Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 agosto 2019, n. 75
Testo del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.184 del 7 agosto 2019), coordinato con la legge di conversione 4 ottobre 2019, n. 107 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, ((entro il 31 dicembre 2019.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 153 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), pubblicato nel Supplemento ordinario n.
123 alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174:
«Art. 153. Garante per la protezione dei dati
personali
1. Il Garante e' composto dal Collegio, che ne
costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio e'
costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che
presentano la propria candidatura nell'ambito di una
procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato
nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante
almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature
devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e
i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti
internet. Le candidature possono essere avanzate da persone
che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata
esperienza nel settore della protezione dei dati personali,
con particolare riferimento alle discipline giuridiche o
dell'informatica.
2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente,
il cui voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi'
un vice presidente, che assume le funzioni del presidente
in caso di sua assenza o impedimento.
3. L'incarico di presidente e quello di componente
hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta
la durata dell'incarico il presidente e i componenti non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, anche non remunerata, ne'
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive.
4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto,
sia durante sia successivamente alla cessazione
dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui
hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o
nell'esercizio dei propri poteri.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il
presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato
fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione
pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente
della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge
per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai
componenti compete una indennita' pari ai due terzi di
quella spettante al Presidente.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di
cui all'articolo 155.
8. Il presidente, i componenti, il segretario generale
e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni
successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del
servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al
Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi
di reclami richieste di parere o interpelli.».
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.