Gazzetta n. 205 del 2 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 26 giugno 2019
Disposizioni per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modifiche e integrazioni e della legge 4 marzo 1958, n. 174.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e di disabilita'», convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, recante «Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97», registrato dalla Corte dei conti il 4 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, registrato dalla Corte dei conti il 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio e' nominato Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato dalla Corte dei conti il 1° giugno 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 20 maggio 2019, con il quale e' stato conferito alla dottoressa Caterina Cittadino, dirigente di prima fascia, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto l'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, che prevede lo stanziamento per la concessione di contributi a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni che interessino il movimento turistico;
Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato le finalita' dell'intervento di cui alla citata legge n. 702/55 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli Enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute;
Visto l'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174 che prevede la concessione di contributi «una tantum», a favore di enti che senza scopo di lucro svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile;
Visto lo stanziamento assegnato per le finalita' di cui alle leggi in parola;
Ravvisata la necessita' di dettare una disciplina per la concessione dei contributi di cui alle predette leggi n. 702/55 e successive modificazioni e integrazioni e n. 174/58;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1

Disciplina per l'attivita' di concessione dei contributi di cui alla
legge 4 agosto 1955, n. 702, all'art. 8 della legge 22 febbraio
1982, n. 44 e della legge 4 marzo 1958, n. 174.

1. Il presente decreto disciplina la concessione dei contributi dello Stato a favore di:
a) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni e integrazioni;
b) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44;
c) enti senza scopo di lucro che svolgono attivita' dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, ai sensi dell'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174
 
Art. 2
Termini di presentazione delle istanze di contributo
di cui all'art. 1 del presente decreto

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019, i soggetti di cui alle lettere a) b) e c) del primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono inviare la relativa istanza, corredata della documentazione prevista, all'indirizzo: contributi.turismo@pec.politicheagricole.gov.it Le istanze devono essere presentate annualmente entro il termine del 30 gennaio. Per il corrente anno, le predette istanze devono essere presentate entro il 30 luglio, e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto il contributo.
 
Art. 3

Modalita' di presentazione delle istanze di contributo ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 702 /55, 22 febbraio 1982, n. 44 e 4 marzo
1958, n. 174.

1. Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui alle leggi n. 702/55 e n. 44/82 per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni turistiche, devono essere corredate della seguente documentazione:
a) relazione che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'iniziativa e/o manifestazione per la quale viene richiesto il contributo, nonche' ogni altro utile elemento di conoscenza della manifestazione e/o iniziativa stessa sotto il profilo promozionale, organizzativo e finanziario.
b) dettagliato programma di svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione;
c) preventivo finanziario della manifestazione che riporti dettagliatamente la descrizione delle voci di spesa e di quelle di entrata, queste ultime comprensive, altresi', della misura della quota partecipativa dell'Ente;
2. Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla legge n. 174/58, devono essere corredate della seguente documentazione:
a) copia conforme dell'atto costitutivo con annesso statuto;
b) copia conforme del bilancio di previsione, approvato dal legale rappresentate dell'ente;
c) dettagliata relazione previsionale delle attivita' volte alla promozione del turismo sociale e/o giovanile, per cui si chiede il contributo. Ciascun ente senza scopo di lucro puo' presentare una sola istanza per anno.
 
Art. 4
Valutazione delle istanze

1. Per la valutazione delle istanze di cui al presente decreto e' istituita una apposita Commissione tecnica, nominata con decreto del Capo Dipartimento del turismo. La commissione opera senza oneri a carico dell'Amministrazione. La Commissione provvede separatamente a valutare le istanze presentate ai sensi delle leggi sopracitate attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base dei criteri e parametri di cui ai successivi commi.
2. Le istanze presentate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 702/55 per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni turistiche sono valutate secondo i seguenti criteri e parametri:

+-----------------------------------------+------------------+
|a) manifestazioni che rientrano | fino a punti 30|
|nell'offerta turistica enogastronomica; | |
+-----------------------------------------+------------------+
|b) manifestazioni che interpretano | |
|particolarmente la tradizione e la | |
|tipicita' del territorio o che | fino a punti 10|
|valorizzano il made in Italy; | |
+-----------------------------------------+------------------+
|c) manifestazioni che promuovono borghi | |
|meno conosciuti (con massimo 50.000 | |
|abitanti) di particolare valenza | fino a punti 20|
|paesaggistica e/o con patrimonio storico | |
|e architettonico di pregio; | |
+-----------------------------------------+------------------+
|d) manifestazioni che assumono rilievo ai| |
|fini turistici di carattere | |
|interregionale, nazionale e/o | |
|internazionale, in considerazione della | fino a punti 20|
|loro elevata notorieta' e dell'entita' | |
|dei flussi turistici richiamati; | |
+-----------------------------------------+------------------+
|e) manifestazioni che favoriscono il | |
|processo di destagionalizzazione dei | fino a punti 10|
|flussi turistici; | |
+-----------------------------------------+------------------+
|f) manifestazioni che favoriscono un | |
|turismo ecocompatibile, accessibile e | |
|sociale, secondo le definizioni adottate | fino a punti 10|
|dall'OMT e dalla Comunita' europea. | |
+-----------------------------------------+------------------+

3. Le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inerenti l'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, sono valutate secondo i seguenti criteri e parametri:

+-----------------------------------------+------------------+
|a) profilo dell'ente | |
|organizzatore con riferimento | |
|alla specificita' delle attivita' | |
|svolte ed alla sua connessione | |
|con il settore turistico, alla | fino a punti 25|
|stabilita' organizzativa nel | |
|tempo ed ai collegamenti con il | |
|territorio di riferimento; | |
+-----------------------------------------+------------------+
|b) iniziative di istruzione e | |
|qualificazione che presentano | |
|alti contenuti di innovazione | |
|quanto agli strumenti utilizzati | fino a punti 25|
|e/o alla tipologia dell'offerta | |
|proposta di natura turistica; | |
+-----------------------------------------+------------------+
|c) adeguatezza del programma | |
|formativo turistico rispetto alle | |
|diverse qualifiche e mansioni ed | fino a punti 25|
|ai relativi contenuti di | |
|professionalita'; | |
+-----------------------------------------+------------------+
|d) rispondenza al mercato | |
|turistico delle iniziative di | |
|istruzione e riqualificazione con | |
|specifico riferimento al | fino a punti 25|
|miglioramento delle condizioni | |
|occupazionali; | |
+-----------------------------------------+------------------+

4. Le istanze presentate ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174 sono valutate secondo i seguenti criteri e parametri:

+-----------------------------------------+------------------+
|a) profilo dell'ente | |
|organizzatore con riferimento | |
|alla specificita' delle | |
|attivita' svolte ed alla sua | |
|connessione con il settore | fino a punti 25|
|turistico alla stabilita' | |
|organizzativa nel tempo ed ai | |
|collegamenti con il | |
|territorio di riferimento; | |
+-----------------------------------------+------------------+
|b) presenza sul territorio e | |
|entita' della compagine | fino a punti 25|
|sociale; | |
+-----------------------------------------+------------------+
|c) specifica finalizzazione | |
|delle attivita' programmate | |
|alla promozione dello | fino a punti 25|
|sviluppo del turismo | |
|giovanile o sociale; | |
+-----------------------------------------+------------------+
|d) qualita', articolazione ed | |
|ampiezza delle attivita' | fino a punti 25|
|programmate. | |
+-----------------------------------------+------------------+

 
Art. 5
Determinazione del contributo

1. L'entita' del contributo da assegnare e' calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione.
2. In ogni caso l'entita' del contributo non puo' comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi della legge n. 702/55 e n. 44/82. Per le istanze presentate ai sensi della legge n. 174/58 l'entita' del contributo non puo' essere superiore a euro 25.000,00 e non puo' comunque eccedere l'eventuale deficit risultante dal bilancio annuale dell'ente.
3. L'amministrazione provvede a comunicare all'Ente che ha presentato l'istanza l'entita' del contributo assegnato entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori della Commissione relativi alla valutazione delle istanze.
4. Non sono ammesse a contributo le istanze per le quali non risulta accertata la partecipazione finanziaria dell'Ente promotore.
5. Sono ammesse a contributo le istanze che raggiungono un punteggio minimo pari al 50% della meta' dei punteggi assegnati a tutte le stanze con la medesima griglia.
 
Art. 6
Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo assegnato e' disposta a manifestazione conclusa, previo riscontro della sottoelencata documentazione che gli enti e associazioni dovranno trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento turismo secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto:
a) dettagliata relazione sulla iniziativa e/o manifestazione turistica dalla quale risultino documentate le indicazioni fornite in sede preventiva. In dette indicazioni dovranno, altresi', essere forniti elementi relativamente al positivo riflesso dell'iniziativa e/o manifestazione stessa sul movimento turistico. Tale relazione dovra' essere corredata della documentazione probatoria del periodo di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione e delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale). La data di svolgimento della manifestazione dovra' essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una pubblica autorita' locale o mediante autocertificazione. Gli enti senza scopo di lucro che abbiano presentato istanza di contributo per le attivita' finalizzate alla promozione del turismo sociale e/o giovanile devono presentare una dettagliata relazione sulle attivita' svolte e sull'impatto delle stesse sul turismo sociale e/o giovanile e sul movimento dei forestieri;
b) gli enti pubblici territoriali devono presentare una rendicontazione delle entrate (comprensive anche della quota partecipativa finanziaria dell'ente) e delle uscite della manifestazione, approvata con delibera della Giunta o con determinazione dirigenziale;
c) per gli altri Enti pubblici, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute e enti senza scopo di lucro dovra' essere esibito il consuntivo della manifestazione o delle attivita' annuali svolte in favore della promozione del turismo sociale e/o giovanile, sottoscritto dal legale rappresentate dell'ente, corredato da un verbale del collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, attestante la regolarita' delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti nel predetto consuntivo e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa;
d) gli enti morali, le organizzazioni cooperative e gli enti senza scopo di lucro debbono produrre anche una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel piano finanziario e nel consuntivo.
2. In sede di liquidazione, qualora risulti una evidente sproporzione fra la spesa preventivata e quella effettivamente sostenuta, l'Amministrazione procede ad una riduzione proporzionale del contributo assegnato.
3. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di richiedere ulteriore documentazione, fermo restando che non e' ammessa a contributo l'istanza non corredata della prescritta documentazione.
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 marzo 2012.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'amministrazione.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 867