Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana» registrata con regolamento CE n. 487/2008 del 2 giugno 2008.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per la tutela del Formaggio Casatella Trevigiana con sede in viale Sante Biasuzzi, 20 - 31038 Paese (TV) e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito il parere della Regione Veneto competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Casatella Trevigiana» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE PROTETTA «CASATELLA TREVIGIANA»
Art. 1.
Denominazione

La denominazione del prodotto Casatella Trevigiana «DOP» e riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
 
Art. 2.
Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Casatella Trevigiana DOP» deve avere le caratteristiche di seguito riportate.
Caratteristiche organolettiche: Pasta rnorbida, lucida, lievemente rnantecata, fondente in bocca, di colore da bianco latte a bianco crema; sano ammesse lievi occhiature minute. La consistenza della pasta e tale da rendere la «Casatella Trevigiana DOP» non classificabile tra i formaggi «spalmabili» o ad elevata cremosita'. Cresta assente o appena percepibile, forma tradizionalmente cilindrica. Profumo lieve, latteo e fresco. Sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.
Caratteristiche chimiche:
Umidita 53%-60%;
Grasso 18%- 28% sul tal qua le;
Proteine > 12% sul tal quale.
Forma: cilindrica
Peso:
Forma grande 1,8 Kg- 2,2 Kg;
Forma piccola 0,20 Kg - 0,70 Kg.
Diametro:
Forma grande 18 cm - 22 cm;
Forma piccola 5 cm - 12 cm.
Scalzo:
Forma grande 5 cm - 8 cm;
Forma piccola 4 cm - 6 cm.
 
Art. 3.
Zona di produzione

Il latte utilizzato per la produzione della «Casatella Trevigiana DOP» deve essere prodotto in stalle ubicate all'interno della zona geografica corrispondente alla Provincia di Treviso e sottoposto a caseificazione, maturazione e confezionamento all'interno della stessa zona.
I confini della zona di produzione corrispondono ai limiti amministrativi della Provincia di Treviso, che confina a nord con la Provincia di Belluno, ad ovest con la Provincia di Vicenza, a sud ovest con la Provincia di Padova, a sud e sud est con la Provincia di Venezia, ad est con la Provincia di Pordenone in Regione Friuli-Venezia Giulia.
 
Art. 4.
Prova dell'origine

A garanzia dell'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna, gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, dei caseifici e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dall' organismo di controllo di cui all'art. 7, nonche' la denuncia dei quantitativi prodotti e' garantita la tracciabilita e la rintracciabilita del prodotto.
Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi e che vogliono utilizzare la denominazione, saranno assoggettate a controllo da parte dell'organismo di controllo, secando quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
Art. 5.
Metodologia di produzione

La trasformazione del latte, proveniente esclusivamente dalle zone indica te all'art. 3, deve essere attuata in ogni sua fase presso caseifici ubicati all'interno della stessa zona tipica.
Caratteristiche del latte:
Il formaggio «Casatella Trevigiana DOP» viene ottenuto dalla trasformazione casearia di latte intero, esclusivamente di origine vaccina e proveniente dalle seguenti razze bovine: Frisona, Pezzata Rossa, Bruna, Burlina e loro incroci.
Il grasso del latte, parametro merceologico fondamentale per la buona riuscita del prodotto finale, deve rientrare, all'atto della trasformazione, nel seguente valore: grasso superiore al 3,2%.
Per quanto riguarda i parametri igienico-sanitari del latte, questi devano essere conformi alle normative in vigore.
Il latte impiegato perla caseificazione del formaggio «Casatella Trevigiana DOP» deve avere odore e sapore normali e non deve contenere conservanti.
Non e ammesso l'uso di latte colostrale o proveniente da bovine con patologie conclamate.
Le bovine il cui latte e destinato alla produzione di «Casatella Trevigiana DOP» devano essere alimentate rispettando le seguenti disposizioni.
La razione deve essere composta almeno per il 60% da mangimi originari della zona delimitata all'art. 3.
Nelle razioni alimentari delle bovine in lattazione la sostanza secca gion1almente apportata deve provenire almeno per il 60% da foraggi.
E' inoltre vietato l'uso dei seguenti mangimi, non tipici della zona di produzione: barbabietola da foraggio, frutta e residui della lavorazione di agrumi e olive, lupinella e sulla, ortaggi integrali o residui della lavorazione delle piante di carciofo, cavolfiore, rapa e pomodoro.
Tali mangimi, non di uso tradizionale, possono infatti apportare aromi o ferrnentazioni anomale nel latte e nel formaggio.
La conservazione del latte in stalla deve avvenire mediante refrigerazione secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
La caseificazione deve avere inizio, in ogni caso, entro e non oltre le 48 ore dalla mungitura.
Fasi della trasformazione
Pastorizzazione: e' ammessa la pastorizzazione del latte impiegato per la produzione di «Casatella Trevigiana DOP» effettuata in un tempo compreso tra 15 e 25 secondi ad una temperatura compresa tra i 70° e e i 75° C, o con rapporti tempo/temperatura con effetti equivalenti, a seconda delte caratteristiche del latte.
Riscaldamento: Il latte va portato alta temperatura di coagulazione, 34°C e 40° C e, in funzione della stagione e dell'acidita' del latte.
Acidificazione: avviene mediante l'aggiunta di lattoinnesto proveniente dalla zona di produzione prevista alt'art. 3 del presente disciplinare. Questa fase e' particolarmente importante perla easatelta, poiche' l'acidita' determina la consistenza finale delta pasta che, in questo formaggio, risulta consistente e poco spalmabile. Le popolazioni microbiche degli innesti impiegati nella produzione del formaggio «Casatella Trevigiana DOP», responsabili della caratterizzazione nel formaggio della struttura, consistenza, sapore e aroma, sono tutte di provenienza autoctona; esse sono costituite da ceppi appartenenti alla specie Streptococcus thermophilus e in misura minore da lattobacilli termofili, con prevalenza tra questi ultimi del Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis.
Caratteristiche degli innesti: Il lattoinnesto va ottenuto da latte riscaldato ad una temperatura compresa tra 6° C e e 68° C, raffreddato a temperatura ambiente e lasciato maturare fino ad un'acidita' di 8- 12 SH/50 ml. Nel caso d'utilizzo di lattoinnesto le quantita impiegate possono variare tra 1% e 5% dellatte di massa.
Coagulazione: determinata dall'aggiunta di caglio bovino liquido o in polvere. La quantita e il titolo del caglio devano essere tali da garantire un tempo di coagulazione compreso tra quindici minuti primi e quaranta minuti primi.
Il titolo del caglio puo' variare tra 1:10.000 e 1:20.000. La temperatura dellatte al momento dell'aggiunta del caglio deve essere compresa tra 34 °C e e 40 °C.
Prima rottura della cagliata: La cagliata viene tagliata a croce, operando con cautela per non sbriciolare la massa.
Sosta: A tale punto nella cagliata lasciata ferma inizia la sineresi e l'espulsione di parte del siero.
Il tempo di sosta pub variare da quarantacinque minuti primi a cinquantacinque minuti primi. La fase di sosta e nettamente piu' lunga rispetto ai formaggi freschi di tipo cremoso, ed e' tale da garantire una maggiore espulsione del siero, e quindi un coagulo piu' consistente.
Seconda rottura delta cagliata: Sempre operando con cautela, si pratica la completa rottura delta massa. La rottura deve essere uniforme e completa, i granuli ottenuti devano avere grandezza di noce. Il taglio piu' fine della cagliata rispetto a quelto praticato in altri formaggi freschi, garantisce una piu' completa espulsione del siero e una maggiore consistenza delta pasta nel prodotto finale.
Agitazione, estrazione della cagliata e stufatura: In questa fase, la cui durata puo' variare tra i sette e i tredici minuti primi, attraverso la lenta agitazione della massa inizia lo spurgo.
Segue l'estrazione delta cagliata e la formatura in stampi cilindrici a parete forata di diametro e altezza tali da ottenere forme con rnisure entro gli standard indicati, tenendo conto delta tendenza del prodotto ad assestarsi fino a due cm una volta estratto dalla stampo. Gli stampi sono posti in locale di stufatura per un ternpo variabile in relazione al formato prescelto, fino a 3.5 ore per le pezzature grandi, tempi inferiori per le piccole.
La temperatura del locale di stufatura va compresa tra 25°C e 40° C. In fase di spurgo si effettuano da 2 a 4 rivoltarnenti.
Salatura: La salatura pub avvenire in soluzione salina di sale marino a 16° - 20° Baume', con temperatura compresa tra 4° e e 12° e, per un tempo variabile in funzione della dimensione delle forme, compreso tra 40 minuti primi e 50 minuti primi per le forme piccole, e tra 80 minuti primi e 120 minuti primi per le forme grandi.
Altresi' la salatura puo' avvenire a secco per distribuzione superficiale di sale marino, oppure puo' avvenire in caldaia con aggiunta di sale marino in quantita pari allo 0.8%- 1.2% della massa.
I tempi piu' lunghi della fase di salatura rispetto ad altri formaggi freschi, concorrono a definire la sapidita a consistenza della «Casatella Trevigiana DOP».
Maturazione: Da effettuarsi in cella a 2° C - 8° C, per 4 - 8 giorni, in stampi, rivoltando le forme almeno ogni due giorni. E' ammessa la maturazione applicando a sostegno una fascetta cilindrica di carta. La temperatura piü alta e i tempi piu' lunghi di maturazione rispetto agli altri fonnaggi freschi, sono aspetti caratterizzanti il sapore della «Casatella Trevigiana DOP».
Confezionamento: La «Casatella Trevigiana DOP» deve essere immessa al consumo confezionata.
Data la natura altamente deperibile e la delicatezza della «Casatella Trevigiana DOP», formaggio «a pasta molle», lunghi trasporti del prodotto non ancora imballato potrebbero pregiudicarne le caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche, alterando in particolare i tempi e il tipo di maturazione.
Al fine quindi di garantire la conservazione delle caratteristiche qualitative tipiche del prodotto e' necessario prevedere il vincolo territoriale delle operazioni di confezionamento, limitando i tempi tra produzione e imballaggio.
Il confezionamento deve pertanto avvenire all'intemo della zona indicata nell'art. 3 per garantire la tipicita, la rintracciabilita, il controllo, oltre che per rnantenere inalterate le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche della «Casatella Trevigiana DOP», e deve essere effettuato utilizzando materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari, riportando obbligatoriamente il contrassegno e la scritta previsti dal presente Disciplinare.
 
Art. 6
Legame con l'ambiente geografico

Le proprieta' e le caratteristiche qualitative della «Casatella Trevigiana DOP» sono strettamente riconducibili alla sua origine locale, familiare e contadina, nonche' all'evoluzione artigianale della tecnica di caseificazione e ai ceppi batterici autoctoni selezionatisi nelluogo di produzione.
In particolare la qualita e la tipicita' del formaggio «Casatella Trevigiana DOP» derivano in maniera diretta e immediata dalle caratteristiche della flora microbica locale contenuta nel latte, nonche' dalle temperature e dai tempi di lavorazione che ne selezionano le specie, i ceppi e la concentrazione.
La flora microbica locale ha pertanto un ruolo essenziale nella caratterizzazione della «Casatella Trevigiana DOP».
Recenti studi attestano infatti che nella flora microbica selezionatasi all'intemo dell'area tipica nel corso degli anni, si rinvengono ceppi diversi di Streptococchi termofili, le cui proprieta e attivita' metaboliche sano fondarnentali non solo in termini di acidificazione, ma anche per il loro contributo alle proprieta sensoriali del prodotto quali il caratteristico sapore lievemente acidulo della pasta giunta a maturazione. Parimenti, la presenza anche se piu' ridotta di Lattobacilli termofili a maggiore attivita proteolitica, garantisce la degradazione delle caseine con produzione di molecole o loro precursori in grado di caratterizzare la consistenza, la maturazione e il sapore del formaggio, condizioni queste del tutto particolari e irripetibili in altri contesti produttivi non cornpresi nell'area tipica. La lunga tradizione casearia che sottintende la lavorazione della Casatella Trevigiana, trae origine dalla produzione del latte e dalla successiva trasformazione in forrnaggio da parte di molte piccole aziende agricole anticamente sparse sul territorio trevigiano. La caratteristica fondamentale del latte destinato alla produzione della Casatella Trevigiana era quella di provenire principalmente da aziende medio piccole a conduzione familiare, che gestivano l'allevamento con metodi tradizionali e costanti come e' riportato in alcuni manuali e testi di tecnica casearia, in testi sui prodotti tipici ed in numerosi articoli.
La presenza di foraggi aziendali e illimitato uso di concentrati, la minore spinta produttiva per capo, l'alta rusticita dei capi allevati, sono stati fattori caratterizzanti il latte del territorio della Marca Trevigiana ma che ne limitavano i quantitativi prodotti. Le disponibilita' spesso limitate di latte hanno falto si' che sovente il procedimento di caseificazione assumesse forme di estrema semplicita'. Il latte, generalmente dopo scrematura per produrre il burro, veniva trasformato direttamente in casa utilizzando un comune paiolo di rame, servendosi del focolare domestico per il riscaldamento del latte.
Alcuni testi riportano che il nome della Casatella, chiamata talvolta anche casata a seconda della forma, sembra derivare dalle parole «casa» e «de casada» proprio in ragione di questa consuetudine di produrla nelle case con attrezzi rudimentali. Cio' che ne derivava era un prodotto caratteristico e facilmente distinguibile rispetto agli altri formaggi freschi di altre aree agricole.
 
Art. 7.
Controllo

Il controllo sulla conformita del prodotto al disciplinare e' svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura tra l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.», via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (Vicenza), tel.+39-0445-313011 fax +39-0445-313070, e-mail: csqa@csqa.it
 
Art. 8.
Etichettatura

Il Formaggio «Casatella Trevigiana DOP» viene identificato mediante il marchio

Parte di provvedimento in formato grafico

cosi' costruito: nella parte superiore e presente una «C» bianca in campo circolare di colore verde a tre sfumature; nella parte inferiore e' riportata la dicitura «Casatella Trevigiana» in colore blu e centrata rispetto al tondo superiore, il testo e composto con il carattere Carleton, dove la parola «Casatella» e di dimensioni superiori alla parola «Trevigiana», che si trova sotto e spostata verso destra, nel rapporto 2:1. A sinistra viene riportata in colore verde la dicitura in tre righe «Denominazione d'Origine Protetta».
L'indicazione «Denominazione d'Origine Protetta» puo' essere sostituita dalla dicitura «D.O.P.»
Le proporzioni tra la parte superiore del marchio e la parte inferiore sono invariabili e riportate nel disegno allegato.
Le specifiche tecniche del marchio sono:
Colore verde
Pantone 389 U- cyano 40%, magenta 0%, giallo 75%, nero 0%;
Pantone 382 U - cyano 60%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%;
Pantone 368 U - cyano 77%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%.
Colore blu
Pantone 288 U - cyano 100%, magenta 65%, giallo 0%, nero 30%.
Il marchio deve essere riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio, costituito da materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari.
Sull'involucro esterno non possono essere riportate indicazioni laudative o tali da trarre in inganno i consumatori.
Il marchio puo' essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali.
La dimensione del marchio deve essere proporzionata alle dimensioni dell'imballaggio secondo la seguente regala: le dimensioni della larghezza totale della dicitura «Casatella» non deve essere inferiore all'80% del diametro della confezione.
Stante la tipologia del formaggio, non sono ammissibili indicazioni di alcun tipo da riportare direttamente sulla forma.
L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, e' obbligatorio. L'imballaggio deve risultare conforme alle normative europee e nazionali di riferimento.