Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2019 (vai al sommario)
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Principi

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunita', nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalita', cittadinanza attiva e digitale, sostenibilita' ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2
Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e' istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della societa'. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia.
2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».
3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non puo' essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' affidato, in contitolarita', a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e' affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
5. Per ciascuna classe e' individuato, tra i docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.
6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, ne' ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonche' il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Note all'art. 2:

- Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario:
«Art. 18 (Livelli essenziali dei percorsi). - 1. Allo
scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e
professionale di cui all'art. 1, comma 5, le regioni
assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
(Omissis).
b) l'acquisizione, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a
tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee
al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo
educativo, culturale e professionale dello studente,
nonche' di competenze professionali mirate in relazione al
livello del titolo cui si riferiscono;
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante
«Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13
luglio 2015, n. 107» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2
e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto
2009, n. 191.
- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in
materia di istruzione e universita'», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230:
«Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A
decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre
ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
"Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe
sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del
pluralismo istituzionale, definito dalla Carta
costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo
studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
entro i limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Si riportano l'art. 2, comma 4 e l'art. 17, comma 10,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante
«Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13
luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario:
«Art. 2 (Valutazione nel primo ciclo). - (Omissis).
4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte
nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", fermo quanto
previsto all'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169.
(Omissis).».
«Art. 17 (Prove di esame). - (Omissis).
10. Il colloquio accerta altresi' le conoscenze e
competenze maturate dal candidato nell'ambito delle
attivita' relative a "Cittadinanza e Costituzione", fermo
quanto previsto all'art. 1 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio
di classe di cui al comma 1.».
 
Art. 3
Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non gia' previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.
2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresi' promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.
 
Art. 4
Costituzione e cittadinanza

1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica e' posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilita', della legalita', della partecipazione e della solidarieta'.
2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.
3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.
4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attivita' per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.
 
Art. 5
Educazione alla cittadinanza digitale

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, e' prevista l'educazione alla cittadinanza digitale.
2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilita' e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualita' tenendo conto dell'eta' degli alunni e degli studenti:
a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversita' culturale e generazionale negli ambienti digitali;
e) creare e gestire l'identita' digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identita' altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.
3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalita' di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta.
5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.
6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.
7. Per l'attivita' prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti compensi, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi di spese.

Note all'art. 5:

- Si riporta l'art. 3 della legge 29 maggio 2017, n.
71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
giugno 2017, n. 127:
«Art. 3 (Piano di azione integrato). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte
rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero della salute, della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,
del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, del Garante per la
protezione dei dati personali, di associazioni con
comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei
minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere,
degli operatori che forniscono servizi di social networking
e degli altri operatori della rete internet, una
rappresentanza delle associazioni studentesche e dei
genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel
contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che
partecipano ai lavori del tavolo non e' corrisposto alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo
insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto
e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle
direttive europee in materia e nell'ambito del programma
pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione
1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati
finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e,
anche avvalendosi della collaborazione con la polizia
postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia,
al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il
termine previsto dal medesimo comma, con il codice di
co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che
forniscono servizi di social networking e gli altri
operatori della rete internet. Con il predetto codice e'
istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato
il compito di identificare procedure e formati standard per
l'istanza di cui all'art. 2, comma 1, nonche' di aggiornare
periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e
dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del
presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali e'
possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalita'
disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai
soggetti che partecipano ai lavori del comitato di
monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita',
gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi',
le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno
del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo
primariamente i servizi socio-educativi presenti sul
territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative
di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del
cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche'
degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti
privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette
alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una
relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo
tecnico per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, di cui al comma 1.
7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a
decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018
e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 6
Formazione dei docenti

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' aggiornato al fine di comprendervi le attivita' di cui al primo periodo.
2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonche', in conformita' al principio di sussidiarieta' orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.

Note all'art. 6:

- Si riporta l'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio
2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attivita' di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.».
 
Art. 7
Scuola e famiglia

1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

Note all'art. 7:

- Si riporta l'art. 5-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 1998, n. 175:
«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita').
- 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola
istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo
di corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le
procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e
revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio
delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica
pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune
attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto
educativo di corresponsabilita'.».
- Il testo degli articoli da 412 a 414 del regio
decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del
regolamento generale sui servizi dell'istruzione
elementare), abrogati dalla presente legge, e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio
1928, n. 167.
 
Art. 8
Scuola e territorio

1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo.
2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.
 
Art. 9
Albo delle buone pratiche di educazione civica

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Albo delle buone pratiche di educazione civica.
2. Nell'Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonche' accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.
 
Art. 10
Valorizzazione delle migliori esperienze

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.
 
Art. 11
Relazione alle Camere

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di insegnamento di educazione civica.
 
Art. 12
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 agosto 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede