Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2019
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. prof. Francesco BOCCIA.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019 di costituzione del nuovo Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, con cui l'on. prof. Francesco Boccia e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto del 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio on. prof. Francesco Boccia e' stato conferito l'incarico per gli Affari regionali e le autonomie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 12 e 24-bis, relativi al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e al Dipartimento per le politiche di coesione;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie on. prof. Francesco Boccia le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1
Delega di funzioni in materia
di affari regionali e autonomie

1. A decorrere dal 26 settembre 2019, il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie, on. prof. Francesco Boccia, di seguito denominato Ministro, e' delegato a esercitare le funzioni di promozione, di indirizzo e di coordinamento di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o d'inadempienza, di vigilanza e di verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:
a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalita' di efficiente svolgimento dei servizi;
b) promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' e delle iniziative di riforma istituzionale, inerenti alle materie comprese nella parte seconda, titolo V, della Costituzione, anche con riferimento alle forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e delle relative procedure d'intesa e normative;
c) iniziative costituzionali, in raccordo con l'Autorita' politica delegata per le riforme istituzionali, nelle materie comprese nella parte seconda, titolo V, della Costituzione;
d) attivita' anche normative, connesse all'attuazione dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali;
e) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali, nonche' del coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorita' delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei;
f) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie e esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui agli articoli 120 della Costituzione, 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
g) esame delle leggi regionali e delle province autonome e questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimita' costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema delle autonomie per l'esame in sede di Conferenza;
h) cura, in raccordo con i ministri interessati, delle questioni relative ai servizi pubblici locali; monitoraggio dei livelli di qualita' dei servizi pubblici locali raggiunti nei diversi ambiti territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere c), d), e) ed f);
i) cura dell'azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige;
j) elaborazione di provvedimenti di natura normativa e amministrativa concernenti le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;
l) iniziativa governativa e legislativa in materia di minoranze linguistiche e territori di confine;
m) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione e in attuazione di obblighi europei, definendo le relative proposte in collaborazione con i ministri competenti per settore;
n) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonche' i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; assistenza per l'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;
o) rapporti con i comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidono su territori, materie, competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunita' italiane all'estero;
p) valutazione, definizione e raccordo delle attivita' delle regioni di rilievo internazionale e europeo;
q) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali;
r) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
s) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche' proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata; cura dei problemi inerenti alle piccole isole e loro valorizzazione attraverso interventi di natura territoriale, economica, sociale e culturale, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
t) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
u) raccordo con il Ministro per il sud e la coesione per l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse funzionali al raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera m), secondo comma, dell'art. 117 della Costituzione;
v) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalita' per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonche', d'intesa con i ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON «Governance e azioni di sistema» relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacita' negoziale del sistema delle autonomie; funzioni di competenza relative all'attivita' della Cabina di regia incaricata di definire priorita' e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
z) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale;
aa) ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso autonomistico dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni delegate;
bb) impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione da parte delle autonomie dei programmi di revisione della spesa con particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro valorizzazione nonche' al rispetto delle disposizioni di legge statale in tema di coordinamento della finanza pubblica;
cc) attuazione, in raccordo con gli altri Ministri competenti, delle disposizioni costituzionali in materia di citta' metropolitane e di forme associative dei comuni.
2. Il Ministro e' altresi' delegato a esercitare le funzioni in materia di:
a) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;
b) copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione d'intesa con l'Autorita' politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei;
c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, istituita nell'ambito della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
3. Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione e aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti a esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione;
b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale;
c) promuovere iniziative per il supporto, anche attraverso servizi di assistenza tecnica, alle regioni, nonche', d'intesa con il Ministro dell'interno, alle province autonome e agli enti locali, per l'efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite e la migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
4. Il Ministro provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
Art. 2
Ulteriori disposizioni in materia
di affari regionali e autonomie

1. Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni e istituzioni;
b) costituire e regolare il funzionamento di ogni altra commissione di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto, nominandone altresi' i componenti;
c) provvedere nelle predette aree a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di affari regionali e autonomie il Ministro si avvale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 26 settembre 2019

Il Presidente: Conte

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1884