Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 31 luglio 2019
Disposizioni per la concessione del Distintivo dello sport.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1524 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», in materia di personale dei gruppi sportivi delle Forze armate;
Visto l'art. 2046 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le Forze armate, nell'ambito delle attivita' loro assegnate facilitino la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive e qualora questi ultimi risultino atleti riconosciuti di livello nazionale, gli stessi sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto dal regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e in particolare l'art. 77, che, nel disciplinare la promozione dell'attivita' sportiva da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevede la costituzione di gruppi sportivi denominati «Fiamme Oro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, e in particolare l'art. 1, che prevede la promozione dell'attivita' sportiva da parte del Corpo della guardia di finanza attraverso i gruppi sportivi denominati «Fiamme Gialle»;
Visto la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e in particolare l'art. 3, che, nello stabilire l'organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria, prevede lo svolgimento dell'attivita' sportiva da parte dello stesso;
Visto la legge 10 agosto 2000, n. 246, e in particolare l'art. 6, che disciplina lo svolgimento di attivita' sportive da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro per le politiche agricole 14 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999, recante istituzione del Distintivo dello sport;
Ravvisata l'esigenza di aggiornare la tipologia dei titoli di merito, conseguiti in determinate competizioni agonistiche, il cui possesso e' presupposto per la concessione del Distintivo dello sport;
Vista la convenzione in data 14 marzo 2018 tra il Ministero della difesa e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), volta al conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali nel campo dell'attivita' sportiva;
Visto il protocollo d'intesa il data 9 luglio 2014 tra il Ministero della difesa e il Comitato italiano paralimpico (CIP);

Decreta:

Art. 1

Destinatari

1. Il Distintivo dello sport e' concesso:
a) agli atleti appartenenti alle Forze arrnate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP;
b) ai tecnici iscritti all'Albo nazionale dei tecnici che abbiano svolto l'incarico presso il Centro sportivo della Forza armata/Comando generale /Dipartimento di appartenenza;
c) ai dirigenti che abbiano svolto:
1) l'incarico di Presidente, Vice Presidente o Consigliere nell'ambito delle sezioni sportive del Centro sportivo della Forza armata/Comando generale/Dipartimento di appartenenza;
2) incarichi direttivi presso le componenti sportive dello Stato maggiore della difesa, di Forza armata/Comando generale/ Dipartimento.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Presupposti

1. Il Distintivo dello sport e' concesso agli atleti, tecnici e dirigenti sportivi di cui all'art. 1, secondo le tipologie di seguito riportate, in base al possesso di uno o piu' dei titoli di merito di seguito indicati:
a) distintivo con stella in lega dorata:
1) atleti:
1.1) vincitori di medaglie in Olimpiadi e Campionati mondiali;
1.2) vincitori di medaglia d'oro in Campionati europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi, Giochi europei e Campionati mondiali C.I.S.M.;
1.3) vincitori di Coppa del Mondo;
1.4) conquista di record mondiale ordinario e C.I.S.M.;
2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno quindici anni;
3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno dieci anni;
b) distintivo con stella in lega argentata:
1) atleti:
1.1) vincitori di medaglia d'argento in Giochi europei e campionati europei;
1.2) vincitori di Coppa europa;
1.3) vincitori di medaglia d'argento e bronzo in Universiadi, Giochi del Mediterraneo e Campionati mondiali C.I.S.M.;
1.4) vincitori di medaglia d'oro in Campionati continentali e regionali C.I.S.M.;
1.5) conquista di record europeo e di record continentale e regionale C.I.S.M;
2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno dieci anni;
3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno sette anni;
c) distintivo con stella in lega bronzea:
1) atleti:
1.1) vincitori di medaglia di bronzo in Giochi europei e Campionati europei;
1.2) vincitori di medaglia d'argento e di bronzo in Campionati continentali e regionali C.I.S.M.;
1.3) vincitori di Campionati italiani;
1.4) vincitori di Coppa Italia;
1.5) conquista di record italiano;
2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno 5 anni;
3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno cinque anni;
d) distintivo con discobolo:
1) atleti:
1.1) vincitori dei Campionati italiani interforze, autorizzati e approvati dallo Stato maggiore della difesa, ai quali partecipino atleti appartenenti ad almeno cinque tra Forze armate e Forze di polizia;
1.2) conquista di record italiano interforze;
1.3) vincitori di Campionati italiani di Forza armata;
1.4) conquista di record italiano di Forza armata;
2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno 3 anni;
3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno tre anni.
2. Il Distintivo dello Sport e' concesso agli atleti esclusivamente:
a) per risultati ottenuti in competizioni di livello nazionale e internazionale, negli sport e nelle discipline gestiti dalle Federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP;
b) per risultati e record a livello «assoluto».
3. Gli anni minimi di attivita' richiesti ai tecnici e ai dirigenti possono anche essere non consecutivi.
 
Art. 3

Caratteristiche

1. Il distintivo, prodotto secondo il modello riportato in allegato A, e' in metallo smaltato, a forma di scudetto e presenta le seguenti caratteristiche:
a) dimensioni: altezza mm 20; larghezza mm 14 (compreso il bordo);
b) campo suddiviso verticalmente nei tre colori nazionali; al centro del settore bianco sono riportati una stelletta a cinque punte o un discobolo.
2. Il distintivo e' portato con le Uniformi S. - S.A. O. - G.U. ho e viene collocato al di sopra dei nastrini delle decorazioni, secondo le modalita' precisate dai regolamenti sulle uniformi.
 
Art. 4

Concessione

1. Il distintivo e il relativo diploma sono concessi dal Capo di Stato maggiore della difesa.
2. Le domande, supportate dalla documentazione comprovante i risultati ottenuti e, per i soli tecnici, da documento attestante l'iscrizione all'Albo nazionale dei tecnici, devono essere inoltrate allo Stato maggiore della difesa dagli Stati maggiori/Comandi generali/Dipartimenti di appartenenza entro il 31 marzo di ogni arino ed entro trentasei mesi dal conseguimento del titolo.
3. I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'arino precedente alla proposta.
4. Il distintivo puo' essere concesso una sola volta per ciascuna tipologia di distintivo. Eventuali ulteriori proposte possono essere avanzate esclusivamente per tipologie di distintivo superiori.
5. Delle avvenute concessioni e' fatta trascrizione nei documenti matricolari degli interessati.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro per le politiche agricole 14 aprile 1999 e' abrogato.
2. Coloro che sono gia' in possesso dei titoli di merito e dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto di cui al cornma 1 possono presentare le domande di concessione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli adempimenti di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Roma, li' 31 luglio 2019

Il Ministro della difesa
Trenta

Il Ministro dell'interno
Salvini

Il Ministro della giustizia
Bonafede

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria