il seguente:
(( «1.1. All'atto della cessazione dell'attivita' delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, il personale ivi assegnato, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilita' su base volontaria, e' ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione stessa. In caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale di cui al periodo precedente e' ricollocato presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno.». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 32 del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132
(Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231:
«Art. 32 (Disposizioni per la riorganizzazione
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno). -
(Omissis).
4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e
nel termine di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo
periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il
medesimo termine si provvede a dare attuazione alle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b),
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo,
degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e
2».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Assunzione di personale da destinare agli
uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale e della Commissione
nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni per
la funzionalita' del Ministero dell'interno). - 1. Per far
fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di
accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e
urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale
incremento del numero delle richieste di protezione
internazionale e al fine di garantire la continuita' e
l'efficienza dell'attivita' degli uffici della Commissione
nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale, il Ministero dell'interno e' autorizzato,
per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire
procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un
contingente di personale a tempo indeterminato, altamente
qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere
specialistico, appartenente alla terza area funzionale
dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite
complessivo di 250 unita', anche in deroga alle procedure
di mobilita' previste dagli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017 e di
10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018.
1.1. All'atto della cessazione dell'attivita' delle
Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale, determinata con provvedimento di
natura non regolamentare, il personale ivi assegnato,
previo eventuale esperimento di una procedura di mobilita'
su base volontaria, e' ricollocato, nel rispettivo ambito
regionale, presso le sedi centrali e periferiche
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno,
sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative
e funzionali dell'Amministrazione stessa. In caso di
ricostituzione delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, il
personale di cui al periodo precedente e' ricollocato
presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione
organica complessiva del Ministero dell'interno.
1-bis. In relazione alla necessita' di potenziare le
strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione
illegale e alla predisposizione degli interventi per
l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento
delle richieste di protezione internazionale, il Ministero
dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a
predisporre il regolamento di organizzazione di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il
medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b),
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli
effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95
del 2012.».
 
Art. 9

Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione
di dati personali e di intercettazioni

1. Il previgente articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall'8 giugno 2019, dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, riprende vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019.
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «dopo il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019»;
b) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 57 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174:
«Art. 57 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
sono individuate le modalita' di attuazione dei principi
del presente codice relativamente al trattamento dei dati
effettuato per le finalita' di cui all'articolo 53 dal
Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di
polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in
attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalita' sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e'
correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione
alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione
di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalita' di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche
relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle
diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio
di strumenti elettronici e alle modalita' per rendere
conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e
uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per
esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari,
anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai
sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie
di interessati e della conservazione separata da altri dati
che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di
conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o
agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonche'
alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi
sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche
all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un
interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria
in conformita' alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e
di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a
sistemi di indice».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (Disposizioni in
materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, in attuazione della delega di cui
all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d)
ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2018, n. 8, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizione transitoria). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si
applicano alle operazioni di intercettazione relative a
provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre
2019.
2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio
2020.
 
Art. 10

Misure urgenti per il presidio del territorio
in occasione dell'Universiade Napoli 2019

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, e' incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, (( nell'ambito dello stato di previsione )) del Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 688, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302:
«688. Al fine di assicurare, anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della
criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'
di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai
servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,
l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di
personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con
specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale
di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di
cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo
7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2008, n. 122:
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali
esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti
opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo'
essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
(Omissis).
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 74 dell'articolo 24 del
citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato). - (Omissis).
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
(Omissis).».
- Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
vedano le note all'articolo 2.
 
(( Art. 10 bis
Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale delle
Forze di polizia impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede

1. Al fine di garantire al personale delle Forze di polizia la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in localita' in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione, e' autorizzata la spesa di 1.330.000 euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))

 
(( Art. 10 ter
Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di
formazione e addestramento della Polizia di Stato

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, e' istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, cui e' preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano le funzioni di raccordo e di uniformita' di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del presente comma dipendono i predetti istituti, scuole e centri di formazione della Polizia di Stato, nonche', limitatamente allo svolgimento delle attivita' di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attivita' operative di tipo specialistico.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 31
marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
2000, n. 79, come modificata dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1. Con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' determinata la struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui
all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della
legge 1º aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche
complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee,
anche attraverso la diversificazione fra strutture con
funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di
supporto;
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle
funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla
funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della legge 1º
aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza
gerarchica o funzionale;
d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche
con atti amministrativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le
corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e
istituti individuati e quelle previgenti, nonche'
l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari, delle disposizioni degli
articoli 31 e 34 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle
attivita' di formazione e di addestramento del personale
della Polizia di Stato, e' istituito l'Ispettorato delle
scuole della Polizia di Stato, cui e' preposto un dirigente
generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione
organica vigente e fermo restando il numero complessivo
degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti
articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza
espletano le funzioni di raccordo e di uniformita' di
azione degli istituti, scuole, centri di formazione e
addestramento della Polizia di Stato. Ferma restando la
diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui
all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del presente
comma dipendono i predetti istituti, scuole e centri di
formazione della Polizia di Stato, nonche', limitatamente
allo svolgimento delle attivita' di formazione e di
addestramento, i centri che svolgono anche attivita'
operative di tipo specialistico.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definite l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato
delle scuole della Polizia di Stato.
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del
secondo comma dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e' sostituita dalla seguente: "a) dal personale
addetto agli uffici del dipartimento della pubblica
sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui
la stessa si articola;".
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed
il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta
inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei
gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di
polizia, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a);
b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come
modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197;
c);
d);
e).».
 
Art. 11

Disposizioni sui soggiorni di breve durata

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n. 68, le parole «visite, affari, turismo e studio» sono sostituite dalle seguenti: (( «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 28
maggio 2007, n. 68 (Disciplina dei soggiorni di breve
durata degli stranieri per visite, affari, turismo e
studio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 2007,
n. 126, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli
stranieri per visite, affari, turismo e studio). - 1. Ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia
per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo,
ricerca scientifica e studio non e' richiesto il permesso
di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non
superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il
soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se
richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza
da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni
dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza,
rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore
della provincia in cui si trova, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al
comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore,
lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima
sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato
la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel
territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine
stabilito nel visto di ingresso.».
 
Art. 12

Fondo di premialita' per le politiche di rimpatrio

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalita' premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.
2. La dotazione di cui al comma 1 puo' essere incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 767 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302:
«767. Il Ministero dell'interno pone in essere processi
di revisione e razionalizzazione della spesa per la
gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della
contrazione del fenomeno migratorio, nonche' interventi per
la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei
migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti
pregressi, devono derivare risparmi connessi
all'attivazione, locazione e gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno
2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori
risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
da accertare annualmente con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
anno, confluiscono in un apposito fondo, da istituire nel
programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni
di competenza" della missione "Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero
dell'interno, da destinare alle esigenze di funzionamento
del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
 
(( Art. 12 bis

Misure urgenti per assicurare la funzionalita'
del Ministero dell'interno

1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1o settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 e' fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' disposto quanto segue:
a) per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;
b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»;
2) la rubrica dell'articolo 12 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;
3) al comma 1 dell'articolo 12 e' premesso il seguente:
«01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica»;
c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), e' autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo»;
b) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
«152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza", iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituita
un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in
materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori,
di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il
personale dirigente di cui al comma 1 sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del
servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2
e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in
conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico
impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo
personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e
del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di
una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato
elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di
parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa
della cui entrata in vigore il predetto decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno,
della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' attuative di quanto previsto dal
commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto
compatibili, delle procedure perviste dal decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della
negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento
della rappresentativita' sindacale.
5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti
della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione
del trattamento accessorio del personale dirigente delle
Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 ), per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano
le disposizioni di cui al precedente periodo del presente
comma.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e
della pubblica amministrazione, della difesa e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno e della giustizia, possono essere estese al
personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e a quello delle forze armate, anche attraverso
eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita'
funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di
quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la
sostanziale perequazione dei trattamenti economici
accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze
armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad
ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 ), per gli anni 2018, 2019 e
2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo del presente comma.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a
quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2018 (Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma
680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018:
«Art. 3 (Attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). - 1. In
attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse destinate a
tal fine dall'art. 1, comma 1, sono cosi' ripartite:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. In fase di prima attuazione, qualora, a seguito
della procedura di cui al comma 3 dell'art. 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, risultasse
significativamente pregiudicata la sostanziale perequazione
dei trattamenti economici prevista dal comma 6 dell'art. 46
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla base
della valutazione delle Amministrazioni interessate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 680 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui al comma 1 sono
appositamente rimodulate tra le stesse.».
Si riporta il testo dall'articolo 1, comma 442, lettera
a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302:
«442. In relazione alla specificita' delle funzioni e
delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze
in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria,
di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di
incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati
servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908
euro da destinare all'incremento di:
a) 9.422.378 euro delle risorse previste
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive
incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle
Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia'
previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2018;
b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45,
comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di
rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;
d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato del personale
della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n.
66.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della L. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80:
«Art. 9 (Richiami in servizio del personale
volontario). - 1. Il personale volontario puo' essere
richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita'
naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere
richiamato in servizio:
a) in caso di necessita' delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita'
competente che opera il richiamo;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
(Omissis).».
- Si riportano la rubrica del Capo VI, nonche' la
rubrica e il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
6 ottobre 2018, n. 127 (Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97,
riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e
i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, come modificati
dalla presente legge:
«Capo VI (Disposizioni transitorie finali e copertura
finanziaria)
(Omissis).
Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali). - 01. In
sede di prima applicazione e limitatamente al biennio
2019-2020, la durata del corso di formazione di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' determinata in sei mesi, di cui almeno uno di
applicazione pratica.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; gli effetti giuridici
ed economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10
decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
2. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli effetti ostativi connessi all'applicazione di
sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel
presente decreto conseguono esclusivamente da condotte
rilevanti ai fini disciplinari poste in essere in data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riportano il testo dei commi 149 e 152
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n.
302, come modificati dalla presente legge:
«149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese
in particolare nel settore della depenalizzazione e
dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile
dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale
contrattualizzato non dirigente e' incrementato di 7
milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio
2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5
milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per
la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
del personale di livello dirigenziale contrattualizzato
dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle
predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo.»
«152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del
comma 149 possono essere ulteriormente incrementati,
rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e
fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa
corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla
razionalizzazione dei settori di spesa relativi
all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione
degli automezzi del programma "Contrasto al crimine, tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica" nell'ambito della
missione "Ordine pubblico e sicurezza", iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e
i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31
ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 23
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305:
«Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione
della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso
della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,
la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento
dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione
del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente,
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
(Omissis).».
 
(( Art. 12 ter
Alimentazione del fondo risorse decentrate per il personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile
dell'interno

1. Allo scopo di alimentare il fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attivita' rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) quanto a 100.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))


Riferimenti normativi

- Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
vedano le note all'articolo 2.
 
Art. 13

Misure per il contrasto di fenomeni di violenza
connessi a manifestazioni sportive

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
d) (( soggetti )) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non e' stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia puo' essere disposto anche dalle competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorita' nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.»;
(( 3) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni»; ))
4) al comma 7, le parole «da due a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»;
(( 5) al comma 8-bis, dopo le parole: «se il soggetto» e prima delle parole: «ha dato prova» sono inserite le seguenti: «ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorita' di polizia o con l'autorita' giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma 1 o lo svolgimento di lavori di pubblica utilita', secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e»; ))
6) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:
«8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore puo' imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali puo' essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.»;
b) all'articolo 6-quater e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresi' a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.»;
c) all'articolo 6-quinquies e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresi' a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.».
2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:
a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;
b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Alle societa' sportive e' vietato altresi' stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. E' parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.»;
c) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 6, 6-quater e
6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401
(Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
manifestazioni sportive), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive). - 1. Il questore puo' disporre il
divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a
quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso
parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in
occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto,
risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente
che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla
partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o
di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza
pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle
medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati,
anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque
anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4,
primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e
6-ter della presente legge, per il reato di cui
all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,
n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o
dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al
libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o
per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice,
ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380,
comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale,
anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a
causa di manifestazioni sportive;
d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, anche se la condotta non e' stata posta in
essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
(Omissis).
1-ter. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere
disposto anche per le manifestazioni sportive che si
svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di
accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in
Italia puo' essere disposto anche dalle competenti
autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, con
i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per
fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita'
straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia
italiane che assicurano, sulla base di rapporti di
cooperazione, il supporto alle predette autorita' nel luogo
di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto
dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero
del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.
(Omissis).
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore
prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata
inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono
revocati o modificati qualora, anche per effetto di
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno
o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma
1, la durata non puo' essere inferiore a tre anni nei
confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei
confronti della persona gia' destinataria del divieto di
cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di
cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della
prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e
superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al comma 2
e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di
documentazione videofotografica o di altri elementi
oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui
al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al
periodo precedente, la durata dello stesso puo' essere
aumentata fino a otto anni.
(Omissis).
7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o
verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il
giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi
di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio
o comando di polizia durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive specificamente indicate per un
periodo da due a dieci anni, e puo' disporre la pena
accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a),
del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo
della sentenza non definitiva che dispone il divieto di
accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente
esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi
nei casi di sospensione condizionale della pena e di
applicazione della pena su richiesta.
(Omissis).
8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del
divieto di cui al comma 1, l'interessato puo' chiedere la
cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli
derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La
cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il
divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato
destinatario di piu' divieti, al questore che ha disposto
l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il soggetto ha
adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la
riparazione integrale del danno eventualmente prodotto,
mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora
sia in tutto o in parte possibile, o la concreta
collaborazione con l'autorita' di polizia o con l'autorita'
giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o
partecipanti ai fatti per i quali e' stato adottato il
divieto di cui al comma 1 o lo svolgimento di lavori di
pubblica utilita', secondo modalita' stabilite con decreto
del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico
della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita'
presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e ha
dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche
in occasione di manifestazioni sportive.
8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore
puo' imporre ai soggetti che risultano definitivamente
condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui
all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali puo' essere
proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo
articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al
periodo precedente, si applicano le disposizioni
dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011.»
«Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli
addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono
manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei
fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale
nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei
titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e
di quelli incaricati di assicurare il rispetto del
regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono
manifestazioni sportive, purche' riconoscibili e in
relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse
pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del
codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti
morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che
abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone
prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata, dal prefetto
della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede
legale o operativa, la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.
1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo
periodo, si applicano altresi' a chiunque commette uno dei
fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale
nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che
assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni
sportive.»
«Art. 6-quinquies (Lesioni personali gravi o gravissime
nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si
svolgono manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette
uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice
penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo
2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41,
nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle
manifestazioni sportive, e' punito con le stesse pene
previste dal medesimo articolo 583-quater.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano
altresi' a chiunque commette uno dei fatti previsti
dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti
degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la
regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2007, n. 42 (Misure urgenti per la
prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme a
sostegno della diffusione dello sport e della
partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni
sportive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio
2007, n. 32, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Divieto di agevolazioni nei confronti di
soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo
6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). - 1. E' vietato
alle societa' sportive corrispondere, in qualsiasi forma,
diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e
facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di
biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo
agevolato o gratuito:
a) ai destinatari dei provvedimenti previsti
dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per
la durata del provvedimento e fino a che non sia
intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 6,
comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;
b) ai destinatari dei provvedimenti previsti
dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e
fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi
dell'articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011;
c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o
a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in
materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva
degli stessi.
1-bis. Alle societa' sportive e' vietato altresi'
stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la
durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta
la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la
concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1
e 2, del codice della proprieta' industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. E' parimenti
vietato alle societa' sportive corrispondere contributi,
sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad
associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo
quanto previsto dal comma 4.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di
verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei
requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi
comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' sportive che non osservano i divieti
di cui ai commi 1 e 1-bis e' irrogata dal prefetto della
provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a
200.000 euro.
4. Le societa' sportive possono stipulare con
associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le
finalita' statutarie la promozione e la divulgazione dei
valori e dei principi della cultura sportiva, della non
violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla
Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta
aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la
realizzazione delle predette finalita', nonche' per il
sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente
riconosciute dei sostenitori di altre societa' sportive
aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le
convenzioni stipulati con associazioni legalmente
riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a
cui e' stato notificato il divieto di cui al comma 1
dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modificazioni, sono sospesi per la durata di
tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle
persone destinatarie del divieto e la pubblica
dissociazione dell'associazione dai comportamenti che lo
hanno determinato.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.».
 
Art. 14

Ampliamento delle ipotesi
di fermo di indiziato di delitto

1. All'articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2011, n. 226, come modificato dalla presente legge:
«Art. 77 (Fermo di indiziato di delitto). - 1. Nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 e di coloro
che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso
in occasione o a causa di manifestazioni sportive il fermo
di indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei
limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura
penale, purche' si tratti di reato per il quale e'
consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi
dell'articolo 381 del medesimo codice.».
 
Art. 15

Disposizioni in materia di arresto
in flagranza differita

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole «fino al 30 giugno 2020» sono soppresse;
b) al comma 6-quater, il secondo periodo e' soppresso.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 6-ter e 6-quater
dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,
n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
citta'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
2017, n. 42, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Divieto di accesso). - (Omissis).
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater
dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle
persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone
anche in occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio
l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di
procedura penale, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice
colui il quale, sulla base di documentazione video
fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non
oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,
comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».
 
Art. 16

Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) e' aggiunto il seguente:
«11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»;
b) all'articolo 131-bis, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive (( , ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 61 e 131-bis del
codice penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano
il reato quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od
occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a
se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
la impunita' di un altro reato;
3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la
previsione dell'evento;
4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con
crudelta' verso le persone;
5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di
luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il
tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita';
8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso;
9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o
con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro
di un culto;
10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorita'
o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di
ospitalita';
11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre
si trova illegalmente sul territorio nazionale;
11-ter. l'aver commesso un delitto contro la persona
ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle
adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto
non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una
misura alternativa alla detenzione in carcere;
11-quinquies. l'avere, nei delitti non colposi contro
la vita e l'incolumita' individuale e contro la liberta'
personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un
minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato
di gravidanza;
11-sexies. l'avere, nei delitti non colposi, commesso
il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture
sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso
strutture socio-educative;
11-septies. l'avere commesso il fatto in occasione o
a causa di manifestazioni sportive o durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni.»
«Art. 131-bis (Esclusione della punibilita' per
particolare tenuita' del fatto). - Nei reati per i quali e'
prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a
cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta
alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per
le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o
del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo
comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il
comportamento risulta non abituale.
L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare
tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha
agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche
in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha
profittato delle condizioni di minorata difesa della
vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero
quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate,
quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni
gravissime di una persona. L'offesa non puo' altresi'
essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede
per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a
due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o
a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui
agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e'
commesso nei confronti di un pubblico ufficiale
nell'esercizio delle proprie funzioni.
Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore
sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa
indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato,
sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si
tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime,
abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva
prevista nel primo comma non si tiene conto delle
circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo
caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene
conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di
cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando
la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del
pericolo come circostanza attenuante.».
 
(( Art. 16 bis
Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9 (Misure a tutela del decoro di particolari
luoghi). - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente
normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture,
fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle
relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che
impediscono l'accessibilita' e la fruizione delle predette
infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento
o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente
all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore
viene ordinato, nelle forme e con le modalita' di cui
all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato
commesso il fatto.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice
penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, nonche' dall'articolo 7, comma 15-bis, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il
provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del
presente articolo e' disposto altresi' nei confronti di chi
commette le violazioni previste dalle predette disposizioni
nelle aree di cui al medesimo comma.
3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo
1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare
aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole,
plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi
archeologici, complessi monumentali o altri istituti e
luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti
flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere,
mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde
pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i
poteri delle autorita' di settore aventi competenze a
tutela di specifiche aree del territorio, l'autorita'
competente e' il sindaco del comune nel cui territorio le
medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.
689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni
amministrative irrogate sono devoluti al comune competente,
che li destina all'attuazione di iniziative di
miglioramento del decoro urbano.».
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003,
n. 88

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,» sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88
(Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di
violenza in occasione di competizioni sportive), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2003, n. 45, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle
societa' appositamente incaricate, vende i titoli di
accesso alle manifestazioni sportive e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro.
La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' del
massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i
titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello
praticato dalla societa' appositamente incaricata per la
commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del
contravventore possono essere applicati il divieto e le
prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401.
1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo
periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non
esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di
cui al comma 1.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente
articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e'
avvenuto il fatto.».
 
(( Art. 17 bis
Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14-septies, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si applicano anche alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per il medesimo anno nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo
14-septies del citato decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 97:
«Art. 14-septies (Disposizioni per l'espletamento dei
concorsi). - (Omissis).
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8,
comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e' autorizzata
una procedura concorsuale straordinaria per l'accesso alla
qualifica di capo squadra con decorrenza 1° gennaio 2018,
per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al
31 dicembre 2017 nel ruolo dei capi squadra e dei capo
reparto, nonche' per i cinquecento posti portati in
incremento nel medesimo ruolo di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Per l'espletamento della suddetta procedura concorsuale si
applica il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre
2007, n. 236, nonche' l'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.».
- Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
vedano le note all'articolo 2.
 
Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.