Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2019, n. 89
Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria» e, in particolare, l'articolo 7;
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare» e, in particolare, l'articolo 8, comma 6;
Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 17 e seguenti del protocollo;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale» e, in particolare, l'articolo 19;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, commi 476, lettere a) e b) e 477 che modifica l'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36, «Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 con cui la senatrice avvocato Giulia Bongiorno e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2018 con cui al Ministro senza portafoglio, senatrice avvocato Giulia Bongiorno, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatrice avvocato Giulia Bongiorno, per la pubblica amministrazione;
Viste le raccomandazioni del Comitato per i diritti delle persone con disabilita' istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilita' adottata a New York il 13 dicembre 2006, ai punti 8 e 42 delle osservazioni conclusive sul Rapporto iniziale dell'Italia (CRPD/C(ITA/CO/1) del 6 ottobre 2016;
Considerato che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale e' stato designato quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;
Considerato altresi' che al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale e' stato attribuito il compito di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea nonche' il compito di vigilare sulle strutture per l'accoglienza delle persone con disabilita' di cui alla citata Convenzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il concerto del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
b) «Ufficio»: l'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
c) «Protocollo Onu»: protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Si riporta il testo dell'art.7 del decreto legge 23
dicembre 2013, n.146 (Misure urgenti in tema di tutela dei
diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria):
«Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della liberta' personale). - 1. E'
istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della liberta' personale, di seguito denominato «Garante
nazionale».
2. Il Garante nazionale e' costituito in collegio,
composto dal presidente e da due membri, i quali restano in
carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti
tra persone, non dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza
nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e
sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri,
con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le
competenti commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono
ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero
incarichi in partiti politici. Sono immediatamente
sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita'
sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico,
grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero
nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per
delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale e'
attribuita un'indennita' forfetaria annua, determinata in
misura pari al 40 per cento dell'indennita' parlamentare
annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri
del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle
spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e
trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento
delle attivita' istituzionali.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si
avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione
dal Ministro della giustizia, e' istituito un ufficio nel
numero massimo di 25 unita' di personale, di cui almeno 20
dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non piu'
di 2 unita' del Ministero dell'interno e non piu' di 3
unita' degli enti del Servizio sanitario nazionale, che
conservano il trattamento economico in godimento,
limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a
carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione
degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli
emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli
altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a
carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale
e' scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli
ambiti di competenza del Garante. La struttura e la
composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire
rapporti di collaborazione con i garanti territoriali,
ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate,
che hanno competenza nelle stesse materie:
a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei
detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a
custodia cautelare in carcere o ad altre forme di
limitazione della liberta' personale sia attuata in
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti
umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti;
b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli
istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita'
terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture
pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a
misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita'
di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza
che da cio' possa derivare danno per le attivita'
investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze
di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque
locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della
persona detenuta o privata della liberta' personale e
comunque degli atti riferibili alle condizioni di
detenzione o di privazione della liberta';
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle
strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i
documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non
fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il
magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere
l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai
diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri
previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, nonche' presso i locali di cui all'articolo
6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in
qualunque locale;
f) formula specifiche raccomandazioni
all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge
26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in
caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine
di trenta giorni;
g) tramette annualmente una relazione sull'attivita'
svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al
Ministro della giustizia.
5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale e'
autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli
anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere
dall'anno 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo.):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legge 17 febbraio 2017, n.13 (Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione
illegale.):
«Art. 19 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'effettivita' delle espulsioni e il potenziamento dei
centri di permanenza per i rimpatri). - 1. La
denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e' sostituita, ovunque presente in disposizioni di
legge o regolamento, dalla seguente: "centro di permanenza
per i rimpatri".
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo e'
inserito il seguente: "Tale termine e' prorogabile di
ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice
di pace, nei casi di particolare complessita' delle
procedure di identificazione e di organizzazione del
rimpatrio.";
b) all'articolo 16, dopo il comma 9, e' aggiunto il
seguente:
"9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non
e' possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per
cause di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il
ripristino dello stato di detenzione per il tempo
strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di
espulsione.".
3. Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione
dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per
garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle
strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione
dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il
presidente della regione o della provincia autonoma
interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai
centri urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e
nei quali siano presenti strutture di proprieta' pubblica
che possano essere, anche mediante interventi di
adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo,
tenendo conto della necessita' di realizzare strutture di
capienza limitata idonee a garantire condizioni di
trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della
dignita' della persona. Nei centri di cui al presente comma
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e il Garante dei diritti
delle persone detenute o private della liberta' personale
esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui
all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13
milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri
e' autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro
12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal
2019.
4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure
di espulsione, respingimento o allontanamento degli
stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in
considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini
stranieri provenienti dal Nord Africa, e' autorizzata in
favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa
di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma
FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato
dall'Unione europea nell'ambito del periodo di
programmazione 2014/2020.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle
attivita' umanitarie presso i centri per i rimpatri dei
cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti
centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei
richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le
parole: "secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti:
"terzo periodo".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 476 e 477
della legge 27 dicembre 2017, n.205 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1 (Finalita' e sede dell'Osservatorio). -
(Omissis).
476. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si
avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione
dal Ministro della giustizia, e' istituito un ufficio nel
numero massimo di 25 unita' di personale, di cui almeno 20
dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non piu'
di 2 unita' del Ministero dell'interno e non piu' di 3
unita' degli enti del Servizio sanitario nazionale, che
conservano il trattamento economico in godimento,
limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a
carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione
degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli
emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli
altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a
carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale
e' scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli
ambiti di competenza del Garante. La struttura e la
composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il
Ministro dell'economia e delle finanze";
b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale e'
autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli
anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere
dall'anno 2018 ".
477. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 4 dell'articolo 7 del
decreto-legge n. 146 del 2013, come modificato dal comma
476, lettera a), e' adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legge 23
dicembre 2013, n.146 vedi nelle note alle premesse.
 
Allegato 1 Tabella A

Contingente di personale assegnato alle dipendenze dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale di cui almeno venti unita' provenienti dal Ministero della giustizia, non piu' di due unita' dal Ministero dell'interno e non piu' di tre unita' dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

=============================================================
|  Qualifica/Area/Categoria |  N. |
+===================================================+=======+
| Dirigenti di seconda fascia |  1|
+---------------------------------------------------+-------+
| Area funzionale III/ Categoria di inquadramento D | |
|o equiparati |  9|
+---------------------------------------------------+-------+
| Area funzionale II/ Categoria di inquadramento C o| |
|equiparati |  15|
+---------------------------------------------------+-------+
| Totale |  25|
+---------------------------------------------------+-------+

 
Art. 2

Composizione dell'ufficio

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la struttura e la composizione dell'ufficio posto alle dipendenze del Garante.
2. Nell'ambito dei posti disponibili nel contingente previsto nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, il personale dell'ufficio appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 146 del 2013, e' scelto con procedure selettive, in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
3. Al termine della procedura di selezione prevista al comma 2, l'ufficio richiede l'assegnazione del personale selezionato alle amministrazioni di rispettiva appartenenza, le quali sono tenute a provvedere al trasferimento entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Il personale assegnato all'ufficio opera alle esclusive dipendenze del Garante. Su richiesta del medesimo personale o per esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante puo' richiedere, con atto motivato, alle amministrazioni competenti la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'amministrazione di appartenenza e' subordinata al parere favorevole del Garante.
5. Il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali secondo le modalita' previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nonche' nei limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Note all'art. 2:

- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legge 23
dicembre 2013, n.146 vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane) (Art. 7 del
D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento
sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
(38)
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. ».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 7, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica.):
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - (Omissis).
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Omissis).».
 
Art. 3

Organizzazione dell'ufficio

1. L'organizzazione dell'ufficio e' ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita' amministrativa.
2. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10:
a) con propria delibera, stabilisce le modalita' di organizzazione e articolazione interna dell'ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attivita' dell'ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione;
c) adotta il regolamento interno delle attivita' dell'ufficio, recante la disciplina del funzionamento, nonche' il codice di comportamento del personale dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformita' ai principi di cui al protocollo ONU.
3. Il dirigente di seconda fascia di cui alla tabella A, preposto alla direzione dell'ufficio, e' scelto tra i dirigenti di ruolo del Ministero della giustizia.

Note all'art. 3:

- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legge 23
dicembre 2013, n.146 vedi nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi
nelle note all'articolo 2.
 
Art. 4

Il direttore dell'ufficio

1. Il direttore dell'ufficio:
a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi, coordinando e indirizzando l'attivita' del personale;
b) esercita i poteri di cui agli articoli 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedendo alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'ufficio nel rispetto degli indirizzi e dei criteri determinati dal Garante ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b);
c) esercita i compiti delegati dal Garante e, in particolare, e' funzionario delegato alla gestione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla complessiva attivita' dell'ufficio.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 17 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165:
«Art. 5 (Potere di organizzazione) (Art. 4 del D.Lgs.
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del
D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato
dall'art. 9 del D.Lgs. n. 396 del 1997, e nuovamente
sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998). - 1. Le
amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza
al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio
di pari opportunita', e in particolare la direzione e
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di
lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati
ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti
nei contratti di cui all'articolo 9.
3. Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1,
anche al fine di proporre l'adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Autorita' amministrative
indipendenti.»
«Art.17 (Funzioni dei dirigenti) (Art. 17 del D.Lgs
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del
D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del D.Lgs n. 80
del 1998) . - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto
stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i
seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni
ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e
dei profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri
uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16,
comma 1, lettera l-bis;
e-bis) effettuano la valutazione del personale
assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del
merito, ai fini della progressione economica e tra le aree,
nonche' della corresponsione di indennita' e premi
incentivanti.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate
ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di
tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune
delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle
lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano
le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli
uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso
l'articolo 2103 del codice civile.».
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legge 23
dicembre 2013, n. 146 vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Sede e beni strumentali dell'ufficio

1. L'ufficio ha sede in Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina all'ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.
3. Le risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per le spese di funzionamento e i compensi del Garante.

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146 vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Rimborso spese

1. Ai membri del collegio del Garante, al personale dell'ufficio e ai consulenti ed esperti di cui all'articolo 2, comma 5, e' riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per missioni all'interno e all'estero.
2. Ai membri del collegio del Garante e' assicurato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
 
Art. 7

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36 e' abrogato.
2. Nell'ambito del contingente previsto nella tabella A allegata al presente decreto e' confermato il personale in servizio presso l'ufficio alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Bongiorno

Il Ministro della giustizia
Bonafede

Il Ministro dell'interno
Salvini

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1636