Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 agosto 2019
Modifica del decreto 23 febbraio 2017, relativo all'attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2017, di attuazione dell'art. 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio nel settore fiscale;
Visto l'art. 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale all'Agenzia delle entrate di una rendicontazione paese per paese, che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attivita' economica effettiva, da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello in cui e' presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche;
Visto l'art. 1, comma 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che estende il predetto obbligo di trasmissione della rendicontazione anche alle societa' controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante obbligata alla redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese;
Vista la direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Vista la direttiva n. 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva n. 77/799/CEE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva n. 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva n. 77/799/CEE;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 2014, il quale prevede che per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale l'autorita' competente nell'ambito del territorio nazionale e' il direttore generale delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010;
Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;
Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni derivanti dalla rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country reporting), firmato a Parigi il 27 gennaio 2016, e le successive sottoscrizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale prevede che l'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e, in particolare, il capo II del titolo V, concernente la riforma del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione fiscale;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Utilizzo dei dati). - 1. L'Agenzia delle entrate utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonche' ai fini della valutazione di altri rischi collegati all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili. L'Agenzia delle entrate trasferisce su richiesta i dati relativi alla rendicontazione paese per paese al Dipartimento delle finanze che li utilizza esclusivamente a fini di analisi economiche e statistiche a supporto delle proprie attivita' istituzionali.
2. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell'Agenzia delle entrate non si possono basare sulle informazioni di cui all'art. 4 scambiate ai sensi dell'art. 6.
3. In deroga alle disposizioni del comma precedente, le informazioni di cui all'art. 4 possono costituire elementi per ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi di trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili.»
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2019

Il Ministro: Tria