Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 agosto 2019
Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e «Calcolo ad alte prestazioni», ai sensi del Capo II, «procedura negoziale», del decreto 5 marzo 2018.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
Visto il regime di aiuto n. SA.53624, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;
Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1);
Visto, altresi', l'art. 68 del medesimo regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, che questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare, l'art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013 per alcuni tipi di operazioni o alcuni progetti facenti parti di operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 69 dell'8 marzo 2014, e attuate nell'ambito di una delle priorita' di investimento previste dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del citato regolamento (UE) n. 1301/2013;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;
Considerato che la Commissione europea, con lettera Ares (2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha comunicato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente soddisfa la condizionalita' ex-ante 1.1. di cui al citato regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 19 e allegato XI;
Considerato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta, in base a quanto previsto dall'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'art. 9 del piu' volte citato regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita»;
Considerata l'esigenza di sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali attraverso un intervento in grado di favorire l'adozione di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti nell'ambito dei settori applicativi «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita» individuate dalla predetta Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
Considerata, altresi', l'opportunita' di cofinanziare i progetti delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati dall'impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018, nell'ambito delle traiettorie tecnologiche relative al settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente «Calcolo ad alte prestazioni»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Agrifood»: il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilita' e la qualita' dei cibi, relativo ai comparti produttivi riconducibili all'agricoltura e alle attivita' connesse, alle foreste e all'industria del legno, all'industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all'industria meccano-alimentare, del packaging e dei materiali per il confezionamento;
b) «Calcolo ad alte prestazioni»: il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento alle tecnologie e alle metodologie di calcolo parallelo e distribuito fino alle scale estreme, agli ambienti di sviluppo necessari a supportare l'uso scientifico e industriale di queste tecnologie, alle applicazioni scientifiche e industriali in tutti i settori di interesse (scienze naturali, ingegneria e discipline umanistiche) sia in ambito di calcolo scientifico che data-centric, alle piattaforme di calcolo atte a supportare la verifica dei metodi, lo sviluppo dei prototipi e l'operativita' delle applicazioni;
c) «decreto 5 marzo 2018»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita»;
d) «Fabbrica intelligente»: il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate all'ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione industriale, alla gestione integrata della logistica in rete, alle tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla meccatronica, alla robotica, all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche;
e) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
g) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
h) «Scienze della vita»: il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che comprende tutte le discipline rivolte allo studio della materia e delle specie viventi, dai livelli elementari agli organismi superiori, all'uomo, agli animali, alle piante.
i) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
l) «tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie del Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM2011 808 definitivo del 30 novembre 2011) riportate nell'allegato n. 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, caratterizzate da un'alta intensita' di conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.
 
Allegato 1

(Art. 2, comma 2, art. 3, comma 1, art. 4, comma 1)
Tabella: Risorse finanziarie disponibili suddivise per area tematica

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

(Art. 4, comma 2)

TRAIETTORIE TECNOLOGICHE

Area tematica nazionale: Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilita' intelligente
Settore applicativo: Calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing - HPC)
1. Metodi e tecnologie per il calcolo parallelo e distribuito fino alle scale estreme.
2. Ambienti e applicazioni per il calcolo ad alte prestazioni e piattaforme di calcolo.
3. Modernizzazione e industrializzazione delle applicazioni del software ad alte prestazioni.
4. Co-progettazione hardware-software per applicazioni scientifiche e data-centric (ad es. Intelligenza Artificiale, BigData).
5. Sviluppo di sistemi di calcolo ad alte prestazioni a basso consumo energetico.
6. Strategie e management per i sistemi calcolo di prossima generazione.
 
Art. 2
Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative, il presente decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a:
a) «Fabbrica intelligente»;
b) «Agrifood»;
c) «Scienze della vita»;
d) «Calcolo ad alte prestazioni».
2. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono rese complessivamente disponibili, secondo la ripartizione riportata nell'allegato n. 1, le seguenti risorse:
a) euro 140.000.000,00 (centoquarantamilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile disponibili sulla contabilita' speciale n. 1201;
b) euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) a valere sulle economie derivanti dalle risorse destinate alle aree svantaggiate del Paese dal Piano di azione e coesione 2007-2013, disponibili nella contabilita' speciale n. 1726 «Interventi aree depresse», per le proposte progettuali nelle regioni ex «Obiettivo convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono integrate da eventuali ulteriori risorse finanziarie di regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche interessate definite nei singoli accordi per l'innovazione.
4. Per le finalita' di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e trasferite dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile.
 
Art. 3

Intervento a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito
dei settori applicativi «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e
«Scienze della vita»

1. A valere sulle risorse di cui all'art. 2, un ammontare pari a euro 166.000.000,00 (centosessantaseimilioni/00) e' destinato al sostegno delle proposte progettuali che prevedono lo svolgimento di attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell'ambito delle traiettorie tecnologiche relative ai settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita», secondo quanto di seguito indicato:
a) euro 116.000.000,00 (centosedicimilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 2, comma 2, lettera a);
b) euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) a valere sulle economie derivanti dalle risorse destinate alle aree svantaggiate del Paese dal Piano di azione e coesione 2007-2013, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).
2. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni. I termini e le modalita' per la presentazione delle proposte progettuali sono definite dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.
 
Art. 4

Intervento a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito
del settore applicativo «Calcolo ad alte prestazioni», selezionati
dall'impresa comune europea EuroHPC

1. A valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), un ammontare pari a 24.000.000,00 (ventiquattromilioni/00), e' destinato al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall'impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018. Le risorse non utilizzate nel corso della predetta annualita' ritornano nelle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile.
2. Le proposte progettuali di cui al comma 1 devono prevedere attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell'ambito delle traiettorie tecnologiche relative al settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente «Calcolo ad alte prestazioni», come individuate nell'allegato n. 2.
3. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2019

Il Ministro: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 896