Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2019, n. 103
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 1, comma 359;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e in particolare, l'articolo 24-bis;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare, l'articolo 4-bis;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare, l'articolo 1, commi 348, 350 e 351;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e in particolare, l'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 38, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2014, n. 214, supplemento ordinario n. 75, recante l'individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2015 e 8 giugno 2017, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2016, n. 20, e 9 agosto 2017, n. 185, relativi alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e dei relativi compiti;
Visto il richiamato articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 che prevede la facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta, ivi compresa quella attinente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta';
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero e' articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di cinquecentottantotto. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione e all'Organismo indipendente di valutazione.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della citata
legge n. 400 del 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della citata
legge n. 20 del 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni).
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di Presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- La legge 24 marzo 2001, n. 89 recante «Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del
codice di procedura civile» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 359 dell'art. 1
della citata legge n. 244 del 2007:
«359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di
controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica,
possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008
(260), incarichi di livello dirigenziale generale a persone
di particolare e comprovata qualificazione professionale,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art.
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, e comunque per un numero non
superiore a quattro unita'. Ove tale facolta' venga
esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale
conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal
presente comma, sono soppressi due posti di livello
dirigenziale non generale effettivamente coperti per
ciascun incarico conferito.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni recante «Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
S.O.
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 23008, n. 133 e
successive modificazioni recante «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni recante «Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2012, n. 156, S.O.
- La legge 11 agosto 2014, n. 125 recante «Disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n.
199.
- Il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2017, n. 15 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
risparmio nel settore creditizio» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2016, n. 299.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24-bis del
citato decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:
«Art. 24-bis (Disposizioni generali concernenti
l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale). -
1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure
ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano
l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita' delle azioni
dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono
l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento
per la tutela del consumatore e per un utilizzo piu'
consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari
offerti dal mercato.
2. In conformita' con la definizione
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa
e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende
il processo attraverso il quale le persone migliorano la
loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari
e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una
maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunita'
finanziarie.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale". La Strategia
nazionale si conforma ai seguenti principi:
a) organizzare in modo sistematico il coordinamento
dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria,
dei soggetti privati gia' attivi nella materia, ovvero di
quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che
gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo
scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione
delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e
definendo le modalita' con cui le iniziative di educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare
in sinergia e collegarsi con le attivita' proprie del
sistema nazionale dell'istruzione;
b) definire le politiche nazionali in materia di
comunicazione e di diffusione di informazioni volte a
promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale;
c) prevedere la possibilita' di stipulare convenzioni
atte a promuovere interventi di formazione con associazioni
rappresentative di categorie produttive, ordini
professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni
senza fini di lucro e universita', anche con la
partecipazione degli enti territoriali.
4. Lo schema del programma di cui al comma 3 e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma
puo' comunque essere adottato.
5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro
il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della
Strategia nazionale per l'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale. La relazione puo' contenere
le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del
programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime
procedure previste al comma 4.
6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui al
comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello
sviluppo economico, istituisce il Comitato per la
programmazione e il coordinamento delle attivita' di
educazione finanziaria, con il compito di promuovere e
programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione
finanziaria.
7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non
devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Comitato, composto da undici membri, e'
presieduto da un direttore, nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, scelto
fra personalita' con comprovate competenze ed esperienza
nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi
scelti fra personalita' con comprovate competenze ed
esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal
Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia,
uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I
membri del Comitato, nonche' il direttore, durano in carica
tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche,
prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici
gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici e
esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non
da' titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di
presenza.
10. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi
misurabili, programmi e azioni da porre in essere,
valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative
maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e
favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e
privati.
11. Agli oneri derivanti dalle attivita' del Comitato,
nel limite di un milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132.
- Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
luglio 2018, n. 160.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4-bis del
citato decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n.
302, S.O.
- Si riporta il testo vigente dei commi 348, 350 e 351
dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018:
«348. Al fine di sostenere le attivita' in materia di
programmazione degli investimenti pubblici, nonche' in
materia di valutazione della fattibilita' e della rilevanza
economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della
relativa verifica della quantificazione degli oneri e della
loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di
finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero
dell'economia e delle finanze e' incrementata di venti
posti di funzione dirigenziale di livello non generale per
il conferimento di incarichi di consulenza, studio e
ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.».
«350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e
amministrativa delle articolazioni territoriali del
Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla
revisione degli assetti organizzativi periferici
attraverso:
a) la realizzazione di presidi unitari orientati al
Governo coordinato dei servizi erogati in ambito
territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero
dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di
segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di
cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e
supporto nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale
delle commissioni tributarie. Tali presidi costituiscono
uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente
e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;
b) la realizzazione di poli logistici territoriali
unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici
di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le
altre articolazioni dell'amministrazione
economico-finanziaria;
c) l'unificazione e la rideterminazione degli uffici
dirigenziali non generali presso le articolazioni
periferiche, apportando una riduzione del numero
complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per
cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di
segreteria delle commissioni tributarie e' evidenziato
nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua
consistenza e le variazioni sono determinate secondo le
modalita' previste dall'art. 32, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.».
«351. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art.
4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli
interventi di riorganizzazione di cui al comma 350, al fine
di assicurare una maggiore funzionalita' e flessibilita'
operativa degli uffici centrali e periferici, nonche' di
garantire l'uniformita' del trattamento economico del
personale in servizio.».
- Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41
recante «Misure urgenti per assicurare sicurezza,
stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche'
tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei
cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di
recesso di quest'ultimo dall'Unione europea» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71.
- Si riporta il testo vigente dei commi 1-bis e 1-ter
dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 22 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019,
n. 41:
«Art. 19 (Supporto all'attivita' internazionale). - 1.
(Omissis).
1-bis. Per rendere effettive anche le attivita' di cui
al comma 1 del presente articolo, la lettera c) del comma
350 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si
interpreta nel senso che la riduzione del numero
complessivo degli uffici del Ministero e' riferita
esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le
articolazioni periferiche.
1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti
a dare attuazione al citato comma 350 dell'art. 1 della
legge n. 145 del 2018, e' comunque assicurata, con
decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'uniformita' del
trattamento economico del personale in servizio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il
relativo provvedimento e' adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
2003, n. 227 recante «Regolamento per la riorganizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67 recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e
attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita'
di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della citata
legge n. 400 del 1988 e' riportato nelle note alle
premesse.
 

Tabella A

(ai sensi dell'articolo 19)

Dotazioni organiche dirigenziali

+-----------------------------------------+---------------+
|Dirigenti di prima fascia |  |
+-----------------------------------------+---------------+
|Uffici di diretta collaborazione con il | |
|Ministro |  2|
+-----------------------------------------+---------------+
|Dipartimento del tesoro |  10|
+-----------------------------------------+---------------+
|Dipartimento della Ragioneria generale | |
|dello Stato |  32|
+-----------------------------------------+---------------+
|Dipartimento delle finanze  |  8|
+-----------------------------------------+---------------+
|Dipartimento dell'amministrazione | |
|generale del personale e dei servizi |  7|
+-----------------------------------------+---------------+
|Totale |  59|
+-----------------------------------------+---------------+
|Dirigenti di seconda fascia |  588(*)|
+-----------------------------------------+---------------+

(*) Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (di cui sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali ed uno presso l'AGEA).
 
Art. 2
Capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.
3. Il capo del Dipartimento, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento, opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento (95) della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
al medesimo art. 23 e del 10 per cento (95) della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I
suddetti limiti percentuali possono essere aumentati,
rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per
cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti
percentuali fissate dal comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 5 dell'art.
5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 5 (I dipartimenti). - (Omissis).
3. Il Capo del Dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
(Omissis).
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il Capo del Dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
Dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
Dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
(Omissis).».
 
Art. 3

Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' e delle
metodologie in materia di finanza pubblica, Comitato permanente di
indirizzo e coordinamento della fiscalita'

1. E' istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ed e' composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l'esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e dai capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di raccordo e di coordinamento delle attivita' e delle metodologie di integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun Dipartimento dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico alle attivita' del Comitato e' assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1, emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione macroeconomica.
3. E' istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, ed e' composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Comandante generale della Guardia di finanza, nonche', ove invitati, dai responsabili della Societa' generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (Sose S.p.a.), Agenzia delle entrate-riscossione e di altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale. Il supporto tecnico alle attivita' del Comitato e' assicurato dal Dipartimento delle finanze.
4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 3, emana specifiche direttive alle strutture operanti nel settore fiscale.
 
Art. 4
Competenze del Dipartimento del tesoro

1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria, supporta l'elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle strategie macroeconomiche di competenza del Ministro, finalizzate alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo. A tal fine, provvede nelle seguenti aree tematiche:
a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali; ricerca e analisi degli impatti economico-finanziari a supporto dell'adozione e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi;
c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo;
d) regolamentazione e politiche del sistema finanziario; vigilanza in materia di stabilita' e integrita' del sistema finanziario; prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore finanziario (cyber security), per quanto di competenza del Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018;
e) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici; monitoraggio della riforma delle societa' a partecipazione pubblica; sostegno all'esportazione; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;
f) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico; gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;
g) affari legali e gestione del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento;
h) rapporti con gli investitori e le agenzie di valutazione del merito di credito, comunicazione istituzionale e relazioni esterne;
i) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali, in coerenza con le linee generali elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; pianificazione strategica e controllo di gestione, coordinamento amministrativo-contabile, innovazione e informatica dipartimentale.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».
3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria;
b) Direzione II - debito pubblico;
c) Direzione III - rapporti finanziari europei;
d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali;
e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario;
f) Direzione VI - interventi finanziari nell'economia;
g) Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico;
h) Servizio affari legali e contenzioso;
i) Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale.
4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte, che il Ministero sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
5. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del direttore generale del tesoro, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i).

Note all'art. 4:

- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 65 del 2018 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 5
Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro

1. La Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione e coordinamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni macroeconomiche ufficiali;
b) ricerca e analisi congiunturale e strutturale delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne ed internazionali;
c) sviluppo e gestione della modellistica ai fini di previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche economiche e delle riforme strutturali;
d) analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni; responsabilita' per la procedura sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea (MIP);
e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi documenti programmatici;
f) analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed economica;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;
b) gestione della liquidita';
c) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
d) analisi del funzionamento dei mercati finanziari relativi al debito pubblico;
e) partecipazione all'elaborazione dei documenti programmatici di finanza pubblica per le materie di competenza;
f) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. La Direzione III - rapporti finanziari europei - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) affari economici monetari e finanziari europei;
b) analisi economica e istituzionale del funzionamento dell'unione economica e monetaria, della politica monetaria della Banca centrale europea, del tasso di cambio dell'euro, dello SME2 e del processo di adozione dell'euro;
c) partecipazione a Ecofin, Eurogruppo, Comitato economico e finanziario, Euro Working Group e Comitato interministeriale per gli affari europei;
d) procedure di sorveglianza fiscale, degli squilibri macroeconomici e coordinamento delle politiche economiche dei paesi dell'Unione europea;
e) partecipazione ai meccanismi di stabilita' finanziaria e attivita' connesse ai programmi di assistenza finanziaria nell'area dell'euro e nell'Unione europea;
f) relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni dell'Unione europea.
4. La Direzione IV - rapporti finanziari internazionali- si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei;
b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;
c) governance globale, cooperazione finanziaria internazionale e coordinamento delle attivita' relative ai gruppi governativi informali, inclusi G7 e G20;
d) rapporti con le istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, tra cui l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre banche e fondi di sviluppo;
e) politiche e interventi per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito della governance nazionale prevista dalla legge n. 125 del 2014;
f) accordi e trattati internazionali con contenuto economico e finanziario;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza.
5. La Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attivita' finanziaria delle imprese di assicurazione;
b) vigilanza in materia di stabilita' finanziaria e gestione delle crisi in ambito bancario/finanziario;
c) politiche di educazione e inclusione finanziaria, segreteria tecnica del Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'attivita' di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15;
d) vigilanza sulla Banca d'Italia, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, vigilanza sulle fondazioni bancarie;
e) analisi dei rischi di vulnerabilita' del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti (contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, usura);
f) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria;
g) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari;
h) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
6. La Direzione VI - interventi finanziari nell'economia - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti;
b) garanzie pubbliche;
c) analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le societa' dello Stato;
d) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione;
e) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e fondazioni non bancarie;
f) esercizio del controllo analogo sulle societa' in house di competenza del Dipartimento;
g) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
h) monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;
i) controllo e monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, per le societa' a partecipazione statale;
l) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
7. La Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) gestione delle banche dati realizzate mediante il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte;
b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e societa' pubbliche cui e' affidata la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione;
c) attivita' di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari;
d) analisi e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato nonche' esercizio dei diritti dell'azionista;
e) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, per le societa' a partecipazione non statale;
f) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione.
8. Il Servizio affari legali e contenzioso, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, e' articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni:
a) consulenza legale e giuridica a supporto delle attivita' dipartimentali;
b) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
c) precontenzioso e contenzioso UE; concorrenza e aiuti di Stato.
9. Il Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, e' articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni svolte in raccordo con le competenti Direzioni del Dipartimento:
a) rapporti con gli investitori;
b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito;
c) comunicazione e relazioni esterne sui temi di interesse del Dipartimento.

Note all'art. 5:

- Il riferimento alla citata legge n. 125 del 2014 e'
riportato nelle Note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 24-bis del citato
decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 e'
riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
settembre 2016, n. 210.
 
Art. 6
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al Direttore generale del tesoro, e svolge funzioni di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento.
2. Il Consiglio e' composto da sedici membri scelti tra docenti universitari ed esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi dei componenti sono stabiliti con decreto del Ministro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi.
3. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dalle strutture dipartimentali.
4. Il Consiglio e' articolato in:
a) un collegio tecnico-scientifico composto da otto membri, con funzioni di consulenza nell'ambito delle competenze del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria;
b) un collegio degli esperti composto da otto membri con funzioni di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari. In particolare il collegio si occupa di:
1) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
2) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.
 
Art. 7
Competenze del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza europea, nonche' alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:
a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonche' predisposizione del budget e del rendiconto economico;
c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici; analisi studio e ricerca economica sugli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;
d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;
e) rapporti con gli organismi e le istituzioni nazionali e internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i raccordi tra la contabilita' pubblica e la contabilita' nazionale prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale. Definizione dei principi, delle regole e della metodologia di contabilita' economico-patrimoniale;
f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalita' operative dei sistemi informativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;
g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche;
h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilita' economica, anche analitica e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche;
i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche' relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attivita' preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;
l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilita' nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h);
m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;
n) definizione delle modalita' e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilita' economica e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;
o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione delle esigenze per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si articola in:
a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;
b) Uffici centrali del bilancio;
c) Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:
a) Ispettorato generale di finanza;
b) Ispettorato generale del bilancio;
c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;
d) Ispettorato generale per gli affari economici;
e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;
f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;
g) Ispettorato generale per la spesa sociale;
h) Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica;
i) Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica;
l) Servizio studi dipartimentale;
m) Servizio centrale per il sistema delle ragionerie.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento sette posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per il coordinamento degli uffici di livello non generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato.
6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dei processi relativi alla formalizzazione dei documenti di competenza del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, supporto giuridico e consulenza legale nelle materie di competenza del Dipartimento, coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia di applicazione dei principi di contabilita' nazionale elaborati in sede europea e studi sulla regolamentazione emanata dalle autorita' statistiche internazionali con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo.

Note all'art. 7:

- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante
«Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio
di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
gennaio 2013, n. 12.
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante
«Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante
«Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
 
Art. 8

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in Uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti, societa' di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero, nonche' sul sistema delle Ragionerie;
b) vigilanza e coordinamento sulle attivita' di controllo svolte dal sistema delle Ragionerie;
c) attivita' di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;
d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
e) attivita' concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, societa' ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero;
f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;
g) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;
h) attivita' diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;
i) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici;
l) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;
m) attivita' normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonche' coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia dei predetti pagamenti.
2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente, nonche' del budget economico e delle note integrative;
b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonche' del rendiconto generale dello Stato, delle note integrative e del rendiconto economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate, definizione e revisione delle classificazioni del bilancio dello Stato;
c) elaborazione e coordinamento della legge di bilancio, delle relative note di variazione, dei provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica;
d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruita' e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione delle clausole di salvaguardia;
e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria statale;
f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;
g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilita' economico-patrimoniale e analitica delle amministrazioni centrali dello Stato; analisi e monitoraggio dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni centrali dello Stato per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati nei documenti di programmazione, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse;
h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere;
i) definizione, in raccordo con l'Ispettorato competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e al patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro esecuzione, gestione e rendicontazione, nonche' sui sistemi relativi alla contabilita' integrata finanziaria e economico-patrimoniale dello Stato.
3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruita' della quantificazione dei costi del personale delle amministrazioni pubbliche;
c) attivita' di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e verifica della compatibilita' economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;
d) acquisizione e monitoraggio dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;
e) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche' di quelle relative alla ricollocazione di personale connesso ai processi di trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni.
4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' normativa, consultiva, e di coordinamento, per quanto di competenza del Dipartimento, in materia di interventi pubblici, di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse;
b) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;
c) consulenza e coordinamento - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attivita' pre-deliberativa del CIPE e connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza del Dipartimento alle relative riunioni;
d) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie ed extracomunitarie nelle materie di competenza;
e) valutazione della fattibilita' ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;
f) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari;
g) attivita' di raccordo con le altre strutture di livello dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell'attivita' prelegislativa di competenza del Dipartimento.
5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato;
b) monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni; acquisizione e analisi delle informazioni di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche ai fini della prevenzione delle situazioni di crisi finanziarie;
c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica;
e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;
f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa;
g) attivita' di supporto alla verifica della legittimita' costituzionale delle leggi regionali;
h) attivita' normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-citta';
i) attivita' di supporto all'attuazione del federalismo; attivita' di supporto all'attuazione della riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;
b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;
c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;
e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;
f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea.
7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;
b) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonche' supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali;
c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e degli interventi di edilizia sanitaria, nonche' in materia di assistenza sociale; verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e della spesa sanitaria regionale;
d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni;
e) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche per il settore sanitario;
f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti della spesa sanitaria, farmaceutica e di quella relativa alle prescrizioni mediche. Coordinamento e gestione delle attivita' non informatiche connesse al progetto Tessera sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico.
8. Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici in materia di contabilita' e finanza pubblica, bilancio e singoli progetti relativi ai principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, a supporto delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti;
b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali;
c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture informatiche e tecnologiche del Dipartimento e relative strategie evolutive. Definizione di metodologie, standard di qualita' e di sicurezza fisica. Supporto agli adempimenti in materia di cyber security per quanto di competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi. Verifica della qualita' e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti;
e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati. Gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del Portale Dati e Servizi Open, del sito istituzionale del Dipartimento;
f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacita' di analisi e valutazione;
g) supporto tecnico agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione;
h) gestione dei rapporti con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;
i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;
l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza.
9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge, le seguenti funzioni:
a) iniziative volte all'armonizzazione per l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici con le disposizioni contenute nella normativa nazionale e in quella comunitaria, al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;
b) previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi giornalieri di cassa, anche ai fini della gestione della liquidita';
c) previsione e monitoraggio dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
d) coordinamento delle attivita' inerenti i rapporti con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di policy e di programmazione economico-finanziaria, nonche' in materia di metodologia e classificazione dei dati di finanza pubblica;
e) coordinamento e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche;
f) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivo in materia di finanza pubblica;
g) analisi e monitoraggio dell'impatto sui saldi di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblico-privato ivi compreso l'esame normativo e l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle convenzioni;
h) previsione e monitoraggio delle entrate tributarie, con il supporto del Dipartimento delle finanze, delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante l'analisi dei relativi provvedimenti ai fini della valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica.
10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca economica e metodologica in materia di finanza pubblica per l'analisi degli effetti delle politiche di bilancio;
b) analisi e studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e modelli econometrici in materia di finanza pubblica;
c) studio dell'evoluzione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attivita' di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;
d) attivita' di analisi e studio in materia di contabilita' pubblica economico-patrimoniale per la definizione di principi, regole e metodologie; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente;
e) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche per l'analisi della performance delle amministrazioni pubbliche tramite indicatori di economicita', efficacia ed efficienza;
f) studio e analisi dei profili normativi, regolatori e gestionali delle societa' a partecipazione pubblica, anche ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica;
g) studi e analisi statistiche riguardanti il monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.
11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento dell'attivita' di verifica sul sistema delle ragionerie e svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita' degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita' delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
c) attivita' di analisi per valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalita' e l'affidabilita' dei processi interni di gestione, dei programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle materie di competenza del sistema delle Ragionerie. Pianificazione e conduzione di attivita' di revisione interna sul sistema delle Ragionerie;
d) svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 7, comma 1, lettera p), con riferimento al sistema delle Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato.

Note all'art. 8:

- Il riferimento al testo del decreto legislativo n.
175 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo vigente del comma 19 dell'art. 10
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 10 (Riduzione delle spese dei Ministeri e
monitoraggio della spesa pubblica). - (Omissis).
19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze
nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita'
indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco,
tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti
professionali stabiliti con decreto di natura non
regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In
sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i
soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari
livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti
equiparati, nonche' i dipendenti del Ministero che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono
incarichi di componente presso collegi di cui al presente
comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei
conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione
o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non
iscritti nel registro di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
(Omissis).».
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010 e' riportato nelle note all'art.
7.
- Il Titolo V (Controllo della spesa) del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 comprende gli articoli
da 58 a 62 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della citata
legge n. 183 del 1987:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414
recante «Attivita' informatiche dell'Amministrazione
statale in materia finanziaria e contabile» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 2
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei
controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196):
«Art. 2 (Principi del controllo di regolarita'
amministrativa e contabile). - (Omissis).
3. L'Ispettorato generale di finanza esercita le
funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attivita' di
controllo svolte dagli uffici centrali e periferici del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai
collegi di revisione e sindacali. Per ogni esercizio
finanziario l'Ispettorato generale di finanza presenta una
relazione sull'attivita' svolta al Ragioniere generale
dello Stato, che la comunica con le proprie eventuali
osservazioni al Ministro dell'economia e delle finanze. La
relazione e' trasmessa dal Ministro dell'economia e delle
finanze alla Corte dei conti.
(Omissis).».
 
Art. 9
Sistema delle ragionerie

1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' costituito da:
a) Uffici centrali del bilancio;
b) Ragionerie territoriali dello Stato.
 
Art. 10
Uffici centrali di bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:
a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si articola in uffici dirigenziali non generali.
2. Le modalita' organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda piu' Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria. La denominazione e l'ambito di competenza degli Uffici centrali di bilancio di cui al comma 1 si adeguano altresi' alle eventuali successive modificazioni legislative relative al Ministero di riferimento.
3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni:
a) concorrono alla formazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse fasi e curano in gestione le variazioni di bilancio da adottarsi con atto amministrativo;
b) effettuano gli adempimenti relativi alla predisposizione del rendiconto di ciascun Ministero, sia relativamente al conto del bilancio, che al conto del patrimonio;
c) esercitano, sia in via preventiva che successiva, anche a campione, il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle Amministrazioni centrali statali. Esercitano il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui decreti interministeriali. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili in relazione alle spese e alle entrate e alla registrazione degli atti di spesa, risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilita' dei dirigenti competenti. Verificano l'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti - cronoprogramma;
d) effettuano, in via successiva, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati, della rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle competenze fisse e accessorie del personale centrale dello Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresi', il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;
e) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
f) verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture di contabilita' integrata finanziaria, economico e patrimoniale, di cui all'articolo 38-bis della legge n. 196 del 2009;
g) effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonche' delle attivita' svolte;
h) effettuano il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 123 del 2011;
i) svolgono compiti di controllo, verifica e monitoraggio ad essi demandati da specifiche norme;
j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio;
k) svolgono le attivita' delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento;
l) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato, curando i connessi adempimenti relativi al rendiconto.

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3
del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 recante
«Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137»:
«Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In
relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in
attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto
organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze,
da emanare ai sensi dell'art. 2:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con
le modalita' previste dalla normativa vigente, a soggetti
di comprovata professionalita' estranei
all'amministrazione, su materie di competenza dei
Dipartimenti, con contestuale indisponibilita' di posti di
funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da
individuare con decreto ministeriale. La predetta
indisponibilita' puo' avere ad oggetto un numero di posti
di livello dirigenziale non superiore, per l'intero
Ministero, a quindici;
b) gli Uffici centrali del bilancio presso i
Ministeri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, si configurano come uffici di livello
dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli
Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del
precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria
presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo e presso l'Istituto Superiore di sanita' e
l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul
lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente,
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di ragioneria
presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue
sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di
Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si
configurano come uffici di livello dirigenziale non
generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di
livello dirigenziale generale del Ministero. Resta
parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello
dirigenziale non generale del Ministero;
c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica
per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' avvalersi
della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d);
e) la partecipazione al predetto Comitato di
indirizzo e' gratuita;
f) della Commissione consultiva per la riscossione,
operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il
Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua
sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo;
g) e' istituita, presso l'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e
delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una
Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito
di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di
esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla
materia, anche in ordine alla risoluzione in via
amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle
relative contestazioni, nonche' di esprimere pareri sulle
modifiche normative concernenti la materia. Le risorse
finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni
soppressi ai sensi della presente lettera nonche' quelle
derivanti dall'applicazione del secondo periodo della
lettera d) del presente comma sono destinate al
funzionamento della predetta commissione per la trasparenza
dei giochi nonche' all'applicazione di quanto previsto
dalla lettera f) del presente comma in ordine alla
Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in
favore dei componenti delle predette commissioni sono
determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo
precedente, con decreto ministeriale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei
Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonche' disposizioni in materia
di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7,
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):
«Art. 9 (Uffici centrali del bilancio). - (Omissis).
3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio e'
costituita una Conferenza permanente della quale fanno
parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e
dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata.
La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le
rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti
in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di
monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di
bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri
dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi
istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di
pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza
elabora in sede tecnica metodologie e criteri di
valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base
della specifica disciplina del settore e puo' compiere, a
fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti
che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle
relazioni tecniche previste dall'art. 11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 12
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato):
«Art. 12 (Armonizzazione dei flussi informativi). -
(Omissis).
2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilita'
economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate
e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, al quale i dati sono comunicati
dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze
informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie,
anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio,
della migliore allocazione delle risorse, della
programmazione dell'attivita' finanziaria, del monitoraggio
degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della
valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei
provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di
pertinenza delle competenti amministrazioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 38-bis della
citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 38-bis (Sistema di contabilita' integrata
finanziaria economico-patrimoniale). - 1. Al fine di
perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza
pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano,
nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la
contabilita' economico patrimoniale in affiancamento alla
contabilita' finanziaria mediante l'adozione di un sistema
integrato di scritture contabili che consenta la
registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente
rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle
rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura
economica e patrimoniale.
2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a
disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le
scritture di contabilita' integrata finanziaria ed
economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del
bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato
verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle
scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi
contabili di cui al presente articolo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si
coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure
di controllo contabile di rispettiva competenza ivi
compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.
3. L'ordinamento finanziario e contabile delle
amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai
principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che
costituisce parte integrante della presente legge, definiti
in conformita' con i corrispondenti principi di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di
garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e
della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei
principi contabili generali sono adottati, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Presidente della Repubblica per tenere
conto delle disposizioni europee in materia di sistemi
contabili e di bilancio, nonche' a seguito della
sperimentazione di cui all'art. 38-sexies e delle eventuali
modifiche connesse all'esercizio della delega di cui
all'art. 42.
4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31
ottobre 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti i principi contabili
applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali
dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive
funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e
controllo. Tali principi possono essere modificati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a
seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies.».
- Il riferimento al Titolo V del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'art. 8.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 5
del citato decreto legislativo n. 123 del 2011:
«Art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo). - 1.
(Omissis).
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i
seguenti atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti
aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di
riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di
personale a qualsiasi titolo;
d) atti relativi alle modifiche della posizione
giuridica o della base stipendiale del personale statale in
servizio;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa,
di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente
normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali
stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei
Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del
competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di
somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di
previsione dell'entrata e della spesa, nonche' del conto
del patrimonio;
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed
altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarita'
delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in
tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero
aventi carattere di complementarita' rispetto alla
programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni
della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la
rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti
assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.
(Omissis).».
 
Art. 11
Competenze del Dipartimento delle finanze

1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni, anche nel contesto dei rapporti istituzionali con il Servizio statistico nazionale; sviluppa e gestisce modelli economici per la valutazione delle politiche fiscali e delle previsioni delle entrate; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale;
b) valutazione degli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;
c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate tributarie erariali e territoriali;
d) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme in materia tributaria, in ambito nazionale, europeo e internazionale; valutazione dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
e) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita';
f) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica economica e tributaria e il rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equita', semplicita' e omogeneita' di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) verifica delle modalita' di assolvimento degli obblighi tributari rispetto alle esigenze di semplificazione nonche' di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;
h) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali per le materie di competenza del Dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico;
i) pianificazione e coordinamento, in relazione alle quali: raccoglie ed elabora le informazioni necessarie per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; svolge attivita' propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle funzioni fiscali e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; contribuisce alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita';
l) monitoraggio, verifica e controllo in relazione alle quali: ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di valutazione e controllo strategico nonche' di alta vigilanza, monitora l'andamento gestionale delle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni; monitora e attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e agli enti della fiscalita'; svolge le attivita' istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti delle societa' partecipate;
m) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, le modalita' di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri enti della fiscalita' di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonche' a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000;
n) coordinamento del sistema informativo della fiscalita', in relazione al quale: svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore; definisce criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalita';
o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria; programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei servizi dell'amministrazione della giustizia tributaria e degli uffici giudiziari; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme ordinamentali e processuali in materia di giustizia tributaria e relative alle spese di giustizia nel processo tributario; rilevazioni e analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di processo tributario e delle relative spese di giustizia; gestione dell'elenco nazionale dei difensori abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attivita' amministrativa; attivita' tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attivita' prelegislativa e di studio, analisi e legislazione fiscali; comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita';
d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalita';
f) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse a specifici compiti istituzionali del Direttore generale delle finanze e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito di assicurare anche il supporto tecnico alle attivita' del Comitato permanente di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale della Guardia di finanza scelto dal Ministro.

Note all'art. 11:

- La legge 27 luglio 2000, n. 212 recante «Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 59 e 60
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma
12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che
il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
delle azioni ordinarie della predetta societa'.».
«Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali). - 1. Le
agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il
quale la esercita secondo le modalita' previste nel
presente decreto legislativo.
2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative
agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59,
che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse,
per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle
finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di
legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono
approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione
delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero
non vengano chiesti chiarimenti o documentazione
integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per
l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli
elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei
piani pluriennali di investimento si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le
disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma
si applicano con riferimento alle deliberazioni del
comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti
ed ai bilanci.
3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto
dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non
sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del citato
decreto legislativo n. 546 del 1992:
«Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse
dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai
soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere
assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le
parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate
con l'atto impugnato; in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e'
costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti
nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al
comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti
dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all'art. 63, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle
materie concernenti le imposte di registro, di successione,
i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che,
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi
tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per
territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 30,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle
loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie
nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
imprese o loro controllate, in possesso del diploma di
laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed
equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale
(CAF) di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi, purche'
in possesso di diploma di laurea magistrale in
giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma
di ragioneria e della relativa abilitazione professionale,
limitatamente alle controversie dei propri assistiti
originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato
loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d),
e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della
giustizia, emesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di
incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della
iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel
codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel
sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'art. 2, comma 2,
primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica,
se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali
sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli
spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere
conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata od anche in calce o a margine di un
atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione
autografa e' certificata dallo stesso incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito
oralmente e se ne da' atto a verbale.
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei
commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente,
ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro
attivita' previste nei medesimi commi.
10. Si applica l'art. 182 del codice di procedura
civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal
presidente della commissione o della sezione o dal
collegio.».
 
Art. 12
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale
del Dipartimento delle finanze

1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). A tali fini, la direzione:
a) assicura l'acquisizione sistematica dei flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali;
b) predispone analisi, studi, indagini e simulazioni per l'elaborazione delle politiche in materia fiscale, in ambito nazionale, europeo e internazionale;
c) gestisce modelli per la previsione e il monitoraggio delle entrate tributarie fornendo supporto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
e) concorre all'elaborazione delle proposte di politica fiscale in relazione alle quali svolge attivita' di analisi nella fase di predisposizione degli interventi e nella fase di monitoraggio degli effetti dell'attuazione;
f) valuta gli effetti derivanti dall'adozione dei provvedimenti fiscali economico-finanziari e le relative implicazioni sul bilancio dello Stato predisponendo schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria;
g) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a modelli disaggregati in materia di finanza locale;
h) gestisce i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica nelle materie di competenza;
i) sviluppa e gestisce i modelli di micro simulazione, econometrici e computazionali ai fini delle valutazioni di politica fiscale ed elabora metodologie utili alla valutazione delle misure di contrasto all'evasione;
l) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;
m) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie.
2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f) e g). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione:
a) effettua, anche attraverso la collaborazione con gli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione e la revisione o il riordino della normativa in ambito nazionale, unionale e internazionale;
b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione;
c) predispone schemi normativi e provvedimenti necessari al recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia tributaria, e le relative relazioni tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione;
d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione;
e) collabora con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali e fornisce i necessari elementi ai fini del relativo contenzioso;
f) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in materia tributaria e negli altri ambiti di competenza;
g) assicura consulenza giuridica a tutti gli uffici del Dipartimento, anche in relazione alla redazione di atti, convenzioni e contratti;
h) cura la predisposizione degli atti relativi al contenzioso innanzi alla Corte costituzionale e agli organi di giustizia ordinaria, amministrativa e contabile;
i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale.
La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia tributaria; a tali fini, con riferimento ai tributi regionali e locali, oltre a svolgere le funzioni indicate dalla lettera a) alla lettera i), la Direzione:
j) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale;
k) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalita' statale e quelli preposti alla fiscalita' locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia;
l) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali;
m) effettua l'esame delle leggi delle regioni e delle province autonome ai fini delle determinazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e cura la pubblicazione dei dati necessari per l'applicazione dei tributi regionali;
n) effettua l'esame, la raccolta e la pubblicazione delle delibere e dei regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali, anche ai fini dell'impugnativa di cui all'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
o) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
p) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualita' dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali;
q) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 di recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere i), l) e m). A tali fini, la Direzione:
a) raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce elementi per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale;
b) formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) svolge attivita' di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, dando attuazione e gestendo le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie;
d) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita' dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
e) monitora l'andamento gestionale, gli assetti organizzativi e i fattori gestionali interni alle agenzie, riferendo al Ministro;
f) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita' ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico;
g) assicura il supporto al Direttore generale delle finanze ai fini del coordinamento delle attivita' e dei rapporti con le agenzie e tra esse e gli altri enti della fiscalita';
h) svolge le attivita' istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati nell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
i) svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti delle societa' partecipate dal Dipartimento;
j) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico-finanziario delle agenzie e degli altri enti della fiscalita' in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e degli altri enti della fiscalita'; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno;
k) assicura lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera l), dell'articolo 11 sulle agenzie fiscali e sull'Agenzia delle entrate-riscossione;
l) predispone la relazione annuale sull'attivita' del Garante del contribuente di cui all'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in tema di amministrazione fiscale e negli altri ambiti di competenza;
n) svolge l'attivita' prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo.
4. La Direzione rapporti fiscali europei e internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, europea e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi. La Direzione, inoltre, assicura, in ambito europeo e internazionale il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni da parte delle agenzie fiscali, il collegamento con le analoghe attivita' svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione:
a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;
b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa europea, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali, anche assicurando la conformita' delle normative interne agli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale;
c) cura l'elaborazione dei testi di esecuzione e di attuazione della legislazione europea, inclusi i provvedimenti di ratifica;
d) cura le relazioni con le istituzioni dell'Unione europea, con gli organismi e le istituzioni finanziarie internazionali nelle materie di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attivita';
e) assicura la partecipazione a gruppi di lavoro e comitati nelle materie di competenza anche coordinando, ove necessario, la partecipazione delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza;
f) collabora con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale all'elaborazione dei testi normativi necessari all'attuazione del diritto dell'Unione europea e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;
g) favorisce lo sviluppo della partecipazione delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita' e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede unionale e internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie;
h) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri Stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
i) coordina ed effettua il monitoraggio delle attivita' di assistenza tecnica destinate ai Paesi in via di sviluppo realizzate dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, anche ai fini della loro rendicontazione per la verifica degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali, in collaborazione con le altre strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
In materia di assistenza amministrativa internazionale in ambito doganale la Direzione gestisce l'attivita' dell'Ufficio centrale di coordinamento, istituito dal decreto ministeriale del 10 maggio 2018, in attuazione dell'articolo 3, della legge 30 dicembre 2008, n. 217 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997 (Convenzione Napoli II). In tale ambito, coordina le attivita' previste dalla suddetta Convenzione, gestisce la banca dati delle richieste di informazioni pervenute e dei relativi esiti, nonche' dei casi di cooperazione diretta di cui all'articolo 5, comma 2 della Convenzione e delle forme di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 della Convenzione.
5. La Direzione sistema informativo della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni del Dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarieta' del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione:
a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalita' e svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;
b) coordina e assicura la compatibilita' delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta;
c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo dell'informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorita', tempi, costi e vincoli tecnici, mediante la programmazione dei fabbisogni e l'acquisizione delle risorse informatiche del Dipartimento, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;
d) definisce le norme tecniche e organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita', nonche' per l'interoperabilita' con il sistema fiscale allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) gestisce le relazioni con l'Agenzia per l'Italia digitale e gli altri enti esterni, necessarie a garantire l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita'; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione nel sistema informativo della fiscalita' avvenga nel rispetto degli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale e della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
f) gestisce i sistemi informativi e la cooperazione applicativa, nonche' i siti dipartimentali anche valutando, d'intesa con le Direzioni generali del Dipartimento, l'applicabilita' delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica;
g) svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti della societa' di cui all'art 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
h) svolge l'attivita' prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici per laformulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo;
i) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale per le tematiche connesse all'operativita' del Sistema informativo della fiscalita' e negli altri ambiti di competenza.
6. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o), le seguenti funzioni:
a) provvede all'organizzazione e al coordinamento dell'attivita' amministrativa degli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari e dell'attivita' di supporto all'attivita' giurisdizionale;
b) provvede alla programmazione, alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi relativi al processo tributario e all'attivita' degli uffici giudiziari;
c) provvede periodicamente alla rilevazione statistica sull'andamento dei processi nonche' sul valore economico delle controversie avviate e definite e alla predisposizione della relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia tributaria e predispone le relative stime di gettito;
e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari in materia di spese di giustizia nel processo tributario e provvede alla gestione e al coordinamento del relativo contenzioso;
f) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche' i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle Commissioni tributarie;
g) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia ordinamentale e processuale tributaria e in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie;
h) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia di spese di giustizia riferite al processo tributario;
i) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi alla gestione del personale giudicante;
l) svolge attivita' di vigilanza e di ispezione sugli uffici di segreteria degli organi di giurisdizione tributaria proponendo le necessarie misure organizzative, in coerenza con il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di garantire l'efficiente svolgimento dell'attivita' giurisdizionale;
m) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del contribuente;
n) gestisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla difesa tecnica nel processo tributario e l'elenco nazionale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
o) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario.
p) definisce i livelli di servizio e dei fabbisogni per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane e della formazione, acquisti e logistica degli uffici giudiziari. Cura l'istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari, assegnando gli obiettivi e valutando i risultati.

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 127 della
Costituzione:
«Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, puo'
promuovere la questione di legittimita' costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione
leda la sua sfera di competenza, puo' promuovere la
questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell'atto avente valore di legge.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 52, comma
4, e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali):
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - (Omissis).
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
(Omissis).».
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di
tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».
- Si riporta il testo vigente dei commi da 194 a 200
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
«194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'art. 65:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con
esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione,
rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati
ipotecari»;
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) al controllo di qualita' delle informazioni e
dei processi di aggiornamento degli atti»;
3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) alla gestione unitaria e certificata della
base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle
informazioni di cui alla lettera g), assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini
istituzionali attraverso il sistema pubblico di
connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i
soggetti interessati»;
b) la lettera a) del comma 1 dell'art. 66 e'
sostituita dalla seguente:
«a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al
processo di determinazione degli estimi catastali fermo
restando quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera
h)».
195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni
esercitano direttamente, anche in forma associata, o
attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali loro
attribuite dall'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del
presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma
196 per la funzione di conservazione degli atti catastali.
Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilita' di
esercitare le funzioni catastali affidandole a societa'
private, pubbliche o miste pubblico-private.
196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione
comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e
del catasto edilizio urbano decorre dalla data di
emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del
territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e
delle modalita' per il graduale trasferimento delle
funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione
dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali
e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al
potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La
previsione di cui al precedente periodo non si applica ai
poli catastali gia' costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in
facolta' dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con
l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di
parte delle funzioni catastali di cui all'art. 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo
modificato dal comma 194 del presente articolo. Le
convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono
tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri
definiti previa consultazione con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle
indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso
dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i
requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al
completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi
compresi i livelli di qualita' che i comuni devono
assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i controlli e le
conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli
stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli
ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle
risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una
quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire
agli enti locali nonche' i termini di comunicazione da
parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della
gestione delle funzioni catastali.
198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del
Direttore, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle
regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1°
settembre 2007 specifiche modalita' d'interscambio in grado
di garantire l'accessibilita' e la interoperabilita'
applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la
gestione della banca dati catastale. Le modalita'
d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione
applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta' del
servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del
sistema pubblico di connettivita'.
199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in
ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione
e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di
specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione
di personale puo' avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del
processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la
collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito
della attivita' realizzata, dandone informazione al
Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti
Commissioni parlamentari.».
- Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 recante
«Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa
all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, S.O.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 recante
«Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63.
- Il testo vigente dell'art. 59 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999 e' riportato nelle note
all'art. 11.
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 60 del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999 e' riportato nelle Note
all'art. 11.
- Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 13
della citata legge n. 212 del 2000:
«Art. 13 (Garante del contribuente). - (Omissis).
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al
funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia
dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni
segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
segnalazioni del Garante stesso.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge
30 dicembre 2008, n. 217 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato
sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla
cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati,
fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonche' norme di
adeguamento dell'ordinamento interno):
«Art. 3 (Ufficio di coordinamento). - 1. Per i fini di
cui all'art. 5 della Convenzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' individuato, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze un
ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la
denominazione di "Ufficio centrale di coordinamento". Resta
fermo il numero complessivo degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e
delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la
composizione, l'organizzazione e le modalita' di
funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
l'Ufficio centrale di coordinamento, dispone l'attuazione
degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi
dell'art. 6 della Convenzione.
3. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede al
necessario raccordo con gli altri organi e strutture
centrali di coordinamento nazionali secondo le vigenti
disposizioni.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 56 e 57
dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006:
«56. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' istituito il sistema integrato delle banche dati
in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla
condivisione, al costante scambio ed alla gestione
coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico
per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e
dell'andamento dei flussi finanziari.
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di
vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio
giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare
entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, sono individuate le basi di dati di
interesse nazionale che compongono il sistema integrato e
sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la
consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni
abilitate nonche' i servizi di natura amministrativa e
tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze
eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la
utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il Ministro
dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di
tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria,
l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la
razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del
sistema informativo della fiscalita', delle cui banche di
dati e' comunque contitolare, funzionali ad un'effettiva ed
efficace realizzazione del sistema integrato di cui al
comma 56.».
- Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'art. 83
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- (Omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base
alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con il presente comma. Il
Consiglio di amministrazione, composto di cinque
componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30
giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma,
del codice civile.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del citato
decreto legislativo n. 545 del 1992:
«Art. 29 (Alta sorveglianza). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle
commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle
finanze hanno facolta' di chiedere al Consiglio di
Presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni
circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i
servizi relativi e possono fare, al riguardo, le
comunicazioni che ritengono opportune al Consiglio di
Presidenza.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al
Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno
precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal
Consiglio di Presidenza, con particolare riguardo alla
durata dei processi e all'efficacia degli istituti
deflattivi del contenzioso.».
- Il testo vigente del comma 4 dell'art. 12 del citato
decreto legislativo n. 546 del 1992 e' riportato nelle note
all'art. 11.
- Il riferimento al testo della legge 24 marzo 2001, n.
89 e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi svolge attivita' di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, e la gestione e lo sviluppo della piattaforma immateriale nazionale centralizzata per la gestione giuridica ed economica del personale delle pubbliche amministrazioni; definisce il modello unitario del controllo di gestione in raccordo con gli altri dipartimenti.
Il Dipartimento e' competente nelle materie di seguito indicate:
a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica sulla base delle esigenze definite dai Dipartimenti;
b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane; gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale; elaborazione degli indirizzi metodologici in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti anche a fini di valorizzazione del capitale umano; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;
d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati; attuazione dell'Agenda digitale, in raccordo con gli altri dipartimenti;
e) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, e, in materia di sistemi informativi d'intesa con gli altri Dipartimenti, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali con le societa' di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; cura dei relativi rapporti amministrativi, fermi restando i rapporti operativi con la societa' di cui all'articolo 4, comma 3-bis del citato decreto-legge da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse;
f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: attua le strategie e le iniziative di comunicazione del Ministero in raccordo con il Portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; cura lo sviluppo e la gestione del Portale internet del Ministero e della Intranet; assolve agli adempimenti della legge 7 giugno 2000, n. 150; svolge le attivita' di comunicazione istituzionale esterna ed interna; promuove la conoscenza delle attivita' del Ministero; coordina e gestisce le funzioni di informazione e assistenza agli utenti; supporta e gestisce gli eventi e le manifestazioni; cura le attivita' di customer satisfaction; promuove e coordina la realizzazione delle carte dei servizi erogati dal Ministero; svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero;
g) contenzioso e affari legali nelle materie di competenza;
h) coordinamento del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; supporto alle attivita' nelle politiche di spending review con riferimento agli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici.
2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo del personale del Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e l'integrazione dei relativi sistemi informativi, della comunicazione istituzionale.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;
b) Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;
c) Direzione del personale;
d) Direzione della comunicazione istituzionale;
e) Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e a terzi.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale, anche al fine di garantire le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale nonche' un corpo di ispettori di livello dirigenziale non generale per le verifiche nelle materie di competenza del Dipartimento. In relazione al contenuto dell'attivita' da svolgersi, il Capo Dipartimento puo' delegare ad una o piu' Direzioni generali del Dipartimento la responsabilita' funzionale relativa alle attivita' di uno o piu' componenti del corpo degli ispettori. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale e contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento non attribuite alle direzioni, sviluppo organizzativo e analisi dei processi, comunicazione in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni sindacali e coordinamento del corpo ispettivo.
6. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di pertinenza dipartimentale.

Note all'art. 13:

- Il riferimento al testo del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dei commi 3-bis e 3-ter
dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
«Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche). - (Omissis).
3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato
ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414,
e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le
attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla
Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono
trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei
S.p.A., che, sulla base delle strategie di sviluppo per
l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai
fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e
monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione
ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le
correlate attivita' di progettazione tecnica, sviluppo e
conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula,
entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente
per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della
fiscalita', un apposito accordo quadro non normativo, in
cui, sulla base del modello relazionale definito dal
Ministero, che tenga conto delle specificita' organizzative
e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione
economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli
obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di
operativita' della Sogei S.p.A., sono disciplinati i
servizi erogati e fissati relativi costi, regole e
meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro
di cui al periodo precedente le singole articolazioni
dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano
a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi
regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le
specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei
S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo,
quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il
Ministero e la Sogei S.p.A. Al fine di assicurare
l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
fornisce i necessari elementi informativi alle competenti
articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e
supportare le attivita' di supervisione, verifica e
monitoraggio della attivita' e della qualita' dei servizi
foniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
si coordina con le competenti articolazioni
dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito
delle attivita' relative alla definizione del modello
relazionale, sono effettuate congiuntamente con i
Dipartimenti e le Agenzie le attivita' di ricognizione e
valutazione dei beni strumentali del Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' dei relativi
rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla
stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma.
Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei
S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche
di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze
sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la
facolta' per le strutture ministeriali conferenti di
fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse.
All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip
S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento si intendono
riferite a Sogei S.p.A.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui
all'art. 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono
avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione. La
medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad essa
affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero
dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di
apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti
nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle
attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di
centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e
servizi.
(Omissis).».
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 recante «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento). - 1.
Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori
di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai
sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che
svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi
dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al
presente comma possono stipulare, per gli ambiti
territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art.
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni. L'ambito territoriale di
competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide
con la regione di riferimento esclusivamente per le
categorie merceologiche e le soglie individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti per
l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita'
dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e
di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.
2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo
decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili
per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con
riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta
e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro
e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai
commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non
allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente,
una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla
quale il Comitato guida puo' esprimere proprie
osservazioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi
449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, all'art. 1, comma 7, all'art. 4, comma 3-quater e
all'art. 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con
la Conferenza unificata, sentita l'Autorita' nazionale
anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in
ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del
comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi
nonche' le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli
enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni,
e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a
Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai
commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure.
Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto
di cui al periodo precedente, l'Autorita' nazionale
anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara
(CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a
Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il
decreto di cui al presente comma sono, altresi',
individuate le relative modalita' di attuazione.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a
ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai
sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano
disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorita'
nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo
di gara (CIG).
4.
4-bis.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono
ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non
esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto
al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo'
essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
restando la facolta' per le regioni di costituire centrali
di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo
quanto previsto all'art. 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il
Ministero dell'economia e delle finanze apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla
cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di
committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e
17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n 111, l'Autorita' nazionale anticorruzione, a
partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo
anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e
servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei
prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore
efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore
impatto in termini di costo a carico della pubblica
amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito web i
prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni
per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di
riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla stessa
aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono
utilizzati per la programmazione dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i
casi in cui non e' presente una convenzione stipulata ai
sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale
di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale
prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
prezzi di riferimento e' effettuata sulla base dei dati
rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i
maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione e
dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di
sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il
Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai
sensi dell'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione
disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di
procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte
delle autorita' di gestione, certificazione e audit
istituite presso le singole amministrazioni titolari dei
programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio
delle relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli
interventi di razionalizzazione della spesa mediante
aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi
destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
di cui al precedente periodo, che tengono conto anche
dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui
ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida
fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'art. 1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014
e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno,
oltre che per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento
delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti delle
Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
personale e dei servizi.».
 
Art. 14

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi

1. La Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero:
acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni; gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti; gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; cura dei rapporti amministrativi con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; coordinamento dell'attivita' relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e funzioni di indirizzo e controllo strategico, compresa la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, nei confronti della societa' dedicata; coordinamento del Tavolo tecnico soggetti aggregatori in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; supporto alle attivita' di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 49-bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici; procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre Direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; coordinamento delle attivita' propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici; razionalizzazione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali; rapporti con l'Agenzia del demanio; contenzioso nelle materie di competenza.
2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni:
definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali; pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche; definizione, d'intesa con gli altri dipartimenti ed in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti Convenzionali con la societa' dedicata di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi; attuazione dell'Agenda digitale in raccordo con gli altri dipartimenti; rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale; gestione coordinata dei progetti e dei servizi relativi ai sistemi informativi trasversali del Ministero ed ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche comuni del Ministero, ivi comprese le reti locali e geografiche, gli impianti e le reti di fonia, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati.
3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero:
elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano; verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale nonche' organizzazione delle competenze; cessazioni dal servizio; procedimenti disciplinari; mobilita', comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale; trattamento giuridico, retributivo e previdenziale; contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali; istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo; gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle Aree; attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima; gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni; conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale; rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi; contenzioso nelle materie di competenza della direzione e rappresentanza in giudizio di cui all' articolo 417-bis del codice di procedura civile; rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con Enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti nazionali e internazionali, coinvolti nelle materie di competenza.
4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di comunicazione in coordinamento con il Portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni:
sviluppo e gestione delle iniziative di comunicazione del Ministero in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000; coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; promozione di campagne informative di pubblico interesse; coordinamento e gestione di eventi e manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero; sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine e il rispetto dell'identita' visiva del Ministero; gestione della biblioteca storica e delle iniziative di comunicazione ad esse collegate; sviluppo e gestione del Portale internet del Ministero e della Intranet; coordinamento della comunicazione interna del Ministero; supporto alle attivita' di comunicazione istituzionale di Comitati e Commissioni cui partecipa il Ministero; sviluppo e gestione delle attivita' di relazione con il pubblico. Tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualita' dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; studi e analisi di dati e informazioni sulle attivita' di customer satisfaction; promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal Ministero; svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio statistico nazionale (SISTAN).
5. La Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi svolge le seguenti funzioni:
segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio; organizzazione e coordinamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica; emissione ordini di pagamento conseguenti a pronunce degli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; risarcimenti per casi di responsabilita' civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; gestione dei ruoli di spesa fissa sugli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide; gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata, del dovere e soggetti equiparati; gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero; servizio delle pensioni di guerra; recupero crediti erariali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa; sanzioni alternative su condanne a carico delle stazioni appaltanti; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e Gazzette Ufficiali; gestione del servizio dei depositi definitivi; segreterie della Commissione per gli ex perseguitati politici, antifascisti e razziali e della Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni vitalizi; adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi; adempimenti connessi al condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; indennizzi per i beni perduti all'estero; definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; contenzioso nelle materie di competenza; attivita' residuale in materia di procedimenti sanzionatori per irregolarita' nella trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 279 del 1997:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 414 e successive modifiche ed
integrazioni e' riportato nelle note all'art. 8.
- Il testo vigente dell'art. 9 del citato decreto-legge
n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89 e' riportato nelle note all'art. 13.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.
49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
«Art. 49-bis (Misure per il rafforzamento della
spending review). - (Omissis).
2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del
coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' nominare con proprio
decreto un Commissario straordinario, con il compito di
formulare indirizzi e proposte, anche di carattere
normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma
1, terzo periodo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge
finanziaria 2000):
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica. Ove
previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere
stipulate con una o piu' imprese alle stesse condizioni
contrattuali proposte dal miglior offerente.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 58 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001):
«Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi di quanto
previsto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono
quelle definite dall'art. 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato art.
26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici
pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ovvero di
altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e
devono indicare, anche al fine di tutelare il principio
della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i
limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini
di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi' il
loro periodo di efficacia.
2. All'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato" sono
inserite le seguenti: "anche con il ricorso alla locazione
finanziaria".
3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e
l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e
telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e
dei fabbisogni.
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento dei
corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi
nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le procedure di scelta del contraente e le
modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici ed
informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono
utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi,
assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione
della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di
conto capitale destinati a tale scopo possono essere
trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza
dell'onere finanziario complessivo.».
- Il riferimento al testo del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 3-bis dell'art. 4 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e'
riportato nelle Note all'art. 13.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 417-bis del
codice di procedura civile:
«Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
- Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
comma dell'art. 413, limitatamente al giudizio di primo
grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio
avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai
fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la
disposizione di cui al comma precedente si applica salvo
che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove
vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli
riflessi economici, determini di assumere direttamente la
trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai
competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche'
al Dipartimento della funzione pubblica, anche per
l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la
gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso
l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e
comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti
introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici
dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui
al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie
di gestione, possono utilizzare le strutture
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno,
alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo
comma.».
- Il riferimento al testo della legge 7 giugno 2000, n.
150 e' riportato nelle note all'art. 13.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della citata
legge n. 150 del 2000:
«Art. 11 (Programmi di comunicazione). - 1. In
conformita' a quanto previsto dal capo I della presente
legge e dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dalle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente
il programma delle iniziative di comunicazione che
intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei
progetti di cui all'art. 13, sulla base delle indicazioni
metodologiche del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
programma e' trasmesso entro il mese di novembre di ogni
anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione
non previste dal programma possono essere promosse e
realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze
sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente
comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in
particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e
consulenza per le amministrazioni statali ai fini della
messa a punto dei programmi e delle procedure. Il
Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi
alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei
problemi della comunicazione pubblica presso le
amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi
pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche,
televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 recante
«Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305.
- Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2003, n. 229, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 50 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e
delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per
l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della
Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a
barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito
necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
31 marzo 2006.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il 15
dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
ottica non comporti la procedura di separazione del
tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni
caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero
degli accertamenti specialistici prescritti ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa. Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire
dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'art. 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalita' di
trasmissione (336). Ai fini predetti, il parere del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella
quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
installazione e funzionamento del predetto software. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del
valore della produzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4
milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta
nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici
del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni
caso, e' previamente verificata la corrispondenza del
codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza
del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo'
essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e'
riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero della salute e le associazioni di categoria
interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro
della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al
comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite
delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal
fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli
stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private e per le strutture di erogazione dei servizi
sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale
dell'assistito. Il predetto software assicura altresi' che
in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa
essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso
le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della
sua ricezione telematica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze.
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si e' verificata.
8-ter Per le ricette trasmesse nei termini di cui al
comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente
per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali
non risulta associato il codice fiscale dell'assistito,
rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo,
l'azienda sanitaria locale competente non procede alla
relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di
ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non
e' responsabile dalla mancata rispondenza del codice
fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati
nell'ambito dell'assistenza integrativa.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e'
consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri
dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la
verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le
aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono
essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo,
i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa o
penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal
quale gli stessi sono tratti.
11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma
4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai
fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettivita',
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabile le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all'art. 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate
dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro
400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12.».
 
Art. 15
Uffici di supporto alla giustizia tributaria

1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie, regionali e provinciali, sono organi locali del Ministero e svolgono le funzioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; il relativo personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal Dipartimento delle finanze. Gli uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie si avvalgono dei servizi strumentali e trasversali erogati dalle Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 5.

Note all'art. 15:

- Il riferimento al testo del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 16
Ragionerie territoriali dello Stato

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
3. Le Ragionerie territoriali svolgono a livello territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attivita' in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realta' istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarita' amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresi' le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonche' ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero.
5. Al fine del garantire il governo coordinato e l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali del Ministero.
6. Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, e' assicurato dai Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione.

Note all'art. 16:

- Si riporta il testo vigente del comma 1-ter dell'art.
2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori):
«Art. 2 (Disposizioni in materia di potenziamento
dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del
recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento
comunitario). - (Omissis).
1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto
organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria,
potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'art.
40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in
Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II
del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali
dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione
delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non
generale e di livello non dirigenziale derivante dal
presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati
dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate
prioritariamente presso gli uffici centrali del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello
Stato, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da
trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze e' trasferito, a
domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento
al momento della cessazione dal servizio a qualunque
titolo, ovvero e' assegnato alle ragionerie territoriali
dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'art. 4-septies
del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e
successive modificazioni. Nei confronti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono apportate le modifiche all'assetto
organizzativo interno del Ministero.
(Omissis).».
 
Art. 17
Disposizioni in materia di organizzazione
degli uffici territoriali

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e' definito il numero e l'articolazione delle Ragionerie territoriali, nonche' il relativo ambito territoriale di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine della realizzazione dei poli logistici.

Note all'art. 17:

- Il testo vigente del comma 350 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 18
Modifica dell'organizzazione degli uffici
di diretta collaborazione

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente articolo, e' assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto».

Note all'art. 18:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del
2003, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il
Capo di Gabinetto. Tale ufficio, di livello dirigenziale
generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro,
da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in distinte
aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro,
su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi di
Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti
preposti a uffici di livello dirigenziale generale
dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, altresi',
nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i
funzionari della carriera diplomatica. Possono essere,
altresi', nominati dal Ministro non piu' di otto
Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata
professionalita' nelle materie di competenza del Ministero
ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo
della guardia di finanza. Per le specifiche esigenze di
consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta
collaborazione, di cui al presente articolo, e' assegnato
un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle
dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
(Omissis).».
 
Art. 19
Dotazioni organiche

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 348 e 350, legge 30 dicembre 2018, n. 145, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero e' rideterminata, limitatamente alle posizioni dirigenziali non generali, in aumento ai sensi del comma 348 ed in riduzione ai sensi del comma 350, secondo la Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di esonero dal servizio degli attuali titolari.

Note all'art. 19:

- Il testo dei commi 348 e 350 dell'art. 1 della citata
legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 20
Disposizioni transitorie e comuni

1. Fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento opera, avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
 
Art. 21
Strutture tecniche di coordinamento

1. Per finalita' che implicano l'azione unitaria di piu' strutture organizzative afferenti a diversi Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere istituite apposite strutture tecniche di coordinamento, di cui il Ministro si avvale per lo studio, l'analisi e l'approfondimento tecnico di specifiche tematiche. Il decreto disciplina le modalita' operative, nonche' la loro composizione e durata, ferme restando le competenze di ciascun Dipartimento e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 22
Norme finali ed abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, e' abrogato.
2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1213

Note all'art. 22:

- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art. 2
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (Omissis).
8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro
in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di
incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente
comma. Per un numero corrispondente alle unita' di
personale risultante in soprannumero all'esito delle
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e'
costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre
2014, un contingente ad esaurimento di incarichi
dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste
dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta.
Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il
valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le
cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti
di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'art.
2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi
dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente
ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le
amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la
possibilita', per esigenze funzionali strettamente
necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli
incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi
del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti
organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il
conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi
previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini come
risultato un numero con decimali, si procedera'
all'arrotondamento all'unita' superiore.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'art. 2.
- Il testo vigente dei commi da 1 a 3 dell'art. 3 della
citata legge n. 20 del 1994 e' riportato nelle note alle
premesse.