Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 93
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 4, 27, 28 e 29;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 56;
Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, ed in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 52;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare, l'articolo 4-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235, recante Modalita' di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98, recante Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2017, n. 107 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 75 del 29 gennaio 2019, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Segretariato generale del Ministero sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018, recante Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2016, n. 45, recante Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree;
Tenuto conto che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sui decreti da adottare sulla base della medesima norma;
Ritenuto per esigenze di speditezza e celerita' di non avvalersi di tale facolta';
Informate le organizzazioni sindacali negli incontri del 28 maggio 2019 e del 12 giugno 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 19 giugno 2019;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita' e attribuzioni

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», persegue le finalita' ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui all'articolo 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988. n . 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis).
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi..
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in
ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti
magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio
viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il
magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 27 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il ministero delle attivita' produttive.
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha lo scopo di
formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo
del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita'
internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema
produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne
l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni,
alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti
territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private
interessate allo sviluppo della competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e
ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del
Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
settore e facendo salve le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari
esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso
tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della
politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli italiani nel Mondo.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle
modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di
monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, fatte salve le risorse e il personale che
siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad
altri Ministeri, Agenzie o Autorita', perche' concernenti
funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle
autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle
finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri, svolge per quanto di competenza, in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) competitivita': politiche per lo sviluppo della
competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche
di promozione degli investimenti delle imprese al fine del
superamento degli squilibri di sviluppo economico e
tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle
attivita' produttive e gli strumenti della programmazione
negoziata, denominati contratti di programma, inclusi
quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e
contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per
quanto di competenza ed al pari delle altre
amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il
raccordo con gli interventi degli enti territoriali,
rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo
conto anche delle competenze regionali; politiche di
supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei
settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella
realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei
settori di competenza; politiche per i distretti
industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali
per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori
produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali
e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale e di vigilanza
sull'Istituto per la promozione industriale; politica
industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto
atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale
internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati;
monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi
compreso, per quanto di competenza, il settore
agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo
sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
dalla crisi di particolari settori industriali; politiche
per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle
imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza
ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione e
mutualita';
b) internazionalizzazione: indirizzi di politica
commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero
degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione
degli accordi bilaterali e multilaterali in materia
commerciale; tutela degli interessi della produzione
italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made
in Italy, anche potenziando le relative attivita'
informative e di comunicazione, in concorso con le
amministrazioni interessate; disciplina del regime degli
scambi e gestione delle attivita' di autorizzazione;
collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze, e concorso al relativo coordinamento con le
politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle
attivita' della commissione CIPE per la politica
commerciale con l'estero, disciplina del credito
all'esportazione e dell'assicurazione del credito
all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali e comunitarie ferme restando le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri; attivita' di semplificazione degli
scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari
esteri, e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali; coordinamento, per quanto di competenza,
dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di
supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo
ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di
competenza del Ministero delle attivita' produttive;
sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il
coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali,
promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e
distretti produttivi, con la partecipazione di enti
territoriali, sistema camerale, sistema universitario e
parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze
dei Ministeri interessati; politiche e strategie
promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
che svolgono attivita' di internazionalizzazione;
promozione integrata all'estero del sistema economico, in
collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con
gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti
internazionali in materia fieristica, ivi comprese le
esposizioni universali e coordinamento della promozione del
sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri; coordinamento,
avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle
attivita' promozionali nazionali, raccordandole con quelle
regionali e locali, nonche' coordinamento, congiuntamente
al Ministero degli affari esteri ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' e gli
strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
promozionali in ambito internazionale; sostegno agli
investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero degli affari esteri;
promozione degli investimenti esteri in Italia,
congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e
con gli enti preposti; promozione della formazione in
materia di internazionalizzazione; sviluppo e
valorizzazione del sistema turistico per la promozione
unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e
delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e
provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
internazionali e rapporti comunitari nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari
esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni;
attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati
dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza
del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e
definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
di ricerca, incentivazione e interventi nei settori
dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di
idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in
materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e
relativi rapporti con le autorita' internazionali,
congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la
parte di competenza; politiche di sviluppo per
l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta
tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del
commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di
definizione delle migliori tecnologie disponibili per i
settori produttivi; politiche nel settore delle
assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di
competenza; promozione della concorrenza nel settore
commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine
di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- in materia di giochi, nonche' di prevenzione e
repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio
statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo
sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza
sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di
competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti
i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi
compresa la definizione di forme di incentivazione dei
relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la
competitivita' del sistema produttivo nazionale;
valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli
investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti
in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti
sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati
statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati
alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini
delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche
riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e
raccolta di documentazione statistica per la definizione
delle politiche di internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli
scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di
politica commerciale; rilevazione degli aspetti
socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
Ministeri.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in non piu' di undici direzioni generali, alla cui
individuazione e organizzazione si provvede ai sensi
dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato
il coordinamento delle aree funzionali previste all'art.
28.
2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale
degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla base
di apposite convenzioni, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- La legge 31 marzo 2005, n. 56, reca «Misure per
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al
Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo
settore».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 23, reca
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 11
novembre 2011, n. 180 recante «Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»:
«Art. 17 (Garante per le micro, piccole e medie
imprese). - 1. E' istituito, presso il Ministero dello
sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e
medie imprese, che svolge le funzioni di:
a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della
comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394
definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un
nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno
''Small Business Act'' per l'Europa)" e della sua
revisione, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011,
recante "Riesame dello ''Small Business Act'' per
l'Europa»;
b) analizzare, in via preventiva e successiva,
l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e
medie imprese;
c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo
sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese;
d) segnalare al Parlamento, al Presidente del
Consiglio dei ministri, ai Ministri e agli enti
territoriali interessati i casi in cui iniziative
legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi
di carattere generale possono determinare oneri finanziari
o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e
medie imprese;
e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei
ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione
sull'attivita' svolta. La relazione contiene una sezione
dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione
successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle
micro, piccole e medie imprese e individua le misure da
attuare per favorirne la competitivita'. Il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la
relazione al Parlamento;
f) monitorare le leggi regionali di interesse delle
micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione
delle migliori pratiche;
g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie
imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione
di incontri periodici ed il confronto preliminare alla
redazione della relazione di cui alla lettera e).
2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al
comma 1, il Garante, con proprio rapporto, da' conto delle
valutazioni delle categorie e degli altri soggetti
rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese
relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli
atti normativi ed amministrativi che interessano le
suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del
Governo, il Garante, anche congiuntamente con
l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa
normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo
periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e'
allegato all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo
l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa
normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi
del Governo che introducono o eliminano oneri a carico
delle micro, piccole e medie imprese.
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla
trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno,
rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della
relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante
concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c),
sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di
indirizzo parlamentare eventualmente approvati.
4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
di cui al comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla
Banca d'Italia, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale
di statistica, della collaborazione dei Ministeri
competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere di
commercio. Puo' stipulare convenzioni non onerose per la
collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di
primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le
camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui
al comma 2 dell'art. 9, possono proporre al Garante misure
di semplificazione della normativa sull'avvio e
sull'esercizio dell'attivita' di impresa.
5. Presso il Garante di cui al comma 1 e' istituito il
tavolo di consultazione permanente delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative del settore delle
micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo
di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al
fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio
permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con
regolarita' e alle associazioni e' riconosciuta la
possibilita' di presentare proposte e rappresentare istanze
e criticita'.
6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima
fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale
per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo
Ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo
senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico
dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, reca «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione».
- Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, reca
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.».
- Si riporta il testo dell'art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, reca
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, reca
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita'»:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Il decreto del Ministro dell'industria , del
commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1995, n.
249, reca «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7,
8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, riguardante le modalita' e i criteri per favorire
la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle
imprese operanti nel settore della produzione di materiali
di armamento».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19, reca «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 20
dicembre 2017, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 10 marzo 2018, n. 58, reca «Regolamento recante
attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva
96/98/CE».
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 9 ottobre 2001, n. 235, reca «Modalita' di
determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico,
disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante
il funzionamento del sistema del gas, e direttive
transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione
2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 27 aprile 2004, reca «Approvazione dello schema
nazionale per la valutazione e la certificazione della
sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23
febbraio 2002, n. 10».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
24 febbraio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10
maggio 2017, n. 107, reca «Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dello
sviluppo economico».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 8 maggio 2018, n. 239, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 luglio 2018, n. 173, reca «Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni
di personale da parte delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 15 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 febbraio 2016, n. 45, reca «Rideterminazione della
dotazione organica del personale appartenente alle aree».

Note all'art. 1:

- Per i riferimenti agli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note in
premessa.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 7, 1 del
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244»:
«2. Le funzioni gia' attribuite al Ministero del
commercio internazionale, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico.».
«7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo
economico.».
 

Tabella A

(Articolo 19, comma 1)

=================================================
| Ministero dello sviluppo economico |
+===============================================+
| Dotazione organica complessiva del personale |
+=========================+=====================+
|Qualifiche dirigenziali e| |
| Aree | Dotazione organica |
+=========================+=====================+
|Dirigenti prima fascia | 19* |
+-------------------------+---------------------+
|Dirigenti seconda fascia | 130** |
+-------------------------+---------------------+
| Totale dirigenti| 149 |
+-------------------------+---------------------+
|Terza Area | 1.460 |
+-------------------------+---------------------+
|Seconda Area | 1.293 |
+-------------------------+---------------------+
|Prima Area | 81 |
+-------------------------+---------------------+
| Totale Aree| 2.834 |
+-------------------------+---------------------+
| Totale complessivo| 2983 |
+-------------------------+---------------------+

* Di cui numero 1 con incarico di Segretario generale, 5 con incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a 4 nel caso in cui sia nominato un Vice Segretario generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10 ovvero 5-bis o 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e numero 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione.
** Di cui fino a 6 presso gli Uffici di diretta collaborazione e 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione.
 
Art. 2
Organizzazione

1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, e' articolato in dodici Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale.
2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, sono i seguenti:
a) Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;
b) Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
d) Direzione generale per il commercio internazionale;
e) Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica;
f) Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
g) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
h) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
i) Direzione generale per le attivita' territoriali;
l) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
m) Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale;
n) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.
3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonche' ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa, anche con riferimento all'attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.
 
Art. 3
Segretario generale

1. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.
2. Il Segretario generale puo' avvalersi di un vice Segretario generale, al quale e' attribuito, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A del presente decreto, un incarico dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ai sensi dei commi 5-bis o 6, del medesimo articolo 19 ovvero, senza oneri aggiuntivi, anche ad un titolare di un incarico dirigenziale generale. Il vice Segretario generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario generale, nonche' le altre funzioni eventualmente stabilite dal provvedimento di nomina. Il vice Segretario generale opera presso il Segretariato generale e si avvale degli uffici e del personale del Segretariato stesso, ferma restando l'esclusivita' dell'attivita' di coordinamento affidata al Segretario generale per garantire l'unitarieta' dell'azione amministrativa del Ministero.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Segretario generale:
a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attivita' del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonche' all'attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attivita' del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunita' sia all'interno che nei confronti delle categorie nei confronti dei quali ricadono le politiche del Ministero;
b) coordina le Direzioni generali competenti, ai fini dell'assunzione delle determinazioni sugli interventi di carattere trasversale anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali;
c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione, e degli Enti vigilati, partecipati o controllati;
d) coordina le attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di valutazione;
e) coordina le attivita' istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance, anche avvalendosi della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
f) sviluppa la programmazione delle attivita' e dei processi, l'integrazione funzionale tra le Direzioni generali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di piu' strutture operative;
g) informa il Ministro sugli interventi conseguenti a stati di crisi, anche internazionali, affrontati dalle Direzioni generali, fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
h) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, i rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale ed internazionale e con gli organi dell'Unione europea;
i) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, le attivita' del Ministero che abbiano rilievo internazionale ed europeo;
l) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le azioni del Ministero in materia statistica;
m) assicura il collegamento funzionale con l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
n) predispone e cura gli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
o) propone al Ministro, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarita' dei centri di responsabilita' amministrativa, l'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza ad interim dei medesimi centri di responsabilita', al fine di garantire la necessaria continuita' dell'azione amministrativa delle Direzioni generali;
p) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi comunitari di cui e' titolare il Ministero;
q) promuove e assicura il monitoraggio e la verifica dei risultati degli enti e societa' vigilati e partecipati dal Ministero con modalita' che consentano la piena conoscenza delle attivita' svolte dagli enti e dalle societa' stesse;
r) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, le attivita' di vigilanza, nei confronti della societa' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Gestore servizi energetici - GSE S.p.a. energetici;
s) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, le attivita' di vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito, sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, su Fondazione Valore Italia fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
t) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, funzioni di vigilanza sui seguenti enti: Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, Fondazione Ugo Bordoni;
u) promuove e coordina le attivita' di vigilanza, delle Direzioni generali competenti, sull'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA) su Unioncamere, sul Consorzio Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016;
v) assicura il funzionamento della struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
z) assicura il funzionamento della struttura di supporto al Responsabile della protezione dei dati ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in coordinamento con la competente Direzione generale di cui all'articolo 15;
aa) assicura la risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio dei procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali ne sollecita l'attivita' e propone al Ministro, tra i direttori generali del Ministero, la nomina del titolare del potere sostitutivo;
bb) coordina le attivita' delle Direzioni generali competenti per le comunicazioni in materia di antiriciclaggio e per le comunicazioni ed informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Segretario generale puo' disporre accertamenti ispettivi avvalendosi di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).- 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
cui le strutture di primo livello sono costituite da
direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del
segretario generale. Il segretario generale, ove previsto,
opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui
all'art. 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'art. 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all'art. 169, comma 3-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla
performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere
unificata al rendiconto della gestione di cui all'art. 227
del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1,
lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano
delle performance e' adottato non oltre il termine di cui
al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2.
3.
4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di
indirizzo di cui all'art. 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al
Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del
titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha
concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del
periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del
mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). - (Omissis).
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso , anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Per i riferimenti alla legge 6 novembre 2012, n. 190,
vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 460 a 463,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2007)»:
«460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la
denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa' a
capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo
economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e
gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di
organizzazione interna, il documento previsionale di
gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria
della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette
che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano
della preventiva approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con
direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la
Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo
2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie
partecipazioni societarie, nei settori non strategici di
attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione
dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 (226)il numero
delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre,
nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite
una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza
acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa
con le regioni interessate anche tramite la cessione a
titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni
pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti
operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette
e indirette e da tasse.
462. All'art. 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002,
n. 166, sono soppresse le parole: «, regionali e locali».
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 5, le parole: «, regionali e
locali» sono soppresse;
b) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I diritti dell'azionista in riferimento alla
societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al
Parlamento»;
c) all'art. 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente:
«6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato
dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute
degli organi di amministrazione e di revisione della
Societa'»;
d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al
Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle
attivita' svolte ai fini della valutazione di coerenza,
efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere»".
- Si riporta il titolo del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135:
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario».
- Per i riferimenti alla 21 novembre 2007, n. 231, vedi
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante «Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato»:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
 
Art. 4

Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le
piccole e medie imprese

1. La Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione e attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione, la diffusione delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie, il trasferimento tecnologico, la sostenibilita' ambientale;
b) elaborazione e attuazione delle politiche per la finanza d'impresa;
c) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale; valutazione degli impatti delle politiche industriali; gestione, coordinamento e monitoraggio delle attivita' dell'Osservatorio dei servizi pubblici locali in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia;
d) azioni di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e pubblici che attuano programmi e interventi per lo sviluppo della competitivita' delle imprese anche in coordinamento con le politiche territoriali;
e) attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse correlate in coordinamento con la Direzione generale per gli incentivi alle imprese; gestione dei dossier di politica industriale, ricerca ed innovazione all'esame del Consiglio Competitivita' della UE; Aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ed attivita' relative al sistema di notifica elettronica; individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti e coordinamento con i livelli regionali;
f) partecipazione ai processi e attuazione delle politiche industriali internazionali bilaterali e multilaterali extra UE, al Patto Atlantico, in sede Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e altri organismi internazionali;
g) attivita' del Punto di contatto nazionale (P.C.N.) per l'attuazione della Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le multinazionali in materia di condotta d'impresa responsabile e attivita' connesse in materia di responsabilita' sociale d'impresa;
h) definizione delle politiche industriali relative allo spazio, all'aerospazio e alla ricerca aerospaziale; cura della partecipazione del Ministero in organismi nazionali, europei ed internazionali competenti in materia;
i) attuazione delle politiche e dei programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi; azioni per l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale;
l) elaborazione e attuazione delle politiche per la nascita e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative; gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il microcredito, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera s); supporto al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180:
m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali strategici per l'economia nazionale;
n) attuazione delle politiche e interventi per le industrie alimentari, per il made in Italy, per le imprese creative, per la mobilita' sostenibile, per i settori di base e per i settori ad alto contenuto tecnologico;
o) elaborazione ed attuazione di norme di settore e in materia di etichettatura alimentare in sede nazionale, dell'Unione europea e internazionale;
p) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo e rapporti con gli Organismi europei ed internazionali, tra cui l'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.) per quanto attiene alla promozione cooperativa, in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale;
q) crisi d'impresa; gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta';
r) funzioni relative alla Struttura per le crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
s) gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
t) gestione degli interventi relativi alle politiche industriali in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia e dell'industria aerospaziale;
u) elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali inerenti i regolamenti interni e le delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera s).
2. Presso la Direzione generale operano:
a) il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
b) il Comitato di sorveglianza del Piano space economy, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017, emanato ai sensi della direttiva del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno in materia di attuazione della «Strategia nazionale di specializzazione intelligente», adottata il 10 maggio 2017;
c) la Commissione per il rilascio o la revoca delle autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
d) il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188;
e) il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;
f) il Comitato di cui all' articolo 26-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
g) il Punto di contatto nazionale per l'attuazione della Dichiarazione OCSE per le imprese multinazionali di cui all'articolo 39, legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Note all'art. 4:

- Per i riferimenti all'art. 17 della legge 11 novembre
2011, n. 180, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 852, legge 27
dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di
contrastare il declino dell'apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e
livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
di cui all'art. 2, comma 1, letteraa), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione
interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il
proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale
struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui
ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa
oggetto d'intervento. A tal fine e' autorizzata la spesa di
300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il
medesimo provvedimento si provvede, anche mediante
soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso
il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al
monitoraggio delle attivita' industriali e delle crisi di
impresa.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, legge 24 dicembre
1985, n. 808 recante «Interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti
nel settore aeronautico»:
«Art. 2 (Comitato per lo sviluppo dell'industria
aeronautica). - Per assicurare la coordinata e razionale
applicazione degli interventi di cui all'art. 3, e'
istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria
aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui
delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, della
difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali,
un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da
tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza
nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di
partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del
settore.
Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
I componenti effettivi e supplenti del comitato sono
nominati per un triennio con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato e' costituito validamente con la
maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a
maggioranza assoluta dei presenti.
Alla segreteria del comitato provvede il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo
stato dell'industria aeronautica ed in particolare
sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli
aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui
finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente
legge e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare
riferimento ai pareri resi.
La relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti
che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che
abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente
devono presentare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei
benefici stessi.
La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di
ciascun anno, al Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale per la
trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione
previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge
5 agosto 1978, n. 468.
Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.».
- Si riporta il titolo decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 2 agosto 2017:
«Istituzione comitato space economy».
- Si riporta il testo dell'art. 8, legge 6 dicembre
1993, n. 509, recante «Norme per il controllo sulle
munizioni commerciali per uso civile»:
«Art. 8 (Commissione per il rilascio e la revoca delle
autorizzazioni e per la decisione dei reclami). - 1. Presso
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal
direttore generale della produzione industriale o da un suo
delegato quale presidente, dal direttore del Banco
nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in
materia di munizioni, armi o polveri propellenti.
2. I componenti della Commissione sono nominati, per la
durata di un quinquennio, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono
essere riconfermati.
3. La Commissione ha il compito di determinare le
caratteristiche del contrassegno di controllo e di
stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso;
di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del
contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o
agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di
procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di
decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal
direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle
sue funzioni.
4. La Commissione svolge altresi' funzioni consultive
circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime
parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1,
secondo comma, del citato regolamento allegato alla
Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per
le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione esprime inoltre parere sui
provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonche'
sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma
1.
6. All'onere per il funzionamento della Commissione
quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere
sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e
1995.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, legge 9 luglio 1990,
n. 188, recante «Tutela della ceramica artistica e
tradizionale e della ceramica italiana di qualita'»:
«Art. 4 (Istituzione e compiti del Consiglio nazionale
ceramico). - 1. E' istituito il Consiglio nazionale
ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e
tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e
culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici,
e la ceramica di qualita'.
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo
insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle
quali e' in atto una affermata produzione di ceramica
artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in
caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle
aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona
individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede
il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica di qualita';
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori
piu' rappresentative e la regione interessata i suoi
rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'art.
7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le
variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di
produzione con la procedura adottata per la formazione
degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'art. 7, comma 7, e
adotta le decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e
sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di
promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle
produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le
regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di
una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana,
con manifestazioni divulgative, culturali e di
commercializzazione da tenersi alternativamente in una
localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia
centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la
ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella
di qualita', coordinando la propria attivita' con le
regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro
ente od organismo interessato;
l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad
esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue
finalita' istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il
Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi
compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi
consulenti tecnici.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, legge 11 maggio
1999, n. 140, recante «Norme in materia di attivita'
produttive»:
«Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale).
- 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di
analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive,
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione
di esperti o societa' specializzate mediante appositi
contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica
industriale, dotato della necessaria struttura di supporto
e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione
dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10
della legge 7 agosto 1985, n. 428 , ferma restando la
dotazione organica del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo
di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), e'
determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal
1999.».
- Si riporta il testo dell'art. 26-bis, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero»:
«Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori). -
(Omissis).
2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma
1, lo straniero richiedente deve presentare mediante
procedura da definire con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di
validita' con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilita' della
somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e
che tale somma puo' essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi
di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera
c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle
caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della
donazione.
3. L'autorita' amministrativa individuata con il
decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione
positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla
osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito,
rilascia il visto di ingresso per investitori con
l'espressa indicazione "visto investitori"».
- Si riporta il testo dell'art. 39, legge 12 dicembre
2002, n. 273 recante «Misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza»:
«Art. 39 (Istituzione del punto di contatto OCSE).- 1.
Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE
del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da
parte delle imprese multinazionali, di un codice di
comportamento comune, e' istituito, presso il Ministero
delle attivita' produttive, un Punto di contatto nazionale
(PCN).
2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al comma
1, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a
richiedere in comando da altre amministrazioni personale
dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un
massimo di dieci unita'. A tale personale si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN e'
autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di
720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attivita' produttive.».
 
Art. 5

Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale -
Ufficio italiano brevetti e marchi

1. La Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) formulazione di indirizzi e promozione in materia di politiche per la lotta alla contraffazione e raccordo con gli altri soggetti istituzionali interessati alla materia, anche a livello internazionale;
b) attivita' di segreteria del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'italian sounding;
c) gestione delle attivita' di assistenza e supporto all'utenza in materia di contrasto alla contraffazione; assistenza e supporto alle imprese all'estero;
d) attivita' di studio e analisi del fenomeno della contraffazione e predisposizione di rapporti sull'andamento dello stesso, monitoraggio dei sistemi e metodi anticontraffazione;
e) attivita' di comunicazione interna ed esterna e gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione; gestione dei servizi all'utenza;
f) interventi e azioni per la promozione e la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale; azioni di avvicinamento tra il mondo della ricerca ed il mondo delle imprese; politiche per la promozione della proprieta' industriale e per la lotta alla contraffazione;
g) relazioni con istituzioni e organismi europei ed internazionali in materia di proprieta' industriale;
h) attivita' di esame, concessione dei brevetti nazionali (invenzioni e modelli di utilita'), di convalida dei brevetti europei e gestione delle domande internazionali di brevetto;
i) attivita' di esame, registrazione dei disegni e modelli;
l) attivita' di esame, registrazione dei marchi nazionali ed internazionali;
m) gestione del procedimento di opposizione alla registrazione dei marchi;
n) gestione dei procedimenti di nullita' e decadenza; affari amministrativi dei titoli brevettuali; attivita' di segreteria della Commissione ricorsi;
o) ideazione, definizione e gestione di nuovi strumenti per favorire l'accesso al sistema della proprieta' industriale da parte delle imprese, in particolare delle start-up e di quelle di piccola e media dimensione, nonche' interventi per agevolare la realizzazione della fase di prototipazione (proof of concept) al fine di agevolare il processo di trasferimento di invenzioni al sistema delle imprese;
p) progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati, in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
q) attivita' di stralcio inerente alla soppressione della Fondazione Valore Italia, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera s).
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi e' posto alle dirette dipendenze del direttore generale che lo rappresenta all'esterno.
 
Art. 6
Direzione generale per gli incentivi alle imprese

1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;
b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e altri interventi per favorire l'accesso al credito;
c) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, nonche' di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;
d) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitivita' delle imprese;
e) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione;
f) gestione di programmi e interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche industriali, all'accrescimento della competitivita' ed al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa e non complessa di rilevanza nazionale;
g) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;
h) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle Zone franche urbane (ZFU);
i) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttivita' delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici;
l) attivita' inerenti agli strumenti della programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro;
m) gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle societa' cooperative e dei loro consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero in societa' di promozione e sviluppo delle societa' cooperative in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sistema camerale;
n) gestione degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell'internazionalizzazione e della promozione della loro presenza sui mercati esteri, in coordinamento con la Direzione generale per il commercio internazionale;
o) predisposizione delle direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attivita' relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;
p) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarita' del Ministero;
q) supporto, nelle materie di competenza, alle attivita' inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;
r) attivita' finalizzate alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale ed europea per le misure di competenza e tenuta del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
s) attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive;
t) predisposizione della relazione del Governo alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di cui all'articolo 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;
u) predisposizione, nelle materie di competenza, delle basi informative finalizzate alla elaborazione della relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
v) progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
z) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese;
aa) controlli e ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni, anche avvalendosi del personale degli ispettorati territoriali in coordinamento con la Direzione generale per le attivita' territoriali.
2. Presso la Direzione generale opera il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434.

Note all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, legge 7 agosto 1997,
n. 266 recante «Interventi urgenti per l'economia»:
«Art. 1 (Attivita' di valutazione di leggi e
provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
economiche e produttive). - 1. Al fine di effettuare
attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul
rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti
provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle
attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il
mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
competenti in materia industriale una relazione
illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento,
nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia
di sostegno alle attivita' economiche e produttive,
tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato
territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate,
degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale
attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una
valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione
dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata,
elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli
anni precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati
dell'attivita' di vigilanza e di controllo esercitata dal
Governo anche nei confronti di societa' o enti vigilati
dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime
direttamente o indirettamente controllati, al fine di
mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di
detti provvedimenti.
2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attivita' di
valutazione e controllo di cui al comma 1, possono
richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a
singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di
finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di
sostegno alle attivita' economiche e produttive
direttamente alla struttura di cui al comma 3.
3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e
di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno
alle attivita' economiche e produttive e' istituita presso
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le
risorse di personale e strumentali in essere presso il
medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di
finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di
sostegno alle attivita' economiche e produttive, sono
tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo
all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal
medesimo utile per le attivita' di cui al presente
articolo.
5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1
possono riferire alle Assemblee delle Camere con una
relazione annuale da presentare prima dell'inizio della
sessione di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, legge 31
dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«Art. 10 (Documento di economia e finanza). -
(Omissis).
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 2 agosto 1995, n. 434 recante «Regolamento di
attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
riguardante le modalita' e i criteri per favorire la
razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle
imprese operanti nel settore della produzione di materiali
di armamento»:
«Art. 4 (Comitato per la razionalizzazione e la
ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa). -
1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale
applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
e' istituito il Comitato per la razionalizzazione, la
ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa
presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed
artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e
composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri:
della difesa, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio
coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da
tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di
qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti
di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di
amministrazione di aziende del settore .
2. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato
sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
Comitato e' costituito validamente con la maggioranza
assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta
dei presenti. Il Comitato puo' essere confermato per un
solo quinquennio successivo a quello di prima nomina.
3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
 
Art. 7
Direzione generale per il commercio internazionale

1. La Direzione generale per il commercio internazionale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione di indirizzi e negoziazione delle proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea, recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;
b) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;
c) attivita' funzionali all'accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri;
d) attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, anti sovvenzione, clausole di salvaguardia);
e) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e della United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), nonche' rapporti con le altre istituzioni economiche e finanziarie internazionali per gli ambiti di competenza;
f) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attivita' di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione;
g) attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993»;
h) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di promozione dell'internazionalizzazione del sistema produttivo; programmazione e gestione dell'attivita' di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 30 della legge n. 164/2014;
i) supporto tecnico alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; segreteria tecnica della V Commissione permanente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;
l) esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relative all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t) del presente decreto;
m) organizzazione e coordinamento delle missioni di sistema e per la promozione degli scambi commerciali;
n) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi organismi e meccanismi, quali tavoli e business forum, bilaterali di consultazione intergovernativa;
o) azioni a tutela del made in Italy, delle indicazioni geografiche protette e della proprieta' intellettuale;
p) partecipazione alla gestione ed alla divulgazione dei programmi finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;
q) raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche;
r) gestione delle attivita' e dei progetti di facilitazione del commercio internazionale, anche attraverso l'indirizzo del Comitato nazionale sulla Trade Facilitation presieduto dal direttore generale;
s) stipula e gestione di accordi ed intese per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale con: regioni, anche tramite il coordinamento dell'attivita' degli Sportelli regionali di cui alla legge 31 marzo 2005, n. 56; associazioni ed enti pubblici e privati rappresentativi di categorie, di sistemi, di cluster o di filiere, di universita' e parchi scientifici e tecnologici;
t) crediti all'esportazione e relative attivita' di trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed internazionale; rapporti con la societa' per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE S.p.a.);
u) rapporti con la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.a.) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni; gestione ed attivita' di indirizzo e controllo del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, dei Fondi di Venture Capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
v) elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che a vario titolo operano nel commercio estero, anche avvalendosi degli strumenti finanziari istituiti dall'Unione europea;
z) attivita' funzionale alla facilitazione dell'attrazione di investimenti esteri diretti in Italia e di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all'estero;
aa) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;
bb) supporto al Ministro per la partecipazione al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
2. Presso la Direzione generale operano:
a) il Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;
b) il Comitato di coordinamento dell'attivita' in materia dell'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
3. Il direttore generale, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico:
a) presiede il Comitato di indirizzo e rendicontazione per l'amministrazione del Fondo unico di Venture Capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) presiede il Comitato agevolazioni per quanto concerne i Fondi di cui alla legge n. 394 del 1981 e alla legge n. 295 del 1973;
c) e' membro del Comitato di monitoraggio del fondo a copertura delle garanzie dello Stato del portafoglio SACE istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014;
d) e' membro del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;
e) e' membro del Comitato della politica commerciale, di cui all'articolo 207, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in qualita' di rappresentante titolare.

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)»:
«Art. 4. - (Omissis).
61. E' istituito presso il Ministero delle attivita'
produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20
milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione
di azioni a sostegno di una campagna promozionale
straordinaria a favore del "made in Italy", anche
attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine
o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
ai sensi della normativa europea in materia di origine,
nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto
formativo e scientifico alle attivita' istituzionali del
Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte alla
diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei,
dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita
sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per l'adeguamento
delle relative dotazioni organiche, e' destinato
all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e
scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore a 10 milioni di euro annui (157). Tale attivita'
e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale,
per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e
gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in
godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il
riconoscimento automatico della progressione in carriera,
nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate
all'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi
comprese quelle di cui al secondo periodo del presente
comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.».
- Si riporta il testo dell'art. 30, del decreto legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»:
«Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e
misure per l'attrazione degli investimenti). - 1. Al fine
di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole
e medie, che operano nel mercato globale, espandere le
quote italiane del commercio internazionale, valorizzare
l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le
iniziative di attrazione degli investimenti esteri in
Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con
proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un Piano per la promozione
straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli
investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma
e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali con riferimento
alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f),
rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche'
alle iniziative da adottare per la realizzazione delle
suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le
seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
a) iniziative straordinarie di formazione e
informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri
alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni
fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in
particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero
dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di origine
delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani
nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con
le reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le
iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione
universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari
che siano rappresentative della qualita' e del patrimonio
enogastronomico italiano;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica
nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno
dell'Italian sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di
e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione di tipologie promozionali innovative
per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei
mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle start up nonche'
delle micro, piccole e medie imprese in particolare
attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in
forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle
opportunita' di investimento in Italia, nonche' di
accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in
Italia.
3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede
all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio
delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle
intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere
c), d), e), ed f).
3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette
ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una
relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle
azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno
della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli
investimenti all'estero.
4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2,
sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali
specializzate nei processi di internazionalizzazione al
fine di realizzare attivita' di studio, progettazione e
gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione dei voucher.
5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il
Ministero dello sviluppo economico e l'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane sono definiti:
a) gli obiettivi attribuiti all'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane per favorire l'attrazione degli
investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
b) i risultati attesi;
c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.
6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge
l'attivita' di attrazione degli investimenti all'estero
attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito
delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
istituito un Comitato con il compito di coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti
esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia
tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il
Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e da un rappresentante della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo'
essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel
progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del
Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L'art. 35 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
abrogato.
8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.
9. La dotazione del Fondo per la promozione degli
scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da
assegnare all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'art. 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge
di stabilita' annuale e' destinata anche agli interventi di
cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 18-bis, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.»:
«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici). - (Omissis).
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle
di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia,
costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 18, del
citato decreto legge 6 luglio 2011, n. 95:
«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici). - (Omissis).
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,
sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie
di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.».
- Per i riferimenti alla legge 31 marzo 2005, n. 56, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il titolo della legge 24 aprile 1990, n.
100, e successive modificazioni:
«Norme sulla promozione della partecipazione a
societa' ed imprese miste all'estero».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, recante «Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane»:
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.».
- Si riporta il titolo della legge 28 maggio 1973, n.
295:
«Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito
centrale».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 932, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa
destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui
all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, sono unificati in un unico fondo.».
- Si riporta il titolo della legge 1° luglio 1970, n.
518:
«Riordinamento delle camere di commercio italiane
all'estero».
- Si riporta il titolo della legge 29 dicembre 1993, n.
580:
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 11
agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo»:
«Art. 15 (Comitato interministeriale per la
cooperazione allo sviluppo). - 1. E' istituito il Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS),
con il compito di assicurare la programmazione ed il
coordinamento di tutte le attivita' di cui all'art. 4
nonche' la coerenza delle politiche nazionali con i fini
della cooperazione allo sviluppo.
2. Il CICS e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri ed e' composto dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, che ne e' vice
presidente, dal vice ministro della cooperazione allo
sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' delegare le proprie
funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3. Sulla base delle finalita' e degli indirizzi della
politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel
documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui
all'art. 12, il CICS verifica la coerenza e il
coordinamento delle attivita' di CPS.
4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione
del disegno di legge di stabilita', rappresenta le esigenze
finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di
cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli
stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1
dell'art. 14, sulla base del documento triennale di
programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12,
dell'esito dei negoziati internazionali in materia di
partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di
sviluppo e delle risorse gia' stanziate a tale fine.
5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza,
sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri
Ministri, il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, i presidenti di regione o di
provincia autonoma e i presidenti delle associazioni
rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS
partecipano senza diritto di voto anche il direttore
generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore
dell'Agenzia di cui all'art. 17.
6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in
seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.
7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne
disciplina il funzionamento. La partecipazione alle
riunioni non puo' in ogni caso dare luogo alla
corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o
gettoni di presenza comunque denominati.
8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.
9. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico,
operativo e logistico alle attivita' del CICS, attraverso
la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di
cui all'art. 20.
10. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante «Attuazione
della delega al Governo di cui all'art. 7 della legge 12
agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini
del riordino e della semplificazione delle procedure di
autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie
a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia
di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di
operazione di esportazione di materiali proliferanti»:
«Art. 5 (Comitato consultivo). - 1. Presso l'Autorita'
competente e' istituito un Comitato consultivo per
l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il
transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al
regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di
misure restrittive unionali.
2. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta formulata dall'Autorita' competente,
esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini
del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione o
modifica delle autorizzazioni individuali nei casi previsti
dal presente decreto. Il termine predetto e' prorogato di
ulteriori novanta giorni, qualora il Comitato ritenga
necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria.
3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico ed e' composto dal direttore
generale competente per la politica commerciale
internazionale del Ministero dello sviluppo economico che
svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
della salute, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, nonche' da un rappresentante dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono
esercitate da un funzionario del Ministero dello sviluppo
economico.
4. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza
diritto di voto, esperti tecnici di provata competenza nei
regimi di controllo dei prodotti a duplice uso. I
componenti del Comitato e gli esperti, ai quali non
spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ne' rimborsi spese, sono nominati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'Autorita'
competente, in sede di rilascio della Licenza Zero di cui
all'art. 8 ed in caso di istruttorie che richiedono
adeguate professionalita' tecnico-scientifiche non
rinvenibili nei quadri dell'Autorita', puo' avvalersi di
tali esperti per una valutazione tecnica preliminare dei
prodotti a duplice uso.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede
dell'Autorita' competente che ne cura la segreteria e
predispone il risultato dell'istruttoria effettuata sulle
istanze di autorizzazione per il relativo parere del
Comitato.
6. Il Comitato e' validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a
maggioranza dei presenti ed e' rinnovato ogni cinque anni.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentite le altre amministrazioni di cui al comma 3, sono
disciplinate le modalita' di funzionamento del Comitato.».
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 7, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito ,con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive»:
«Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e
misure per l'attrazione degli investimenti). - (Omissis).
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
istituito un Comitato con il compito di coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti
esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia
tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il
Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e da un rappresentante della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo'
essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel
progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del
Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L'art. 35 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 207, comma 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
«3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi
con uno o piu' paesi terzi o organizzazioni internazionali,
si applica l'art. 218, fatte salve le disposizioni
particolari del presente articolo.
La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio,
che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al
Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinche' gli
accordi negoziati siano compatibili con le politiche e
norme interne dell'Unione.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in
consultazione con un comitato speciale designato dal
Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro
delle direttive che il Consiglio puo' impartirle. La
Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e
al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.».
 
Art. 8

Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica

1. La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attuazione e monitoraggio del Piano nazionale integrato energia e clima in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, definizione della tempistica attuativa per le misure di decarbonizzazione, inclusa la programmazione del phase out della produzione di energia elettrica dal carbone; programmi, sviluppo dei piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;
b) promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori di impiego e definizione di sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia; definizione degli strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica; attivita' in materia di etichettatura energetica in coordinamento con la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;
c) definizione di piani, strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti e dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della domanda al mercato; autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, di competenza del Ministero sviluppo economico;
d) sviluppo di programmi sulla mobilita' sostenibile, quali mobilita' elettrica e altri carburanti alternativi, biometano, idrogeno, sviluppo dell'uso del gas naturale liquefatto-GNL nei trasporti marittimi e terrestri pesanti, in raccordo per i profili di relativa competenza con la Direzione generale di cui all'articolo 4; razionalizzazione e adeguamento della rete di distribuzione carburanti alle esigenze della mobilita' sostenibile;
e) promozione dell'utilizzo del GNL e dell'idrogeno, anche per usi industriali, e dell'offerta dei servizi all'utenza;
f) elaborazione di indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento dei mercati elettrico e del gas, promozione della concorrenza e promozione del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e del mercato dei prodotti petroliferi;
g) monitoraggio prezzi all'ingrosso e sul mercato retail, sviluppo della concorrenza dei mercati energetici anche ai fini della competitivita' dei settori industriali; strumenti di tutela dei consumatori e di contrasto alla poverta' energetica; analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni, promozione e gestione di accordi con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza;
h) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti europei di settore;
i) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie di competenza della Direzione, con le societa': Gestore dei mercati energetici - GME S.p.a., Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., Acquirente unico S.p.a., Societa' gestione impianti nucleari - SO.G.I.N. S.p.a. limitatamente alle attivita' di decommissioning, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera r);
l) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari;
m) promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare, allo sviluppo tecnologico e alla formazione delle risorse umane;
n) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali delle forniture;
o) rilascio titoli minerari per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi previa istruttoria tecnica della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; redazione e attuazione in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilita' delle attivita' di ricerca e produzione di idrocarburi;
p) ufficio unico per gli espropri in materia di energia;
q) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori;
r) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della Direzione in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza.
2. Presso la Direzione generale operano la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite alla Direzione medesima, nonche', nelle materie di competenza, a quelle attribuite alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti costituito ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e la sezione c) della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante «Norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia»:
«2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere
altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti
di energia e delle industrie di base la costituzione di
un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non
piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile
scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di
societa' di capitale - con esclusione delle imprese private
- specificamente operanti nel settore energetico, di enti
pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
personale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di
cui al presente comma e' determinato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non
inferiore a quello spettante presso l'ente o
l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai
rispettivi ordinamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 100, della
citata legge 4 agosto 2017, n. 124:
«100. Al fine di incrementare la concorrenzialita' del
mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle
relative informazioni, la banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'art.
51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' ampliata
con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di
distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete
stradale e autostradale. A tal fine, in vista
dell'interoperabilita' tra le banche dati esistenti presso
il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della
distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione
dei principi del capo V del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il
30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il
1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli
stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per
consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al
rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il
Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto,
provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la
ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla
delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18
del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei
componenti e prevedendo la partecipazione di un
rappresentante delle regioni e di un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.».
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE»:
«5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei
servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali
competenze e' costituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un comitato tecnico consultivo composto da
rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e
del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a
carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
- Si riporta il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 78:
«Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma
dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248».
 
Art. 9
Direzione generale per le infrastrutture
e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

1. La Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima, in coordinamento con Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica, relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, allo sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili e alla ricerca nel settore energetico, definizione di priorita', linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale;
b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia di competenza statale;
c) sicurezza degli approvvigionamenti; infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia; protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche;
d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione coordinamento piani sicurezza energetici con altri Stati membri; piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;
e) stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di accumulo dell'energia;
f) impianti strategici di lavorazione e deposito, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL);
g) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti europei di settore;
h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo di nuove tecnologie - ENEA, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, e le societa', Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., Acquirente unico S.p.a. per le materie di competenza, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettere t) e r);
i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, la semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali delle forniture;
l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie;
m) rappresentanza e partecipazione alle attivita' dell'Unione europea e degli organismi comunitari; notifica aiuti di Stato e procedure di infrazione comunitaria per le materie dell'energia e delle materie prime in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica; rapporti con l'Unione Europea; partecipazione al processo di formazione della normativa comunitaria e suo recepimento, in collaborazione con le unita' competenti della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica;
n) definizione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica per le materie di competenza; relazioni con le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della Direzione; rapporti multilaterali con organizzazioni internazionali e agenzie nel settore energetico e delle materia prime; rapporti e collaborazioni con altri Stati nel settore energetico, e per la promozione di tecnologie energetiche italiane all'estero;
o) elaborazione e monitoraggio del Piano per la ricerca di sistema del settore elettrico; partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca e di sviluppo e promozione, anche all'estero, di nuove tecnologie per la transizione energetica (Mission Innovation, Clean Energy Ministerial);
p) definizione di priorita', linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; gestione degli accordi per la sicurezza, per la ricerca, per le materie prime attuati con accordi con universita' ed enti; programmi per il decommissioning degli impianti e il loro riuso per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione ai processi di pianificazione dell'uso del mare;
q) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e periferica, nelle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare; programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attivita' ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;
r) istruttorie tecniche ai fini del rilascio dei titoli minerari per idrocarburi da parte della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica; normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria;
s) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione.
2. Presso la Direzione generale opera, in qualita' di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001, il Comitato per l'emergenza petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, per le sue sezioni a) e b), e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 27 settembre 2016, ha sede il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Note all'art. 9:

- Si riporta il titolo del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 249:
«Attuazione della direttiva 2009/119/CE che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante «Attuazione
della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni
in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la
direttiva 2004/35/CE»:
«Art. 8 (Designazione dell'autorita' competente). - 1.
E' istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni
a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di
autorita' competente responsabile dei compiti assegnati dal
presente decreto. Il Comitato e' composto da un esperto che
ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal
Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione
generale Protezione natura e mare del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore
della Marina Militare. L'esperto e' scelto nell'ambito di
professionalita' provenienti dal settore privato o
pubblico, compresi universita', istituti scientifici e di
ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,
attestata in base a specifici titoli ed esperienze
professionali, e in posizione di indipendenza dalle
funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse
naturali in mare. Il Comitato ha sede presso il Ministero
dello sviluppo economico. Le articolazioni sul territorio
del Comitato sono costituite da:
a) il Direttore della Sezione UNMIG competente per
territorio che assicura il supporto ai lavori;
b) il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un
suo rappresentante;
c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministero,
che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze
Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA;
d) il Comandante della Capitaneria di Porto
competente per territorio o un Ufficiale superiore suo
rappresentante;
e) un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo
Stato Maggiore della Marina Militare.
2. Alle riunioni delle articolazioni sul territorio del
Comitato partecipa un tecnico competente in materia
ambientale o mineraria, in rappresentanza della Regione
interessata e dalla stessa designato.
3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24
maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre
1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, e ferme restanti le
competenze delle Sezioni UNMIG in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro minerari e di tutela della salute delle
maestranze addette, il Comitato e' responsabile per le
seguenti funzioni di regolamentazione:
a) valutare e accettare le relazioni sui grandi
rischi, valutare le comunicazioni di nuovo progetto e le
operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo
tipo ad esso sottoposti, attraverso la verifica
dell'attivita' svolta dall'UNMIG ai sensi degli articoli 6,
comma 4, 11 commi 3 e 5, 15 commi 2 e 4, e 16, commi 2 e 3,
del presente decreto;
b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori del
presente decreto, anche mediante ispezioni, indagini e
misure di esecuzione;
c) fornire consulenza ad altre autorita' o organismi,
compresa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze;
d) elaborare piani annuali a norma dell'art. 21,
comma 3;
e) elaborare relazioni;
f) cooperare con le autorita' competenti o con i
punti di contatto degli Stati membri conformemente all'art.
27.
4. Delle funzioni di regolamentazione di cui al comma
3, lettere a) e b), sono responsabili le articolazioni sul
territorio del Comitato.
5. Il Comitato opera, nello svolgimento delle sue
funzioni di regolamentazione, in particolare rispetto al
comma 3, lettere a), b) e c), con obiettivita' ed
indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia
di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, dalle
funzioni di rilascio di licenze per le operazioni in mare,
nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione
degli introiti derivanti da tali operazioni. Entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
provvedimenti di competenza per apportare le necessarie
modifiche organizzative alla struttura della Direzione
Generale per le risorse minerarie ed energetiche, al fine
di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di
regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di
regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle
risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle
licenze e la gestione dei ricavi.
6. Dell'istituzione del Comitato, della sua
organizzazione, del motivo per cui e' stato istituito e del
modo in cui e' garantito lo svolgimento delle funzioni di
regolamentazione previste al comma 1 e il rispetto degli
obblighi previsti al comma 3 e' data informazione
attraverso apposita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale degli
Idrocarburi e della Geotermia e nonche' in forma permanente
sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
7. Il Comitato si avvale delle strutture e delle
risorse umane delle amministrazioni che lo compongono, a
legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non e'
dovuto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o
rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi
attribuite.
8. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, puo'
concludere accordi formali con pertinenti agenzie
dell'Unione o altri organismi, al fine di acquisire le
competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle
sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente
comma, un organismo non si ritiene adeguato se la sua
obiettivita' puo' essere compromessa da conflitti di
interesse.
9. Le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento
dei propri compiti, a norma del presente decreto, sono
poste a carico degli operatori, che sono tenuti al
versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore
delle opere da realizzare. I proventi sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento
delle spese relative alle attivita' del predetto Comitato.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
10. Gli organismi componenti del Comitato esercitano le
proprie funzioni in modo indipendente secondo le modalita'
stabilite dalla legge, organizzando le stesse funzioni in
modo da evitarne duplicazioni. Il Comitato, relaziona
annualmente al Parlamento ed alla Commissione europea in
merito all'attivita' di regolamentazione e di vigilanza
svolta.
11. All'attuazione del presente articolo, le
amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
 
Art. 10

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la
sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione

1. La Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) aggiornamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
b) attivita' di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;
c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;
d) controllo delle emissioni radioelettriche, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in coordinamento con la Direzione generale per le attivita' territoriali; partecipazione al sistema di controllo internazionale delle emissioni radioelettriche;
e) omologazione degli apparati esclusi dalla direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
f) autorita' di sorveglianza del mercato ed accreditamento dei relativi laboratori di prova ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;
g) autorizzazione per gli organismi di valutazione di conformita' ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE, e concerto per le autorizzazioni ai sensi della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e correlati rapporti con Accredia; rapporti con la Commissione europea per il Mutual Recognition Agreement (MRA) per Paesi terzi;
h) attivita', quale amministrazione competente, relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
i) disciplina tecnica inerente all'esercizio degli impianti radio di comunicazione elettronica delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili non iscritti al Registro aeronautico nazionale, nonche' rapporti con il Ministero delle infrastrutture e trasporti;
l) gestione del centro di calcolo per il coordinamento e la pianificazione delle frequenze. Condivisione del Registro nazionale delle frequenze con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
m) attivita' relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t);
n) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, delle reti di nuova generazione, della qualita' del servizio, della sicurezza informatica e della tutela delle comunicazioni, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
o) partecipazione, anche in consorzio con universita' ed enti o istituti di ricerca, a programmi e progetti di cooperazione e di ricerca nazionali, europei e internazionali, nonche' in sinergia con enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese;
p) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati, reti e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione, per la qualita' e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attivita' degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, europei ed internazionali;
q) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;
r) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Internet Governance; attuazione e coordinamento di tavoli tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali sul tema;
s) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore, con oneri a carico dei committenti;
t) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati nonche' negli altri settori di competenza del Ministero;
u) certificazioni e rapporti di prova per la conformita' di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica a norme nazionali, europee ed internazionali; Organismo notificato ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128;
v) sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali (organismo di certificazione OCSI) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2003 (Centro di valutazione - CE.VA); sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (Centro di valutazione e certificazione nazionale) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017; tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni;
z) valutazione della qualita' dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, identificazione degli standard e delle misure di qualita';
aa) attivita' relative alla metrologia e alla sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;
bb) attivita' di formazione tecnico-scientifica, attraverso l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione per il personale del Ministero, della pubblica amministrazione e per il sistema delle imprese, in conto terzi;
cc) consulenze e collaborazioni tecniche nelle materie di propria competenza rivolte a soggetti pubblici e al sistema delle imprese, in conto terzi;
dd) attivita' relative allo svolgimento delle funzioni di Autorita' NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei settori dell'energia e delle infrastrutture digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cd. Direttiva NIS);
ee) attivita' di vilanza sul rispetto degli obblighi di sicurezza ed integrita' delle reti posti a carico dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica.
2. Presso la Direzione generale opera la Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
3. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e' posto alle dirette dipendenze del Direttore generale che lo rappresenta all'esterno.

Note all'art. 10:

- Si riporta il titolo della direttiva 2014/53/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 16 aprile
2014:
«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE».
- Si riporta il titolo del decreto legislativo 22
giugno 2016, n. 128:
«Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il titolo del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259:
«Codice delle comunicazioni elettroniche».
- Si riporta il titolo del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2017, n. 87:
«Direttiva recante indirizzi per la protezione
cibernetica e la sicurezza informatica nazionali».
- Si riporta il titolo del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65:
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016,
recante misure per un livello comune elevato di sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione».
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128 recante «Attuazione
della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE»:
«Art. 44 (Commissione consultiva). - 1. Il Ministero, a
mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una
commissione consultiva nazionale con il compito di fornire
pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di
cui al presente decreto. La commissione e' costituita da
funzionari dei Ministeri dello sviluppo economico e
dell'interno.
2. Il funzionamento della commissione di cui al comma 1
e' assicurato con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e per la
partecipazione alla commissione medesima non e' prevista la
corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso
spese.».
 
Art. 11

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di
radiodiffusione e postali

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attivita' in ambito europeo ed internazionale, nonche' cura delle attivita' preordinate al recepimento della normativa europea;
b) predisposizione della disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
c) attivita' finalizzate all'affidamento del servizio universale, sulla base dell'analisi effettuata dall'Autorita' di regolamentazione, ai sensi degli articoli 3, comma 11, lettere da a) ad f) e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma, nonche' alla regolazione dei rapporti con il fornitore del servizio universale;
d) rilascio di licenze ed autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi da acquisire al bilancio dello Stato;
e) rapporti con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni finalizzati all'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f) ed all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
f) gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio postale universale;
g) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' attivita' di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia, e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;
h) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, tenuta del registro degli operatori, in coordinamento con la Direzione generale per le attivita' territoriali;
i) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
l) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dalla Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
m) determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e di contributi inerenti l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;
n) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
o) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;
p) verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti la sicurezza e l'integrita' delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
q) individuazione delle frequenze ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, in coordinamento con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
r) gestione del Registro nazionale delle frequenze, in condivisione con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
s) stipula e gestione del contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
t) gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;
u) disciplina e gestione amministrativa del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).
2. Presso la Direzione generale opera il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 11,
lettere da a) ad f) e 23 del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio.»:
«Art. 3 (Servizio universale). - (Omissis).
11. Il fornitore del servizio universale e' designato
nel rispetto del principio di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'. La designazione e'
effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio
universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del
servizio universale in considerazione del ruolo da questo
svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica
amministrazione nel settore specifico, con esito
positivo.».
«Art. 23 (Norme transitorie). - 1. Fino alla piena
operativita' dell'Agenzia di cui all'art. 2, e comunque non
oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 18 del medesimo art. 2, il Ministero dello sviluppo
economico continua ad esercitare le funzioni di
regolamentazione del settore postale.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'art.
3, il servizio universale e' affidato a Poste Italiane
S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il
Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di
un'analisi effettuata dall'autorita' di regolamentazione,
che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane
S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad
f) del comma 11 dell'art. 3 e che nello svolgimento dello
stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla
base di indicatori definiti e quantificati dall'autorita'.
In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo
precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone
la revoca dell'affidamento.
3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti
dell'autorita' di regolamentazione di cui all'art. 5, comma
4, e all'art. 6, comma 2, si applica la disciplina vigente
al momento della pubblicazione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2008/6/CE.
4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni
attuative in materia di partecipazione al Fondo di
compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di
cui all'art. 10, comma 2, continua ad applicarsi la
disciplina vigente al momento della pubblicazione del
decreto legislativo di attuazione della direttiva
2008/6/CE.
5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni
regolatorie di settore, restano efficaci, purche' non
incompatibili, le discipline vigenti al momento della
pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2008/6/CE.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettera f)
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
«Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita'
del servizio»:
«Art. 2 (Autorita' nazionale di regolamentazione del
settore postale). - (Omissis).
4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e
di giudizio, le seguenti funzioni:
(Omissis).
f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico -
sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del
servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed
autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni
generali della fornitura dei servizi postali;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, del citato
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261:
«Art. 21 (Sanzioni). - (Omissis).
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal
presente articolo spetta all'autorita', che puo',
nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con
modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'art. 2,
comma 16.».
 
Art. 12
Direzione generale per le attivita' territoriali

1. La Direzione generale per le attivita' territoriali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle attivita' di call center ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
b) modifiche, compatibilizzazione e ottimizzazione di impianti radiofonici in analogico in concessione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; verifiche tecniche sugli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazione elettronica e rilascio del relativo parere alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; collaborazione con le Autorita' regionali in materia di inquinamento elettromagnetico per quanto di competenza;
c) vigilanza, controllo e relative sanzioni, anche su disposizione dell'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza, per la tutela e protezione delle comunicazioni elettroniche dei servizi aereonautici, dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110 e della vigente normativa;
d) collaborazione con le altre amministrazioni competenti per la tutela delle comunicazioni elettroniche durante le manifestazioni pubbliche;
e) vigilanza, controllo e relative sanzioni sui sistemi di rete, sugli apparati e prodotti interconnessi e collegati alle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private previsti dal decreto legislativo n. 259 del 2003; individuazione e rimozione delle interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione sonora e televisiva;
f) monitoraggio con sistemi elettronici fissi e mobili del corretto utilizzo dello spettro radioelettrico, anche in coordinamento con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
g) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni agli impianti di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni a bordo delle navi e degli aeromobili civili non iscritti al Registro aereonautico nazionale (RAN) ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rilascio dei relativi certificati e titoli abilitativi;
h) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni a bordo delle navi degli impianti radio destinati alla salvaguardia della vita umana in mare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
i) rilascio del nulla osta di competenza alla costruzione, alla modifica e allo spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 259 del 2003; vigilanza ispettiva e di controllo sulle interferenze tra impianti, condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate e reti di comunicazione elettronica; partecipazione alle Conferenze dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
l) verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli Istituti di vigilanza privata di cui all'Allegato E) del decreto del Ministero dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269 in coordinamento con il Ministero dell'interno;
m) prestazioni eseguite in conto terzi, per quanto di propria competenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, anche tramite la definizione di accordi e convenzioni stipulati con altre amministrazioni pubbliche, enti e privati;
n) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle apparecchiature radio ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128, in raccordo con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
o) vigilanza e controllo relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
p) monitoraggio radioelettrico in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in raccordo con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
q) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio delle stazioni radioelettriche per il settore marittimo e aeronautico, ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, di concerto con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e rilascio dei relativi titoli abilitativi ai sensi dei decreti 10 agosto 1965, 8 marzo 2015 e 25 settembre 2018;
r) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio di stazioni radioelettriche di radioamatore ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in coordinamento con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; esame per il conseguimento della patente di radioamatore e rilascio dei relativi titoli abilitativi;
s) accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni generali di propria competenza nonche' attivita' di vigilanza e controllo sulla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato di cui agli articoli 25 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
t) vigilanza e controllo sulla fornitura del servizio universale di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
u) supporto alle attivita' di revisione sugli enti cooperativi ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in coordinamento con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale;
v) supporto alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese relativamente ai controlli e alle ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni;
z) ulteriori attivita' di vigilanza e controllo nel settore delle comunicazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni normative in materia;
aa) supporto all'attuazione di nuove disposizioni normative a livello territoriale in coordinamento con le Direzioni generali nelle materie di competenza del Ministero;
bb) organizzazione e gestione di sportelli informativi per i cittadini e le imprese e di raccordo con le economie dei territori nelle materie di competenza del Ministero;
cc) coordinamento ed indirizzo degli Ispettorati territoriali, in coordinamento con le Direzioni generali competenti per materia, per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, nonche' per la gestione delle risorse finanziarie stanziate per il funzionamento degli Ispettorati territoriali e per il potenziamento e la manutenzione dei relativi impianti e attrezzature; supporto agli Ispettorati territoriali per tutti gli affari relativi al contenzioso e ai rapporti con l'Autorita' giudiziaria e con l'Avvocatura dello Stato;
dd) attivita' di coordinamento territoriale, giuridico, amministrativo ed organizzativo nelle materie gestite dalla Direzione generale.

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'art. 24-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la
crescita del Paese.»:
«Art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela dei dati
personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e
dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center). -
1. Le misure del presente articolo si applicano alle
attivita' svolte da call center indipendentemente dal
numero di dipendenti occupati.
2. Qualora un operatore economico decida di
localizzare, anche mediante affidamento a terzi,
l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale
in un Paese che non e' membro dell'Unione europea, deve
darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del
trasferimento:
a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nonche' all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere
dalla data della sua effettiva operativita' a seguito
dell'adozione dei decreti di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i
lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione e'
effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call
center;
b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando
le numerazioni telefoniche messe a disposizione del
pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;
c) al Garante per la protezione dei dati personali,
indicando le misure adottate per garantire il rispetto
della legislazione nazionale, e in particolare delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nonche' delle disposizioni concernenti il registro
pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi,
l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale
in un Paese che non e' membro dell'Unione europea, devono
darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 entro
sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore,
indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione
del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In
caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per
ciascun giorno di ritardo.
4. In attesa di procedere alla ridefinizione del
sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei
call center, nessun beneficio, anche fiscale o
previdenziale, previsto per tale tipologia di attivita'
puo' essere erogato a operatori economici che, dopo la data
di entrata in vigore della presente disposizione,
delocalizzano l'attivita' di call center in un Paese che
non e' membro dell'Unione europea.
5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call
center deve essere informato preliminarmente sul Paese in
cui l'operatore con cui parla e' fisicamente collocato
nonche', a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese
che non e' membro dell'Unione europea, della possibilita'
di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore
collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro
dell'Unione europea, di cui deve essere garantita
l'immediata disponibilita' nell'ambito della medesima
chiamata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche quando un cittadino e' destinatario di una chiamata
proveniente da un call center.
7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al
comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o
tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la
sanzione e' irrogata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva
operativita', dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei
casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione e'
irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo
economico e dal Garante per la protezione dei dati
personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi
5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
50.000 euro per ogni giornata di violazione;
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei
commi 5 e 6 e all'irrogazione delle relative sanzioni
provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo
quanto previsto dall'art. 161 del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata
informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo
integri, altresi', la violazione di cui all'art. 13 del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette
disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Garante per la protezione dei dati personali
l'accertamento dell'avvenuta violazione.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
nonche' di quanto previsto dall'art. 130 del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il
soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a
un call center esterno e' considerato titolare del
trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f),
e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.
196 del 2003 ed e' conseguentemente responsabile in solido
con il soggetto gestore. La constatazione della violazione
puo' essere notificata all'affidatario estero per il
tramite del committente.
9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale
di servizi di call center e' tenuto a comunicare, su
richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del
Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci
giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center
destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma
comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
50.000 euro per ogni violazione.
10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a
operatori di call center l'offerta migliore e' determinata
al netto delle spese relative al costo del personale,
determinato ai sensi dell'art. 23, comma 16, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di
accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
11. Tutti gli operatori economici che svolgono
attivita' di call center su numerazioni nazionali devono,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, iscriversi al Registro degli
operatori di comunicazione di cui alla delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n.
666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresi',
tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del
pubblico e utilizzate per i servizi di call center.
L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei
soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve
essere contemplato nel contratto di affidamento del
servizio.
12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11
comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa pari a 50.000 euro.».
- Si riporta il titolo del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177:
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici».
- Si riporta il titolo della legge 8 aprile 1983, n.
110:
«Protezione delle radiocomunicazioni relative
all'assistenza ed alla sicurezza del volo».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante «Attuazione
della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime.»:
«Art. 5 (Affidamento). - 1. Fatto salvo quanto disposto
dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare per i profili di competenza, ove non provveda ad
effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi
al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti
compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei
certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne
fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati
in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di
rilascio dei certificati stessi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le
ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del
certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico
e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del
certificato di sicurezza passeggeri.
3. I certificati statutari per i quali i compiti di
ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai
sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente
dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita'
marittime locali e, all'estero, per il tramite delle
autorita' consolari.
4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma
1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici
effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3,
provvede al rilascio dei relativi certificati statutari,
previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi
e ferma restando la possibilita' di ispezione.».
- Si riporta il testo dell'art. 95 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle
comunicazioni elettroniche»:
«Art. 95 (Impianti e condutture di energia elettrica -
Interferenze). - 1. Nessuna conduttura di energia
elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata,
puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul
relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla
osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la
materia della trasmissione e distribuzione della energia
elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato
dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio,
per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo
le definizioni di classe adottate nel decreto del
Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non
abbiano interferenze con linee di comunicazione
elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza
previsti dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di energia
elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi
cordati ad elica, il nulla osta e' sostituito da una
attestazione di conformita' del gestore. (256)
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti
di linee che abbiano interferenze con impianti di
comunicazione elettronica, i competenti organi del
Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da
precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione
dei progetti.
4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle
condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi
atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso del
Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli
opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le
relative spese sono a carico dell'esercente delle
condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque
uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata
senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente
ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4
e 5 possono essere delegate ad organi periferici con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Consiglio superiore delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non
presentano interferenze con impianti di comunicazione
elettronica, il relativo nulla osta e' rilasciato dal capo
dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione
elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica
sotterrati devono essere osservate le norme generali per
gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano
del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme
generali, in quanto applicabili, devono essere osservate
nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica
sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica,
anche se debitamente approvati dalle autorita' competenti,
si abbia un turbamento del servizio di comunicazione
elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette
autorita', lo spostamento degli impianti od altri
provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma
dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a
carico di chi le rende necessarie.».
- Si riporta il titolo della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni:
«Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi».
- Si riporta il titolo del decreto del Ministero
dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2011, n. 36:
«Regolamento recante disciplina delle caratteristiche
minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di
qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli
256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei
requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti
per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento
di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi
istituti».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del
Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137»:
«Art. 6 (Individuazione delle prestazioni in conto
terzi e produttivita' del personale). - 1. Con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, si provvede all'individuazione delle
prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per
conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe
previste dal D.M. 5 settembre 1995 del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, concernente tariffazione delle
prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite
dall'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e dal D.M.
24 settembre 2003 del Ministro delle comunicazioni,
concernente determinazione delle quote di surrogazione del
personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli
automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli
oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per
prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003.
2. In considerazione dell'accresciuta complessita'
delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero
dall'art. 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dall'art. 2, comma 1, del presente decreto legislativo,
dall'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, come modificato dall'art. 41, comma 8,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, nonche' dal decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, una somma non superiore al 30 per
cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei
compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi
pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per
conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle
comunicazioni, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni
sindacali, all'incentivazione della produttivita' del
personale in servizio presso il predetto Ministero, ai
sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
«Art. 25 (Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica). - 1. L'attivita' di
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e'
libera ai sensi dell'art. 3, fatte salve le condizioni
stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari e
amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, o che siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con
le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione
civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese
quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni
di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da
specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui
all'art. 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'art.
27, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, che
consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al
comma 4.
3-bis. Le imprese che forniscono servizi
transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese
situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad
effettuare piu' di una notifica per Stato membro
interessato.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, unitamente alle informazioni strettamente
necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco
aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio
Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale
dichiarazione costituisce segnalazione certificata di
inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui
all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata ad iniziare la
propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione
della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui
diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai
sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre
sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione sono
tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o
dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica,
puo' aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere
comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
contestualmente il Ministero. Tale termine e' ridotto a
trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un
profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non
superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni
possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per
un periodo non superiore a quindici anni, previa
presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario
da parte degli operatori. La congruita' del piano viene
valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in
relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e
all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi
autorizzatori. L'impresa interessata puo' indicare nella
dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per
il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma
4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con
sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide
con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
8. Una autorizzazione generale puo' essere ceduta a
terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente
indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di
cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa
cedente, puo' comunicare il proprio diniego fondato sulla
non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei
requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine
e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i
richiesti chiarimenti o documenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 104 del citato decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
«Art. 104 (Attivita' soggette ad autorizzazione
generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso
necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o piu' stazioni
radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di
terra e via satellite richiedenti una assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili
marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di
radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia;
b) installazione od esercizio di una rete di
comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto
previsto dall'art. 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano
bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle
stesse bande e con protezione da interferenze provocate da
stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti
dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di
radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui
all'art. 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di
debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e'
richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali
a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto
dall'art. 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su
strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a
fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della
caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio ad imprese industriali,
commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di
spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di
apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza
della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra
piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di
organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed
agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi
per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali
sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di
apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo
diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche
delle apparecchiature sono definite a norma del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.».
- Si riporta il testo degli articoli 53 e 54 del citato
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
«Art. 53 (Disponibilita' del servizio universale). - 1.
Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente
Capo sono messi a disposizione di tutti gli utenti finali
ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere
dall'ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero
vigila sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorita' determina il metodo piu' efficace e
adeguato per garantire la fornitura del servizio universale
ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di
obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita'. L'Autorita' limita le distorsioni del
mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o
ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni
commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.
Art. 54 (Fornitura dell'accesso agli utenti finali da
una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici). -
1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in
postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica e'
soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero
vigila sull'applicazione del presente comma.
2. La connessione consente agli utenti finali di
supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a
velocita' di trasmissione tali da consentire un accesso
efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie
prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della
fattibilita' tecnologica nel rispetto delle norme tecniche
stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T.
2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di
un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso
la connessione di rete di cui al primo comma che consente
di effettuare e ricevere chiamate nazionali e
internazionali e' soddisfatta quanto meno da un operatore.
Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.».
- Si riporta il titolo del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220:
«Norme in materia di riordino della vigilanza sugli
enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della
legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore"».
 
Art. 13

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del
consumatore e la normativa tecnica

1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) tutela e promozione della concorrenza e normativa in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti per l'esercizio di attivita' economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
b) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilita' dei prezzi dei carburanti in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;
c) servizi e professioni, disciplina e ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all'attivita' di mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le professioni di competenza del Ministero non diversamente attribuite e tenuta dell'elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e dell'elenco dei marchi di qualita' dei servizi;
d) statistiche sul commercio e sul terziario;
e) servizi assicurativi, promozione e tutela della concorrenza, normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, in particolare per RC auto, connessi rapporti con l'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), vigilanza sul fondo di garanzia per le vittime della strada, sul fondo di garanzia per le vittime della caccia e sul fondo per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP);
f) attuazione delle politiche europee ed internazionali nelle materie di competenza della Direzione;
g) cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed emissioni degli autoveicoli;
h) politiche, normativa e progetti per i consumatori;
i) tenuta dell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori, supporto e segreteria al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);
l) manifestazioni a premio;
m) gestione del Punto di contatto infoconsumatori, del Punto di contatto prodotti (PCP), del Punto di contatto prodotti da costruzione, dell'Unita' centrale di notifica, del Punto di contatto Technical Barriers to Trade (TBTs), del Punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX);
n) qualita' dei prodotti e dei servizi;
o) vigilanza sul mercato in materia di sicurezza dei prodotti di competenza del Ministero, coordinamento delle attivita' di competenza di altre Direzioni e Amministrazioni e relativo Punto di contatto con la Commissione europea;
p) attivita' in materia di normativa tecnica e vigilanza sugli enti nazionali di normazione;
q) normativa per la sicurezza degli impianti e macchine installati in ambito civile e industriale e relativi provvedimenti inerenti le attivita' di verifica;
r) normativa ed adempimenti amministrativi in materia di metrologia legale e metalli preziosi;
s) esercizio delle funzioni di Autorita' nazionale italiana per l'accreditamento e Punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; svolgimento delle ulteriori attivita' demandate al Ministero dalla medesima legge e controllo su Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera u).
2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono individuate dal Segretario generale su proposta del Garante.

Note all'art. 13:

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della
citata legge 23 luglio 2009, n. 99:
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di
assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 198, della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che
svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed
elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli
"uffici prezzi" delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso
verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute
meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di
avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione,
su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato.».
 
Art. 14

Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle
societa' e sul sistema camerale

1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) vigilanza sul sistema cooperativo;
b) elaborazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo in coordinamento la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;
c) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
d) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualita';
e) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
f) vigilanza sulle societa' cooperative europee;
g) vigilanza sugli albi delle societa' cooperative;
h) vigilanza sulle gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative e dei consorzi agrari;
i) vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione;
l) procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione;
m) normativa sul registro imprese e sul repertorio delle attivita' economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attivita' delle camere di commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale;
n) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse merci e magazzini generali;
o) vigilanza su camere di commercio, loro unioni e aziende speciali;
p) vigilanza su Unioncamere, sul Consorzio Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera u);
q) accreditamento degli Sportelli unici per le attivita' produttive e delle Agenzie per le imprese.
2. Presso la Direzione generale opera la Commissione centrale per le cooperative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'art. 11, della citata legge
31 gennaio 1992, n. 59 luglio 2009, n. 99:
«Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi
emanate da regioni a statuto speciale possono costituire
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
lucro da societa' per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente
nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza
per i programmi diretti all'innovazione tecnologica,
all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al
comma 1 possono promuovere la costituzione di societa'
cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere
partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da
queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici
programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro
consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione
professionale del personale dirigente amministrativo o
tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e
ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
per il movimento cooperativo.
4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
comma 1, devono destinare alla costituzione e
all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali
pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere
effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in
liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'art. 20.
7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi
sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1,
effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale
fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare
specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione.
10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non
ottemperano alle disposizioni del presente articolo
decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
sensi della normativa vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78:
«Art. 4 (Commissione Centrale per le Cooperative). - 1.
La Commissione Centrale per le Cooperative di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e' composta da:
a) il Ministro dello sviluppo economico che la
presiede, salvo delega ad altro componente;
b) il Direttore generale della Direzione generale per
gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo
economico, il quale ne e' componente di diritto;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
e) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture;
f) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
g) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali;
h) un rappresentante designato da ciascuna delle
Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute,
limitatamente al primo rinnovo successivo all'emanazione
della presente disciplina. Per i rinnovi successivi,
nell'attribuzione del numero dei rappresentanti di ciascuna
Associazione si terra' conto dei dati relativi alla
rappresentativita' delle Associazioni stesse, desunti
dall'Albo delle Cooperative, nel limite massimo di due
rappresentanti.
2. Con esclusione del Presidente, per ciascun
componente della Commissione e' designato un supplente.
3. La Commissione Centrale esprime parere:
a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti
la cooperazione;
b) su tutte le questioni sulle quali il parere della
Commissione sia prescritto da legge o regolamenti o
richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal
Direttore generale per gli enti cooperativi;
c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni
nazionali di cui all'art. 3 del decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220;
d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli
enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative;
e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle
Cooperative.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, a
fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la
Commissione Centrale per le Cooperative puo' costituire nel
proprio seno un Comitato composto:
a) dal Presidente della Commissione;
b) da tre membri scelti tra quelli designati dalle
Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione
Centrale, eletti dalla Commissione stessa;
c) da un rappresentante designato da ciascuna delle
Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo.
5. La Commissione e' ricostituita con decreto del
Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
In caso di mancata designazione dei rappresentanti del
movimento cooperativo o delle Amministrazioni pubbliche, il
Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente
alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli secondo
il criterio della competenza tra le persone con esperienze
nel campo della cooperazione. La segreteria della
Commissione e' assicurata dalla Direzione generale per gli
enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico.
6. I componenti nominati in rappresentanza delle
Amministrazioni pubbliche devono avere qualifica non
inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.
7. L'organizzazione delle attivita' ed il funzionamento
della Commissione, nonche' i compiti del Comitato, ove
costituito, sono disciplinati da un regolamento interno
deliberato dalla Commissione medesima ed approvato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alle sedute
della Commissione possono essere invitati esperti,
rappresentanti del sistema cooperativo e funzionari di
pubbliche amministrazioni, anche locali, sulla base di
valutazioni legate alle differenti competenze istituzionali
di volta in volta ritenute necessarie dal Ministero dello
sviluppo economico.
8. I riferimenti contenuti in atti normativi ed
amministrativi alla Commissione Centrale per le Cooperative
ed al Comitato Centrale per le Cooperative, di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14
dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi riferiti alla
Commissione Centrale per le Cooperative di cui al presente
decreto.
9. Sono abrogati gli articoli 18, 19, 20 e 21 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577.».
 
Art. 15
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione,
i sistemi informativi e il bilancio

1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
b) coordinamento dell'attivita' di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;
c) attivita' di comunicazione, trasparenza e rapporti con l'utenza;
d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
e) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
f) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
g) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del Ministero;
h) relazioni sindacali e supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione integrativa e decentrata;
i) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
l) politiche per le pari opportunita' e per il benessere del personale;
m) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusivita' del rapporto di lavoro;
n) gestione e valorizzazione del polo culturale;
o) attivita' stralcio inerente alla soppressione dell'Istituto per la promozione industriale;
p) gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero;
q) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia di competenza, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
r) coordinamento strategico della progettazione e dello sviluppo dei sistemi informativi e della gestione delle banche dati, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni, in raccordo con le Direzioni competenti;
s) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento delle iniziative per l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
t) assicura il supporto informatico al Segretario generale per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 3, lettera z);
u) compiti attribuiti al responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale, previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
v) gestione del patrimonio;
z) logistica e servizi tecnici;
aa) gestione dei servizi comuni e affari generali;
bb) attivita' di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza.

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese (174) mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti
di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita'
con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di
cui all'art. 16, comma 1, lettera b).».
 
Art. 16
Dotazione organica

1. Le dotazioni organiche del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero dello sviluppo economico sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello, alla ripartizione, nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti del personale delle aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale.
3. Il personale dirigenziale, di prima e di seconda fascia, del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.
4. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 17
Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca

Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a cinque incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' un incarico presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
 
Art. 18
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centotrenta posti di funzione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti del Ministro, di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei direttori generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresi', al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando concentrazione, semplificazione e unificazione nell'esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche.
3. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a sei incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Note all'art. 18:

- Per il testo dell'art. 17 legge 23 agosto 1988, n.
400, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, del citato
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - (Omissis).
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su
base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di
cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 19
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 18, ciascuna Direzione generale continua ad avvalersi dei preesistenti uffici dirigenziali non generali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
2. Le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro
dello sviluppo economico
Di Maio

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 1-868