Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2019 (vai al sommario)
LEGGE 6 agosto 2019, n. 84
Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta mesi».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, della
legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per la
riforma del codice della nautica da diporto), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2015, n. 245, come
modificato dalla presente legge:
«5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le
modalita' di cui al presente articolo, il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' decreti legislativi
contenenti disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi medesimi.».
 
Art. 2

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede