Gazzetta n. 208 del 5 settembre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2019, n. 102
Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e in particolare l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare l'articolo 22, lettera b);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 maggio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019 e del 1° luglio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo la lettera r), e' inserita la seguente:
«r-bis) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone.».

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo comunitario e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58.
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n.
146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 marzo 1994, n. 52, S.O.), cosi' recita:
«Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare
in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1,
lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della
medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono
sottoposti al parere delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9
marzo 1989, n. 86 , come sostituito dall'art. 3 della
presente legge.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in
particolare l'art. 22, lettera b) e' pubblicata nella
G.U.C.E. 25 gennaio 1993, n. 16.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, recante regolamento di attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e
della fauna selvatiche e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 luglio 2016, n. 166.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) conservazione: un complesso di misure necessarie
per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le
popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno
stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i)
del presente articolo;
b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche
che si distinguono in base alle loro caratteristiche
geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o
seminaturali;
c) habitat naturali di interesse comunitario: gli
habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel
territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di
distribuzione naturale;
2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta
a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro
area e' intrinsecamente ridotta;
3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche
tipiche di una o piu' delle cinque regioni biogeografiche
seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e
mediterranea;
d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di
habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui
conservazione l'Unione europea ha una responsabilita'
particolare a causa dell'importanza della loro area di
distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato
A al presente regolamento con un asterisco (*);
e) stato di conservazione di un habitat naturale:
l'effetto della somma dei fattori che influiscono
sull'habitat naturale nonche' sulle specie tipiche che in
esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza,
la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni,
nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato
di conservazione di un habitat naturale e' definito
"soddisfacente" quando:
1) la sua area di distribuzione naturale e la
superficie che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie
al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono
continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche
e' soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella
lettera i) del presente articolo;
f) habitat di una specie: ambiente definito da
fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie
in una delle fasi del suo ciclo biologico;
g) specie di interesse comunitario: le specie,
indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio
dell'Unione europea, alternativamente:
1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la
cui area di distribuzione naturale si estende in modo
marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono
in pericolo ne' vulnerabili nell'area del paleartico
occidentale;
2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella
categoria delle specie in pericolo e' ritenuto probabile in
un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base
di tale rischio;
3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole
dimensioni e, pur non essendo attualmente ne' in pericolo
ne' vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere
dalla loro distribuzione territoriale;
4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a
causa della specificita' del loro habitat o delle incidenze
potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di
conservazione;
h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera
g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione
europea ha una responsabilita' particolare a causa
dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e
che sono evidenziate nell'allegato B al presente
regolamento con un asterisco (*);
i) stato di conservazione di una specie: l'effetto
della somma dei fattori che, influendo sulle specie,
possono alterarne a lungo termine la distribuzione e
l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione
europea. Lo stato di conservazione e' considerato
"soddisfacente" quando:
1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni
della specie indicano che essa continua e puo' continuare a
lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat
naturali cui appartiene;
2) l'area di distribuzione naturale delle specie
non e' in declino ne' rischia di declinare in un futuro
prevedibile;
3) esiste e continuera' probabilmente ad esistere
un habitat sufficiente affinche' le sue popolazioni si
mantengano a lungo termine;
l) sito: un'area geograficamente definita, la cui
superficie sia chiaramente delimitata;
m) sito di importanza comunitaria: un sito che e'
stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla
Commissione europea e che, nella o nelle regioni
biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo
significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di
habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di
cui all'allegato B in uno stato di conservazione
soddisfacente e che puo', inoltre, contribuire in modo
significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura
2000" di cui all'art. 3, al fine di mantenere la diversita'
biologica nella regione biogeografica o nelle regioni
biogeografiche in questione. Per le specie animali che
occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria
corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di
distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici
o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
m-bis) proposto sito di importanza comunitaria
(pSic): un sito individuato dalle regioni e province
autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio alla Commissione europea, ma non
ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti
selezionati dalla Commissione europea;
n) zona speciale di conservazione: un sito di
importanza comunitaria designato in base all'art. 3, comma
2, in cui sono applicate le misure di conservazione
necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle
popolazioni delle specie per cui il sito e' designato;
o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o
morti, delle specie elencate nell'allegato D e
nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che
risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di
tali specie, in base ad un documento di accompagnamento,
all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o
ad un altro elemento di identificazione;
o-bis) specie: insieme di individui (o di
popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi,
illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da
altre specie;
o-ter) popolazione: insieme di individui di una
stessa specie che vivono in una determinata area
geografica;
o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio
di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene
correntemente usato anche per gli individui risultanti da
incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della
stessa specie o di specie selvatiche con le razze
domestiche da esse originate;
o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per
motivi storico-ecologici e' indigena del territorio
italiano;
o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non
facente parte originariamente della fauna indigena
italiana;
p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree
che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi
d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di
delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento
(come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali
per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio
genetico di specie selvatiche;
q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a
ristabilire una popolazione di una determinata entita'
animale o vegetale in una parte del suo areale di
documentata presenza naturale in tempi storici nella quale
risulti estinta;
r) introduzione: immissione di un esemplare animale o
vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area
di distribuzione naturale.
r-bis) immissione: qualsiasi azione di introduzione,
reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di
popolazioni non autoctone.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Immissioni). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonche' per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalita' del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione e' rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.
3. E' vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.
4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 puo' essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale ne' alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione e' rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 e' subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.».
 
Art. 3

Termine per l'adozione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i criteri di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Note all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come
modificato dal presente decreto, si veda l'art. 2 del
decreto stesso.
 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 luglio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1786