Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2019 (vai al sommario)
LEGGE 25 settembre 2019, n. 113
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
 
Allegato

ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA

Il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Coreana (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti");
Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia esistenti tra i due paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso l'ulteriore sviluppo della cooperazione nel settore delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico, dei giovani e dello sport;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Le Parti Contraenti promuoveranno ed incoraggeranno lo sviluppo di una cooperazione paritaria e reciprocamente favorevole ai sensi del presente Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili in vigore nei rispettivi paesi.
 

AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

Parte di provvedimento in formato grafico

 

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA
IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti"), CONSIDERANDO il mutuo beneficio di rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,
DESIDEROSI di incrementare la reciproca conoscenza e la cooperazione attraverso lo sviluppo di rapporti scientifici e tecnologici, Hanno convenuto quanto segue:


Articolo 1
Finalita'
II presente Accordo mira a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in settori di mutuo interesse, concordati su base paritaria e di mutuo beneficio, in accordo con la legislazione esistente nei rispettivi Paesi.
 

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON COOPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente:
a) dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
b) dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
 
Articolo 2
Le Parti Contraenti sosterranno e promuoveranno attivita' bilaterali e multilaterali nel settore della cultura, che potrebbero inserirsi nel quadro dei programmi delle organizzazioni internazionali di cui esse sono parte.
 

Articolo 2
Cooperazione bilaterale
Le Parti Contraenti promuoveranno la stipula di specifici accordi fra Ministeri, Istituzioni, Universita', Centri di Ricerca, e altri enti dei rispettivi Paesi coinvolti nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica.
 

ITALY-KOREA AGREEMENT ON COOPERATION
IN THE FIELDS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Schedule on Intellectual Property Rights

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, e' autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli articoli 5, 7 e 8 e al paragrafo 2.2.3 dell'Annesso, e' autorizzata la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 790.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 815.170 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3
Le Parti Contraenti sosterranno le iniziative tese ad incoraggiare lo studio, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente agevolera' e promuovera' lo studio della lingua, della letteratura e della storia dell'altro paese presso le Universita' e gli altri istituti di istruzione superiore, in particolare incrementando le docenze ed i lettorati collegati a tale studio.
 

Articolo 3
Cooperazione multilaterale
1. Le Parti Contraenti promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei Programmi di Ricerca dell'Unione Europea nei campi della scienza e della tecnologia.
2. Entrambe le parti contraenti coopereranno con organizzazioni internazionali nei casi ritenuti opportuni al fine di ottenere il loro coinvolgimento nel finanziamento e nella realizzazione di programmi e progetti derivati dalle forme di cooperazione elencate nel presente accordo o da altri Accordi che potrebbero scaturire in futuro
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e degli articoli 5, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonche' del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Articolo 4
Le Parti Contraenti coopereranno nel settore dell'istruzione attraverso lo scambio di documenti e visite di esperti al fine di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione e del loro sviluppo, e con lo scopo di comparare i sistemi ed i piani di studio per giungere ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei certificati e diplomi di istruzione.
 

Articolo 4
Settori prioritari
Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riguardo ai seguenti settori: Fisica, Chimica, Scienze della salute, Energia, Informazione, Telecomunicazioni, Biotecnologie, Micro e Nanotecnologie, Agricoltura e Industria alimentare, Ambiente, Aerospazio, Energia, Trasporti, Ingegneria elettronica e civile, Tecnologie per la conservazione dei beni culturali e ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 settembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Articolo 5
1. Le Parti Contraenti incoraggeranno ed agevoleranno, di comune accordo e nella misura consentita dai fondi disponibili, le attivita' delle istituzioni culturali, accademiche e didattiche dell'altra Parte nel proprio territorio.
2. Le Parti Contraenti si consulteranno per giungere ad un accordo sulle strutture necessarie per le istituzioni di cui al presente Articolo.
 

Articolo 5
Attivita' di cooperazione
Le forme di cooperazione previste da questo Accordo potrebbero comprendere le seguenti:
a. scambi di scienziati, ricercatori e tecnici;
b. scambi di informazioni e documentazione;
c. l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze ed ogni altro incontro nei campi scientifico e tecnologico;
d. centri congiunti di ricerca e laboratori;
e. progetti congiunti di ricerca e formazione;
f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca;
g. ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.
 
Articolo 6
Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione ed i contatti diretti tra le rispettive universita' ed altri istituti di insegnamento superiore o specializzato attraverso accordi specifici tra tali istituti di insegnamento, in particolare attraverso lo scambio di lettori, ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.
 

Articolo 6
Sostegno alla cooperazione
1. Il sostegno alle attivita' di cooperazione previste all'art. 5 sara' soggetto alla disponibilita' di fondi e alle politiche relative, alle leggi ed ai regolamenti di entrambe le Parti Contraenti.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti mettera' a disposizione di ricercatori e tecnici, borsisti o esperti inviati dai rispettivi Governi ed accolti sul proprio territorio le migliori condizioni possibili di lavoro ed i benefici previsti dalla legislazione vigente.
 
Articolo 7
Le Parti Contraenti promuoveranno contatti e collaborazioni dirette tra gli enti governativi competenti in materia di arti visive, dello spettacolo, letteratura, architettura e architettura d'interni, in vista della partecipazione a festival, rappresentazioni, esposizioni ed altri incontri organizzati dai due paesi. Le Parti Contraenti incoraggeranno inoltre lo scambio di rappresentanti di tali settori, compresi quelli che lavorano nel campo delle arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.
 

Articolo 7
Trattamento dei risultati
1. Il trattamento della proprieta' intellettuale creata o fornita nel corso delle attivita' di cooperazione rientranti in questo Accordo deve svolgersi cosi' come previsto dall'Annesso, che e' parte integrante dell'Accordo.
2. Le Parti Contraenti, tenendo presente i principi affermati nell'Annesso, faciliteranno lo scambio di informazione tecnologica e il trasferimento tecnologico di risultati derivanti dalle attivita' congiunte di collaborazione.
 
Articolo 8
Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni attraverso la promozione di progetti comuni e coproduzioni cinematografiche, al fine di accrescere il valore della cinematografia in entrambi i paesi.
 

Articolo 8
Commissione Mista
1. Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica composto da rappresentanti designati dalle Parti Contraenti.
2. La Commissione Mista si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.
3. La Commissione Mista avra' le seguenti funzioni:
(a) coordinare, facilitare e rivedere l'esecuzione delle attivita' di cooperazione condotte sotto questo Accordo;
(b) proporre raccomandazioni ai rispettivi governi su ogni misura necessaria ad accrescere la cooperazione scientifica e tecnologica fra le Parti Contraenti;
(c) redigere ed approvare proposte per i programmi di cooperazione; e
(d) discutere ogni questione relativa alla esecuzione di questo Accordo.
 
Articolo 9
Le Parti Contraenti incoraggeranno, in particolare attraverso l'istituzione di premi ed altri incentivi, la traduzione e pubblicazione di opere letterarie dell'altro paese.
 

Articolo 9
Soluzione delle controversie
Possibili divergenze derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte tra le Parti Contraenti per via negoziale attraverso i canali diplomatici.
 
Articolo 10
Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione tra le rispettive autorita' governative competenti nel settore della proprieta' intellettuale e dei relativi diritti.
 

Articolo 10
Emendamenti
II presente accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti. Eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo all'art. 11.
 
Articolo 11
Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione diretta tra musei ed istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale nonche' tra le biblioteche dei due paesi, allo scopo di promuovere la tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale e la tutela e gestione dei paesaggio culturale.
 

Articolo 11
Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente Accordo, entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due Notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per perfezionare l'entrata in vigore dell'Accordo.
2. Il presente Accordo avra' durata illimitata, e continuera' ad avere effetto a meno che una delle parti contraenti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciare l'Accordo.
3. La denuncia dell'Accordo non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso avviati e non completati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le parti non concordino diversamente.
IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 16 febbraio 2007 nelle lingue, italiana, coreana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COREA
Massimo D'ALEMA SONG MIN-SOON
MINISTRO DEGLI AFFARI MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI ESTERI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Articolo 12
Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore del patrimonio culturale e dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di simposi e seminari, ricerche congiunte, scavi e progetti di restauro congiunti ed altre iniziative tese a migliorare e conservare il rispettivo patrimonio culturale ed archeologico.
 

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
ITALIA - COREA

Annesso sulla Proprieta' Intellettuale

Con riferimento all'Articolo 7 dell'Accordo, le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprieta' intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale, nonche' ogni opera tutelata dal diritto di autore realizzata nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti di tale proprieta' intellettuale verranno ripartiti in conformita' alle seguenti disposizioni.
1. Campo di applicazione
1.1. Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le attivita' congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti o i rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti.
1.2. Ai fini del presente Accordo, alla 'proprieta' intellettuale' si da' il significato indicato nell'Articolo 2 della 'Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' intellettuale', firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Questo include i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli aspetti di Proprieta' Intellettuale connessi al Commercio (TRIPS), Allegato dell'Accordo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakesh il 15 aprile 1994.
1.3. Il presente Annesso definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente garantisce che l'altra Parte possa acquisire diritti alla proprieta' intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso in nessun modo influenza o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte Contraente e i propri partecipanti. Tali diritti rimangono regolati dalle leggi e dalla prassi delle rispettive Parti Contraenti.
1.4. Ogni disputa in relazione alla proprieta' intellettuale che sorga sotto questo Accordo sara' risolta per via negoziale tra le Istituzioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati.
1.5. La denuncia della validita' del presente Accordo non pregiudichera' i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Annesso.
2. Ripartizione dei diritti
2.1. Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva a tradurre e pubblicare in riviste articoli tecnico-scientifici, relazioni, rapporti e libri che costituiscano risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.
2.2. I diritti a tutte le forme di proprieta' intellettuale diversi da quelli indicati a precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo:
2.2.1. Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi Contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati diritti di proprieta' intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante purche' vengano tutelati i diritti previsti dalla normativa del Paese d'appartenenza.
Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spettera' il trattamento nazionale per quanto premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante.
2.2.2. Entrambe le Parti Contraenti saranno titolari dei diritti di proprieta' intellettuale creati in seguito a ricerche congiunte a meno che diversamente concordato dalle Parti Contraenti. Se la ricerca non preventivamente definita come "ricerca congiunta", i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalla ricerca saranno determinati sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo 2.2.1. del presente Annesso. Ciascuna Parte Contraente mantiene, nel proprio territorio, tutti i diritti di sfruttamento della proprieta' intellettuale creata a seguito della ricerche congiunte. Tutti i diritti, al di fuori dei territori delle Parti Contraenti, saranno determinati tenendo conto dei relativi contributi delle Parti Contraenti e dei loro partecipanti alla ricerca congiunta, e il relativo grado di impegno nel brevettare i risultati di ogni invenzione che ne risulti, e di ogni altro fattore ritenuto appropriato.
2.2.3. Malgrado il paragrafo 2.2.2, di questo Annesso, nel caso in cui un progetto congiunto di ricerca abbia portato alla creazione o alla fornitura di un tipo di proprieta' intellettuale non protetta dalle leggi di nessuna delle Parti Contraenti, le Parti Contraenti istituiranno una commissione di ricercatori e di funzionari governativi di entrambe le parti per discutere e determinare la corretta allocazione dei diritti di proprieta' intellettuale. Se la Parte Contraente la cui legislazione non protegge quel
tipo di proprieta' intellettuale rinuncia alla sua quota per iscritto, rinunciando a tenere la sopra menzionata discussione, la Parte Contraente la cui legislazione invece tutela quel tipo di proprieta' intellettuale e' titolare di tutti i diritti di cui sopra.
3. Trattamento delle informazioni
3.1. Ogniqualvolta le informazioni definite in precedenza come "informazione riservata di lavoro" e' fornita o creata nel quadro di questo Accordo, ogni parte contraente e ciascuno dei partecipanti la proteggera' in accordo con le rispettive vigenti legislazioni, regolamenti e pratiche amministrative. L'informazione puo' essere identificata come "informazione riservata di lavoro" quando:
a) e' segreta, nel senso che nel suo insieme o nella specifica configurazione dei suoi componenti non e' generalmente noto o facilmente accessibile a persone competenti nella materia in cui questo tipo di informazione e' generalmente usato; oppure
b) la persona che ne ha possesso legale ha preso misure adeguate e ragionevoli per mantenerla segreta; e
c) ha valore commerciale per il fatto di essere informazione segreta.
3.2. L'informazione scientifica e tecnologica di natura non proprietaria, che non sia informazione resa pubblica per ragioni commerciali ed industriali, e derivata da attivita' di cooperazione, sara' resa disponibile, a meno che diversamente deciso, alla comunita' scientifica mondiale attraverso i canali abituali ed in accordo con le normali procedure delle agenzie partecipanti.

 
Articolo 13
Le Parti Contraenti assegneranno, in base ai fondi disponibili e con il criterio della reciprocita', borse di studio in materie di interesse specifico rivolte a studenti, insegnanti e lettori dell'altro paese per corsi universitari e progetti di ricerca presso universita' o istituti di istruzione. I destinatari di tali borse di studio beneficeranno delle condizioni piu' favorevoli ai sensi delle leggi e regolamenti in vigore nel paese ospitante.
 
Articolo 14
Le Parti Contraenti perseguiranno una stretta collaborazione tra le rispettive amministrazioni allo scopo di prevenire ed eliminare il traffico illegale di opere d'arte, articoli culturali, beni audiovisivi, beni protetti, documenti ed altri oggetti di valore, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore nei rispettivi paesi.
 
Articolo 15
Le Parti Contraenti promuoveranno lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, liberta' politiche e civili, nonche' pari opportunita' tra i sessi e tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
 
Articolo 16
Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori dei giovani e dello sport attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze ed attraverso viaggi di studio, gare e qualunque altra iniziativa opportuna. Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private competenti in materia di questioni giovanili allo scopo di sviluppare lo scambio di esperienze e le iniziative internazionali legate ai giovani.
 
Articolo 17
Le Parti Contraenti incoraggeranno ogni forma di scambio o collaborazione tra individui ed organizzazioni nel settore della filmografia, della radio e della televisione.
 
Articolo 18
Le Parti Contraenti si impegnano a sostenere congiuntamente progetti di cooperazione culturale tra le istituzioni ed organizzazioni dei due paesi e quelle di un paese terzo. Ove necessario, le Parti Contraenti si consulteranno prima di assicurare tale sostegno.
 
Articolo 19
Ai fini di un'efficace attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale, composta dai rappresentanti designati da ciascuna Parte Contraente. Le funzioni della Commissione Mista prevedono la supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione di programmi ed accordi successivi. La Commissione Mista si riunira' alternativamente nelle capitali dei due paesi, in date da concordare per le vie diplomatiche.
 
Articolo 20
Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo verra' risolta attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti Contraenti.
 
Articolo 21
Il presente Accordo potra' essere modificato in qualunque momento con il consenso di entrambe le Parti Contraenti. Gli eventuali emendamenti entreranno in vigore seguendo le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
 
Articolo 22
1. Il presente Accordo entrera' in vigore successivamente all'avvenuto scambio di note verbali con le quali le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste per la sua entrata in vigore, ed avra' durata illimitata.
2. Il presente Accordo potra' essere rescisso in qualunque momento e la rescissione prendera' effetto sei mesi dopo l'avvenuta notifica all'altra Parte Contraente. La rescissione non pregiudichera' i programmi o le attivita' concordate ai sensi del presente Accordo e non ancora giunte a termine al momento della stessa, salvo diversamente concordato dalle Parti.
3. A partire dal momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo annullera' e sostituira' l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea fatto a Seoul il 9 marzo 1965 ed entrato in vigore il 16 giugno 1970.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 21/10/05 in due esemplari nelle lingue italiano, coreano e inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze relative all'interpretazione, fara' fede il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COREA
Parte di provvedimento in formato grafico