Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 97
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli da 35 a 40;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'articolo 1, comma 503;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e in particolare, l'articolo 26, comma 4;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'articolo 28;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'articolo 17, comma 35-octies;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;
Visto, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli 135 e 174-bis;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'articolo 21, comma 19;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare l'articolo 10, comma 7;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare, l'articolo 40;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'articolo 1, comma 317;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2012, n. 231, recante individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87 e, in particolare, la Tabella 4 recante dotazione organica complessiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 19 gennaio 2015, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2015, con il numero 456, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2015, n. 284, recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2019, n. 88, recante istituzione della Cabina di regia Strategia Italia;
Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione e' coerente con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2019;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituisce l'autorita' nazionale di riferimento in materia ambientale, esercita le funzioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e degli impegni unionali ed internazionali assunti dall'Italia.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' di seguito denominato «Ministro».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15
luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 279 - S.O. n.
166:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
22 maggio 1999, n. 118 - S.O. n. 99.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto
1999, n. 193.
- Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della Convenzione di
Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari,
della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della
comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
c-bis) politiche di promozione per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. Al ministero sono trasferite con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.
Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei
poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di
vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione
dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e'
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui
individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi
dell'art. 4 sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate
da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Ministero si avvale altresi' degli uffici
territoriali del Governo di cui all'art. 11.
Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
Art. 39 (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia svolge
in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'art.
1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le altre
assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro compito e
funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione
dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88,
comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro
italiano dighe - RID.
Art. 40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) l'art. 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 112.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 503, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 dicembre 2006, n. 299:
«Art. 1 (Omissis). - 503. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministero delle infrastrutture, e' autorizzato a procedere,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla trasformazione della SOGESID
Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e
finalita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla
fusione per incorporazione con altri soggetti, societa' e
organismi di diritto pubblico che svolgono attivita' nel
medesimo settore della SOGESID Spa.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007 n.
158 - S.O. n. 157.
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 4, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30
novembre 2007 n. 279 - S.O. n. 249.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 agosto 2007 n. 187.
- Si riporta l'art. 28 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008 n.
195 - S.O. n. 196:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono individuate le
funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento
nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'art.
2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n.
142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale procede al conseguente adeguamento statutario
della propria struttura organizzativa.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA . In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione «Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA , il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90 provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l'art. 17, comma 35-octies, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana
a missioni internazionali) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 4 agosto 2009 n. 179 - S.O. n. 140:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti). - (Omissis).
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti con comprovata esperienza in materia contabile
amministrativa. Uno dei componenti effettivi e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti
del medesimo Ministero. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre
2009 - S.O. n. 197.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per
la cessazione dello stato di emergenza in materia di
rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post
emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio
dei ministri ed alla protezione civile) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010 n. 48 - S.O. n.
39):
«Art. 17 (Interventi urgenti nelle situazioni a piu'
elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
culturale). - (Omissis).
2. L'attivita' di coordinamento delle fasi relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi
di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte salve
le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di
competenza, con una direzione generale individuata dai
regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto
della dotazione organica vigente che subentra nelle
funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale. Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro
660.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di
euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.
5-bis, comma 5 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007,
n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata
dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di
euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.
5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di euro
10.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 6,
comma 1, della citata legge n. 179 del 2002.
(Omissis).».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 245.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
(Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea INSPIRE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47.
- Si riporta il testo degli articoli 135 e 174-bis del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106 - S.O. n. 84:
«Art. 135 (Esercizio di funzioni dipendenti dal
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera dipende funzionalmente dal Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai
sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando
funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela
dell'ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1,
e fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in
particolare, le sottoelencate funzioni:
a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale
svolge, in via prevalente, le attivita' di controllo
relative all'esatta applicazione delle norme del diritto
italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati
internazionali in vigore per l'Italia in materia di
prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento
marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di
zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti,
l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di
sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine
atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
e della biodiversita';
b) nelle acque di giurisdizione e di interesse
nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di
sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo
2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e
195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono
derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente
marino e costiero, nonche' alla sorveglianza e
all'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei
traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
d) esercita, ai sensi dell'art. 19 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine
protette e sulle aree di reperimento;
e) ai sensi dell'art. 296, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore
di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le
violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8
del predetto articolo;
f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua
organizzazione periferica a livello di compartimento
marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n.
239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e
specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare; in forza della medesima disposizione
normativa per altri interventi e attivita' in materia di
tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare puo' avvalersi anche del
Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche
convenzioni.
(Omissis).».
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione
forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti
dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei
carabinieri, di compiti particolari o che svolgono
attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela
dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel
campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,
tramite il comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per le materie afferenti alla sicurezza e tutela
agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche
funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del
medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di
corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando
unita' ( (forestali, ambientali e agroalimentari) ) e'
attribuito al Generale di divisione in servizio permanente
effettivo del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando
carabinieri per la tutela agroalimentare. 2-ter. Dal
Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il
Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando
carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei
parchi.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 19, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27
dicembre 2011 n. 300 - S.O. n. 276:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - (Omissis).
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi
poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a)
e b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14
agosto 2012, n. 189 - S.O. n. 173:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - (Omissis).
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 - S.O. n. 265:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). -(Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
(Omissis).».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 4 gennaio 2013 n. 3.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 n.
80.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
20 agosto 2014 n. 192 - S.O. n. 72:
«Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura). - (Omissis).
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi
relative alla programmazione e alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'art. 17, comma
2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e'
trasformato in una direzione generale individuata dai
regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e, pertanto,
l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al citato
art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le
parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a:
«decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione
generale individuata dai regolamenti di organizzazione del
Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato
generale».
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2016 n.
132.
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 luglio 2016 n. 166.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme
per il riordino della disciplina in materia di conferenza
di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto
2015, n. 124) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
luglio 2016 n. 162.
- Il decreto legislativo decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2016
n. 213.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2018 n. 132.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita') pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 agosto 2018 n. 188:
«Art. 2 (Riordino delle competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). -
1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza
ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6. 2. Per le finalita' di cui al
comma 1, all'art. 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri» a «Ministro della difesa» sono
sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute,
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal
Ministro della difesa»;
b) al comma 2, le parole: «, su proposta del Ministro
per la coesione territoriale,» sono sostituite dalle
seguenti: «, sulla proposta del Ministro delegato per il
Sud» e le parole da: «un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri» a «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sono sostituite
dalle seguenti: «un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato
per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La
segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto
tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono
assicurati dalle strutture organizzative del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica.».
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita altresi' le funzioni gia'
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa
e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di
coordinamento interministeriale proprie della Presidenza
del Consiglio dei ministri. All'art. 7, comma 8, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le
parole «di concerto con la struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la
Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il comma 9 e'
abrogato. All'art. 1, comma 1074, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio
dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto
dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite
dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sulla base di un accordo di
programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 35, comma 2, dopo la lettera c) sono
inserite le seguenti: «c-bis) politiche di promozione per
l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse,
fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo
economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati;»;
b) all'art. 37, comma 1, le parole: «, comma 5-bis,»
sono soppresse.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si provvede alla puntuale
quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da
allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il
presente articolo.
6. Le risorse di cui al comma 5, gia' trasferite al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e disponibili, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti
capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il
triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma
5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, si provvede ad
adeguare le strutture organizzative del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova,
la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e
dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il
lavoro e le altre emergenze) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 19 novembre 2018 n. 269 - S.O. n. 55:
«Art. 2 (Cabina di regia Strategia Italia). - 1. Entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e' istituita, su proposta del Segretario del
CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato
delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie e integrata dai Ministri
interessati alle materie trattate nonche' dal Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
con i seguenti compiti:
a) verificare lo stato di attuazione, anche per il
tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere
pubbliche, ivi comprese le risultanze del monitoraggio
dinamico di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3, di piani e
programmi di investimento infrastrutturale e adottare le
iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;
b) verificare lo stato di attuazione degli interventi
connessi a fattori di rischio per il territorio, quali
dissesto idrogeologico, vulnerabilita' sismica degli
edifici pubblici, situazioni di particolare degrado
ambientale necessitanti attivita' di bonifica e prospettare
possibili rimedi.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
tramite del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica, assicura
l'attivita' di supporto tecnico, istruttorio e
organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 317, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n. 302 - S.O. n.
62:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche
ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace
gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela
dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire
l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e
di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il triennio
2019-2021, e' autorizzato ad assumere, a tempo
indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in
relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante
apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed
esami, un contingente di personale di 350 unita'
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50
unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale
pubblica per titoli ed esami, di un contingente di
personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
non generale, di complessive 20 unita', con riserva di
posti non superiore al 50 per cento al personale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la
dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300
unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva
riduzione delle convenzioni stipulate per le attivita' di
assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo
in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento
nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino
al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento
nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo
come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per
le medesime attivita', nell'anno 2018. Per gli anni dal
2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle
convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente
accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite
all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate e quantificate le risorse che
derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato
periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i
relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure
concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
amministrazione. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di
cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad
euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per
l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del
comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle
procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da
ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori
esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. (Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 luglio 2014, n. 142, recante regolamento di
organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance e degli Uffici di diretta
collaborazione, abrogato dal presente decreto, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2014 n.
232.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 luglio 2012, recante individuazione delle funzioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti
alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai
sensi dell'art. 21, comma 19, del decreto-legge del 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2012, n. 231.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 gennaio 2013, recante rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici
non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 aprile 2013, n. 87.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 19 gennaio 2015, recante
individuazione e definizione dei compiti degli uffici di
livello dirigenziale non generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2015, con il
numero 456, e' pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 novembre 2015, n. 5, recante disposizioni per la tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni
classificate e a diffusione esclusiva, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2015, n. 284.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 febbraio 2019, recante istituzione della Cabina di regia
Strategia Italia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
aprile 2019, n. 88.

Note all'art. 1:

- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162.
- Si riporta il testo dell'art. 35, del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della Convenzione di
Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari,
della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della
comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
( (c-bis) politiche di promozione per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico) );
( (c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati;) )
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. Al ministero sono trasferite con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale".
 

______

Tabella A (di cui all'articolo 12, comma 1)

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale
+---------------------------------------------------------------+---+ |Posti di funzione dirigenziale di livello generale |8 | +---------------------------------------------------------------+---+ |Posti di funzione dirigenziale di livello non generale |53 | +---------------------------------------------------------------+---+

Tale contingente tiene conto dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che incrementa la pianta organica del Ministero di 20 unita' dirigenziali e 300 unita' di personale non dirigenziale.

______

Tabella B (di cui all'articolo 12, comma 5)

Dotazione organica del personale non dirigenziale
+-------------------------------------------------------------+-----+ |Prima Area |4 | +-------------------------------------------------------------+-----+ |Seconda Area |220 | +-------------------------------------------------------------+-----+ |Terza Area |635 | +-------------------------------------------------------------+-----+ |Totale |859 | +-------------------------------------------------------------+-----+

Tale contingente tiene conto dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che incrementa la pianta organica del Ministero di 20 unita' dirigenziali e 300 unita' di personale non dirigenziale.
 
Art. 2

Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in:
a) un Segretariato generale e sette Direzioni generali;
b) Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
2. Le Direzioni generali sono coordinate dal Segretario generale.
3. Le Direzioni generali assumono le seguenti denominazioni:
a) Direzione generale per l'economia circolare (EcI);
b) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA);
c) Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare (PNM);
d) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (ClEA);
e) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA);
f) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo (CreSS);
g) Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).
4. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente decreto, nonche' ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con il Segretariato generale, ivi incluse:
a) l'informazione ambientale e le attivita' di formazione ed educazione ambientale, in coerenza con le linee generali definite dal Segretario generale;
b) il supporto al Segretariato generale per il coordinamento delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale nelle materie di competenza a contenuto trasversale ed interdirezionale;
c) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;
d) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati, secondo le indicazioni del Segretario generale;
e) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;
f) la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea in fase ascendente e in fase discendente di adozione dei provvedimenti e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le direttive dell'organo di direzione politica, informando, sia preventivamente che successivamente, il Segretariato generale e l'Ufficio di Gabinetto, e assicurando costanti aggiornamenti su incontri, relazioni, rapporti o progetti avviati, in corso o conclusi con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati, e su iniziative aventi anche solo potenzialmente sviluppi di rilievo internazionale o quando ne possa scaturire la sottoscrizione di convenzioni, accordi o trattati comunque denominati.
5. Le Direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, universita' statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al Ministro, anche al fine di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione dell'amministrazione.
6. Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Il Ministero si avvale altresi' delle societa' in house per le attivita' strumentali alle finalita' ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house e fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. All'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse gia' disponibili, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 349 del 1986:
«Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge il Ministero dell'ambiente si avvale
dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i
Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonche' della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo'
stipulare apposite convenzioni. ».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi. ( (2-bis. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare sono individuate le funzioni degli organismi
collegiali gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di cui all'art.
12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne
assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle
attivita' di cui all'art. 2, comma 6, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento
statutario della propria struttura organizzativa) ).
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione "Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 6-bis. L'Avvocatura
dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la
difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le
Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica. 14 maggio 2007,
n. 90 provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 317, della
citata legge n. 145 del 2018:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche
ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace
gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela
dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire
l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e
di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il triennio
2019-2021, e' autorizzato ad assumere, a tempo
indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in
relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante
apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed
esami, un contingente di personale di 350 unita'
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50
unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale
pubblica per titoli ed esami, di un contingente di
personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
non generale, di complessive 20 unita', con riserva di
posti non superiore al 50 per cento al personale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la
dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300
unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva
riduzione delle convenzioni stipulate per le attivita' di
assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo
in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento
nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino
al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento
nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo
come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per
le medesime attivita', nell'anno 2018. Per gli anni dal
2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle
convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente
accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite
all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate e quantificate le risorse che
derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato
periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i
relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure
concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
amministrazione. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di
cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad
euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per
l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del
comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle
procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da
ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori
esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.».
 
Art. 3

Segretario generale

1. Il Segretario generale, sulla base degli indirizzi e delle direttive del Ministro:
a) assicura il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della conferenza dei Direttori generali e l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporanei per la trattazione di questioni ed il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di personale di piu' Direzioni;
b) coordina la promozione delle politiche strategiche per l'ecologia e le attivita' ministeriali su obiettivi e questioni di carattere generale e di particolare rilevanza avente contenuto trasversale e interdirezionale anche demandate dal Ministro, provvedendo alla risoluzione di conflitti di competenza tra le Direzioni generali;
c) supporta la partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e alla cabina di regia «Strategia Italia» di cui all'articolo 40 della decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresi', il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS);
d) coordina la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero e del Programma Nazionale di Riforma (PNR), in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia e degli altri atti strategici nazionali; coordina, altresi', la redazione, l'implementazione e la verifica del Piano della performance e la relazione sulla performance;
e) coordina, nelle materie di competenza del Ministero, le politiche di coesione, gli strumenti finanziari UE, la programmazione regionale unitaria e ogni altro fondo europeo, in raccordo con le Direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza;
f) cura il coordinamento dei rapporti istituzionali con le Regioni e le Province Autonome su questioni di rilevanza generale e contenuto interdirezionale;
g) coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, fermo restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni;
h) assicura il funzionamento della struttura di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
i) a supporto del Ministro, si occupa dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, anche coordinando le attivita' svolte dalle Direzioni nelle materie di rispettiva competenza, in raccordo con l'Ufficio Stampa;
l) coordina le azioni di educazione ambientale, in raccordo con le direzioni generali per i profili di competenza;
m) coordina studi, ricerche, analisi comparate, dati statistici, fiscalita' ambientale, proposte per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, al fine di supportare le attivita' del Ministero, anche su indicazione del Ministro; cura la raccolta, in raccordo con l'ISPRA e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di dati statistici anche al fine dell'attivita' istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente;
n) fornisce supporto al Ministro, nella redazione delle direttive generali all'ISPRA e alle societa' in house per il perseguimento dei compiti istituzionali, nonche' per l'esercizio della vigilanza ad esso attribuita sull'ISPRA, avvalendosi delle direzioni competenti per materia; coadiuva gli organismi deputati al controllo analogo sulle attivita' delle societa' in house del Ministero;
o) promuove e assicura, coordinando l'attivita' delle Direzioni generali competenti, i procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti; cura le attivita' inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, inclusa l'attivita' istruttoria per il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406;
p) a supporto del Ministro svolge attivita' di audit e di controllo interno sulle attivita' del Ministero, secondo un programma annuale predisposto dal Ministro.
2. Il Segretario generale, su indicazione del Ministro, puo' disporre accertamenti ed avvalersi del personale di cui all'articolo 12, comma 3, nonche' dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 6 e 7.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 40 del citato
decreto-legge n. 109 del 2018:
«Art. 40 (Cabina di regia Strategia Italia). - 1. Entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e' istituita, su proposta del Segretario del
CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato
delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ( (, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per
gli affari regionali e le autonomie) ) e integrata dai
Ministri interessati alle materie trattate nonche' dal
Presidente della ( (Conferenza delle regioni e delle
province autonome) ), dal Presidente dell'Unione delle
province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:
a) verificare lo stato di attuazione, anche per il
tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere
pubbliche ( (, ivi comprese le risultanze del monitoraggio
dinamico di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3) ), di piani e
programmi di investimento infrastrutturale e adottare le
iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;
b) verificare lo stato di attuazione degli interventi
connessi a fattori di rischio per il territorio, quali
dissesto idrogeologico, vulnerabilita' sismica degli
edifici pubblici, situazioni di particolare degrado
ambientale necessitanti attivita' di bonifica e prospettare
possibili rimedi.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
tramite del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica, assicura
l'attivita' di supporto tecnico, istruttorio e
organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della
citata legge n. 190 del 2012:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 7. L'organo di indirizzo
individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio,
il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, disponendo le eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri
idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia
ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza e'
individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente
apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle
unioni di comuni, puo' essere nominato un unico
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza segnala all'organo di
indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le
disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica
agli uffici competenti all'esercizio dell'azione
disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno
attuato correttamente le misure in materia di prevenzione
della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge
n. 349 del 1986:
«Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. ( (Decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide) ).
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
1989, n. 406 (Regolamento concernente il conferimento dei
diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle
relative medaglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1989, n. 299.
 
Art. 4

Direzione generale per l'economia circolare

1. La Direzione generale per l'economia circolare svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione delle politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare;
b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei programmi plastic free e rifiuti zero;
c) pianificazione, tracciabilita' e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio dell'adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
d) attuazione ed implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM); politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»);
e) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito, anche in attuazione del relativo Programma Nazionale, nonche' per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate;
f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;
g) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita';
h) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.
 
Art. 5

Direzione generale per la sicurezza
del suolo e dell'acqua

1. La Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi incluse la realizzazione di interventi diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico;
b) politiche per l'uso eco-compatibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione;
c) politiche per garantire l'acqua quale bene comune universale e diritto umano fondamentale, e assicurarne un utilizzo consapevole;
d) supporto, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle Autorita' di distretto; indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorita' di distretto; monitoraggio e verifica delle attivita' delle Autorita' di distretto e delle misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati;
e) Piano di gestione delle acque e rischio alluvioni;
f) esercizio, nell'ambito delle proprie competenze, dei compiti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in collaborazione con la Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione;
g) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla desertificazione e i programmi intergovernativi idrogeologici nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e quelli relativi all'acqua.

Note all'art. 5:

- Il citato decreto legislativo n. 65 del 2018, come
riportato nelle note in premessa.
 
Art. 6

Direzione generale per il patrimonio naturalistico
ed il mare

1. La Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) aree protette terrestri, montane e marine, e Rete Natura 2000;
b) politiche di tutela per la montagna e per il verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonche', per i profili di competenza, pianificazione paesaggistica;
c) tutela e promozione del capitale naturale, della diversita' bioculturale e della biodiversita' terrestre, montana e marina, anche per quanto concerne la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversita';
d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;
e) attuazione, per i profili di competenza, delle Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e sul patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo e Biosfera) e degli altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione e valorizzazione dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto ai territori;
f) politiche per il mare e le zone umide, gestione integrata della fascia costiera marina, e attuazione della Strategia marina;
g) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento marino prodotto dalle attivita' economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;
h) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale in ambito terrestre e marino;
i) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza tra cui la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), la Convenzione sulla diversita' biologica (CBD), la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici.

Note all'art. 6:

- La legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2013, n. 27.
 
Art. 7

Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria

1. La Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmi e progetti nazionali per la riduzione della «intensita' di carbonio» nei diversi settori economici, con particolare riferimento alla produzione e consumo di energia, ai trasporti, alle attivita' agricole e forestali;
b) strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento;
c) riduzione delle emissioni di gas serra e incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;
d) efficienza ed efficientamento energetico anche nel quadro della promozione dell'aumento della produzione di elettricita' da fonti rinnovabili e per l'integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale;
e) inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica;
f) politiche di riduzione della Co2 e dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano, mobilita' sostenibile, green manager;
g) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, il Protocollo di Kyoto, la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo.
 
Art. 8

Direzione generale per il risanamento ambientale

1. La Direzione generale per il risanamento ambientale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico, gestione commissariale nei suddetti siti e relativo contenzioso, monitoraggio e controllo degli interventi;
b) messa in sicurezza e bonifica ambientale per i siti orfani;
c) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto;
d) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti; elaborazione, predisposizione, definizione, controllo, attivita' di monitoraggio e altre attivita' necessarie per l'attuazione dei programmi degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati d'interesse nazionale (SIN) e contaminati ai sensi della vigente normativa e delle procedure tecniche ed amministrative per la messa in sicurezza e bonifica delle aree ricadenti nel perimetro di tali siti;
e) titolarita' ed esercizio delle azioni e degli interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale, anche avvalendosi delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle direzioni generali;
f) gestione dei contenziosi in tema di danno ambientale, monitoraggio sull'andamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali ed adozione di programmi di sistema di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale;
g) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza.
 
Art. 9

Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualita' dello sviluppo

1. La Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) strategia di sviluppo sostenibile in sede nazionale ed internazionale e verifica della sua attuazione in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali;
b) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale ambientale anche mediante le risorse per l'allocazione dei permessi di emissione dei gas serra;
c) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di green economy ed occupazione verde;
d) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di eco-gestione ed audit (EMAS), nonche' promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale;
e) procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e autorizzazione integrata ambientale (VIA, VAS e AIA), avvalendosi delle rispettive commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attivita' ed opere sottoposte a VIA statale nonche' agli scarichi in mare da piattaforma;
f) attivita' connesse alla promozione della crescita sostenibile, alla prevenzione del rischio di incidente rilevante negli impianti industriali, alla concertazione di piani e programmi di settore di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
g) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici;
h) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui gli accordi internazionali in materia di sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 ed il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite.
 
Art. 10

Direzione generale delle politiche per l'innovazione,
il personale e la partecipazione

1. La Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) coordinamento dei processi partecipativi comunque denominati del Ministero e gestione delle attivita' in tema di accesso civico generalizzato e attuazione della Convenzione di Aarhus; organizzazione e gestione delle relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
b) innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero, e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, e relativa attuazione;
c) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero in stretto coordinamento con il Segretariato generale e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione; assolvimento dei compiti connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (INSPIRE); coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e politiche per la transizione digitale;
d) esercizio dei compiti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, nelle materie di competenza, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in collaborazione con la Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua;
e) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico del personale e dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero, e tenuta dei ruoli, della matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del personale non dirigenziale; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e supporto al Segretariato generale per gli adempimenti in materia di trasparenza;
f) politiche e azioni per il benessere organizzativo e la formazione attiva del personale; relazioni sindacali; politiche e azioni per le pari opportunita' nella gestione del personale; organizzazione e gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico di garanzia» di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione;
g) amministrazione e manutenzione degli spazi del Ministero e relativi impianti tecnologici; cura della sede del Ministero; gestione della Centrale Unica delle gare e degli acquisti; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;
h) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonche' alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attivita' connesse;
i) gestione del contenzioso relativo al personale; cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) sistemi di valutazione del personale ed attivita' di controllo di gestione, anche con funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ed all'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 giugno
2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136:
«Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico). -
1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla
ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti
criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione,
di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, e l'informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di
interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della
qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte
degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio
per le relazioni con il pubblico e le altre strutture
operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per
le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico
l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva.».
- Il citato decreto legislativo n. 32 del 2010, come
riportato nelle note in premessa.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 20015, n. 112.
- Il citato decreto legislativo n. 65 del 2018, come
riportato nelle note in premessa.
- Si riporta il testo dell'art. 57 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 57 (Pari opportunita'). - 01. Le pubbliche
amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le
pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce,
unificando le competenze in un solo organismo, i comitati
per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le
funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi
relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da
altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed
e' formato da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare
nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato
dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno
dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,
consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la
consigliera o il consigliere nazionale di parita'.
Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o
psichica per i lavoratori.
04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di
garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una
direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della
funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di
garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati
della gestione del personale, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi.
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all'art. 35, comma 3, lettera e) ( (; in caso di
quoziente frazionario si procede all'arrotondamento
all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o
superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra
decimale sia inferiore a 0,5) );
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare
pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza
nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalita' organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e
l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per le pari
opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle
proprie disponibilita' di bilancio.
1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso
e' inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al
consigliere di parita' nazionale ovvero regionale, in base
all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito
il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle
disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di
trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la
consigliera o il consigliere di parita' procedente propone,
entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi
dell'art. 37, comma 4, del codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il
comma 5 del citato art. 37 del codice di cui al decreto
legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il
mancato invio dell'atto di nomina della commissione di
concorso alla consigliera o al consigliere di parita'
comporta responsabilita' del dirigente responsabile del
procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento
degli obiettivi.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita'
di cui all'art. 9, adottano tutte le misure per attuare le
direttive dell'Unione europea in materia di pari
opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla
violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 55-bis del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento
disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravita',
per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del
rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e' di
competenza del responsabile della struttura presso cui
presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali
e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina
stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione,
individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari
competente per le infrazioni punibili con sanzione
superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la
titolarita' e responsabilita'.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono
prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55-quater,
commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e'
prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
verbale, il responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque
entro dieci giorni, all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza
disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, con
immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti
dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal
momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei
fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla
contestazione scritta dell'addebito e convoca
l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per
l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente
puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo
impedimento, ferma la possibilita' di depositare memorie
scritte, il dipendente puo' richiedere che l'audizione a
sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga
del termine per la conclusione del procedimento in misura
corrispondente. Salvo quanto previsto dall'art. 54-bis,
comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con
l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione,
entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Gli atti di avvio e conclusione del procedimento
disciplinare, nonche' l'eventuale provvedimento di
sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati
dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via
telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro
venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la
riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e'
sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al
dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e'
effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso
in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta,
ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso
della posta elettronica certificata o della consegna a
mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata
postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni
successive alla contestazione dell'addebito, e' consentita
la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri
dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti
informatici di comunicazione, ai sensi dell'art. 47, comma
3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di
posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o
dal suo procuratore.
6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i
procedimenti disciplinari puo' acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti
rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta
attivita' istruttoria non determina la sospensione del
procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla
stessa o a una diversa amministrazione pubblica
dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza
giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di
appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino
ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare e' avviato o concluso e la
sanzione e' applicata presso quest'ultima. In caso di
trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento
disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che
abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva
trasmissione al competente ufficio disciplinare
dell'amministrazione presso cui il dipendente e'
trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare e'
interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte
dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui
il dipendente e' trasferito decorrono nuovi termini per la
contestazione dell'addebito o per la conclusione del
procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di
provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare
successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa
Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e
comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza
disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari
dell'amministrazione presso cui il dipendente e' stato
trasferito e dalla data di ricezione della predetta
segnalazione decorrono i termini per la contestazione
dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli
esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso
comunicati anche all'amministrazione di provenienza del
dipendente.
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il
procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione
commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o
comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal
servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono
assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le
clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque
qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni
disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori
rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che
comunque aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni
sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55
a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilita' del
dipendente cui essa sia imputabile, non determina la
decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' degli
atti e della sanzione irrogata, purche' non risulti
irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del
dipendente, e le modalita' di esercizio dell'azione
disciplinare, anche in ragione della natura degli
accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque
compatibili con il principio di tempestivita'. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter,
sono da considerarsi perentori il termine per la
contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione
del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali, il
procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e'
prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per dieci
giorni e' di competenza del responsabile della struttura in
possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le
disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile
della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque
per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di
quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari.».
 
Art. 11

Organismi di supporto

1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino.
2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonche' del Comando Carabinieri per la tutela ambientale, posto alla dipendenza funzionale del Ministro ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre che dei reparti delle altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 349 del 1986:
«Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge il Ministero dell'ambiente si avvale
dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i
Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonche' della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo'
stipulare apposite convenzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
1994, n. 28:
«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ( (cui
e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo
stesso Corpo,) ) senza aumento di organico ne' di spese
complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni
vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di
sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto
dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
materie di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 135 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 135 (Esercizio di funzioni dipendenti dal
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera dipende funzionalmente dal Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai
sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando
funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela
dell'ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1,
e fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in
particolare, le sottoelencate funzioni:
a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale
svolge, in via prevalente, le attivita' di controllo
relative all'esatta applicazione delle norme del diritto
italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati
internazionali in vigore per l'Italia in materia di
prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento
marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di
zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti,
l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di
sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine
atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
e della biodiversita';
b) nelle acque di giurisdizione e di interesse
nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di
sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo
2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e
195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono
derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente
marino e costiero, nonche' alla sorveglianza e
all'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei
traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
d) esercita, ai sensi dell'art. 19 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine
protette e sulle aree di reperimento;
e) ai sensi dell'art. 296, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore
di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le
violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8
del predetto articolo; f) per le attivita' di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
attraverso la sua organizzazione periferica a livello di
compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16
luglio 1998, n. 239, art. 7, sulla base di direttive
vincolanti, generali e specifiche, del Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in
forza della medesima disposizione normativa per altri
interventi e attivita' in materia di tutela e difesa del
mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare puo' avvalersi anche del Corpo delle
capitanerie di porto, sulla base di specifiche
convenzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 174-bis del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione
forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti
dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei
carabinieri, di compiti particolari o che svolgono
attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela
dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel
campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,
tramite il comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per le materie afferenti alla sicurezza e tutela
agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche
funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del
medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di
corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' attribuito
al Generale di divisione in servizio permanente effettivo
del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando
carabinieri per la tutela agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela
forestale e il Comando carabinieri per la tutela della
biodiversita' e dei parchi.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 349 del 1986:
«Art. 8 (Omissis). - 4. Per la vigilanza, la
prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale
del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri,
che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro
dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con
particolare riguardo alla tutela del patrimonio
naturalistico nazionale, degli appositi reparti della
Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa
con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto,
previa intesa con il Ministro della marina mercantile.».
 
Art. 12

Dotazioni organiche

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonche' alla definizione dei relativi compiti.
3. Il decreto di cui al comma 2 individua altresi' le funzioni dirigenziali connesse ad attivita' specifiche o temporanee, o di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti di cui alla Tabella A.
4. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianita' in ruolo in servizio presso ciascuna Direzione generale.
5. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Il ruolo del personale dirigenziale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.
7. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della citata legge n. 400 del 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
(Omissis.)».
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
(Omissis.)».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'art. 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze
di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano,
le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del
personale, anche con riferimento alle unita' di cui
all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse
finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti
delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto
dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a
legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale
dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle
previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le
modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'
assicurata la preventiva informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle dotazioni organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2004, n. 108 (Regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.
 
Art. 13

Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, puo' provvedersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 13:

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
(Omissis).».
 
Art. 14

Organismo indipendente di valutazione
della performance

1. Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in posizione di autonomia organizzativa, operativa e valutativa, opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «Organismo».
2. L'Organismo di cui al comma 1 esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo e' nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. L'Organismo e' costituito da un organo collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati, assicurando l'equilibrio di genere, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale di cui al citato articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, di elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
5. I componenti dell'Organismo non possono essere nominati tra i dipendenti del Ministero o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Note all'art. 14:

- Si riportano i testi degli articoli 14 e 14-bis del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di Governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.
Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti
degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica
tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita'
indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una
sola volta presso la stessa amministrazione, previa
procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della
funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate
l'inosservanza delle predette disposizioni.».
 
Art. 15

Segreteria di supporto

1. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Segreteria di supporto, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attivita' istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
2. La Segreteria e' formata da un contingente di quattro unita' di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale delle politiche per il personale, l'innovazione e la partecipazione su proposta dell'Organismo.
3. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche ed e' nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Segreteria.
 
Art. 16

Funzioni e compiti

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione attribuita dalla legge.
2. L'Organismo, sulla base di appositi modelli forniti dall'Autorita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Autorita'.
3. La validazione della Relazione sulla performance e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 16:

- Si riportano i testi degli articoli 13 e 14, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 13 (Autorita' nazionale anticorruzione). - 1. La
Commissione istituita in attuazione dell'art. 4, comma 2,
lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata
Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e l'Autorita' sono
definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 6 e 8.
3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di
elevata professionalita', anche estranei
all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e
all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia
di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti
sono nominati, tenuto conto del principio delle pari
opportunita' di genere, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, previo parere favorevole delle Commissioni
parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro della
giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono
nominati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i
componenti dell'Autorita' non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere
interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
dell'Autorita'. I componenti sono nominati per un periodo
di sei anni e non possono essere confermati nella carica.
4. La struttura operativa dell'Autorita' e' diretta da
un Segretario generale nominato con deliberazione
dell'Autorita' medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. L'Autorita' definisce con propri
regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.
Nei limiti delle disponibilita' di bilancio l'Autorita'
puo' avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata
professionalita' ed esperienza sui temi della prevenzione e
della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. Puo' inoltre richiedere
indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la
funzione pubblica.
5.
6. L'Autorita' nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a);
b);
c);
d);
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui ( (all'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33) );
f);
g);
h);
i);
l;
m);
n);
o);
p);
7.
8. Presso l'Autorita' e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica
l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi
in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' dell'Autorita' sono
pubblici. L'Autorita' assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione,
l'Autorita' affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale
dell'Autorita'.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria dell'Autorita' e fissati
i compensi per i componenti.
12. Il sistema di valutazione delle attivita'
amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di
cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto
del presente decreto.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3,
primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,
ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4».
- Per il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009, si veda nelle note all'art.
14.
 
Art. 17

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) l'Ufficio legislativo;
c) la Segreteria del Ministro;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
f) l'Ufficio stampa;
g) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro, ove nominato;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi compiti, e' istituito il Comitato di Gabinetto, coordinato dal Capo di Gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da b) a f) del comma 2.
 
Art. 18

Ufficio di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attivita' di supporto e tutti gli uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero.
2. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro ed e' articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo di Gabinetto, anche provenienti dalle carriere universitarie, delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e' attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
4. L'Ufficio di Gabinetto, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attivita' relative alle procedure d'infrazione e le fasi di pre-contenzioso, nonche' le attivita' relative alla c.d. fase ascendente, sulla base del supporto istruttorio delle direzioni generali competenti per materia e in coordinamento con l'Ufficio legislativo.
5. L'Ufficio di Gabinetto, in coordinamento con l'ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale del Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.
6. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 24, e da referenti designati per competenza dal segretariato generale e dalle direzioni generali, nonche' l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 24. L'organo centrale di sicurezza svolge altresi' il ruolo di autorita' competente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in tema di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' posto in posizione di autonomia funzionale presso l'Ufficio di Gabinetto.

Note all'art. 18:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 279 del 1997:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti».
- Si riportano i testi degli articoli 20 e 24 della
citata legge n. 234 del 2012:
«Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare una piu' efficace
partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto
dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso
nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali
individuano al loro interno, nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture
organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti
dell'Unione europea.
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da
personale delle diverse articolazioni delle singole
amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi
assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza
europea di competenza delle rispettive amministrazioni e
contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei
rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali
ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1
assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non
siano essi stessi designati quali rappresentanti delle
proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.».
«Art. 24 (Partecipazione delle regioni e delle province
autonome alle decisioni relative alla formazione di atti
normativi dell'Unione europea)
1. I progetti e gli atti di cui all'art. 6, comma 1,
sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla
loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle
province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli
regionali e delle province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi
dell'Unione europea che rientrano nelle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1
del presente articolo un'informazione qualificata e
tempestiva con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana
sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie
di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro
trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui
all'art. 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro per gli affari europei dandone
contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza
delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza
dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione
europea riguardi una materia attribuita alla competenza
legislativa delle regioni o delle province autonome e una o
piu' regioni o province autonome ne facciano richiesta, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui
delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine,
ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il
Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio
dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei
comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di
Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta
giorni dalla predetta comunicazione, il Governo puo'
procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta
Conferenza alle attivita' dirette alla formazione dei
relativi atti dell'Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le
osservazioni delle regioni e delle province autonome non
siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto
della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il
giorno precedente quello della discussione in sede di
Unione europea, il Governo puo' comunque procedere alle
attivita' dirette alla formazione dei relativi atti
dell'Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio
delle competenze di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli
gruppi di lavoro di cui all'art. 19, comma 4, della
presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle
province autonome, ai fini della successiva definizione
della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti
per materia, in sede di Unione europea.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le
regioni e le province autonome, per il tramite della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle
proposte e sulle materie di competenza delle regioni e
delle province autonome che risultano inserite all'ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione
europea.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento
delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
sessione europea, sulle proposte e sulle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome che
risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la
posizione che il Governo intende assumere. Il Governo
riferisce altresi', su richiesta della predetta Conferenza,
prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea,
alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte
e sulle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome che risultano inserite all'ordine del
giorno, illustrando la posizione che il Governo intende
assumere.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei informa le regioni e le
province autonome, per il tramite della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, delle risultanze delle
riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione
europea e con riferimento alle materie di loro competenza,
entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
11. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 5 del 2015:
«Art. 8 (Organi centrali di sicurezza). - 1. Presso i
Ministeri, le strutture governative, lo Stato Maggiore
della Difesa, le Forze armate, il Segretariato Generale
della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti, il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando
Generale della Guardia di Finanza o gli altri enti che, per
ragioni istituzionali, hanno la necessita' di trattare
informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
da segreto di Stato la responsabilita' relativa alla
protezione e alla tutela delle medesime, a livello centrale
e periferico, fa capo rispettivamente al Ministro,
all'organo previsto dal relativo ordinamento o all'organo
di vertice dell'ente.
2. Le autorita' di cui al comma 1 possono delegare
l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di
protezione e tutela delle informazioni classificate, a
diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato ad un
funzionario o ufficiale di elevato livello gerarchico,
munito di adeguata abilitazione di sicurezza, che assume la
denominazione di "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale
alla sicurezza". Il "Funzionario alla sicurezza" o
"Ufficiale alla sicurezza" svolge compiti di direzione,
coordinamento, controllo, nonche' attivita' ispettiva e di
inchiesta in materia di protezione e tutela delle
informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
da segreto di Stato, nell'ambito del Ministero, della
struttura governativa, dello Stato Maggiore della Difesa,
della Forza armata, del Segretariato Generale della Difesa
- Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della
Guardia di Finanza o dell'ente di appartenenza. In mancanza
di delega, i predetti compiti sono esercitati direttamente
dalle autorita' di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare continuita' all'esercizio
delle funzioni e dei compiti di protezione e tutela delle
informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
da segreto di Stato le autorita' di cui al comma 1 possono
nominare anche un "sostituto Funzionario alla sicurezza" o
un "sostituto Ufficiale alla sicurezza", con il compito di
sostituire il titolare dell'incarico in tutti i casi di
assenza o impedimento.
4. Per l'esercizio delle funzioni, il "Funzionario alla
sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale del Capo
della segreteria principale di sicurezza di cui all'art. 9,
denominato "Funzionario di controllo" o "Ufficiale di
controllo", coadiuvato da personale esperto nella
trattazione e gestione dei documenti classificati.
Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, delle Forze
armate, del Segretariato Generale della Difesa -Direzione
Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri, l'"Ufficiale alla sicurezza" si avvale del
Capo Ufficio Sicurezza.
5. Gli incarichi di "Funzionario alla sicurezza" o
"Ufficiale alla sicurezza" di cui al comma 2 e quello di
"Funzionario di controllo" o "Ufficiale di controllo" di
cui al comma 4 non possono essere assolti dalla stessa
persona, salvo casi eccezionali connessi ad esigenze
organiche o funzionali.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni, il "Funzionario
alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale di
un "Funzionario alla sicurezza fisica" o "Ufficiale alla
sicurezza fisica", come definito all'art. 70 e, qualora la
trattazione di informazioni classificate o coperte da
segreto di Stato comporti l'utilizzo di sistemi COMSEC o
CIS di:
a) un "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", come
definito all'art. 54;
b) un "Funzionario alla sicurezza CIS" o "Ufficiale
alla sicurezza CIS", come definito all'art. 61;
c) un "Centro" come definito all'art. 3, comma 1,
lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 12 giugno 2009, n. 7;
d) un "Custode del materiale CIFRA", come definito
all'art. 54.
7. Il complesso rappresentato dal "Funzionario alla
sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza", dal "Capo Ufficio
Sicurezza", dal "Capo della segreteria principale di
sicurezza-Funzionario/Ufficiale di controllo ", dal
"Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", dal "Funzionario
alla sicurezza CIS " o "Ufficiale alla sicurezza CIS", dal
"Funzionario alla sicurezza fisica" o "Ufficiale alla
sicurezza fisica", dalla stessa segreteria principale di
sicurezza, dal "Centro" di cui al comma 6, lettera c) e dal
"Custode del materiale CIFRA" di cui al comma 6, lettera
d), costituisce l'Organo centrale di sicurezza.
8. L'Organo centrale di sicurezza e' diretto e
coordinato dal "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale
alla sicurezza".
9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono assegnati
dall'Autorita' di cui al comma 1, su proposta del
"Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza".
Nel caso in cui esigenze organiche o funzionali lo
richiedano, la predetta autorita' puo' attribuire gli
incarichi di cui sopra, o alcuni di essi, alla stessa
persona ovvero al "Funzionario di controllo" o "Ufficiale
di controllo".
10. Il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla
sicurezza" per assicurare la continuita' dell'esercizio
delle funzioni nell'ambito dell'Organo centrale di
sicurezza, nomina due sostituti del Capo della segreteria
principale, nonche' un sostituto dei Funzionari o Ufficiali
e del Custode del materiale Cifra di cui al comma 6.
11. Gli Organi centrali di sicurezza hanno il compito
di:
a) coordinare e controllare, presso tutte le
articolazioni e le altre strutture di sicurezza
funzionalmente dipendenti, sia a livello centrale che
periferico, l'applicazione di tutte le disposizioni
inerenti alla protezione e alla tutela delle informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto
di Stato;
b) emanare direttive interne per l'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle
informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
da segreto di Stato;
c) comunicare all'UCSe i nominativi del "Funzionario
di controllo" o "Ufficiale di controllo", e dei suoi
sostituti, dei Funzionari o Ufficiali e del Custode del
materiale Cifra di cui al comma 6, e dei loro sostituti,
nonche' i nominativi dei Funzionari o Ufficiali di
controllo designati, presso gli Organi periferici;
d) inoltrare all'UCSe le propost finalizzate al
miglioramento della sicurezza delle informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto
di Stato nell'ambito della propria amministrazione o ente,
sia a livello centrale che periferico;
e) tenere aggiornato l'elenco dei NOS ed il relativo
scadenzario;
f) proporre all'Organo nazionale di sicurezza, per il
tramite dell'UCSe, l'istituzione, il cambio di
denominazione e l'estinzione della Segreteri Principale di
Sicurezza, degli Organi periferici, delle Segreterie di
sicurezza e dei Punti di controllo di cui all'art. 11,
comma 6;
g) istituire, nell'ambito della propria
amministrazione, centrale e periferica, le Segreterie di
sicurezza e i Punti di controllo la cui istituzione non sia
riservata all'Organo nazionale di sicurezza;
h) comunicare all'UCSe l'avvenuta istituzione,
modifica o estinzione delle Segreterie di sicurezza e dei
Punti di controllo di cui alla lettera g);
i) curare gli adempimenti in materia di violazione
della sicurezza e di compromissione di informazioni
classificate o coperte da segreto di Stato.
12. Gli Organi centrali di sicurezza delle Forze armate
hanno inoltre, il compito di effettuare, secondo le
modalita' e i termini indicati dalle vigenti disposizioni,
le verifiche per l'accertamento della sussistenza e del
mantenimento dei requisiti di sicurezza fisica per il
possesso delle abilitazioni di sicurezza da parte degli
operatori economici.
13. Gli Organi centrali di sicurezza delle
amministrazioni e enti interessati, quando richiesto dalle
normative di riferimento internazionali o dell'Unione
europea, comunicano all'UCSe i nominativi degli operatori
economici che hanno chiesto di partecipare a gare
classificate internazionali o dell'Unione europea.
14. Ai fini degli adempimenti connessi al rilascio
delle abilitazioni di sicurezza, le stazioni appaltanti,
quando indicono una gara o una procedura di affidamento che
comporti l'accesso ad informazioni con classifica
RISERVATISSIMO o superiore, per il tramite dei rispettivi
organi centrali di sicurezza ne danno tempestiva notizia
all'UCSe, comunicando altresi', al termine della fase di
aggiudicazione, i nominativi degli operatori economici
risultati aggiudicatari, anche in regime di subappalto.».
- La citata legge n. 124 del 2007 e' riportata nelle
note in premessa.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 65 del 2018:
«Art. 7 (Autorita' nazionali competenti e punto di
contatto unico). - 1. Sono designate quali Autorita'
competenti NIS per i settori e sottosettori di cui
all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III:
a) il Ministero dello sviluppo economico per il
settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e
petrolio e per il settore infrastrutture digitali,
sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali;
b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario,
per vie d'acqua e su strada;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze per il
settore bancario e per il settore infrastrutture dei
mercati finanziari, in collaborazione con le autorita' di
vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob, secondo
modalita' di collaborazione e di scambio di informazioni
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
d) il Ministero della salute per l'attivita' di
assistenza sanitaria, come definita dall'art. 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38,
prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal
medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso e le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
direttamente o per il tramite delle Autorita' sanitarie
territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza
sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e
accreditati delle Regioni o dalle Province autonome negli
ambiti territoriali di rispettiva competenza;
e) il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle
Autorita' territorialmente competenti, in merito al settore
fornitura e distribuzione di acqua potabile.
2. Le Autorita' competenti NIS sono responsabili
dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai
settori di cui all'allegato II e ai servizi di cui
all'allegato III e vigilano sull'applicazione del presente
decreto a livello nazionale esercitando altresi' le
relative potesta' ispettive e sanzionatorie.
3. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DIS) e' designato quale punto di contatto unico in materia
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di
collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera
delle autorita' competenti NIS con le autorita' competenti
degli altri Stati membri, nonche' con il gruppo di
cooperazione di cui all'art. 10 e la rete di CSIRT di cui
all'art. 11.
5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di
cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i
rappresentanti designati dagli altri Stati.
6. Le autorita' competenti NIS e il punto di contatto
unico consultano, conformemente alla normativa vigente,
l'autorita' di contrasto ed il Garante per la protezione
dei dati personali e collaborano con essi.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
tempestivamente alla Commissione europea la designazione
del punto di contatto unico e quella delle autorita'
competenti NIS, i relativi compiti e qualsiasi ulteriore
modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di
pubblicita'.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi
dell'art. 22.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n.
144 del 1999:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni' in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fallibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma I sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicati le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3. ( (4) )
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi confinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale del
l'osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. (3)
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione dei Ministero del
tesoro, dei bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico- produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali».
 
Art. 19

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero anche di natura non regolamentare, esamina i decreti interministeriali sottoposti alla firma del Ministro, assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la qualita' del linguaggio normativo, e il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell'Unione europea.
2. L'Ufficio legislativo sovrintende alla cura dei rapporti con il Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettivo, coordina l'attivita' relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti normativi di competenza, i rapporti con il Sistema delle Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro.
3. All'Ufficio legislativo e' preposto il Capo dell'Ufficio legislativo il quale e' nominato dal Ministro nell'ambito delle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, della docenza universitaria di ruolo, nonche' tra i consiglieri parlamentari, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli avvocati e gli altri operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
4. L'Ufficio legislativo e' articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capi, anche provenienti dalle carriere delle magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e' attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
 
Art. 20

Uffici di segreteria del Ministro

1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonche' alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.
2. Alla Segreteria del Ministro e' preposto il Capo della segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa, adempie su suo mandato a compiti specifici, cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
3. Il Capo della segreteria e' nominato dal Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.
4. La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali, operando in raccordo con le direzioni generali e gli altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.
5. Alla Segreteria tecnica e' preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 21

Ufficio del Consigliere diplomatico

1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, unionali e bilaterali.
2. Il Consigliere diplomatico, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, promuove e assicura, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura, in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche del Ministro con particolare riferimento ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.
 
Art. 22

Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attivita' del Ministro, cura i rapporti con gli organi di informazione, promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni strumento di comunicazione, anche curando i social network del Ministero.
2. All'Ufficio stampa e' preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale e' nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali.
3. Nell'ambito del medesimo Ufficio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' essere attribuito un contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 2, per lo svolgimento delle funzioni di social media manager del Ministro.
 
Art. 23

Uffici di segreteria del Viceministro
e dei Sottosegretari di Stato

1. Ciascun Viceministro, ove nominato, e Sottosegretario di Stato e' coadiuvato da una segreteria, cui e' preposto il Capo della segreteria.
2. Il Capo della segreteria e' nominato dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercita nell'ambito delle competenze del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 20.
 
Art. 24

Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 17, comma 2, e' assegnato personale del Ministero o altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo nel numero massimo di novanta unita', nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
2. Possono essere altresi' assegnati, nel limite del 10 per cento del contingente di cui al comma 1, consiglieri giuridici ed economici del Ministro, con contratto di collaborazione continuata e coordinata, scelti tra magistrati, avvocati, professori universitari, consiglieri parlamentari, dirigenti pubblici, nonche', entro il limite del 20 per cento, esperti e collaboratori in possesso di specifiche esperienze e competenze nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attivita' professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.
3. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione puo' essere delegato, con provvedimento espresso del Capo di Gabinetto, alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione e la partecipazione, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. A dette attivita' possono essere destinate, dal Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, non piu' di nove unita' di personale non dirigenziale.
4. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unita', di cui un numero non superiore a quattro, compreso il Capo della segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione.

Note all'art. 24:

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e restituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. La
conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente
a concludere il procedimento che cronologicamente deve
precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza
puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.».
 
Art. 25

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 17, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere Diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al trenta per cento, per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non puo' comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Al Capo Ufficio Stampa e' riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di Capo Redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo.
3. Al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro e' corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Vice Capi, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari.
4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 2, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
6. Ai consiglieri economici e giuridici del Ministro di cui all'articolo 24, comma 2, spetta un trattamento economico omnicomprensivo massimo pari all'indennita' massima di diretta collaborazione maggiorata del 20 per cento nel limite delle disponibilita' di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui all'articolo 24, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

Note all'art. 25:

- Si riportano i testi degli articoli 14, comma 2, 19,
commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). -
(Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo
competente, di concerto con il Ministro ( (dell'economia e
delle finanze) ), e' determinato, in attuazione dell'art.
12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
(Omissis).».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 23-ter, comma 2, del
citato decreto-legge n. 201 del 2011:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - (Omissis).
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
 
Art. 26

Norme transitorie, finali ed abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142.
2. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali.
3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del vice Ministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.
5. I contratti di cui all'articolo 24, gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, salvo revoca.
6. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e con le risorse di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Costa

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Bongiorno

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3133

Note all'art. 26:

- Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 142 del 2014 e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, primo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (Omissis).
8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed
il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di
cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n.
593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai
sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per
cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti
alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a
condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di
cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con
qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione
interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalita' da
parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto
dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 317, della citata
legge n. 145 del 2018, si veda nelle note alle premesse.