Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2019 (vai al sommario)
LEGGE 8 agosto 2019, n. 86
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per l'adozione di misure
in materia di ordinamento sportivo

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';
b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilita' di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;
c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) definire gli ambiti dell'attivita' del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attivita' olimpica;
e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;
f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilita' di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle societa' che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;
g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attivita' sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilita' di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacita' di determinare la propria politica generale;
h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformita' ai principi del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parita' di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;
i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorita' di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;
l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;
m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneita' della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di piu' mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresi' un sistema di incompatibilita' tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;
n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le societa' sportive professionistiche.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
(Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -
C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 29 luglio 1999.
- Il testo dell'articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile e' il seguente:
«Art. 15. (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non
sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione
espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le
nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge
regola l'intera materia gia' regolata dalla legge
anteriore.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e' il seguente:
«630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.».
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e'
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 31 maggio 2006.
- Il testo dell'articolo 8, comma 4-quater, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante:
«Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate» e' il seguente:
«Art. 8. (Riassetto del CONI).
(Omissis).
4-quater. In caso di gravi irregolarita' nella gestione
o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettere
e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
l'autorita' di Governo competente in materia di sport puo'
procedere alla revoca totale o parziale delle risorse
assegnate ai sensi del comma 4-ter.».
- La legge 11 gennaio 2018, n. 8 (Modifiche al decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al
rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive
nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n.
43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel
Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni
sportive paralimpiche, nelle discipline sportive
paralimpiche e negli enti di promozione sportiva
paralimpica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35
del 12 febbraio 2018.
- Il testo dell'articolo 17 , comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica» e' il seguente:
«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi).
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.».
 
Art. 2

Centri sportivi scolastici

1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attivita' sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalita' e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attivita' e le cariche associative. Il medesimo regolamento puo' stabilire che le attivita' sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.
2. Le attivita' del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che puo' sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui e' stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.
3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attivita' extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui puo' essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.
6. Mediante la contrattazione collettiva e' stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attivita' del centro sportivo scolastico.
7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonche' nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
8. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e'
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017.
- Il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e' il seguente:
«Art. 5. (Compiti del consiglio nazionale).
(Omissis).
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di
competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono
uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini
sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali,
delle discipline sportive associate, degli enti di
promozione sportiva e delle associazioni e societa'
sportive;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di
riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni
sportive nazionali, delle societa' ed associazioni
sportive, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite e di altre discipline sportive
associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei
requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine
anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello
sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della
tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo
internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione
sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata,
criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva
dilettantistica da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalita' per
l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive
nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti
di promozione sportiva riconosciuti;
e-bis) stabilisce i criteri e le modalita' di
esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive
nazionali sulle societa' sportive di cui all'articolo 12
della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire
il regolare svolgimento dei campionati sportivi il
controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del
1981 puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso
di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della
federazione sportiva nazionale;
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale,
il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o
delle discipline sportive associate, in caso di gravi
irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni
dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi,
ovvero in caso di constatata impossibilita' di
funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano
garantiti il regolare avvio e svolgimento delle
competizioni sportive nazionali;
f) approva gli indirizzi generali sull'attivita'
dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle
variazioni di bilancio;
g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte
dalla giunta nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente
decreto e dallo statuto.».
- Il testo dell'articolo 4, comma 5-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' il
seguente:
«Art. 4. (Tutela della salute nelle scuole).
(Omissis).
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il
Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di
ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e
bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto
totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali,
zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio,
nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di
zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di
teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la
somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono
affetti da celiachia.».
 
Art. 3

Disciplina del titolo sportivo

1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una societa' sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la societa' cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una societa' sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorita' giudiziaria procedente.
2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai principi di cui al comma 1.
 
Art. 4

Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:
« Negli atti costitutivi delle societa' sportive di cui al primo comma e' prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e non piu' di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla societa' sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa societa', che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilita' e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che puo' assistere alle assemblee dei soci.
Le societa' sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1981,
n. 91, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 10. (Costituzione e affiliazione). - Possono
stipulare contratti con atleti professionisti solo societa'
sportive costituite nella forma di societa' per azioni o di
societa' a responsabilita' limitata. In deroga all'articolo
2477 del codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le
societa' sportive professionistiche, la nomina del collegio
sindacale.
L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa
svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad
esse connesse o strumentali.
L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte
degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a
scuole giovanili di addestramento e formazione
tecnico-sportiva.
Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a
norma dell'articolo 2330 del codice civile, la societa'
deve ottenere l'affiliazione da una o da piu' federazioni
sportive nazionali riconosciute dal CONI.
Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi
fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11.
L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali
condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.
Negli atti costitutivi delle societa' sportive di cui
al primo comma e' prevista la costituzione di un organo
consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non
vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei
tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e non piu'
di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla
societa' sportiva, con sistema elettronico, secondo le
disposizioni di un apposito regolamento approvato dal
consiglio di amministrazione della stessa societa', che
deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare
le cause di ineleggibilita' e di decadenza, tra le quali,
in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno
dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di
condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione
o della dichiarazione di cessazione degli effetti
pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis,
della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo
elegge tra i propri membri il presidente, che puo'
assistere alle assemblee dei soci.
Le societa' sportive professionistiche adeguano il
proprio assetto societario alle disposizioni di cui al
settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
L'affiliazione puo' essere revocata dalla federazione
sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento
sportivo.
La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione
dello svolgimento dell'attivita' sportiva.
Avverso le decisioni della federazione sportiva
nazionale e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del
CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal
ricevimento del ricorso.».
 
Art. 5
Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche'
del rapporto di lavoro sportivo.

1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema dello sport, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento della qualita' della vita e della salute, nonche' quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
b) riconoscimento del principio della specificita' dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonche' del principio delle pari opportunita', anche per le persone con disabilita', nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attivita' sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle societa' e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attivita';
e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarita' di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;
h) riordino della disciplina della mutualita' nello sport professionistico;
i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;
m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;
n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attivita' sportive.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e), rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'art. 5:
- Il decreto 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione
degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione
di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15
maggio 1997, n. 127), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998.
- Il testo dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96, e' il seguente:
«Art. 13. (Societa' sportive dilettantistiche).
(Omissis).
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi
in favore delle societa' sportive dilettantistiche, con una
dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5
milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro
nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di
10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate
all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le
maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 1 e 3.».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, vedi la nota all'articolo 1.
 
Art. 6
Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli
atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della
professione di agente sportivo.

1. Allo scopo di garantire imparzialita', indipendenza e trasparenza nell'attivita' degli agenti sportivi, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;
e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le societa' sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
f) individuazione, anche in ragione dell'entita' del compenso, di modalita' di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarita', la trasparenza e la conformita' alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;
g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalita' della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;
h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 7
Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di
impianti sportivi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonche' della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli gia' esistenti, compresi quelli scolastici.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate;
e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilita', all'accessibilita' e alla redditivita' degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettivita', la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;
f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la societa' o associazione sportiva utilizzatori e la possibilita' di affidamento diretto dell'impianto gia' esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla societa' o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalita' dell'affidamento, che assicurino la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualita' del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla societa' o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo;
h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h), con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonche', limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 1, commi 304 e 305, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' il seguente:
«304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui
alla lettera c) del presente comma, il piu' efficace
utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di
cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma,
nonche' di favorire comunque l'ammodernamento o la
costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo
alla sicurezza degli impianti e degli spettatori,
attraverso la semplificazione delle procedure
amministrative e la previsione di modalita' innovative di
finanziamento:
a) il soggetto che intende realizzare l'intervento
presenta al comune interessato uno studio di fattibilita',
a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto
delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e
corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo
con una o piu' associazioni o societa' sportive
utilizzatrici in via prevalente. Il comune, previa
conferenza di servizi preliminare convocata su istanza
dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove
ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio
medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando
l'eventuale mancato rispetto delle priorita' di cui al
comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni
necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul
progetto;
b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera
a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto
definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi
decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i
soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al
progetto presentato e che puo' richiedere al proponente
modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in
via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi
entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto.
Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la
conferenza di servizi e' convocata dalla regione, che
delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del
progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni
autorizzazione o permesso comunque denominato necessario
alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera
medesima;
c) in caso di superamento dei termini di cui alle
lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per
un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a
2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna
all'ente interessato trenta giorni per adottare i
provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine,
il presidente della regione interessata nomina un
commissario con il compito di adottare, entro il termine di
sessanta giorni, sentito il comune interessato, i
provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti
omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000
al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente
l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente
territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale e'
invitato a partecipare il presidente della regione
interessata, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i
provvedimenti necessari;
d) in caso di interventi da realizzare su aree di
proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il
progetto approvato e' fatto oggetto di idonea procedura di
evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta
giorni dalla sua approvazione. Alla gara e' invitato anche
il soggetto proponente, che assume la denominazione di
promotore. Il bando specifica che il promotore,
nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo'
esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni
dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se
dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si
applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario
sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo
periodo, il predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare
nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e
periodo;
e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione
previsto dalla normativa vigente in relazione alla
tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.
305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove
possibile, sono realizzati prioritariamente mediante
recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti
localizzati in aree gia' edificate.».
- Il testo dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, e' il seguente:
«Art. 62. (Costruzione di impianti sportivi). - 1. 1.
Lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 304,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi
dell'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, puo' comprendere, ai fini del raggiungimento
del complessivo equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in
termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione
di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella
sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o
alla fruibilita' dell'impianto sportivo, con esclusione
della realizzazione di nuovi complessi di edilizia
residenziale. Tali immobili devono essere compresi
nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree
contigue all'intervento di costruzione o di
ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno,
ove abbia una capienza superiore a 5.000 posti, possono
essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali
alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della societa'
o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del
20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili,
nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al
patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilita'
puo' prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere,
la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e
sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere
d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche'
la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi.
Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di
proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, per
il raggiungimento del complessivo equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di
fattibilita' puo' contemplare la cessione del diritto di
superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la
cessione del diritto di superficie o del diritto di
usufrutto di altri immobili di proprieta' della pubblica
amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di
usufrutto non possono avere una durata superiore a quella
della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per
piu' di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti
sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di
cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di
affidamento previste dal codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente
eventuali istanze concorrenti individuando quella da
dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla
conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del
medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del
2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi
preliminare e' pubblicato nel sito internet istituzionale
del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.
2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del
comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di
conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene
solo motivatamente; e' redatto nel rispetto delle norme di
attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende, ove
necessaria, la documentazione prevista per i progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale; e'
corredato:
a) nel caso di interventi su impianti sportivi
privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi
dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione
delle opere di urbanizzazione precede o e' almeno
contestuale alla realizzazione dei lavori di
ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;
b) nel caso di interventi su impianti sportivi
privati, di un piano economico-finanziario che dia conto,
anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva
copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
c) nel caso di interventi da realizzare su aree di
proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un
piano economico-finanziario asseverato ai sensi
dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo
delle spese di predisposizione della proposta, nonche' di
una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria
per la concessione di costruzione o di gestione, che
specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o
contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le
caratteristiche dei servizi e della gestione nonche' la
durata della cessione del diritto di superficie o di
usufrutto.
2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui
all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in
modalita' sincrona e, se del caso, in sede unificata a
quella avente a oggetto la valutazione di impatto
ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in
parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di
approvazione del progetto, che e' pubblicato nel sito
internet istituzionale del comune e nel Bollettino
Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera,
comprendente anche gli immobili complementari o funzionali
di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a
carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di
compatibilita' ambientale e variante allo strumento
urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli
articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso
di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della
conferenza di servizi decisoria costituisce, ove
necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico
comunale ed e' trasmesso al sindaco, che lo sottopone
all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta
utile.
3. Lo studio di fattibilita' di cui al comma 1,
nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una
capienza superiore a 16.000 posti, puo' prevedere che a far
tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali
e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri
dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo
pubblico per attivita' commerciali sia consentita solo
all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice
dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le
concessioni di occupazione di suolo pubblico gia'
rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella
stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri
indennizzatori a carico della societa' sportiva
utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi
tra il titolare e la medesima societa' sportiva.
Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per
una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la
disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri
dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e
impregiudicate la validita' e l'efficacia delle
autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo
pubblico gia' rilasciate.
4. In relazione agli interventi da realizzare su aree
di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il
soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti
di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti
della societa' o dell'associazione sportiva utilizzatrice
dell'impianto.
5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie
relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una
capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:
a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi
preliminare in caso di istanze concorrenti;
b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi
decisoria;
c) l'aggiudicazione della concessione.
5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova
costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore
a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, e'
consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo,
in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle
regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati
della superficie utile ad attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle
manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri
quadrati della superficie utile al commercio di articoli e
prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva
praticata.
5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo studio di
fattibilita' non puo' prevedere altri tipi di intervento,
salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilita'
dell'impianto e al raggiungimento del complessivo
equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e
concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini
sociali, occupazionali ed economici e comunque con
esclusione della realizzazione di nuovi complessi di
edilizia residenziale" e' soppresso.».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre
2012.
- Per il testo dell'articolo 4, comma 5-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, vedi
nota all'articolo 2.
- Il testo dell'articolo 8 del deceto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per il testo dell'articolo 13, comma 5, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, vedi nota
all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009 n. 196, vedi nota all'articolo 5.
 
Art. 8

Delega al Governo per la semplificazione
di adempimenti relativi agli organismi sportivi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unita' istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalita' istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;
b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attivita' sportiva svolta dalle societa' e dalle associazioni sportive dilettantistiche;
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalita' giuridica;
e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, vedi la nota all'articolo 1.
 
Art. 9
Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive
invernali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;
b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:
1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;
2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;
3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attivita' sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonche' di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;
4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attivita' di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonche' il rafforzamento dell'attivita' informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;
c) revisione delle norme in modo da favorire la piu' ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Note all'art. 9:
- La legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia
di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
e da fondo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3
del 5 gennaio 2004.
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedi la nota all'articolo 7.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, vedi la nota all'articolo 1.
 
Art. 10
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le
province autonome

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 agosto 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede