Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 luglio 2019, n. 61
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2019) , convertito, senza modificazioni, dalla legge 1º agosto 2019, n. 85 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Miglioramento dei saldi di finanza pubblica

1. Per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, costituiscono economie di bilancio o sono versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Al fine di conseguire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 1 rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica almeno nella misura di 1.500 milioni di euro, per l'anno 2019 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono corrispondentemente accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al presente decreto. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi di cui agli articoli 12, comma 10 e 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 sono confermati, in tutto o in parte, per l'esercizio in corso o sono resi disponibili.
4. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogate.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

Il Capo I (Disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni) comprende gli articoli da 1 a
13 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio
2019, n. 23.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 14 e 15
del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - 1. In via sperimentale per il
triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di
almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38
anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto
conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato
anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione quota 100, gli iscritti a due o piu' gestioni
previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia'
titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione
presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far
data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino
alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione
di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui
al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i
requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui
al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data
di entrata in vigore del presente decreto i requisiti
previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti
stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con un
preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota
100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100
per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima
applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di
cessazione dal servizio con effetti dall'inizio
rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della
pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo
svolgimento dell'attivita' didattica, nel primo dei
concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le graduatorie di
merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un
punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i
titoli valutabili e' particolarmente valorizzato il
servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, al quale e' attribuito un
punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile
ai titoli.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale
della Guardia di finanza.
10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture
di organico degli uffici giudiziari derivanti
dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione di cui al presente articolo e di
assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale
dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, e'
autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati
nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne assicura priorita' di svolgimento e con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove d'esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove
preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla, gestite con l'ausilio di societa'
specializzate e con possibilita' di predisposizione dei
quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e
privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria
di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con
la previsione che il totale dei punteggi per titoli non
puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che
i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di
profili professionali del personale dell'amministrazione
giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento
alle procedure assunzionali gia' autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle
graduatorie delle predette liste di collocamento in favore
di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di
cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono nel limite delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio
2019, ad effettuare assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta'
assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti
in termini di indebitamento e di fabbisogno della
disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi
scoperture di organico degli uffici preposti alle attivita'
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di
accesso al trattamento di pensione di cui al presente
articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi
uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento
del personale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento
del personale di cui al comma 10-octies possono essere
svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo
4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e
4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che ne assicura priorita' di svolgimento, con
modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria
di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con
la previsione che il totale dei punteggi per titoli non
puo' essere superiore a un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che
i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle
graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a
500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita'
attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle
procedure concorsuali interne gia' espletate presso il
medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle
facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e
10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini
della compensazione degli effetti, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 898.005 per
l'anno 2019.»
«Art. 15 (Riduzione anzianita' contributiva per
accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'eta'
anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali). - 1. Il
comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A
decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti
la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche'
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione
anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita'
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni
e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico
decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
predetti requisiti».
2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24,
comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019
e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza
di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno
maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto conseguono il
diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione,
entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.».
Il testo della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), modificato
dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 12, commi
10, e 28, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019,
modificato dalla presente legge, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc). - (Omissis).
10. Fermo restando il monitoraggio di cui
all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del
beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza
e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il
10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla
mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi
oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi del comma 1.
11. (Abrogato).
(Omissis).»
«Art. 28 (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo
1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS
provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per
gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande
per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli
14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al
periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere
prospettico, relativi alle domande accolte.
(Omissis).».
 
Allegato 1


Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2019 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DELL'ECONOMIA | 1.394.505 154.025 | | E DELLE FINANZE | | | | | | 2 Relazioni finanziari e con | 10.000 0 | | le autonomie territoriali (3) | | | | | | 2.5 Rapporti finanziari con | 10.000 0 | | Enti territoriali (7) | | | | | | 22 Servizi istituzionali e generali | 4.025 4.025 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 22.5 Servizi per le pubbliche | 4.025 4.025 | | amministrazioni nell'area | | | degli acquisti e del | | | trattamento economico | | | del personale (7) | | | | | | 23 Fondi da ripartire (33) | 1.380.480 150.000 | | | | | 23.1 Fondi da assegnare (1) | 60.480 0 | | | | | 23.2 Fondi di riserva | 1.320.000 150.000 | | e speciali (2) | | | | | | | | | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 15.800 0 | | | | | 7 Servizi istituzionali e generali | 15.800 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 7.1 Indirizzo politico (2) | 15.000 0 | | | | | 7.2 Servizi e affari generali | 800 0 | | per le amministrazioni | | | di competenza (3) | | | | | | | | | MINISTERO DEL LAVORO | 400 0 | | E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | | | | 5 Servizi istituzionali e generali | 400 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 5.1 Indirizzo politico (2) | 350 0 | | | | | 5.2 Servizi e affari generali | 50 0 | | per le amministrazioni | | | di competenza (3) | | | | | | | | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 1.675 0 | | | | | 2 Servizi istituzionali e generali | 1.675 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 2.1 Indirizzo politico (2) | 1.350 0 | | | | | 2.2 Servizi e affari generali | 325 0 | | per le amministrazioni | | | di competenza (3) | | | | | | | | | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 1.590 0 | | E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | | | | | | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)| 440 0 | | | | | 1.9 Rappresentanza all'estero e | 440 0 | | servizi ai cittadini e | | | alle imprese (13) | | | | | | 2 Servizi istituzionali e generali | 1.150 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 2.1 Indirizzo politico (2) | 1.150 0 | | | | | | | | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, | 550 0 | | DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | | | | | | 4 Servizi istituzionali e generali | 550 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 4.2 Servizi e affari generali | 550 0 | | per le amministrazioni | | | di competenza (3) | | | | | | | | | MINISTERO DELL'INTERNO | 6.500 0 | | | | | 6 Servizi istituzionali e generali | 6.500 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 6.2 Servizi e affari generali | 6.500 0 | | per le amministrazioni | | | di competenza (3) | | | | | | | | | MINISTERO DELL'AMBIENTE | 2.700 0 | | E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | | | E DEL MARE | | | | | | 3 Servizi istituzionali e generali | 2.700 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 3.1 Indirizzo politico (2) | 2.300 0 | | | | | 3.2 Servizi e affari generali | 400 0 | | per le amministrazioni | | | di competenza (3) | | | | | | | | | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | 3.750 0 | | E DEI TRASPORTI | | | | | | 5 Servizi istituzionali e generali | 3.750 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 5.1 Indirizzo politico (2) | 1.650 0 | | | | | 5.2 Servizi e affari generali | 2.100 0 | | per le amministrazioni | | | di competenza (3) | | | | | | | | | MINISTERO DELLA DIFESA | 47.100 0 | | | | | 3 Servizi istituzionali e generali | 47.100 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 3.1 Indirizzo politico (2) | 4.300 0 | | | | | 3.2 Servizi e affari generali | 42.800 0 | | per le amministrazioni | | | di competenza (3) | | | | | | | | | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE | 18.050 0 | | ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO | | | | | | 2 Servizi istituzionali e generali | 18.050 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 2.1 Indirizzo politico (2) | 17.300 0 | | | | | 2.2 Servizi e affari generali | 750 0 | | per le amministrazioni | | | di competenza (3) | | | | | | | | | MINISTERO PER I BENI | 800 0 | | E LE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | 4 Servizi istituzionali e generali | 800 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 4.2 Servizi e affari generali | 800 0 | | per le amministrazioni | | | di competenza (3) | | | | | | | | | MINISTERO DELLA SALUTE | 6.580 0 | | | | | 3 Servizi istituzionali e generali | 6.580 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 3.1 Indirizzo politico (2) | 6.300 0 | | | | | 3.2 Servizi e affari generali | 280 0 | | per le amministrazioni | | | di competenza (3) | | | | | | | | | Totale | 1.500.000 154.025 | |=====================================|=============================|


 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.