Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 30 luglio 2019
Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019 - Terzo elenco. Rettifica e integrazione di taluni decreti relativi alle annualita' 2017, 2018 e 2019.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto, in particolare, l'art. 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal suddetto regolamento (UE) n. 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C (2018) 6758 del 9 ottobre 2018, e in particolare le sottomisure 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali»;
Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il Capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante le modalita' per stabilire i prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;
Considerato il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;
Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B, del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole e ai fini dell'adesione alla copertura mutualistica, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma di sviluppo rurale nazionale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;
Ritenuto opportuno che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varieta' di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004, ISMEA proceda alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2019, n. 87, con il quale e' stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019;
Vista la nota 11 luglio 2019, n. 28743, con la quale l'ISMEA ha trasmesso, tra l'altro, ulteriori prezzi medi di mercato delle produzioni agricole, calcolati sulla base dei prezzi rilevati nel triennio dal 2016 al 2018, ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, ulteriori prezzi medi di mercato riguardanti le annualita' 2017 e 2018 e calcolati sulla base dei prezzi rilevati nel relativo triennio precedente, nonche', alcune rettifiche e correzioni relativi a prezzi gia' trasmessi;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2019, n. 97, con il quale sono stabiliti i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019, reg. n. 774, in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con il quale sono stabiliti ulteriori prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019 - Secondo elenco - il quale rettifica anche le codifiche e i prezzi di talune produzioni presenti nei decreti relativi alle annualita' precedenti;
Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PSRN del 22 novembre 2017, con il quale e' stata definita la procedura di approvazione dei prezzi unitari massimi;
Visto l'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data 11 luglio 2019, prot. 28336;
Tenuto conto della necessita' di incrementare per le produzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, tenendo altresi' conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;
Ritenuto necessario integrare i prezzi unitari massimi relativi alle annualita' 2017 e 2018, con alcuni prodotti i cui prezzi non risultano ancora rilevati;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica dei prezzi unitari massimi relativi ai prodotti «Uva da vino DOP - Grumello (rosso)», «Uva da vino DOP - Inferno (rosso)» e «Uva da vino DOP - Sassella (rosso)» riportati nel citato decreto 30 maggio 2019;
Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla correzione di un refuso riguardante la specifica del prodotto «Uva da vino DOP - Greco (bianco)» erroneamente riportata nel succitato decreto 30 maggio 2019 come «Cece da seme»;
Ritenuto necessario approvare un terzo elenco di prezzi unitari massimi riguardante ulteriori produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019, oltre all'approvazione delle integrazioni, alla rettifica ed alla correzione soprarichiamate.

Decreta:

Art. 1
Prezzi unitari massimi di ulteriori prodotti utilizzabili per la
determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolabili e
per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2019.

1. I prezzi unitari massimi di ulteriori prodotti agricoli utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019, sono riportati alla lettera a) dell'allegato al presente decreto.
2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l'id varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e successive modificazioni e integrazioni, e nel Piano assicurativo individuale, o nel Piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.
4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell'elenco allegato puo' essere determinato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.
5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e al medesimo certificato deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte dell'Autorita' competente.
 
Allegato
a) Individuazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

b) Integrazione dei decreti di individuazione
dei prezzi unitari massimi per gli anni 2017 e 2018

Parte di provvedimento in formato grafico

c) Rettifica del decreto di individuazione
dei prezzi unitari massimi per l'anno 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Integrazioni e rettifiche di prezzi ai decreti relativi
alle annualita' 2017, 2018 e 2019

1. Sono approvati ulteriori prezzi unitari massimi di taluni prodotti vegetali per gli anni 2017 e 2018, cosi' come riportato alla lettera b) dell'allegato al presente decreto.
2. I prezzi relativi ai prodotti «Uva da vino DOP - Grumello (rosso)», «Uva da vino DOP - Inferno (rosso)» e «Uva da vino DOP - Sassella (rosso)» di cui al decreto 30 maggio 2019 citato in premessa, sono rettificati cosi' come riportato alla lettera c) dell'allegato al presente decreto.
3. E' stata corretta la specifica del prodotto «Uva da vino DOP - Greco (bianco)» cosi' come riportato alla lettera c) dell'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (www.politicheagricole.it).

Roma, 30 luglio 2019

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 900