Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. 59
Testo del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 29 giugno 2019), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 15 ), recante: «Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali ((, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici  )) e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 ((, nonche' misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali.» )).

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... ))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Misure urgenti in materia di personale
delle fondazioni lirico sinfoniche

1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attivita' istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'Unione europea, all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneita' delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero (( , nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, )) dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, (( i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche )) possono stipulare, con atto scritto a pena di nullita', uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non puo' superare complessivamente ((, a decorrere dal 1° luglio 2019 )), fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i (( trentasei )) mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. A pena di nullita', il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente e' assolto anche attraverso il (( puntuale )) riferimento alla realizzazione di uno o piu' spettacoli, di una o piu' produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorieta' della forma scritta a pena di nullita', il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (( di cui al comma 3-bis )) non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalita' per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.
2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validita' dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo (( , tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico, )) cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilita' economico-finanziaria della dotazione organica cosi' determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilita', tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, (( n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge )) 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttivita' della fondazione, ovvero un loro incremento ((, preservando le finalita' istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto ));
c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, (( stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli )) in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri ((, nonche' del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo )).
2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalita' di cui al comma 2-ter, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere del Commissario di Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o piu' decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.
2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilita' economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione e' tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando ((, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese, )) risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilita' economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.
2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilita' di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilita' con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.
2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validita'. (( Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione )).
2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione ((, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede )), in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che (( alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti: )) presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresi' avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtu' di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilita' con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalita' di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita', sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e 2-octies i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.
2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-quater.».
3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «procedure selettive pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367»;
b) il dodicesimo periodo e' soppresso.
4. I commi 5, 5-bis e 8-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.
(( 4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro )).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 giugno
2015, n. 144, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Esclusioni e discipline specifiche). -
1.Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo,
in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi
dell'articolo8, comma 2, dellalegge n. 223 del 1991;
b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, cosi'
come definiti dall'articolo12, comma 2, deldecreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c) i richiami in servizio del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione
del presente capo:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i
dirigenti, che non possono avere una durata superiore a
cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a
normadell'articolo 2118 del codice civileuna volta
trascorso un triennio;
b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi
di durata non superiore a tre giorni, nel settore del
turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai
contratti collettivi, nonche' quelli instaurati per la
fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo
17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo l'obbligo di
comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il
giorno antecedente;
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il
personale docente ed ATA per il conferimento delle
supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente,
del Servizio sanitario nazionale;
d) i contratti a tempo determinato stipulati ai
sensi dellalegge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni
di produzione musicale di cui aldecreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee
determinate dalla eterogeneita' delle produzioni artistiche
che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore
personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di
lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico
sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367e di cui allalegge 11 novembre 2003, n.
310, possono stipulare, con atto scritto a pena di
nullita', uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello
e categoria legale, per una durata che non puo' superare
complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei
contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non
continuativi, anche all'esito di successive proroghe o
rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato
eventualmente maturato dal lavoratore in forza di
disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di
nullita', il contratto reca l'indicazione espressa della
condizione che, ai sensi del presente comma, consente
l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo.
Detto incombente e' assolto anche attraverso il riferimento
alla realizzazione di uno o piu' spettacoli, di una o piu'
produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del
lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato. Fatta salva l'obbligatorieta' della forma
scritta a pena di nullita', il presente comma non trova
applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle
attivita' stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21,
comma 2.
3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti
la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne
comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del
danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo
di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti
dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia
dovuta a dolo o colpa grave.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 22, come
modificato dalla presente legge, del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 11 luglio 1996, n. 161:
«Art. 1 (Trasformazione). - 1. Gli enti di
prioritario interesse nazionale che operano nel settore
musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto
privato secondo le disposizioni previste dal presente
decreto.»
«Art. 22 (Personale). - 1. I rapporti di lavoro dei
dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle
disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti
di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e
regolati contrattualmente.
2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui
allalegge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al
reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo
indeterminato, previo esperimento di apposite procedure
selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le
fondazioni stabiliscono criteri e modalita' per il
reclutamento del personale di cui al primo periodo nel
rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di
cui all'articolo35, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei
suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il
citato articolo35, comma 3, del decreto legislativo n. 165
del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono
pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso
di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli
articoli22, comma 4, 46 e 47, comma 2, deldecreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni.
2-bis. Fermo quanto previstodall'articolo 2126 del
codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza
dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono
nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie
relative alla validita' dei provvedimenti e delle procedure
di reclutamento del personale.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente
uno schema tipo, tenuto conto delle esigenze di struttura e
organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale
di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico,
cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi
per la formulazione di una proposta di dotazione organica,
da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi
sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa
proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata
del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti
la sostenibilita' economico-finanziaria della dotazione
organica cosi' determinata, al fine di garantire
l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei
relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e
di stabilita', tenendo conto anche degli obiettivi dei
Piani di risanamento previsti
dall'articolo11deldecreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito con modificazioni, dallalegge 7 ottobre 2013, n.
112e dall'articolo1, comma 355, dellalegge 28 dicembre
2015, n. 208;
b) un documento di programmazione che rappresenti
come la dotazione organica proposta sia diretta a
conseguire adeguati livelli di produzione e di
produttivita' della fondazione, ovvero un loro incremento,
preservando le finalita' istituzionali prioritarie delle
fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del
patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e
del balletto;
c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro
a tempo determinato, stipulati nell'ultimo biennio, e di
quelli in essere alla data della proposta, ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e dei relativi oneri, nonche' del numero di posti
vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e
amministrativo.
2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione
della proposta di dotazione organica secondo le modalita'
di cui al comma 2-ter, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, previo parere del Commissario di
Governo di cui all'articolo11, comma 3, deldecreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dallalegge 7 ottobre 2013, n. 112per le fondazioni che
hanno presentato i piani di risanamento ai sensi
dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o piu'
decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze anche ai fini della valutazione degli
aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.
2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale,
verificata la sostenibilita' economico-finanziaria e
l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle
proprie dotazioni organiche, possono presentare una
proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai
commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione e' tenuta ad
attivare la procedura di revisione della dotazione organica
precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, quando, anche a
seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle
spese, risulta essere venuto meno il requisito della
sostenibilita' economico-finanziaria, oggetto della
verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti
della fondazione.
2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da
parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti
di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del
personale cessato nell'anno in corso e nei due anni
precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma
restando la compatibilita' di bilancio della fondazione. Le
assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in
coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa
verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle
compatibilita' con le voci del bilancio preventivo e del
rispetto del limite della dotazione organica approvata.
2-septies. In presenza di vacanze di organico
rispetto alla dotazione organica approvata con le modalita'
di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, fermo
restando quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo
indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
risultino vincitori di procedure selettive precedentemente
bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori
a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di
validita'. Sono fatte salve le procedure selettive,
riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo
delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.

2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della
dotazione organica approvata con le modalita' di cui al
comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad
assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e
tecnico, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50
per cento dei posti disponibili, mediante procedure
selettive riservate al personale artistico e tecnico che
alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i
seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato
fino a un anno prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione, presso la fondazione che procede
all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo
determinato per un tempo complessivo non inferiore a
diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni
precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della
dotazione organica approvata con le modalita' di cui al
comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad
assunzioni a tempo indeterminato di personale
amministrativo, vi provvede, in deroga alle previsioni di
cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili,
mediante procedure selettive riservate al personale
amministrativo che alla data di pubblicazione dei relativi
bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo
abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore
della presente disposizione, presso la fondazione che
procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a
tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a
trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni
precedenti. Le fondazioni possono altresi' avviare, per i
residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica
approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater,
procedure selettive del personale artistico, tecnico e
amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a
valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza
professionale maturata in virtu' di precedenti rapporti di
lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le
assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies
e del limite della dotazione organica approvata, previa
verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della
compatibilita' con le voci del bilancio preventivo ed in
coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le
modalita' di espletamento delle procedure selettive di cui
al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di
attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono
definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi
di trasparenza, pubblicita' e imparzialita', sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies
e 2-octies i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies,
primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo
delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo
determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i
livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa
corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo23,
comma 1,decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la
condizione che le medesime fondazioni siano in grado di
sostenere a regime la relativa spesa di personale previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse
finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che
prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva
riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le
assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui
al predetto articolo 23, comma 1.
2-decies. A decorrere dall'approvazione delle
dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante
organiche approvate ai sensi dell'articolo25dellalegge 14
agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque
ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo
periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche
approvate ai sensi del comma 2-quater.
3. L'art. 2103 del codice civilesi applica al
personale artistico, a condizione che esso superi la
verifica di idoneita' professionale, nei modi disciplinati
dalla contrattazione collettiva.
4. La retribuzione del personale e' determinata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato
alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico
degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque
rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali
svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.
5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2
del presente decreto in fondazioni non costituisce di per
se' causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il
personale dipendente, che abbia rapporto a tempo
indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro
derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla
trasformazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 2001,
n. 106, S.O.:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Omissis).
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis).
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 22, comma 4, 46 e
47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 5 aprile 2013, n. 80:
«Art. 22 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi
agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato
in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in
societa' di diritto privato). - (Omissis).
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei
dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata
l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo
da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei
pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a
fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte
in loro favore da parte di uno degli enti e societa'
indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a
c).»
«Art. 46 (Responsabilita' derivante dalla violazione
delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione
e di accesso civico). - 1. L'inadempimento degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
5-bis, costituiscono elemento di valutazione della
responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di
responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione
e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei
responsabili.(124)
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento
degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.»
Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di
trasparenza per casi specifici). - (Omissis).
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso
entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennita' di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2126 del codice
civile:
«Art. 2126 (Prestazione di fatto con violazione di
legge). - La nullita' o l'annullamento del contratto di
lavoro non produce effetto per il periodo in cui il
rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullita' derivi
dall'illiceita' dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro e' stato prestato con violazione di norme
poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni
caso diritto alla retribuzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 agosto 2013,
n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 16 settembre 1967, n. 233, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni urgenti per il risanamento
delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del
sistema nazionale musicale di eccellenza). - 1.Al fine di
fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di
pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di
cui aldecreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, e di cui allalegge 11 novembre
2003, n. 310e successive modificazioni, di seguito
denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed
esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in
regime di amministrazione straordinaria nel corso degli
ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la
ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al commissario straordinario di cui al
comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le
voci di bilancio non compatibili con la necessita' di
assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed
il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro
i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti
inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito
della fondazione che preveda uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre
2012, comprensivo degli interessi maturati e degli
eventuali interessi di mora, previa verifica che nei
rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano
applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di
cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di
risanamento, nonche' il pareggio economico, in ciascun
esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario della fondazione;
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli
enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del
personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per
cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una
razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento,
per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai
finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a
tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure
di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del
finanziamento;
e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a
valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire
all'ammortamento del debito, a seguito della definizione
degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
precedente lettera a), e nella misura strettamente
necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con
gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del
settore, idonee a riportare la fondazione, entro i tre
esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo
patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti
integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva
degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci
del trattamento economico fondamentale e accessorio
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno
in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del
procedimento di contrattazione collettiva nel settore
lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni
lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di
risanamento ai sensi del presente articolo possono
negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi
aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti
dal piano, purche' tali nuovi contratti prevedano
l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di
ogni eventuale incremento del trattamento economico
conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale
di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del
procedimento di cui al comma 19 in materia di
autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
non conformita' dei contratti aziendali con il contratto
nazionale di lavoro;
g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona
del legale rappresentante, di verificare che nel corso
degli anni non siano stati corrisposti interessi
anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso
affidamenti.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli
atti necessari a dare dimostrazione della loro
attendibilita', della fattibilita' e appropriatezza delle
scelte effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative in
ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g),
sono approvati, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei
revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro
presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo
decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei
piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
sono approvate, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
venti giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nominato un
commissario straordinario del Governo che abbia comprovata
esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale.
Il commissario svolge, con i poteri previsti dal presente
articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento con allegato
quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati
dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente
articolo, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le
eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri
e modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del
debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa
verifica della loro adeguatezza e sostenibilita',
all'approvazione del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e
delle finanze. Eventuali modifiche incidenti sulle
previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono
rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
b) sovrintende all'attuazione dei piani di
risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello
stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita
relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla competente sezione
della Corte dei conti;
c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche
necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
al presente articolo, tenuto conto, ai fini
dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle
azioni di risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati,
atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per
assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i
piani approvati, previa diffida a provvedere entro un
termine non superiore a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, le risorse umane e
strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del
commissario straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il
compenso per il commissario straordinario, nel limite
massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di
bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico.
6. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di
rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per
l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di
cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo
di trenta anni.
7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al
comma 6, il commissario straordinario predispone un
contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il
tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di
copertura annuale del rimborso del finanziamento, le
modalita' di erogazione e di restituzione delle predette
somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori.
L'erogazione delle somme e' subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di
cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi
dell'articolo 15.
8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di
cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013, n.
64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".
9. Nelle more del perfezionamento del piano di
risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo su indicazione del
Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita'
giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione
dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa
approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dallalegge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli
Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso
i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di
autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive
modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1
che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale
da pregiudicare la gestione anche ordinaria della
fondazione, alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni
dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze
l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del
debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli
interessi maturati e degli eventuali interessi di mora,
esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad
assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, il
pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale
equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione,
nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della
dotazione organica del personale tecnico e amministrativo
nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione
di cui alla lettera a), da inserire nel piano di
risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da
tale comma per la presentazione del piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste
dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi
del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai
commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel
settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere
sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei
versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12
novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale eventualmente risultante in
eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al
medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a
nuove assunzioni a tempo indeterminato, e' estesa
l'applicazione dell'articolo2, comma 11, lettera a),
deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, ivi
comprese le disposizioni in materia di liquidazione del
trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il
personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente
decreto che risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo
indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
fondazione, dalla societa' Ales S.p.A., in base alle
proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione
dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando
al personale assunto la disciplina anche sindacale in
vigore presso Ales S.p.a.
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
sia stato presentato o non sia approvato un piano di
risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero
che non raggiungano il pareggio economico e, entro
l'esercizio 2019, il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario sono poste in liquidazione coatta
amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i
propri statuti, entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti
disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa
articolata nei seguenti organi, della durata di cinque
anni, il cui compenso e' stabilito in conformita' ai
criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del
comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella
persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza
giuridica dell'ente; la presente disposizione non si
applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa
Cecilia, che e' presieduta dal presidente dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal
presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori
pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra
loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato
dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di
indirizzo non deve comunque superare i sette componenti,
con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri
designati dai fondatori pubblici;
3) il sovrintendente, quale unico organo di
gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo su proposta del consiglio di
indirizzo; il sovrintendente puo' essere coadiuvato da un
direttore artistico e da un direttore amministrativo;
4);
5) il collegio dei revisori dei conti, composto
da tre membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di
cui uno, con funzioni di presidente, designato dal
Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della
Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo14deldecreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367;
b) previsione della partecipazione dei soci privati
in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al
patrimonio della fondazione, che devono essere non
inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in
un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al
perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di
gestione, destinato alle spese correnti di gestione
dell'ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con
decorrenza dal 1°gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in
scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni
statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi
incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato
adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di
cui al presente articolo determina comunque l'applicazione
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367.
17. L'organo di indirizzo esercita le proprie
funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del
bilancio. La violazione dell'obbligo comporta
l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai
sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al
rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori,
servizi e forniture prevista daldecreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese
per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite
all'estero sono da imputare in bilancio con copertura
finanziaria specificamente deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal
presente articolo in materia di ripartizione del
contributo, gli organi di gestione delle fondazioni
lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione
delle attivita', sia all'interno della gestione dell'ente
sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche,
assicurando il conseguimento di economie di scala nella
gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di
spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in
conferenza, presieduta dal direttore generale competente,
che la convoca, anche per gruppi individuati per zone
geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve
garantire la maggiore diffusione in ogni ambito
territoriale degli spettacoli, nonche' la maggiore offerta
al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di
settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il
contenimento e la riduzione del costo dei fattori
produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la
realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e
di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la
condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con
riferimento alla nuova produzione musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e'
instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure
selettive pubbliche da svolgersi nel rispetto di quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Per la certificazione,
le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del
trattamento economico delle assenze per malattia o per
infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni
vigenti per il pubblico impiego, intendendosi per
trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti
periodici di anzianita', gli aumenti di merito e
l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono in
ogni caso essere superiori al 50 per cento di un
ventiseiesimo dello stipendio di base. Il contratto
aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del
contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da
ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di
un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti.
L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la
quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti competente
certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e
bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la
fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente
l'accordo. In caso di certificazione non positiva della
Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti
competente, le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la
fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di
una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla
procedura di certificazione prevista dal presente comma.
Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite
della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di
indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014,
procedono a rideterminare l'organico necessario
all'attivita' da realizzare nel triennio successivo.
19-bis.
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come
annualmente determinata, sentita la Consulta per lo
spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente,
sentita la competente commissione consultiva, sulla base
dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione dei costi di produzione
derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la
ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei
programmi, con particolare riguardo per quelli atti a
realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo
spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un
tema comune e ad attrarre turismo culturale.
20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5
per cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle
fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni
che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre
esercizi finanziari precedenti.
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentita la competente
commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori
di rilevazione della produzione, i parametri per la
rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini della
attribuzione del contributo di cui al comma 20.
21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, sono altresi'
determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo non avente natura
regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i
criteri per la individuazione delle fondazioni
lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarita'
per la specificita' della storia e della cultura operistica
e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza
internazionale, per le capacita' produttive, per i
rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e
continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si
dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni
dotate di forme organizzative speciali, non rientranti
nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a
decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza
triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative un autonomo contratto di
lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le
materie che sono regolate dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi
integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorita'
vigilanti della compatibilita' economico-finanziaria degli
istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni
sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31
ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i
propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al
comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente
articolo.».
La legge 11 novembre 2003, n. 310 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre
2003, n. 267.
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 28 della
legge 14 agosto 1967, n. 800, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 16 settembre 1967, n.
233:
«Art. 25 (Statuto e regolamento organico degli enti).
- Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
devono provvedere alla redazione dello statuto e del
regolamento organico del personale dipendente.
Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e
per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il
Tesoro. Il regolamento organico e' approvato dal Ministro
per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il
Ministro per il Tesoro.
Il trattamento economico del personale artistico e
tecnico e' regolato da contratti di lavoro tra gli enti e
istituzioni e le categorie interessate.»
«Art. 28 (Teatri di tradizione e istituzioni
concertistico-orchestrali). - Sono riconosciuti «teatri di
tradizione»: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia,
Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di
Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale
di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di
Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia,
Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonche' il Comitato
Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di
Sassari.
Sono riconosciute istituzioni
concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM
di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di
Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San
Remo.
I teatri di tradizione e le istituzioni
concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere,
agevolare e coordinare attivita' musicali che si svolgano
nel territorio delle rispettive Province.
Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita
la Commissione centrale per la musica, puo' con proprio
decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione»
a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso
alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica
di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni
con complessi stabili o semistabili a carattere
professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi
di attivita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
30 aprile 2010, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 30 aprile 2010, n. 100,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010,
n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 30 giugno 2010, n. 150, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di personale
dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche). - 1. Il
personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche,
previa autorizzazione del sovrintendente, puo' svolgere
attivita' di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore
artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in
termini di impegno orario percentuale in relazione a quello
dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di
appartenenza, e con le modalita' previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi
dell'articolo 2del presente decreto e dell'articolo 3-ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dallalegge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni, e secondo i criteri determinati
in sede di contratto aziendale, sempre che cio' non
pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle
more della sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di
lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Restano, comunque, ferme le disposizioni di
cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
2. Nell'ambito delle attivita' consentite ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla
lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da
parte dei costituendi corpi artistici autonomi, e'
condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte
del consiglio di amministrazione, e' riportato nell'atto di
convenzione appositamente stipulato con la fondazione di
appartenenza e costituisce oggetto di specifica
obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa
dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del
codice civile.
3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dallalegge 31 marzo 2005, n. 43, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli
istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in
contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il
medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere
applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque
nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese
non formalmente qualificabili come contratti integrativi
aziendali ai sensi del comma 4».
3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del
nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Al fine di perseguire l'obiettivo della
sostenibilita' finanziaria delle fondazioni
lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla stipulazione
del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei
successivi contratti integrativi con le modalita' di cui al
presente articolo, eventuali trattamenti economici
aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di
bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.
5. (Abrogato).
5-bis. (Abrogato).
6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro
trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad
applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge
22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche
con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la
loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al
periodo anteriore alla data di entrata in vigore deldecreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi'
inefficaci i contratti di scrittura artistica non
concretamente riferiti a specifiche attivita' artistiche
espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso,
alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni
dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano
come tetto massimo le disposizioni in materia di
trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV)
dellatabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in data 27
agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' abrogato l'articolo 4, comma 13, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive
modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto
e' sostituito dal seguente:
«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'eta'
pensionabile e' fissata per uomini e donne al compimento
del quarantacinquesimo anno di eta' anagrafica, con
l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il
sistema contributivo o misto, del coefficiente di
trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335, relativo all'eta' superiore. Per i
due anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente
comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o
superato l'eta' pensionabile, e' data facolta' di
esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in
servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso
formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto
alla pensione, fermo restando il limite massimo di
pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le
donne e di anni cinquantadue per gli uomini».
8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal
comma 7, valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui allalegge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata
dallatabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7 e
riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministro per i beni e le attivita'
culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al
presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n.
196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle
spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della
Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo
periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-bis. (Abrogato).».
 
Art. 2
Misure urgenti per il finanziamento delle attivita' del Ministero per
i beni e le attivita' culturali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali e delle sue strutture periferiche, e' autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del Programma (( «Fondi di riserva e speciali» )) della missione «Fondi da ripartire» dello (( stato di previsione del Ministero dell'economia )) e delle finanze per l'anno 2019, (( allo scopo utilizzando )) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma (( «Fondi di riserva e speciali» )) della missione «Fondi da ripartire» dello (( stato di previsione del Ministero dell'economia )) e delle finanze per l'anno 2019, (( allo scopo utilizzando )) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo all'articolo 3, comma 83, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1996, n.
303, S.O.:
«83. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed
estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli
utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e'
riservata in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova
estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300
miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei
beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro
paesaggistico e per attivita' culturali.».
 
Art. 3
Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e
audiovisivo

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44-bis:
1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo periodo e' innalzata: a) al cinquantatre' per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.» sono soppresse;
2) al comma 2, alinea, le parole: «dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020, alle opere»; le parole «di almeno la meta'» sono soppresse; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale quota e' ridotta a un quinto per l'anno 2020»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota e' riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»;
b) all'articolo 44-ter:
1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. (( Il regolamento o i regolamenti )) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le lettere a), b) e c) sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «Il regolamento o i regolamenti )) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte (( da produttori indipendenti )) negli ultimi cinque anni.»;
4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»; le lettere a) e b) sono soppresse;
5) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. (( Il regolamento o i regolamenti )) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
6) al comma 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) al 4 per cento nel 2020; b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.»;
7) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. (( Il regolamento o i regolamenti )) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte (( da produttori indipendenti )).»;
8) al comma 5, le parole da: «di animazione appositamente prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento e' riservato ad opere d'animazione»;
c) all'articolo 44-quater:
1) al comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine il seguente periodo: «.Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;»; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Con regolamento dell'Autorita' da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalita' d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonche' sulla base dei seguenti criteri:
a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita', comporta (( l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), )) fino al 3 per cento;
b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale e' effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta (( l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), )) fino al 4,5 per cento.
1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44- quinquies, comma 4.»;
3) al comma 2 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;
4) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. (( Il regolamento o i regolamenti )) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»;
6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;
d) all'articolo 44-quinquies:
1) al comma 3 le parole: «a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2020»; le parole da: «assolto gli obblighi di investimento previsti» fino alla fine del comma sono sostitute dalle seguenti: «assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente puo' essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.
3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.»;
e) all'articolo 44-sexies:
1) al comma 1, alinea, le parole «e le competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera b), le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»;
2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-ter» sono inserite le seguenti: (( «e all'articolo 44-quater» )); alla lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. In particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;»;
3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attivita' culturali».
2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater, comma 1-bis, (( del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo, )) e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) all'alinea, primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: «Il Presidente e» sono soppresse;
2) alla lettera a), dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «,compreso il Presidente,»;
3) alla lettera b), la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono aggiunte le seguenti: « ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;
4) la lettera d) e' abrogata;
b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalita' di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».
4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: «di cui agli articoli 26 e 27 non puo' essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: (( «di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo» ));
a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla parola «quindici»;
b) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.»;
(( 4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «musica registrata,» sono inserite le seguenti: «prodotti dell'editoria audiovisiva,».
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione puo' essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalita' di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalita' atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma e' vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.» ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli da 44-bis a
44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 44-bis (Obblighi di programmazione delle opere
europee da parte dei fornitori di servizi di media
audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media
audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior
parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo
destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi
televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle opere di
espressione originale italiana, ovunque prodotte, e'
riservata una sotto quota della quota prevista per le opere
europee di cui al comma 1 nella misura di:
a) almeno la meta', per la concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di
servizi di media audiovisivi lineari; tale quota e' ridotta
a un quinto per l'anno 2020.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la
concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento
del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a
notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi,
pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere
cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione,
documentari originali di espressione originale italiana,
ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota e'
riservata a opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte.
4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono
essere rispettate su base annua.
Art. 44-ter (Obblighi di investimento in opere
europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi
lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi
lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al
pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere
europee una quota dei propri introiti netti annui non
inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a
opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti
sono quelli che il soggetto obbligato ricava da
pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento
di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la
responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche
contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di
cui al primo periodo e' innalzata:
a) all'11,5 per cento, da destinare a opere
prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020;
b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte
da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.
1-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno alla meta' delle quote di cui al comma 1 sia
riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque
anni.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi
lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del
palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche
di espressione originale italiana, ovunque prodotte da
produttori indipendenti, una sotto quota della quota
prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad
almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui,
come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui
al primo periodo e' innalzata al 3,5 per cento a decorrere
dal 2020. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere
di espressione originale italiana ovunque prodotte negli
ultimi cinque anni.
3. La concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale riserva al
pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere
europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non
inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a
opere prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono
quelli derivanti dal canone relativo all'offerta
radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi
alla stessa, al netto degli introiti derivanti da
convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita
di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche
contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di
cui al primo periodo e' innalzata al 17 per cento, a
decorrere dal 2020.
3-bis.Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno alla meta' delle quote di cui al comma 3 sia
riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque
anni.
4. La concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del
palinsesto, riserva altresi' alle opere cinematografiche di
espressione originale italiana, ovunque prodotte da
produttori indipendenti, una sotto quota della quota
prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad
almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi
netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale
di cui al primo periodo e' innalzata:
a) al 4 per cento nel 2020;
b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.
4-bis.Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento
delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla
coproduzione ovvero al preacquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque
prodotte da produttori indipendenti.
5. La concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere
prodotte da produttori indipendenti e specificamente
destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore
al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di
cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento e' riservato
ad opere d'animazione.
Art. 44-quater (Obblighi dei fornitori di servizi di
media audiovisivi a richiesta). - 1. I fornitori di servizi
di media audiovisivi a richiesta soggetti alla
giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere
europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:
a) gli obblighi di programmazione di opere
audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque
anni, in misura non inferiore al trenta per cento del
proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento
dell'Autorita'. Per i fornitori di servizi di media
audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un
corrispettivo specifico per la fruizione di singoli
programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del
catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di
opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque
anni;
b) gli obblighi di investimento in opere
audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in
misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti
annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento
dell'Autorita'. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli
obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono
fissati in misura pari al 15 per cento.
1-bis.Con regolamento dell'Autorita' da adottare,
sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al
comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in misura non
superiore al 20 per cento, in relazione a modalita'
d'investimento che non risultino coerenti con una crescita
equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale,
nonche' sulla base dei seguenti criteri:
a) il mancato stabilimento di una sede operativa in
Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a
venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento dell'Autorita', comporta
l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino
al 3 per cento;
b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori
indipendenti di una quota di diritti secondari
proporzionale all'apporto finanziario del produttore
all'opera in relazione alla quale e' effettuato
l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali
da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori
indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma
1, lettera b), fino al 4,5 per cento.
1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al comma
1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo
economico, entro due anni dalla data della sua entrata in
vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo
sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base
della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies,
comma 4.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli obblighi di
cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori
di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la
responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai
consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato
membro.
3. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente
articolo prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il
fornitore di servizio di media audiovisivo assicura
adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei
programmi offerti e definisce la quantificazione degli
obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da
produttori indipendenti.
4. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente
articolo e' adottato nel rispetto delle disposizioni, in
quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter
e 44-quinquies, nonche' del principio di promozione delle
opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento,
nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di
programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali
metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di
servizi media audiovisivi a richiesta per la
personalizzazione dei profili degli utenti, anche
l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione
dedicata nella pagina principale di accesso o di una
specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo
e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne
pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che
prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la
fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di
assolvimento degli obblighi sono compresi anche il
riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione
legata al successo commerciale dell'opera e i costi
sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima
sulla piattaforma digitale.
5.Una quota non inferiore al 50 per cento della
percentuale prevista per le opere europee rispettivamente
al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata
alle opere di espressione originale italiana, ovunque
prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori
indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di
cui al presente comma, sia riservato a opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento
riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.
6. Gli obblighi previsti dal regolamento
dell'Autorita' di cui al presente articolo si applicano a
partire dal 1° gennaio 2020.
Art. 44-quinquies (Attribuzioni dell'Autorita'). -
1.Con uno o piu' regolamenti dell'Autorita', emanati nella
sua funzione di autorita' di regolazione indipendente, sono
altresi' stabilite:
a) le specificazioni relative alla definizione di
produttore indipendente di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera p);
b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle
voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi
complessivi annui di cui all'articolo 44-ter, commi 1 e 3,
con particolare riferimento alle modalita' di calcolo nel
caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento
riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di servizi
media audiovisivi che piattaforme commerciali, fermo
restando il rispetto del principio della responsabilita'
editoriale;
c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo
44-sexies, comma 3, le modalita' tecniche di assolvimento
degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter e
44-quater, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della
disponibilita' delle opere ed avuto riguardo alle tipologie
e caratteristiche delle opere audiovisive e alle tipologie
e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali
dei fornitori di servizi di media audiovisivi e con
particolare riferimento, nel caso di palinsesti che
includono opere cinematografiche, alle opere
cinematografiche europee;
d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di
mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche
mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare
situazioni di conflitto di interessi tra produttori e
agenti che rappresentino artisti e a incentivare la
pluralita' di linee editoriali;
e) le procedure dirette ad assicurare sia
l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei
rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e
Autorita', anche mediante la predisposizione e la
pubblicazione on line dell'apposita modulistica, sia un
sistema efficace di monitoraggio e controlli;
f) le modalita' della procedura istruttoria e la
graduazione dei richiami formali da comunicare prima
dell'irrogazione delle sanzioni, nonche' i criteri di
determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei
principi di ragionevolezza, proporzionalita' e adeguatezza,
anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di
programmazione e obblighi di investimento.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi
possono chiedere all'Autorita' deroghe agli obblighi di cui
al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni
utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o
piu' delle seguenti circostanze:
a) il carattere tematico del palinsesto o del
catalogo del quale ha la responsabilita' editoriale non
consente di approvvigionarsi da produttori indipendenti
europei ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare,
produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi
incluse le opere di espressione originale italiana ovunque
prodotte;
b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una
quota di mercato inferiore ad una determinata soglia
stabilita dall'Autorita' con regolamento;
c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non
ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di
esercizio.
3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono
verificati su base annua dall'Autorita', secondo le
modalita' e i criteri stabiliti dalla Autorita' medesima
con proprio regolamento. In ogni caso, a decorrere dal
2020, qualora un fornitore di servizi media audiovisivi non
abbia interamente assolto gli obblighi previsti nell'anno,
le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo
del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo
anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in
aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in
cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia
superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente
puo' essere conteggiata ai fini del raggiungimento della
quota dovuta nell'anno successivo.
3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita'
comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di
media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale
ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare
nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della
quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.
3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo
51, in caso di mancato recupero della quota in difetto
nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al
15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.
4. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31
marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli
obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da
parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui
provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La
relazione fornisce, altresi', i dati e gli indicatori micro
e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della
promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi
in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di
produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la
quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione
originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi,
il numero di occupati nel settore della produzione dei
servizi media audiovisivi, la circolazione internazionale
di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e
rigettate, con le relative motivazioni, nonche' le tabelle
di sintesi in cui sono indicate le percentuali di obblighi
di investimento, con le relative opere europee e di
espressione originale italiana, assolti dai fornitori.
Art. 44-sexies (Disposizioni applicative in materia
di opere audiovisive di espressione originale italiana). -
1.Con uno o piu' regolamenti dei Ministri dello sviluppo
economico e dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, adottati ai sensi dell'articolo17, comma 3,
dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentita l'Autorita', sono stabiliti, sulla
base di principi di proporzionalita', adeguatezza,
trasparenza ed efficacia:
a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque
prodotte, di espressione originale italiana, con
particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la
cultura, la storia, la identita', la creativita', la lingua
ovvero i luoghi;
b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla
lettera a) ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3,
44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e 44-quater, comma
5, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi
previste.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente
articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei
contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media
audiovisivi, nonche' dei livelli di fatturato da essi
realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a
favore di particolari tipologie di opere audiovisive
prodotte da produttori indipendenti, con specifico
riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque
anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di
finzione, di animazione o documentari originali o ad altre
tipologie di opere audiovisive.
3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive
di finzione, di animazione o documentari originali di
espressione originale italiana prodotte da produttori
indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al
presente articolo prevedono che gli obblighi di
investimento di cui all'articolo 44-ter e all'articolo
44-quater sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto
o la co-produzione di opere. Il regolamento o i
regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi
stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di
media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi
di media audiovisivi e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici
e audiovisivi italiani, prevedono altresi':
a) specifiche modalita' di assolvimento degli
obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter, e 44-quater,
con particolare riferimento alle condizioni di acquisto,
pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere. In
particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi e
gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere
cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o
documentari originali, di espressione originale italiana
ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e
l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo
meramente esecutivo;
b) i criteri per la limitazione temporale dei
diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per
le modalita' di valorizzazione delle stesse sulle diverse
piattaforme.
4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente
articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche
sulla base delle relazioni annuali predisposte
rispettivamente dall'Autorita' ai sensi dell'articolo
44-quinquies, comma 4, e dalla Direzione generale Cinema
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'articolo12, comma 6, dellalegge 14 novembre 2016, n.
220, nonche' dei risultati raggiunti dalle opere promosse
mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e
all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre
2017, n. 301, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Commissione per la classificazione delle opere
cinematografiche). - 1. Presso la Direzione generale
Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di seguito:
«Ministero», e' istituita la Commissione per la
classificazione delle opere cinematografiche, di seguito
Commissione. La Commissione opera quale organismo di
controllo della classificazione ai sensi dell'articolo 33,
comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016.
2. La Commissione verifica la corretta
classificazione, proposta dagli operatori nel settore
cinematografico, delle opere cinematografiche.
3. La Commissione e' composta da quarantanove membri,
di cui uno con funzione di Presidente, nominati, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, per una durata di
tre anni, rinnovabili una sola volta. I membri sono scelti
tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata
qualificazione professionale e competenza nel settore
cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi
connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione
sociale. In particolare, i membri sono cosi' individuati:
a) quattordici componenti, compreso il Presidente,
scelti tra professori universitari in materie giuridiche,
avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il
tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati
dello Stato e consiglieri parlamentari;
b) quattordici componenti scelti tra esperti con
particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi
connessi alla tutela dei minori ovvero tra sociologi con
particolare competenza nella comunicazione sociale e nei
comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza;
c) sette componenti scelti tra professori
universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia,
pedagogisti e educatori professionali;
d) (Abrogata);
e) sette componenti designati dalle associazioni
dei genitori maggiormente rappresentative;
f) quattro componenti scelti tra esperti di
comprovata qualificazione nel settore cinematografico,
quali critici, studiosi o autori.
g) tre componenti designati dalle associazioni per
la protezione degli animali maggiormente rappresentative;
4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei
componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari
competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti
designati.
5. Ai componenti della Commissione non spettano
gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti
comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese
effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.
Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per
il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG
Cinema nell'ambito di quelle disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6. La Commissione adotta un proprio regolamento di
funzionamento, approvato con decreto del direttore generale
Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e
l'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di
insediamento della Commissione. Il regolamento prevede
altresi' l'organizzazione dei lavori della Commissione in
sottocommissioni, fermo restando che in ogni
sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al
comma 3, lettera a), deve essere assicurata la presenza,
nel caso di verifica della classificazione di opere
riferite a, o in cui vi e' uso di, animali anche di uno dei
componenti di cui al comma 3, lettera g).
- Si riporta il testo degli articoli 13, comma 5, 26,
comma 2, 27, commi 2 e 2-bis della legge 14 novembre 2016,
n. 220, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 26 novembre 2016, n. 277, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti
nel cinema e nell'audiovisivo). -(Omissis).
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
presente legge, fermo restando che l'importo complessivo
per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
cento del Fondo medesimo.»
«Art. 26 (Contributi selettivi). - (Omissis).
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente
alle opere cinematografiche e in particolare alle opere
prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani
autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste
risorse finanziarie ovvero alle opere di particolare
qualita' artistica realizzate anche da imprese non titolari
di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della
presente legge nonche' alle opere che siano sostenute e su
cui convergano contributi di piu' aziende, siano esse piu'
piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o
piu' aziende medie convergenti temporaneamente, anche una
tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono
attribuiti in relazione alla qualita' artistica o al valore
culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base
alla valutazione di quindici esperti individuati secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra
personalita' di chiara fama anche internazionale e di
comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti
esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennita'
comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della
normativa vigente, delle spese documentate effettivamente
sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati
direttamente agli autori del progetto, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 4.»
«Art. 27 (Contributi alle attivita' e alle iniziative
di promozione cinematografica e audiovisiva). - (Omissis).
2. Le richieste di contributo possono essere
presentate da enti pubblici e privati, universita' ed enti
di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni
culturali e di categoria, anche in forma confederale.
2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti
dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione
alla qualita' artistica, al valore culturale e all'impatto
economico del progetto.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 604, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 1º dicembre 2018, n.
302, S.O., come modificato dalla presente legge:
«604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i
residenti nel territorio nazionale in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i
quali compiono diciotto anni di eta' nel 2019, e'
assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240
milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per
acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica
registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di
accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per
sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o
di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non
rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti gli importi nominali da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri
e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 85-bis, comma 2,
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 1931,
n. 146, come modificato dalla presente legge:
«Art. 85-bis
1. E' vietato introdurre, installare o comunque
utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo,
dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la
riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su
supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte,
delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o
diffuse.
2. Il concessionario od il direttore del luogo di
pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al
primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove
avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di
cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.
L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno
della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei
soggetti di cui al periodo precedente deve essere
autorizzata dal Garante per la protezione dei dati
personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia
di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale
ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni
caso, tale autorizzazione puo' essere concessa
esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente
registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in
parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le
modalita' di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione
adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della
citata autorizzazione sono criptati e conservati per un
periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data
della registra-zione, con modalita' atte a garantirne la
sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il
termine di cui al periodo precedente i dati devono essere
distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui
al presente comma e' vietato, salva la loro acquisizione su
iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico
ministero.
3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei
diritti di autore, in conformita' alle leggi speciali che
regolamentano la materia.».
 
(( Art. 3 bis

Modifiche all'articolo 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre»;
c) al comma 3, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta.» ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 aprile
2017, n. 95, S.O., convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di
sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). -
1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e
agli enti non commerciali che effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica
anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno
dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli
stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e'
attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
pari al 75 per cento del valore incrementale degli
investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso
di microimprese, piccole e medie imprese estart
upinnovative, nel limite massimo complessivo di spesa
stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa istanza diretta al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo17dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, con particolare
riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio,
ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di
utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,
all'effettuazione dei controlli e alle modalita'
finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente
articolo sono concesse ai sensi e nei limiti delregolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degliarticoli 107e108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europeaagli aiuti
"de minimis", delregolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degliarticoli 107e108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europeaagli aiuti "de minimis"
nel settore agricolo, e delregolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degliarticoli 107e108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europeaagli aiuti "de minimis"
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse
condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella
misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli
investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa
stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti
dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1.
Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica
il regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno
2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta
di cui all'art. 5, comma 1, del citato regolamento sono
presentate dal 1° al 31 ottobre.
2. Per favorire la realizzazione di progetti
innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di
comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti
informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso
delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con
decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese
editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui
al comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro
per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Le risorse destinate al riconoscimento del
credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri
per la concessione del credito d'imposta di cui al presente
articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel
limite complessivo, che costituisce tetto di spesa,
determinato annualmente con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 4, della
citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine
di scadenza previsto dall'art. 5, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per
l'accesso al credito d'imposta. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198. I finanziamenti da assegnare ai sensi del
comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del
medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che
costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito
annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo1, comma 6, della predettalegge
n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del
Fondo destinata agli interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1,
una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota
di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e'
destinata al riconoscimento del credito d'imposta
esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui
al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre
2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di
informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis
della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «Sono esclusi da tale prescrizione» sono inserite le seguenti: «lo spettacolo viaggiante e».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 545-bis,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 aprile
2017, n. 95, S.O., come modificato dalla presente legge:
«545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme
restando le specifiche disposizioni in materia di
manifestazioni sportive, per le quali continua ad
applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di
accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza
superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa
efficace verifica dell'identita', e riportano la chiara
indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce
del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso
all'area dello spettacolo e' subordinato al riconoscimento
personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di
verifica dell'identita' dei partecipanti all'evento,
compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione lo
spettacolo viaggiante e gli spettacoli di attivita' lirica,
sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e
circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche
attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box
office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento
assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso
nominativi o il cambio di nominativo.
 
(( Art. 4 bis
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresi' definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.» ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 2 e 2-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre
2016, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 8 febbraio 2017, n. 49, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca). - (Omissis).
2. Il termine di adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti
a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto
adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2021.
2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo
nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non si sia
ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato
dall'articolo 6, comma 1, letteraa), del decreto del
Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito,
in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata
letteraa), al 31 dicembre 2019. Restano fermi i termini
indicati per gli adempimenti di cui alle lettereb)ec)dello
stesso articolo 6, comma 1.».
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 95 e 98,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 dicembre
2018, n. 302, S.O.
«95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.»
«98. Il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base
di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato per le materie di competenza. I
decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri
e le modalita' per l'eventuale revoca degli stanziamenti,
anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla
loro assegnazione e la loro diversa destinazione
nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 95 a 106.
In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di
bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano
individuati interventi rientranti nelle materie di
competenza regionale o delle province autonome, e
limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti
previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali
esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data
dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono
essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I
medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita' di
utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di
economicita' e di contenimento della spesa, anche
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui aldecreto legislativo 1°settembre 1993,
n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo
sono adottati entro il 31 gennaio 2019.».
 
Art. 5

Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020

1. Al fine di garantire l'integrita' e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale, Roma Capitale puo' nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.
2. Al commissario, che svolge le funzioni di stazione appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. E' in facolta' del commissario: predisporre ed approvare il piano degli inter- venti; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformita' alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E' altresi' in facolta' del commissario fare ricorso all'articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario predispone il piano di cui al comma 3 da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attivita' culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' di governo competente in materia di sport. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convocazione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e applica - laddove compatibili - le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 32, comma 11, 60,
61, 62, 63, 74, 79, 97, 183, 188, 189 decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). -
(Omissis).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo'
essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 aldecreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.»
«Art. 60 (Procedura aperta). - 1.Nelle procedure
aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo'
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione
di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al
comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche'
siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato
alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.
3.Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare
un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere
dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di
urgenza debitamente motivate dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non
possono essere rispettati.»

«Art. 61 (Procedura ristretta). - 1. Nelle procedure
ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una
domanda di partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato
XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
ai fini della selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un
avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una
gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare
interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite,
soltanto gli operatori economici invitati possono
presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo
91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a
presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
hanno pubblicato un avviso di preinformazione non
utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo
per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto a
dieci giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I,
lettera B sezione B1, purche' dette informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di
preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato
alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il
termine per la ricezione delle offerte di concerto con i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
presentazione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte,
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati
e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al
presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
fissare:
a) per la ricezione delle domande di
partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte.»
«Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). -
1.Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi
operatore economico puo' presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte
I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo
una descrizione delle loro esigenze, illustrando le
caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, specificando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali
elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi
che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere
sufficientemente precise per permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto
e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara un avviso di
preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a
confermare interesse. I termini di cui al presente comma
sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
e 6.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
iniziali e' di trenta giorni dalla data di trasmissione
dell'invito. I termini di cui al presente comma sono
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati
dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite, possono presentare
un'offerta iniziale che costituisce la base per la
successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le
amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori
economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma
12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i
criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra
tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono
informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse
ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche
tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali
modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli
offerenti un tempo sufficiente per modificare e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di
quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal
candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume
la forma di una deroga generale, ma si considera riferito
alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono
svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse o in altro documento di
gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale
di tale facolta'.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici
intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli
altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale
possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse
verificano che le offerte finali siano conformi ai
requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le
offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e
aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.»
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta
o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano
solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non e' il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.»
«Art. 97 (Offerte anormalmente basse). - 1.Gli
operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruita', serieta',
sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
o superiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della letteraa);
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla letterab);
d) la soglia calcolata alla letterac)e'
decrementata di un valore percentuale pari al prodotto
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi di cui alla letteraa)applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla letterab).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini
della determinazione della congruita' delle offerte, al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
10 per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo
del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della letteraa);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio
aritmetico di cui alla letterab)e la media aritmetica di
cui alla letteraa);
d) se il rapporto di cui alla letterac)e' pari o
inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore
della media aritmetica di cui alla letteraa)incrementata
del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla letterac)e' superiore
a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma della
media aritmetica di cui alla letteraa)e dello scarto medio
aritmetico di cui alla letterab).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto
alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per
l'individuazione della soglia di anomalia.
3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita'
delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia
i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al
primo periodo e' effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo
periodo del comma 6.
3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui
al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo
30, comma 3;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo
105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della
sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
e delle forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono,
altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento
previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo'
valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che
un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La
stazione appComunque la facolta' di esclusione automatica
non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse
e' inferiore a diecialtante esclude un'offerta in tali
circostanze e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il
criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso
e comunque per importi inferiori alle soglie di cui
all'articolo 35, e che non presentano carattere
transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei
commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi
4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando
il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su
richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
titolo di collaborazione amministrativa, tutte le
informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti,
contratti collettivi applicabili o norme tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in
relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.»
«Art. 183 (Finanza di progetto). - 1. Per la
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', ivi inclusi quelli relativi alle strutture
dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti
di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le
amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa
all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte
III, affidare una concessione ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita', mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le
infrastrutture afferenti le opere in linea, e' necessario
che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti
di programmazione approvati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
di gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione del progetto di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico dell'opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto
dall'allegato XXI specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
definitivo, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte
del promotore di apportare modifiche al progetto
definitivo, l'amministrazione ha facolta' di chiedere
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria
l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto
definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni
proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo.(514)
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame
delle proposte e' esteso agli aspetti relativi alla
qualita' del progetto definitivo presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della
bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture
dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione
delle proposte sono svolti anche con riferimento alla
maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare
in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela
del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di
pubblicita' previsti per il rilascio della concessione
demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti per i concessionari, anche
associando o consorziando altri soggetti, ferma restando
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto
definitivo, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito
o da societa' di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del
decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, o da una
societa' di revisione ai sensi dell'articolo1dellalegge 23
novembre 1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario,
oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la
predisposizione del progetto di fattibilita' posto a base
di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578
del codice civile.L'importo complessivo delle spese di cui
al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto
di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato
con le specifiche richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute
nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio
della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In
tale fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare
il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto
definitivo, redatto in conformita' al progetto di
fattibilita' approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto di fattibilita' deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere
sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile.La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui
all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre
mesi, la fattibilita' della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il
proponente ad apportare al progetto di fattibilita' le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non puo' essere valutata positivamente. Il progetto di
fattibilita' eventualmente modificato, e' inserito negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' previste per
l'approvazione di progetti; il proponente e' tenuto ad
apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede
di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si
intende non approvato. Il progetto di fattibilita'
approvato e' posto a base di gara, alla quale e' invitato
il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice
puo' chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la
presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando
e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto
di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione,
il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto di
fattibilita'; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare,
entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle
spese per la predisposizione della proposta nei limiti
indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la
prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese
per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al
comma 9.
16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo,
puo' riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i
contratti di partenariato pubblico privato.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma
15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di
cui al comma 8, nonche' i soggetti con i requisiti per
partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), deldecreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
17-bis. Gli investitori istituzionali indicati
nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento
(UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione
(COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015,
possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo
periodo, associati o consorziati, qualora privi dei
requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti
per partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici per servizi di progettazione.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo 185.
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e
17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo.»
«Art. 188 (Contratto di disponibilita'). - 1.
L'affidatario del contratto di disponibilita' e' retribuito
con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento
monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto
in corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera;
il canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei
periodi di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i
rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in
corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per
cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento,
parametrato, in relazione ai canoni gia' versati e
all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla
precedente lettera b), al valore di mercato residuo
dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in
caso di trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione
e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa
a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
tra le parti, che possono comportare variazioni dei
corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera,
derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione
contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5,
i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di
natura amministrativa sono a carico del soggetto
aggiudicatore.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare
l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui
al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di
fattibilita' rispondente alle caratteristiche indicate in
sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103.
Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte
dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalita' di cui all'articolo 103; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa , individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando
indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli
eventuali espropri sono considerati nel quadro economico
degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto
di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le
disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di
affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di
introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel
rispetto del progetto di fattibilita' tecnica-economica
approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme
e provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto
approvati dall'affidatario, previa comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice la quale puo', entro
trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il
capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze
autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione da parte di terze autorita' competenti della
progettazione e delle eventuali varianti e' a carico
dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice puo'
attribuire all'affidatario il ruolo di autorita'
espropriante ai sensi del testo unico di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla
stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera
al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato
prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e puo'
proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli
fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori
eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le
caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del
canone di disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di
titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente
codice, il limite di riduzione del canone di disponibilita'
superato il quale il contratto e' risolto. L'adempimento
degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della
realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della
stessa secondo le modalita' previste dal contratto di
disponibilita'.»
«Art. 189 (Interventi di sussidiarieta' orizzontale).
- 1.Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli
immobili di origine rurale, riservati alle attivita'
collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione
degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al
comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste
negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati,
possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la
manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini
residenti nei comprensori oggetto delle suddette
convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e
parita' di trattamento. A tal fine i cittadini residenti
costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga
almeno il 66 per cento della proprieta' della
lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere
incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili
di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti
in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.
2. Per la realizzazione di opere di interesse locale,
gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente
locale territoriale competente proposte operative di pronta
realizzabilita', nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti
urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di
finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente
locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se
necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici
interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti
locali possono predisporre apposito regolamento per
disciplinare le attivita' ed i processi di cui al presente
comma.
3. Decorsi due mesi dalla presentazione della
proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il
medesimo termine l'ente locale puo', con motivata delibera,
disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi
del comma 2, regolando altresi' le fasi essenziali del
procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La
realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare
le disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo
originario al patrimonio indisponibile dell'ente
competente.
5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non
puo' in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed
amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta
eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per
la formulazione delle proposte e la realizzazione delle
opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale,
ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti
che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel
rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di
applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo
articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista la
detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo
43, commi 1, 2, e 3 dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, in
materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle
aree verdi urbane.».
 
(( Art. 5 bis
Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali
non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati
da enti locali

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2019»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «in favore delle istituzioni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonche' da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019.».
2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale» sono sostituite dalle seguenti: «8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019».
3. All'onere derivante dalla lettera a) del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo delle risorse derivanti dal comma 2;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 652, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 2017, n.
302, S.O., come modificato dalla presente legge:
«652. Al fine di consentire il graduale completamento
del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui
all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno
2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo
articolo 22-bis e' integrato con uno stanziamento di 5
milioni di euro per l'anno 2018, di 14 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad
assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si
fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla
statizzazione in favore delle istituzioni, ad eccezione
degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il
dissesto finanziario in data successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo
2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui
al periodo precedente sono poste a carico dello Stato,
entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per
l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata
previa richiesta e verifica da parte del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca della
consistenza del disavanzo d'amministrazione
dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal
rendiconto approvato, nonche' da eventuali obbligazioni
contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto
dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi
di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente
notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali
situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto
importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali
dissestati in data successiva alla data di entrata in
vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018,
ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario
dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo
temporale, sono inserite nella massa passiva accertata
dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga
ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo
restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno
2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono
essere assegnate anche prima del perfezionamento della
domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle
istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la
stessa della documentazione richiesta nei termini indicati
dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.
121 del 22 febbraio 2019. Sono fatti salvi gli accordi di
programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, le regioni, gli enti
locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e le accademie non statali di belle
arti, riguardanti processi di statizzazione gia' avviati.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 2,
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 dicembre
2018, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 12 febbraio 2019, n. 36, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Semplificazioni amministrative in materia
di istruzione scolastica, di universita', di ricerca). -
1.I candidati ammessi al corso conclusivo del
corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei
dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti,
secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso,
nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e'
disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente
comma si applica anche al corso-concorso bandito per la
copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o
bilingue.
2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il
semi-esonero del personale frequentante il corso di
formazione previsto dall'articolo 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non piu' necessarie a
tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona Scuola» per il
miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione
scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge
13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di
euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno
2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 23 dicembre 1997, n. 298:
«Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione del
fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in lire 100
miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno
1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per
l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.