Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 100
Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e in particolare l'articolo 8;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 14, comma 9;
Visti del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, e in particolare l'articolo 6, comma 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016;
Informate le organizzazioni sindacali;
Considerato che il citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, incluso il riordino degli uffici di diretta collaborazione, nonche' la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo articolo;
Ritenuto che, anche in relazione al contenuto del provvedimento, ragioni di speditezza e celerita' rendono non necessario avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2019;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha ad oggetto l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' la costituzione e la composizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 24
marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura):
«Art. 8. (Ispettorato). - Il Consiglio superiore, per
esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso
attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia.».
- La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca:
«Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale
presso il Ministero di grazia e giustizia».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) [i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri emanate ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225];
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e
19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4. (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»
«Art. 7. (Uffici di diretta collaborazione con il
ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.»
«Art. 16. (Attribuzioni). - 1. Il Ministero di grazia e
giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i
compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi
e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici
necessari; attivita' relative alle competenze del ministro
in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi
normativi nel settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero
della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.»
«Art. 17. (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a quattro, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.»
«Art. 18. (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di
diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti,
sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e
amministrative, i professori e ricercatori universitari,
gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono
specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della
giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere
preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.»
«Art. 19. (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura e destinati al Ministero non deve superare le
sessantacinque unita'.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 9, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005):
«Art. 14. (Semplificazione della legislazione).
(Omissis).
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 14. (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.»
«Art. 14-bis. (Elenco, durata e requisiti dei
componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione
pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le
modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del
2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una
sola volta presso la stessa amministrazione, previa
procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento
della funzione pubblica segnala alle amministrazioni
interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'):
«Art. 4-bis. (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2001, n. 315, reca: «Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro della
giustizia».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105
(Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 6. (Valutazione indipendente e revisione della
disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione). -
1. La valutazione indipendente della performance e'
assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'organismo
indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo n. 150 del 2009.
2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le
funzioni e le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare
l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la
correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio,
valutazione e rendicontazione della performance
organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che
l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della
performance un'integrazione sostanziale tra programmazione
economico-finanziaria e pianificazione
strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della
performance organizzativa, promuove l'utilizzo da parte
dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle
attivita' di valutazione esterna delle amministrazioni e
dei relativi impatti.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da tre componenti. I componenti dell'organismo
indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna
amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i
soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli
organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal
Dipartimento.
4. Possono chiedere di essere iscritti all'Elenco
nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza,
esperienza ed integrita' stabiliti con decreto del Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento, con il
quale sono stabiliti anche i limiti relativi
all'appartenenza a piu' organismi indipendenti di
valutazione.
5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi
degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. I
componenti degli organismi gia' nominati rimangono in
carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi
mandati.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 giugno 2015, n. 84, reca: «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione
degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche».
- Il decreto del Ministro della semplificazione e della
pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 reca: «Istituzione
dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance».
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «Ministro», il Ministro della giustizia;
b) per «Ministero», il Ministero della giustizia;
c) per «Sottosegretari di Stato», i sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia;
d) per «Oiv», l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
e) per «Struttura tecnica», la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 2:

- Per l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.
2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni ed i compiti ad essi delegati. Il Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro presiede il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I Sottosegretari di Stato, nello svolgimento delle loro funzioni e compiti, si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo in relazione alle rispettive competenze.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 4. (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita' (art. 3 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs n. 470
del 1993, poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.»
«Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo (art. 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 146 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato):
«Art. 146. (Composizione e competenze). - Presso
ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra
amministrazione centrale e' costituito un Consiglio
d'amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto
commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato
oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il
Consiglio e' composto: a) dai direttori generali e dagli
impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva
direzione di un servizio centrale; b) dagli ispettori
generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione
organicamente dipendenti dal Ministro; c) dal presidente
del Consiglio superiore eventualmente esistente presso
l'amministrazione; d) da rappresentanti del personale in
numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a
quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da
nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del
Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del
D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721.
I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di
assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei
relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i
rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi
membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di
amministrazione e' integrato con gli impiegati delle
carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi
maggiore anzianita' di qualifica.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non
inferiore a direttore di sezione.
Il Consiglio di amministrazione esercita le
attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale
ed esprime il proprio avviso sul coordinamento
dell'attivita' dei vari uffici, sulle misure idonee ad
evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere
l'efficacia, la tempestivita' e la semplificazione
dell'azione amministrativa nonche' su tutte le altre
questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.
Quando il Consiglio si e' pronunciato, il suo parere e'
unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per
i quali occorre la decisione del Ministro.
Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene
altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della
ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali
relative allo stato di previsione della spesa.
Per gli impiegati con qualifica non inferiore a
direttore generale le attribuzioni del Consiglio di
amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei ministri.
Qualora la situazione dei ruoli dei personali
dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di
amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e'
composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di
qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso
l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita'
di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla
lettera d) del primo comma.
La composizione dei consigli di amministrazione delle
amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello
Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello
spettacolo, delle informazioni e della proprieta'
intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo
quanto previsto alla lettera d) del primo comma.
Il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione
per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali
e' presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima
ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma.
Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono
e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni
stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui
ai commi 4 e 6.
In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del
Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori
pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella
qualifica.
Il consiglio di amministrazione esercita le
attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale
anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello
operaio.».
 
Art. 4

Uffici di diretta collaborazione

1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:
a) Segreteria del Ministro;
b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
c) Gabinetto del Ministro;
d) Ufficio legislativo;
e) Ispettorato generale;
f) Ufficio comunicazione e stampa.
 
Art. 5

Principi generali

1. Gli uffici di cui all'articolo 4 esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.
2. I capi degli uffici di cui all'articolo 4 sono nominati dal Ministro tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo.
3. I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da vice capi in numero non superiore a due. Nel caso di nomina di due vice capi, il capo dell'ufficio designa il vice capo con funzioni vicarie.
4. I vice capi sono nominati dal Ministro, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.
5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311.
6. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e' definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.

Note all'art. 5:

- Per l'articolo 18 del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge 12 agosto 1962, n. 1311:
«Art. 1. (Organico dell'ispettorato generale). -
L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e
giustizia e' posto alla dipendenza diretta del Ministro
Guardasigilli ed e' costituito:
1) da un magistrato di Corte di cassazione con
ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato
generale;
2) da un magistrato di Corte di cassazione con
ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Corte di
cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato
generale;
3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le
funzioni di ispettori generali capi;
4) da dodici magistrati di corte d'appello, con le
funzioni di ispettori generali.
I magistrati con le funzioni di ispettori generali
possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non
oltre tre unita', con provvedimenti del capo dell'ufficio,
all'esercizio di funzioni amministrative presso
l'Ispettorato generale.».
 
Art. 6

Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato

1. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed e' diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici.
2. La segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale.
3. Nell'ambito della segreteria, il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonche' i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
4. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del presente articolo.
 
Art. 7

Gabinetto del Ministro

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della segreteria del Ministro, delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonche' il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene altresi' i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l'attivita' di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; d) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.
3. L'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche professionalita', cura l'attivita' di coordinamento tra i diversi centri di responsabilita' per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l'attivita' connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonche' la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione.
4. Per lo svolgimento della propria attivita' internazionale il Ministro si avvale di un consigliere diplomatico. Il consigliere diplomatico, con l'ausilio delle specifiche professionalita' dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, fornisce supporto all'attivita' europea e internazionale alla quale l'autorita' politica partecipi direttamente.
5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto cura il coordinamento dell'attivita' internazionale assicurando il raccordo dell'attivita' svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 3. (Partecipazione all'Unione europea). - 1. Il
Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta
ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia
all'Unione europea e lo sviluppo del processo di
integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la
responsabilita' per l'attuazione degli impegni assunti
nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente
si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del
Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresi', per il
coordinamento, nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato
competenti per settore, delle regioni, degli operatori
privati e delle parti sociali interessate, ai fini della
definizione della posizione italiana da sostenere, di
intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di
Unione europea.
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia
di attuazione delle norme comunitarie e in materia di
relazioni con le istituzioni comunitarie.».
 
Art. 8

Ufficio legislativo

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro si avvale dell'Ufficio legislativo. A tal fine, l'Ufficio legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attivita' normativa.
2. L'Ufficio legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle questioni di legittimita' costituzionale delle leggi e sulla compatibilita' costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'interpretazione delle leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.
3. L'Ufficio legislativo cura il coordinamento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell'impatto della regolamentazione a norma dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, coinvolgendo le articolazioni dell'amministrazione interessate.

Note all'art. 8:

- Per gli articoli 4 del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e 7 del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Per l'articolo 14, comma 9, della citata legge 28
novembre 2005, n. 246, vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Ispettorato generale

1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalita' previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando opera su richiesta dello stesso.

Note all'art. 9:

- Per l'articolo 8 della citata legge 24 marzo 1958, n.
195, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 1. (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - La trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale puo' essere concessa
dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda,
nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la
trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita'
lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un
conflitto di interessi con la specifica attivita' di
servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla
posizione organizzativa ricoperta dal dipendente,
pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa.
La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora
l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba
intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente
e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni,
all'amministrazione nella quale presta servizio,
l'eventuale successivo inizio o la variazione
dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui
al comma 57, per il restante personale che esercita
competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza
pubblica, con esclusione del personale di polizia
municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei
rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti
massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 10

Ufficio comunicazione e stampa

1. L'ufficio comunicazione e stampa svolge i compiti di informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera a), e 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala alle articolazioni del Ministero le notizie rilevanti apparse sulla stampa quotidiana e periodica oltre che sui notiziari di agenzia, redige la rassegna stampa quotidiana e settimanale; cura la diffusione agli organi di informazione degli atti e delle notizie attinenti l'attivita' politico-istituzionale del Ministero; realizza le iniziative editoriali del Ministero; promuove iniziative di informazione istituzionale; assicura il supporto tecnico per l'espletamento dell'attivita' di informazione istituzionale del Ministero diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico, il sito internet ed altre strutture dell'amministrazione.

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 4, e 9
del citato decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 150:
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione).
(Omissis).
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto
di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della
riservatezza dei dati personali e in conformita' ai
comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono
considerate attivita' di informazione e di comunicazione
istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero
dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa,
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini,
alle collettivita' e ad altri enti attraverso ogni
modalita' tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di
ciascun ente.
(Omissis).»
«Art. 9. (Uffici stampa). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche
in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita'
e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime
finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che
assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici
stampa delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di
tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.».
 
Art. 11

Personale degli uffici di diretta collaborazione
e trattamento economico

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) (segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e stampa), e' stabilito complessivamente in duecentouno unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e' assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unita' per ciascuna segreteria.
2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di centoquarantacinque unita'.
3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purche' nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresi' essere assegnati collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curriculum culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.
4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le politiche di innovazione amministrativa.
5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quaranta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e determinato:
a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;
b) per i vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e per il vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), ed al vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
7. Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
9. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti della Missione 32 - U.d.V. 2.1 «Indirizzo politico amministrativo» C.d.R. «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 4. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Note all'art. 11:

- Per la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e per l'articolo
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 10, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali (art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998).
(Omissis).
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
(Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
 
Art. 12

Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv

1. L'Oiv svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'Oiv e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. La nomina dell'Oiv e' effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. Ai componenti dell'Oiv e' corrisposto un trattamento economico accessorio determinato, con decreto del Ministro in relazione alla complessita' della struttura organizzativa dell'amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Note all'art. 12:

- Per gli articoli 14 e 14-bis del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedi nelle note alle
premesse.
 
Art. 13

Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

1. Presso l'Oiv e' costituita la struttura tecnica con funzioni di supporto per lo svolgimento delle sue attivita'.
2. Il responsabile della struttura tecnica e' nominato dal Ministro, sentito l'Oiv, tra il personale in servizio presso l'amministrazione in possesso di una specifica professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla struttura tecnica e' assegnato un contingente di personale non superiore a otto unita', incluso il responsabile. Al personale assegnato alla struttura tecnica e' corrisposto un trattamento economico accessorio, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Note all'art. 13:

- Per l'articolo 14 del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, vedi nelle note all'articolo 3 del
presente decreto.
- Per l'articolo 14 del citato decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria, un numero di cinque incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.
 
Art. 15

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della giustizia
Bonafede

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Bongiorno

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1607