Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 luglio 2019
Individuazione delle modalita' di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», come modificato dalla legge di conversione del 31 luglio 2017, n. 119;
Visto l'art. 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», il quale prevede che «... Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi gia' realizzati da amministrazioni regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
Assunte le conclusioni emerse nell'ambito del tavolo di lavoro costituito presso la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica di questo Ministero della salute, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e del coordinamento regionale della commissione salute;
Vista la tabella n. 14 relativa al Ministero della salute allegata alla riferita legge di bilancio per il 2019, la quale stanzia gli importi da ripartire ai sensi delle predette finalita' a valere di due distinti capitoli di bilancio, il capitolo 7115 in conto capitale (investimenti), per l'importo di euro 2 milioni, ed il capitolo 3503 in parte corrente (gestione), per l'importo di euro 500 mila;
Ritenuto dover adottare, ai fini del riparto del fondo anzidetto, criteri che tengano conto dell'esigenza di assicurare a tutte le regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano una quota misurata, per entrambi gli stanziamenti, da una componente variabile e, per il solo stanziamento in conto capitale, da una componente fissa, la prima necessaria a graduare la ripartizione in relazione alla numerosita' della popolazione residente all'interno dello stesso ente, e la seconda utile a svolgere una funzione compensativa, garantendo a tutte le regioni ed alle province autonome una somma congrua allo scopo perseguito dal legislatore;
Valutato che la componente variabile della somma possa essere desunta applicando, a valere sull'intero importo complessivo, il criterio su base capitaria, ovvero la quota di accesso pro capite definita in base alla popolazione presente in ogni regione e provincia autonoma come da ultimo censimento Istat, pesata secondo criteri applicati per la ripartizione della quota indistinta del Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto che la componente fissa della somma uguale per tutti gli enti - da ripartirsi a valere soltanto della somma presente sul capitolo di bilancio 7115 in conto capitale - possa essere fissata nella somma pari ad euro 25.000,00, in quanto ritenuta utile a garantire un minimo certo;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 luglio 2019 (rep. atti n. 113/CSR);

Decreta:

Art. 1
Finalita' e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano degli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, citata in premessa, al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi gia' realizzati da amministrazioni regionali.
 
Allegato

Riparto FONDI ANAGRAFE VACCINALE 2 milioni €
anno 2019

Parte di provvedimento in formato grafico
Riparto FONDI ANAGRAFE VACCINALE 500mila €
anno 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Criteri del riparto

1. Per le finalita' indicate nel precedente art. 1, sono adottati i seguenti criteri:
a) un criterio che tenga conto dell'esigenza di assicurare a tutte le regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano una quota misurata da una componente variabile, desunta applicando il criterio su base capitaria ovvero la quota di accesso pro capite definita in base alla popolazione presente in ogni regione e provincia autonoma come da ultimo censimento Istat, pesata secondo criteri applicati per la ripartizione della quota indistinta del Fondo sanitario nazionale;
b) un criterio che sia utile a svolgere una funzione compensativa, garantendo a tutte le regioni ed alle province autonome una quota dello stanziamento in conto capitale congrua allo scopo perseguito dal legislatore.
 
Art. 3
Riparto del fondo

1. In applicazione dei criteri indicati nel precedente art. 2, il fondo di cui all'art. 1, e' ripartito secondo le tabelle allegate al presente decreto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2019

Il Ministro: Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2919