Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 2 agosto 2019
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Valpolicella» e il relativo documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;
Vista la documentata domanda presentata, per il tramite della regione Veneto, dal «Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella» con sede in San Pietro in Cariano (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei della DOC dei vini «Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata proposta di modifica;
Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava modifiche «non minori» ai sensi del reg. CE n. 607/2009, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10, e, in particolare, e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 7 maggio 2019;
Considerato che ai sensi dei richiamati regg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» sono da considerare «modifiche ordinarie» e per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si e' ritenuto necessario pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la proposta di modifica in questione per un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Atteso che, a seguito della pubblicazione della proposta di modifica nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2019, entro il predetto termine di trenta giorni, sono pervenute, da parte del citato Consorzio di tutela e di alcune aziende vitivinicole interessate alla DOP in questione, delle osservazioni alla citata proposta di modifica del disciplinare;
Atteso che le predette osservazioni sono risultate di carattere formale e migliorative del testo del disciplinare e come tali, non sussistendo i presupposti per dar luogo alla convocazione di apposite conferenze di servizi ai sensi dell'art. 8, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012, sono state definite e recepite da questo Ministero, effettuando in tal senso specifiche comunicazioni ai soggetti istanti;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019 Gab del 1º agosto 2019, con la quale sono state fornite indicazioni al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e, in particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali, i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, «a svolgere le attivita' amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione alle relative direttive.»;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019;
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella», cosi' come consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, e' riportato all'allegato A.
 
Allegato A Disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Valpolicella» consolidato con le «Modifiche
ordinarie».

Art. 1.

1) La denominazione di origine controllata «Valpolicella» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: «Valpolicella» designabile anche con i riferimenti «classico» e «Valpantena» e con la specificazione «superiore».
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data di ricezione della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2019/2020.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Valpolicella» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2019

Il dirigente: Polizzi
 
Art. 2.

1) I vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
corvina veronese (cruina o corvina) e/o corvinone dal 45% al 95 %;
rondinella dal 5% al 30% .
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al registro nazionale delle varieta' di viti approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 238/2016, art. 6, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al registro nazionale delle varieta' di viti approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, per il rimanente quantitativo del 10% totale.
 
Art. 3.
Delimitazione zona di produzione delle uve

1) La zona di produzione della denominazione di origine controllata «Valpolicella» comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolce', Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
Tale zona e' cosi' delimitata: la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Ca' Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Ca' Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la localita' Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre via A. Aleardi, svolta e risale in via Albarin per poi scendere in via Mendole, via Proale e raggiungere la strada Mazzano - Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e poi, sinuoso al largo di Mazzano, segue il limite sud del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre via Colombare di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini. Da questo punto la delimitazione nord della zona del «Valpolicella», segue la linea di quota 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da localita' Sasso, in Comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di localita' Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimita' di localita' Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimita' della localita' Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da S. Benedetto segue il Vaio Selsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il Vaio Sannava, per inserirsi sulla comunale che porta a Praole e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Ca' Balai ed i Molini raggiungendo Azzago, passando per la strada del cimitero; per la carrareccia che passando a quota 655 tocca contrada Valena e si inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del Comune di Grezzana con Verona che percorre fino a Vaio Laraccio; segue la comunale di Pigozzo e la risale fino a Vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la comunale Morago-Cancello. Segue la strada comunale di S. Vito, tocca la frazione di Moruri e risale la strada fino a inserirsi nel vajo di Tretto che percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a quota 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi; fino ad incontrare il Progno di Illasi; ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo, attraversa la borgata, sale lungo via Bovi e ripiega verso sud immettendosi in via F. S. Zerbato e giunge alla localita' Carbonari indi si porta verso sud per la localita' Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Ca' Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i tre Comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S.Giovanni Ilarione (dove incontra il confine della zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe correndo sotto le pendici di Monte Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andriani. Di qui, seguendo la strada per Montecchia di Corsara raggiunge per risalirlo brevemente il Rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di Monte Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano - Soave in prossimita' della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo di Sopra e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cereolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di S.Vittore. Da S.Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale localita' per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le localita' Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova, piega verso nord per la strada che va a incrociare il confine comunale di Illasi all'altezza di C. Squarzego. Prosegue quindi per via Fienile in direzione nord per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto, S. Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56 (localita' Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge quota 47 il confine del Comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per via Palu' che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da Marcellise raggiunge S. Martino Buon Albergo e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibbio e lo risale sino alla localita' Spinetta. Da detta localita' segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Ca' dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando localita' Villa Ferrari, Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a Valle sino alla strada per Avesa in localita' S. Martino; prosegue su detta strada fino alla localita' Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del cimitero di Avesa, giunge nei pressi della localita' Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale 12 fino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale 12 fino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n. 12 sino alla localita' Paganella; da detta localita' segue la carrareccia che porta alle fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimita' della Chiusa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.
2) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» designabili con la specificazione geografica Valpantena e' cosi' delimitata: dal confine nord occidentale che parte da S. Benedetto segue il gia' descritto confine della zona del Valpolicella fino a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la localita' Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che supera contrada Maroni e che si immette in via Prove, seguendola in direzione sud fino a C. Squizza per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la localita' Campagnola: risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n. 3, Torre n. 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; sale lungo via San Vincenzo e prosegue per via Gaspari che lascia per via Carbonare.
Da qui prosegue lungo il sentiero posto sotto quota 469 fino alla localita' Le Case Vecchie da dove si porta sul confine di zona nei pressi della localita' Casette, sotto il Monte Dorzera e lo segue fino a raggiungere la localita' di partenza S. Benedetto.
3) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» designabili con la menzione classico comprende i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano ed e' cosi' delimitata:
la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Ca' Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Ca' Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la localita' Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre via A. Aleardi, svolta e risale in via Albarin per poi scendere in via Mendole, via Proale e raggiungere la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, segue il limite sud del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre via Colombare di Villa.
Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino «Valpolicella». La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa localita' la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto il terrazzo fluvio - glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ex ferrovia Verona - Garda, la discende per breve tratto fino alla localita' Stella; di cui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona - Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando per Ca' Brusa'. Sempre per la linea q. 100 prosegue per Cedrara S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro in Cariano e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Ca' Cere') ed in seguito con confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Ca' Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignega di sopra porta sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona q. 100, poiche' il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore in esso: circuisce Montindon seguendo la linea di quota 125, attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Ca' de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge seguendo la linea di quota 150 il confine comunale tra S.Ambrogio e Dolce', a casa Sotto Sengia. In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del «Valpolicella», e chiudendone il perimetro.
 
Art. 4.

1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini della produzione dei vini di cui all'art. 1, i vigneti impiantati in fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi.
3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale.
5) Per le superfici vitate gia' iscritte allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Valpolicella» prima dell'approvazione del disciplinare allegato al decreto ministeriale
24 marzo 2010 e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale e' tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo.
6) E' fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea.
7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Valpolicella» prima dell'approvazione del disciplinare allegato al decreto ministeriale 24 marzo 2010 non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.
8) E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento puo' stabilire limiti, temporanei, dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneita' alla rivendicazione delle uve da destinare alla DOC «Valpolicella». La regione e' tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.
Le uve destinate alla vinificazione della tipologia «superiore» del vino «Valpolicella» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli e' ammessa, con provvedimento della Regione Veneto, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non meno di 9,50% vol.
11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
13) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissata al comma 10, sino al limite reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata dall'evento climatico. Con lo stesso provvedimento la regione stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione.
14) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire l'equilibrio di mercato, puo' con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata al comma 10, Tuttavia stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui all'art. 3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.
 
Art. 5.

1) Per i vini «Valpolicella» le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, comma 1.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della Provincia di Verona.
2) Per i vini «Valpolicella» Classico e «Valpolicella» Valpantena le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di produzione del vino «Valpolicella» di cui all'art. 3, comma 1, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento.
Inoltre le sole operazioni di invecchiamento di tali vini possono aver luogo nell'ambito del territorio della Provincia di Verona.
3) Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito delle zone di vinificazione e invecchiamento previste per le rispettive tipologie di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare la qualita' e la reputazione della denominazione e garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa dell'Unione europea e nazionale.
4) La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia «Valpolicella», con le varie menzioni e specificazioni, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso in carico come vino a indicazione geografica tipica.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
5) I vini «Valpolicella» designabili con la menzione «superiore», prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve.
 
Art. 6.

1) Il vino a denominazione di origine controllata «Valpolicella», anche con le specificazioni «classico», «Valpantena» e «superiore», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;
sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol (con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,40% vol) e 12,00% vol. per la tipologia «superiore»;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l per la tipologia «superiore».
 
Art. 7.

1) Alla denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e similari.
2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
3) Nella designazione dei vini «Valpolicella» puo' essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo; che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti e che la vinificazione e l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
4) Per i vini «Valpolicella», di cui all'art. 1, e' obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 
Art. 8.

1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata «Valpolicella» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
2) Per il confezionamento dei vini designati con la denominazione di origine controllata «Valpolicella» di cui all'art. 1, sono previsti i seguenti sistemi di chiusura:
a) per le bottiglie di capacita' inferiore a 0,375 litri: uso dei sistemi previsti dalla normativa vigente, con l'esclusione del tappo a corona;
b) per le bottiglie della capacita' da 0,375 litri a 1,5 litri: uso del tappo raso bocca, uso del tappo a vite a vestizione lunga e del tappo di vetro;
c) per le bottiglie della capacita' superiore a 1,5 litri e fino a 18 litri: uso esclusivo del tappo di sughero raso bocca.
3) Inoltre per i vini «Valpolicella», senza alcuna menzione e/o specificazione aggiuntiva, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.
 
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

a) Specificita' della zona geografica
Fattori naturali.
La zona di produzione della denominazione copre l'intera fascia pedemontana della Provincia di Verona estendendosi dal lago di Garda fino quasi al confine con la Provincia di Vicenza. Anche se la zona e' costituita da una serie di vallate e di colline che entrano nella pianura disegnando la «forma di una mano», possono individuarsi alcune caratteristiche comuni e proprie della Valpolicella dove il clima ed il suolo hanno un ruolo fondamentale. Grazie alla protezione della catena montuosa dei Lessini a nord, alla vicinanza del lago di Garda e all'esposizione a sud dei terreni collinari e di fondovalle, il clima in cui cresce la vigna del «Valpolicella» e' complessivamente mite e non troppo piovoso avvicinandosi soprattutto nella bassa collina e nel fondovalle a quello «Mediterraneo».
La piovosita' non eccede se non durante l'inverno e la media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm. I suoli della Valpolicella sono costituiti sia dalla disgregazione di formazioni calcareo-dolomitiche, sia da basalti e da depositi morenici e fluviali di origine vulcanica che determinano un diverso apporto idrico alla vite nei vari stadi di sviluppo e crescita dell'apparato fogliare e durante la fase di maturazione dell'uva.
I terreni a vigneto «Valpolicella» hanno esposizioni diversificate a seconda dell'altitudine a cui crescono, che puo' arrivare sino ai 500 s.l.m., ed in base ai versanti collinari che occupano. In genere, per godere di una corretta esposizione solare, i vigneti si trovano sulle porzioni meno pendenti delle dorsali o sulle porzioni sub-pianeggianti delle colline piu' alte, sia ad ovest che ad est della zona di produzione, mentre nella bassa e media collina e nel fondovalle, sono prevalentemente rivolti verso sud.
Fattori umani e storici.
Le prime coltivazioni della «Vitis vinifera L. », si attribuiscono alla civilta' paleoveneta o a quella etrusco-retica che fiori' tra il VII e il V secolo a.C. e che persistette durante la dominazione romana in Valpolicella, nel «Pagus Arusnatium». Il primo vino che si produceva nella zona, che oggi e' la «Valpolicella», era conosciuto come «retico», perche' prodotto nella zona collinare e montana della Provincia veronese-romana, chiamata «Retia». Fra le ipotesi sull'origine del nome «Valpolicella», sembra che possa derivare dal latino «Polesella» che significa terra dai molti frutti o da «Vallis-polis-cellae» cioe' valle dalle molte cantine. Molte sono anche le citazioni dell'attivita' di vinificazione in Valpolicella da parte dei classici greco-romani a testimonianza dell'importanza viticola della zona. Nei secoli successivi la viticoltura in Valpolicella e' cresciuta molto e ha iniziato a specializzarsi come attestato dalla prima catalogazione ampelografia del XIX secolo, che ufficializza, tra l'altro, «la corvina» quale cultivar tipica della Valpolicella.
Numerosi sono gli studiosi che dedicarono lezioni e scritti ai vitigni della Valpolicella; nel 1881 Stefano de' Stefani curo' la prima delimitazione delle zone produttive dei vini di Verona in cui erano citati i «Vini della Valpolicella»; tale definizione della zona ed il miglioramento delle tecniche di produzione e di vinificazione nei successivi ottant'anni hanno portato nel 1968 all'approvazione ufficiale del primo disciplinare di produzione del vino «Valpolicella» con il riconoscimento della DOC (Decreto Presidente della Repubblica 21 agosto 1968).
Al fine di tutelare l'identita' delle diverse tipologie inserite nella denominazione «Valpolicella», «Valpolicella Ripasso», «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», il 24 marzo 2010 sono stati adottati appositi decreti ministeriali con i quali le quattro suddette tipologie, sono state rese autonome.
Attualmente la denominazione «Valpolicella» e' presente in numerosi mercati europei ed extraeuropei; grazie alla notorieta' della denominazione, il territorio e' meta di numerosi turisti italiani e stranieri e nel 2009, e' stato nominato migliore regione viticola dell'anno dalla prestigiosa rivista americana Wine Enthusiast.
Giornalisti e scrittori hanno dedicato libri e pubblicazioni alla Valpolicella e ai suoi vini, i quali sono citati ed oggetto di riconoscimento nelle piu' importanti guide: Buoni Vini d'Italia Touring Club, Vini d'Italia Gambero Rosso, Veronelli, Luca Maroni, Espresso, Wine Enthusiast.
Negli anni, la crescita d'importanza della denominazione ha spinto i viticoltori a ricercare e sviluppare costantemente tecniche agronomiche sempre piu' moderne ed attente alle caratteristiche produttive delle varieta' autoctone che danno corpo a questo vino. Si e' iniziato a sostituire la pergola veronese doppia, detta anche «tendone», con la pergola semplice e con la «pergoletta veronese» che assicurano un incremento qualitativo delle uve grazie al rinnovo frequente del tralcio e alla limitazione della produzione sul singolo ceppo. Si e' trattato di un percorso iniziato ancora nel secolo scorso che ha portato l'ambiente vinicolo della Valpolicella a dinamicizzarsi e a mutare aspetto. I vigneti poco produttivi sono stati rinnovati, sono state realizzate consistenti sistemazioni del territorio, anche in alta collina, recuperando anche gli storici terrazzamenti realizzati con muri a secco, le tipiche «marogne». Oggi la viticoltura, mescolando tradizione ed innovazione, cerca di privilegiare la qualita' del vino attraverso un contenimento del potenziale viticolo, ma specialmente enologico delle uve, ricorrendo a potature contenute, limitando l'elevato carico di gemme per ceppo e le elevate produzioni per ettaro, nel rispetto comunque di un naturale equilibrio vegeto-produttivo della pianta.
Oggi i vigneti sono per la maggior parte allevati a «pergola semplice» e «pergoletta» e sono condotti con opportune operazioni estive di potatura verde, in modo tale da assicurare la discesa dei grappoli dall'apparato fogliare fin dalle prime fasi del loro sviluppo, consentendo cosi' il controllo costante della salute e del grado di maturazione delle uve. Questo sistema di allevamento, inoltre, filtrando tra le foglie la luce solare, consente una buona protezione dei grappoli dalla luce diretta del sole nei mesi estivi e permette una maturazione graduale nel tempo, conservando cosi' le caratteristiche organolettiche ed aromatiche tipiche della «corvina» e delle altre varieta' che costituiscono la base ampelografia del «Valpolicella», nonche' la colorazione peculiare durante la vinificazione.
I grappoli vanno pigiati poco dopo la raccolta al fine di evitare l'inizio di processi di ossidazione delle sostanze antocianiche e preservare la freschezza e la morbidezza che caratterizza il «Valpolicella», specialmente per la tipologia superiore che deve essere mantenuto in botti di legno per almeno un anno.
b) Specificita' del prodotto
I vini della Valpolicella sono caratterizzati dall'uso di varieta' autoctone dal territorio. La Corvina e' la varieta' piu' importante fra gli uvaggi del vino «Valpolicella», grazie alle sue caratteristiche tecnologiche nella fase di vinificazione e proprieta' fenoliche conferisce struttura e corpo al vino «Valpolicella». Le uve alla vendemmia presentano un livello zuccherino nella media e un'acidita' totale variabile in ragione dell'andamento climatico della stagione vendemmiale ma comunque sempre sufficiente a dare grande freschezza al vino. I vini prodotti, a seconda della zona di produzione, sono mediamente alcolici, ben strutturati e con un quadro polifenolico interessante. Se la Rondinella risulta particolarmente importante per l'apporto di colore che riesce ad assicurare al vino, la Corvina e il Corvinone, ricchi di polifenoli conferiscono la struttura e la longevita' ai vini.
Il «Valpolicella» dell'annata e' un vino giovane, fine, dal colore rosso rubino, dal profumo vinoso, sottile, con toni di ciliegia e rosa, dal sapore fresco, secco o alquanto morbido, piacevolmente tannico amarognolo e vivace.
Il tipo superiore, proveniente da uve scelte, deve avere un affinamento minimo di un anno e puo' cosi' presentarsi con il caratteristico colore rubino con alcune note granate; il profumo lievemente etereo e di vaniglia; il sapore affinato, armonico, secco e vellutato.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
Il clima mite e non eccessivamente piovoso, piu' caldo durante la stagione estivo autunnale, determina una maturazione abbastanza regolare dell'uvaggio, con buone gradazioni zuccherine e componenti fenoliche. Questo regala al «Valpolicella» di fondovalle un'alcolicita' contenuta, a favore di un equilibrato quadro olfattivo caratterizzato da note floreali e da una colorazione delicata.
La bassa e media collina che non supera i 300 metri sul livello del mare, e' caratterizzata da suoli sabbioso-ghiaiosi ed argillosi, fornisce uve con una buona dotazione zuccherina con un quadro acidico nella media e un'elevata dotazione di acido malico; per questo il «Valpolicella» ha generalmente un tenore alcolico non eccessivo e un buon livello degli antociani. Anche i profili sensoriali risultano essere complessi e molto caratterizzati.
Tale tipologia di suoli e buone esposizioni dei vigneti in declivio permettono di ottenere un «Valpolicella» molto equilibrato sia per la maturita' tecnologica che per quella fenolica. Il quadro polifenolico evidenzia un profilo sensoriale ampio ed armonico soprattutto per la componente autoctona «Rondinella».
I suoli calcarei delle aree facenti parte delle porzioni meridionali e apicali delle dorsali offrono ottimi decorsi maturativi delle uve «Valpolicella» che fanno registrare un buon accumulo zuccherino, una buona degradazione acidica ed accumuli elevati di antociani e polifenoli con una buona maturita' cellulare.
La gradazione alcolica del «Valpolicella» risulta nella media, con un elevato valori di estratto secco, di antociani totali e di polifenoli totali. Sotto il profilo gustativo il «Valpolicella» ha interessanti note fruttate e floreali.
I calcari marnosi (Biancone e Scaglia) delle pendici piu' alte della zona di produzione del «Valpolicella», danno ottimi accumuli zuccherini sia come valori prevendemmiali che alla raccolta. Questa elevata vocazionalita' alla produzione di «Valpolicella» e' confermata dagli andamenti dell'acidita' e della maturita' fenolica. Infatti sia le uve che il vino «Valpolicella» sono molto colorati e con elevati valori di polifenoli totali. Buono il grado dei tannini estraibili dai vinaccioli e quello di maturita' della buccia. A livello sensoriale si percepiscono note floreali intense e sentori di frutta rossa.
 
Art. 10
Riferimenti alla struttura di controllo

Organismo di controllo: Siquria S.p.a. - via Mattielli n. 11 - Soave Verona 37038 (VR) Italy, tel. 045/4857514, fax: 045/6190646, e-mail: info@siquria.it
La societa' Siquria e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.