Gazzetta n. 226 del 26 settembre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 2019
Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021».
Visto in particolare, l'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che «Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi». Il Piano nazionale puo' essere approvato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. «Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione gia' inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarita' tenuto conto dei piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorita' di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
Visto l'art. 1, comma 517, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che «Ai fini della definizione della sezione «acquedotti» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonche' del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, trasmette ai ministri indicati al comma 516 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalita' e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualita' tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacita' di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalita' dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonche' gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.»;
Visto l'art. 1, comma 519, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che «Gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 516, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.»;
Visto l'art. 1, comma 520, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi e sostiene gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione « acquedotti » per eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli interventi (...).»;
Visto l'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del 2018, il quale prevede che «Per l'attuazione di un primo stralcio del piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028», di cui 40 milioni di euro annui per la sezione «acquedotti»;
Vista la relazione adottata dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con delibera n. 268 dell'11 aprile 2018 con la quale, ai fini della predisposizione del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti», la medesima Autorita' ha inteso fornire un primo elenco delle opere, corredate di schede sintetiche, individuate dai soggetti territorialmente competenti come necessari e urgenti per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualita' tecnica; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacita' di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili;
Vista la successiva relazione adottata dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con delibera n. 538 del 23 ottobre 2018, con la quale e' stato predisposto un aggiornamento e integrazione dell'elenco degli interventi, corredati di schede sintetiche, presentato nella relazione di cui alla delibera n. 268 del 2018, individuati dai soggetti territorialmente competenti come necessari e urgenti per la realizzazione dei medesimi obiettivi prioritari della precedente delibera.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019 di adozione del primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico - sezione «invasi» di cui all'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulle risorse della prima annualita' 2019, destinate a tale suddetta sezione dall'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del 2018;
Considerata, altresi', la necessita' di procedere celermente all'utilizzo delle prime due annualita', pari a euro 40.000.000,00, per l'anno 2019 e euro 40.000.000,00, per l'anno 2020, delle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018, previste per il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, sezione «acquedotti» di cui al citato art. 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018, tali risorse possono essere destinate per l'attuazione di un primo stralcio del suddetto Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici del medesimo Piano;
Vista la relazione n. 252/2019/I/IDR, contenente l'elenco di n. 26 interventi, approvata dal Collegio dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nel corso della riunione n. 1069-bis del 20 giugno 2019, trasmessa con nota in pari data ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dei beni e delle attivita' culturali e dell'economia e delle finanze;
Considerata, pertanto, la necessita', in coerenza con il dettato normativo, di adottare un primo stralcio del Piano nazionale degli interventi - sezione «acquedotti», costituito dal predetto elenco di n. 26 interventi a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018, pari a euro 80.000.000,00 (allegato 1);
Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella seduta della Cabina di regia Strategia Italia dell'11 luglio 2019;
Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con nota n. 0006968 del 2 luglio 2019;
Acquisito il concerto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui alla nota n. 0018354 del 2 luglio 2019;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nella seduta della Cabina di regia Strategia Italia dell'11 luglio 2019;
Acquisita l'intesa in Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 luglio 2019 condizionata all'accoglimento di alcune richieste delle regioni delle quali tenere conto nelle successive programmazioni del piano nazionale, con particolare riferimento alla sezione «acquedotti»;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo;

Decreta:

Art. 1
Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel
settore idrico - sezione «acquedotti».

1. Al fine di procedere celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, e' adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti», composto da n. 26 interventi di cui all'allegato 1, per un importo complessivo di euro 80.000.000,00.
2. La copertura del costo degli interventi e delle progettazioni di cui al comma 1 e' assicurata a valere e nel limite delle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018 prime due annualita', pari a euro 40.000.000,00, per l'anno 2019, e euro 40.000.000,00 per l'annualita' 2020.
3. Le risorse di cui al comma 2 possono essere accreditate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali con la procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione delle risorse accreditate sara' oggetto di rendicontazione ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
 
All. 1 - Elenco degli interventi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di realizzazione degli interventi

1. L'Arera, con propri provvedimenti, disciplina le condizioni, i termini, le modalita' di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1.
2. Il soggetto gestore assume l'esclusiva responsabilita' sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione degli interventi del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti» da parte dei soggetti realizzatori, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 525, della legge n. 205 del 2017.
 
Art. 3

Monitoraggio degli interventi

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 524, della legge n. 205 del 2017, il monitoraggio degli interventi approvati con il presente decreto e' effettuato anche attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come «Piano acquedotti», identificati dal codice unico di progetto (CUP).
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della relazione dell'Arera, predisposta anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 525, della piu' volte citata legge n. 205 del 2017, comunica alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cadenza annuale, lo stato di attuazione degli interventi di cui all'allegato 1.
 
Art. 4

Aggiornamenti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico

1. Il Piano nazionale di interventi nel settore idrico e' aggiornato con le modalita' previste nell'art. 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Toninelli

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Costa

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bonisoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1829